Sentenza 7 agosto 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2003, n. 11916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11916 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2003 |
Testo completo
AULA "A" 675/2003 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO孽 LA 1 1 9 16/03 ONE SEZOND AVORO oggetto composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LAVORO Dott. Sergio MATTONE Presidente Dott. Pietro CUOCO Consigliere R.G.N. 07674/2001 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Dott. Guido VIDIRI Consigliere Cron. 25738 Dott. Camillo FILADORO Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente SENTENZA UD. 06.05.2003 t sul ricorso proposto da E. N. P. A. L. S. Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo, in persona del Commissario Straordinario, Roberto Romei, rapp.to e difeso dall'avv. Domenico De Luca, presso il quale elett.te domicilia in Roma, viale Regina Margherita, n. 206, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
2622
contro
LE DUE PALME S.N.C. di CC GI PA e CZ G., in persona del legale rapp.te sig. CC GI PA, rapp.to e difeso dagli avv.ti Rosario Fava e Stefania Iacopino, h 1 quest'ultima del Foro di Vercelli, ed elett.te dom.to presso il primo in Roma, via C. Monteverdi, n. 20, giusta procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Torino, n. 03301/2000, depositata 1'01 giugno 2000, R.G. n. 00272/99, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06 maggio 2003 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Alfredo Codacci Pisanelli, in virtù di delega dell'avv. Rosario Fava, per Le due Palme di CC GI PA e CZ;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo D Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Torino, in accoglimento dell'appello proposto da Le Due Palme s.n.c. di CC GI PA e CZ G. contro l'ENPALS - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza - per i Lavoratori dello Spettacolo (in appresso Enpals) avverso la sentenza del Pretore della stessa città resa il 10 novembre 1998, con la quale era stata rigettata l'opposizione proposta dalla detta società avverso il decreto ingiuntivo emesso ad istanza dell'Enpals per la somma di lire 22.328.000 a titolo di contributi previdenziali omessi relativi a lavoratori dello spettacolo per il periodo 01.10.1995/31.03.1996, rigettava la originaria domanda per ingiunzione dell'Istituto previdenziale, revocando il decreto ingiuntivo opposto. 2 I giudici di secondo grado ritenevano errata l'interpretazione, fornita nella prima sentenza, dell'art. 2, quinto comma, del d.p.r. 31 dicembre 1971, n. 1420, secondo F la quale la retribuzione imponibile giornaliera era il risultato della divisione del complesso dei compensi corrisposti per il numero delle giornate di durata del contratto, escludendo i riposi settimanali e le festività nazionali godute, e precisavano che essa doveva riferirsi ai singoli giorni di effettiva resa delle prestazioni, senza prendere in considerazione come aveva fatto l'ente appellante - tutti i giorni lavorativi previsti in astratto, dalla contrattazione collettiva, per il concreto tipo di rapporto (contratti a tempo determinato di durata variabile dal mese al quadrimestre) instaurato con i lavoratori. Per la cassazione di tale decisione di secondo grado ricorre formulando due motivi di censura l'Enpals. La società resiste con controricorso, illustrato anche da successiva memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 5, del d.p.r. 31 dicembre 1971, n. 1420 in relazione all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, la difesa dell'Enpals deduce che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che il compenso dovesse essere diviso per il numero delle giornate effettivamente lavorate. Assume che la norma è diretta a disciplinare contratti di durata (a tempo determinato, come nella fattispecie, essendo state i lavoratori interessati assunti con contratti di durata varabile di scrittura artistica previo rilascio dei permessi di soggiorno); che in tali rapporti permangono, per tutto il periodo, gli obblighi 3 contrattuali, fra cui quello di fedeltà; che il riferimento a tutte le giornate lavorative del periodo (e non a quelle lavorate) è confortato dal riferimento ai riposi settimanali e alle festività nazionali, istituti tipici del contratto di durata;
che in tali contratti la retribuzione, anche se forfettariamente pattuita, non può che riferirsi all'intero periodo di impegno contrattuale;
