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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 27/10/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Roberta Nardone Presidente relatore/estensore dott.ssa Gianluca Gelso Giudice
dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 331 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, c.f. nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(Polonia), con ultima residenza in Ladispoli, Via Agrigento 6, int.12, rappresentata, assistita ed elettivamente domiciliata dall'Avv. Stela Kapllani, c.f. con C.F._2 studio in Roma, Piazzale Clodio 18, giusta procura in atti (Pec:
) Email_1
-RICORRENTE CONTRO
, nato a [...] il [...], residente in [...] CP_1
-RESISTENTE CONTUMACE-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni: come in atti Fatto e diritto Con ricorso depositato in data 9.2.24 la signora adìva il Parte_1 tribunale per la modifica della sentenza definitiva n.1768/20219 emessa in data 3/12/2019 dal Tribunale di Civitavecchia nell'ambito del procedimento RG 1385/2016 per la separazione giudiziale dei coniugi. Precisamente la ricorrente chiedeva che il Tribunale adìto: dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, previa revoca dell'addebito della separazione, tenuto conto della disparita patrimoniale e reddituale tra i coniugi per
1 sopravenuta e inadeguatezza dei mezzi della richiedente, disponesse il versamento a carico del Sig. alla Sig.ra di un contributo al CP_1 Parte_1 suo mantenimento pari ad Euro 400 mensili da aggiornare automaticamente di anno in anno secondo gli indici Istat al e così fin tanto che la Sig.ra non avesse reperito Pt_1 un'occupazione; Confermasse la revoca dell'assegnazione della casa familiare a carico del coniuge;
Revocasse il contributo di Euro 200 disposto a carico della CP_1
a titolo di assegno di mantenimento del figlio , nonché quello a titolo di Pt_1 Per_1 spese straordinarie tenuto conto del fatto che il figlio viveva stabilmente con la madre da circa un anno e della impossibilità della Sig.ra di provvedere a tale versamento Pt_1 viste le sue attuali condizioni economiche;
disponesse che il Sig. versi CP_1 direttamente l'importo pari ad Euro 400 al figlio con divisione al 50 % tra i CP_2 coniugi delle spese a titolo straordinario;
disponesse la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio a decorrere dalla data dell'ordinanza presidenziale Per_1 del 2.2.2017 emessa nell'ambito del procedimento di separazione e non dal mese di Gennaio 2018 come indicato nella sentenza di separazione. Premetteva la ricorrente che i coniugi in data 14.02.1996 avevano Parte_2 contratto matrimonio civile in Roma optando per il regime della comunione dei beni (estratto per riassunto dell'atto di matrimonio e certificato anagrafico di matrimonio del Comune di Ladispoli (atto n.16, parte II, serie C) e fissata la loro residenza familiare in Via Agrigento n.6; che in data 21.07.1999 era nato il loro unico figlio, ; che il sig. si Per_1 CP_1 era rivolto al Tribunale di Civitavecchia al fine di ottenere la separazione dalla moglie sig.ra per cui veniva incardinato il proc. Rg 1385/2016 e il Parte_1
Tribunale di Civitavecchia, con sentenza definitiva n.1768/2019 emessa in data 3/12/2019 aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
- i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
- ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
- revoca l'assegnazione della casa familiare al marito;
- e corrisponderanno direttamente al figlio , a CP_1 Parte_1 Per_1 titolo di contributo per il mantenimento del medesimo, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 200 ciascuno (per un totale di 400 euro mensili), a far data dal mese di dicembre 2019, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base dicembre 2019;
- I genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie mediche, scolastiche ed extra scolastiche con le specificazioni di cui al Protocollo per le udienze ei procedimenti in materia di famiglia sottoscritto il 15 gennaio 2015 dal Presidente del Tribunale di Civitavecchia con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- Revoca a decorrere dal mese di gennaio 2018 l'obbligo di di Parte_1 corrispondere a l'assegno di mantenimento per il figlio;
