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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 2703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2703 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2703/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GHEDINI FERRI LUCA, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 540/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401479788 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
la ricorrente ha chiesto annullarsi l'avviso di accertamento relativo a TARI e TEFA degli anni 2018-2023 relativo ad un immobile di Indirizzo_1 ,depositando documentazione relativa all'immobile che era stato locato fin dal 2014 con contratto poi prorogato nel 2018 e nel 2022,il Comune non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso è fondato posto che la documentazione depositata attesta che l'immobile era locato fin dal 2014 e che quindi la legittimazione passiva del tributo non era in capo alla Ricorrente_1 ma ai conduttori.Va rilevato che la comunicazione all'AMA e al Comune della variazione soggettiva doveva essere fatta da parte dei conduttori per cui in assenza di tale comunicazione,e di altre fonti di conoscenza, non era imputabile alla parte resistente alcuna negligenza,per cui le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
annulla l'atto impugnato, compensa le spese.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GHEDINI FERRI LUCA, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 540/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401479788 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
la ricorrente ha chiesto annullarsi l'avviso di accertamento relativo a TARI e TEFA degli anni 2018-2023 relativo ad un immobile di Indirizzo_1 ,depositando documentazione relativa all'immobile che era stato locato fin dal 2014 con contratto poi prorogato nel 2018 e nel 2022,il Comune non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso è fondato posto che la documentazione depositata attesta che l'immobile era locato fin dal 2014 e che quindi la legittimazione passiva del tributo non era in capo alla Ricorrente_1 ma ai conduttori.Va rilevato che la comunicazione all'AMA e al Comune della variazione soggettiva doveva essere fatta da parte dei conduttori per cui in assenza di tale comunicazione,e di altre fonti di conoscenza, non era imputabile alla parte resistente alcuna negligenza,per cui le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
annulla l'atto impugnato, compensa le spese.