che il riferimento al "numero delle giornate" trova spiegazione nel primo comma dell'art. 2, che prevede che la contribuzione sia dovuta per ogni giornata di lavoro e su retribuzione giornaliera. Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione, la difesa del ricorrente deduce la arbitrarietà dell'assunto del giudice di appello, allorché individua la intenzione del legislatore nella tutela delle esigenze “notoriamente incostanti” delle aziende e nella circostanza relativa alla presunta "efficacia determinativa" nei casi di prestazioni rese in autonomia in un certo lasso di tempo predeterminato e solo in pochi giorni della settimana. Deduce, ancora, che le prestazioni, pur se rese in autonomia per un certo lasso di tempo, altro non configurano se non un contratto di durata, con tutte le conseguenze scaturenti da tale contratto anche in ordine al diritto della retribuzione. Il ricorso non è fondato. La questione, che riguarda la interpretazione dell'art. 2, quinto comma, del d.p.r. 31 dicembre 1971, n. 1420, è già pervenuta all'esame della Corte ed ha trovato opposte soluzioni. Il comma citato dispone: "La retribuzione imponibile giornaliera nei confronti dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo 14 modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, si ottiene dividendo il 4 complesso dei compensi corrisposti per il numero delle giornate di durata del 4 contratto escludendo i riposi settimanali nonché le festività nazionali godute". Con sentenza n. 14761 del 15 novembre 2000 è stato ritenuto che, "al fine di determinare la base contributiva per i lavoratori dello spettacolo assunti a tempo determinato con contratto di durata (indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto), deve tenersi conto di tutti i giorni di "durata" del contratto (con esclusione di quelli di riposo settimanale e di festività nazionali) e non soltanto dei giorni risultanti come "lavorati", atteso, tra l'altro, che, in un contratto artistico di durata, gli artisti non lavorano solo nei giorni in cui pongono in scena lo spettacolo, ma altresì nei giorni in cui lo progettano, lo preparano e lo provano". Con sentenza n. 04303 del 24 marzo 2001, confermata dalla sentenza 23 luglio 2002, n. 10774, si è, invece, affermato che, “ai fini della determinazione della base contributiva della retribuzione dei lavoratori dello spettacolo assunti a termine con contratti di durata", la disposizione dell'art. 2, quinto comma, d.p.r. 31 dicembre 1971 n. 1420, secondo cui la retribuzione imponibile giornaliera nei confronti di tali lavoratori "si ottiene dividendo il complesso dei compensi corrisposti per il numero delle giornate di durata del contratto escludendo i riposi settimanali nonché le festività nazionali", va interpretata nel senso che il dato di riferimento (divisore) è quello pertinente ai singoli giorni di effettiva prestazione lavorativa, e non ai giorni ricompresi nel periodo di durata contrattuale, posto che la citata disposizione fa sorgere l'obbligo del versamento dei contributi in relazione ad ogni "giornata di lavoro" (primo comma), fissa il calcolo delle aliquote contributive "sulla retribuzione E giornaliera” (terzo comma) e, infine, esclude dal calcolo i giorni di riposo, nei 5 quali il lavoratore non ha spiegato alcuna prestazione lavorativa, salva la possibilità 11 di stabilire con decreto ministeriale una "durata convenzionale non superiore a sei giorni per ogni settimana" (quinto e sesto comma); né tale interpretazione comporta un ingiustificato nocumento per i lavoratori interessati, atteso che il versamento dei contributi solo sulle giornate di effettivo lavoro spiega la previsione normativa di non trascurabili benefici assicurativi, fra i quali "la riduzione dei minimi contributivi ai fini del conseguimento del diritto a pensione e della prosecuzione volontaria del versamento dei contributi". Ritiene il Collegio che le argomentazioni sviluppate nelle citate sentenza n. 10774 del 2002 e 04303 del 2001, e sinteticamente riportate nella massima sopra citata, meritino di essere condivise. Va ricordato che l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti fu introdotta, per i lavoratori dello spettacolo, con d.lvo C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modifiche, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388; tale assicurazione fu estesa a tutti i lavoratori dello spettacolo di cui alle categorie tassativamente elencate nell'art. 3, senza distinzione tra lavoratori subordinati o autonomi;
la contribuzione fu commisurata alla “retribuzione lorda individuale giornaliera" (art. 4, primo comma), e fu previsto che tale retribuzione, in caso di contratti di durata, si ottenesse "dividendo il complesso dei compensi stabiliti per il numero delle giornate di durata del contratto" (secondo comma). Con il d.p.r. 31 dicembre 1971, n. 1420 furono introdotte importanti innovazioni. Ferme restando, per quanto qui interessa, la giornata come unità di tempo-lavoro ai fini contributivi e la elencazione delle categorie dei lavoratori di cui all'art. 3 del 6 provvedimento legislativo n. 708 del 1947, l'art. 2 del d.p.r. n. 1420/71, dopo il quinto sie" comma sopra riportato, ha previsto, al comma successivo, la possibilità per il Ministro per il lavoro di stabilire, “per particolari categorie fra quelle indicate nel comma precedente, che effettuano prestazioni lavorative settimanali inferiori ai 6 giorni", una durata contrattuale non superiore a 6 giornate lavorative per ogni singola settimana;