”. CP_1 Per_1
Deduceva la ricorrente che medio tempore erano intervenuti giustificati motivi che rendevano necessaria la modifica delle condizioni stabilite nella predetta sentenza e precisamente:
1- Il sig. , oltre ad essersi appropriato di ogni bene e denaro della moglie 3), con il CP_1 ricavato dei soldi percepiti a seguito della vendita della casa coniugale, gestiva unitamente alla compagna l'IA NA BR Persona_2
“Rugantino” (Furbara-Sasso 98);
2- Il figlio della coppia , , a sua volta, si era trasferito Persona_3 CP_2 presso la madre e non risultava più nel certificato di famiglia del padre;
2 3- Nettamente diversa era la posizione economica della Sig.ra la quale aveva perso Pt_1
l'occupazione presso il locale dove precedentemente lavorava dovendo cessare l'attività a seguito della grave crisi pandemica, incidendo, di conseguenza, sensibilmente anche sulla situazione economica della che era costretta a presentare domnada, in data Pt_1
18/4/2020, di partecipazione per la concessione del contributo straordinario per il pagamento dei canoni di locazione anno 2020 e dopo la chiusura del locale si era mantenuta esclusivamente con l'aiuto dei propri amici ed il ricavato di lavori saltuari;
4. allo stato era disoccupata e completamente sprovvista di qualsiasi entrata finanziaria e come si evinceva dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione afferente gli ultimi tre anni, aveva condizioni economiche al limite della sopravvivenza e in conseguenza del mancato pagamento di diversi canoni di locazione e spese condominiali, nel mese di Ottobre 2023 le veniva notificato l'Intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida e la non aveva potuto ricevere alcunchè dal marito che CP_1 era andato assolto nel procedimento penale contro lo stesso intentato. Richiamava quindi la giurisprudenza che riconosceva una modifica dell'assegno
“divorzile” in presenza di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno. Parte resistente rimaneva contumace. All'udienza del 5.3.2025 venivano sentiti la ricorrente e il figlio delle parti , sig.
[...]
. CP_2
In difetto di ulteriori richieste la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in data 9.10.25 e acquisito il parere del Pubblico Ministero. La domanda della ricorrente va accolta nei limiti di seguito espressi. La sentenza n. 1768/2019, ormai passata in giudicato, può essere modificata per sopravvenuti motivi limitatamente alle statuizioni emesse rebus sic stantibus e non a quelle ormai passate in giudicate ed intangibili. Infatti la richiesta di attribuzione alla istante “di un contributo al suo mantenimento pari aa euro 400 mensili” “previa revoca dell'addebito della separazione, tenuto conto della disparita patrimoniale e reddituale tra i coniugi per sopravenuta e inadeguatezza dei mezzi della richiedente” palesa l'intento della istante di conseguire l'assegno di mantenimento ormai precluso per averle il Tribunale, con la sentenza n.1768 del 9.12.2019, addebitato la separazione (v. doc.2 pag.6). Come noto, se viene attribuito l'addebito, il coniuge responsabile perde il diritto di ricevere l'assegno di mantenimento, anche se si trova in difficoltà economiche. Invece, il diritto viene ridotto a quello di ricevere solo gli “alimenti“. Il diritto agli alimenti ha una portata significativamente più limitata rispetto al mantenimento. Gli alimenti possono essere richiesti solo in caso di comprovato stato di bisogno, e la loro concessione è limitata a ciò che è strettamente necessario per coprire le esigenze di base della vita quotidiana, come il cibo, il vestiario, e altre necessità fondamentali. Inoltre, diversamente dall'assegno di mantenimento, l'importo degli alimenti non tiene conto del tenore di vita dell'obbligato e, tanto meno, dello standard di vita che i coniugi avevano durante il matrimonio. Questo significa che il coniuge al quale è stato addebitato il fallimento del matrimonio potrà ottenere solo un supporto economico minimo, sufficiente a garantire la sopravvivenza, ma non un livello di sostegno che rispecchi il tenore di vita precedente. Non risulta, tuttavia che la abbia formulato istanza per conseguire Parte_1 gli “alimenti”.
3 Quanto al figlio delle parti, , la sentenza n. 1768 del 09.12.2019 disponeva che i signori Per_1
e corrispondessero direttamente al predetto, a titolo CP_1 Parte_1 di contributo per il mantenimento del medesimo, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 200 ciascuno (per un totale di 400 euro mensili), a far data dal mese di dicembre 2019, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base dicembre 2019 e che avrebbero provveduto “nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie mediche, scolastiche ed extra scolastiche con le specificazioni di cui al Protocollo per le udienze ei procedimenti in materia di famiglia sottoscritto il 15 gennaio 2015 dal Presidente del Tribunale di Civitavecchia con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati”. Ebbene le domande della ricorrente vanno separatamente esaminate. La domanda di revoca del versamento del “ contributo di Euro 200 disposto a carico della a titolo di assegno di mantenimento del figlio , attualmente di 24 anni, Pt_1 Per_1 nonché quelle a titolo di spese straordinarie tenuto conto del fatto che il figlio viveva stabilmente con la madre da circa un anno e della impossibilità della Sig.ra di Pt_1 provvedere a tale versamento viste le sue attuali condizioni economiche” va accolta, a decorrere dalla domanda, in conseguenza della raggiunta indipendenza economica del ragazzo (n. 21.7.99) come ammessa dallo stesso in sede di audizione (“vivo con mia madre in Ladispoli, via Capri 7D. Ho vissuto con mia madre a fasi alterne. Nel 2018 ho vissuto con i miei nonni paterni, nel 2020 mi sono trasferito da mia madre e sono stato con lei nel periodo del covid. Nel 2022 e 2023 ho vissuto dai miei nonni, in quanto la nonna paterna si era aggravata per problemi di salute. Attualmente lavoro con contratto a tempo indeterminato per una società turistica alberghiera che ha sede a Firenze. Mi occupo del ricevimento presso un albergo a Roma, presso l'hotel Club House di Roma. A volte faccio anche i turni notturni e guadagno € 1.600/1.700 al mese. Ho il contratto a tempo indeterminato da settembre 2024. In precedenza ho avuto contratti a tempo determinato rinnovati più volte con la stessa società. Ho iniziato a lavorare ad aprile 2023. Mio padre non mi ha mai versato € 200 di mantenimento. Mia madre non ha mai dato € 200 ma mi ha fornito vitto e alloggio. Mio padre lavora in un ristorante che è a nome della compagna. Occasionalmente ho lavorato presso il ristorante, ma senza essere inquadrato. Credo che sia intestato all'attuale compagna. Vedo mio padre una o due volte all'anno. Lui ha avuto una bambina che dovrebbe avere 8 o 9 anni. Non conosco la situazione lavorativa ed economica di mio padre.).
Vanno respinte le ulteriori domande proposte. Quella di “disporre che il Sig. versi direttamente l'importo pari ad Euro CP_1
400 al figlio mentre saranno divise al 50 % tra i coniugi quelle a titolo CP_2 straordinario” è infondata giacché la raggiunta indipendenza economica del giovane impedisce di porre un obbligo di versamento di mantenimento a carico del resistente sia per le spese ordinarie che straordinarie. Le statuizioni contenute nella sentenza n. 1768 del 9.12.2019 , come quella che faceva decorrere la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio dal mese di Per_1 gennaio 2018 , è coperta dal giudicato e non può esser oggetto di modifica. Nulla va disposto per le spese attesa la contumacia e sostanziale non opposizione del resistente e il limitato accoglimento della domanda.
Per questi motivi
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale decidendo sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1 accoglie la domanda per quanto di ragione e a parziale modifica di quanto disposto nella sentenza di separazione n. 1768 del 9.12.2019 revoca, a decorrere dalla domanda l'obbligo
4 di versamento di Euro 200 disposto a carico della a titolo di assegno di Pt_1 mantenimento del figlio nonché quello inerente le spese straordinarie;
Per_1
rigetta le altre domande;
nulla per le spese.
Civitavecchia 26.10.2025
IL PRESIDENTE estensore dott.ssa Roberta Nardone
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