per i lavoratori appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 708 del 1947, il requisito contributivo minimo richiesto dal d.p.r. n. 1420/71 per la fruizione della pensione di vecchiaia, di invalidità generica, specifica o privilegiata (artt. 6, 7 e 8), della pensione di anzianità privilegiata (art. 9), di reversibilità e di reversibilità privilegiata, già ridotto in confronto a quanto previsto per i lavoratori non dello spettacolo, era, poi, ulteriormente ridotto, in evidente considerazione della incertezza e della brevità delle i attività rese nel settore dello spettacolo (si guardi ai 900 contributi giornalieri allora richiesti per la pensione di vecchiaia, ai 300 contributi per la pensione di invalidità, ai 60 contributi per la pensione di invalidità privilegiata); requisiti ulteriormente ridotti, per il conseguimento della pensione di vecchiaia, furono previsti per i tersicorei e ballerini. Da tutti tali elementi (sui quali non incide la graduale elevazione dei requisiti di età e contribuzione disposta con il d. leg.vo 30 aprile 1997, n. 182), si evince che il quinto comma dell'art. 2 del d.p.r. n. 1420 del 1971 va interpretato nel senso che "la retribuzione imponibile giornaliera, nei confronti dei lavoratori appartenenti alle ricordate categorie (dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del d. leg.vo del 1947), si ottiene dividendo il complesso dei compensi corrisposti per numero delle giornate di 7 durata del contratto nelle quali vi è stata prestazione lavorativa, e non per le giornate ' di calendario astrattamente lavorative". E ciò, come hanno evidenziato le sentenze nn. 10774 del 2002 e 04303 del 2001, perché la esclusione dei riposi settimanali (oltre alle festività nazionali godute), comporta che non si debba tener conto di quei giorni della settimana nei quali il lavoratore non ha effettuato alcuna prestazione e debbono considerarsi, quindi, di riposo;
perché la possibilità, prevista dal comma sei, di stabilire, con decreto ministeriale, una durata convenzionale non superiore a sei giornate lavorative per ogni settimana, per i lavoratori, fra quelli indicati nel comma precedente, che effettuano prestazioni lavorative inferiori ai sei giorni settimanali, non si spiegherebbe se non si dovesse tener conto delle giornata di effettiva prestazione;
perché i requisiti contributivi minimi estremamente ridotti, di cui al d.p.r. n. 1420/71, si tradurrebbero in un ingiustificato privilegio ove fossero considerate utili giornate di non lavoro, cadenti temporalmente nell'ambito del contratto. Quanto alla preoccupazione, espressa con la sentenza n. 14761 del 2000, che con tale interpretazione restino fuori dalla contribuzione le giornate in cui gli artisti progettano, preparano e provano lo spettacolo, deve rilevarsi, per quanto attiene ai contratti di durata di cui si discute, che si tratta di preoccupazione per buona parte infondata, atteso che non sono state contestate omissioni contributive per giornate di prova effettuate dalle lavoratrici interessate alla presente vertenza;
giornate di prova che, ove organizzate dall'impresa o svolte comunque all'interno dei locali della stessa, devono considerarsi come giornate di lavoro. h 8 Una conferma della correttezza della interpretazione accolta si rinviene nell'art. 1, comma 15, del d. leg.vo 30 aprile 1997, n. 182. Tale norma, certamente non applicabile, ratione temporis, ai fatti per cui è causa, dispone che ai lavoratori che prestino, a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (in sostanza le vecchie categorie da 1 a 14 n. 708 dell'art. 3 del d. leg.vo del 1947), è consentito, quando organizzino autonomamente, per la preparazione degli spettacoli, le giornate di prova, "l'inserimento delle stesse nei relativi contratti di ingaggio come giornate di lavoro non retribuite, gravate tuttavia di adempimenti contributivi esclusivamente ai fini previdenziali concernenti l'Enpals”. Da tale disposizione si ricava: a) che le giornate di prova non organizzate autonomamente sono giornate di lavoro retribuite ed utili ai fini previdenziali;
b) che le giornate non impegnate né in prove organizzate dall'impresario, né in spettacoli, non sono retribuite né utili ai fini previdenziali, così come le giornate di prova organizzate autonomamente e delle quali non si sia richiesto l'inserimento nei contratti di ingaggio come giornate di lavoro non retribuite, gravate tuttavia di adempimenti contributivi Enpals. Il ricorso, pertanto, è infondato e va rigettato;
per il principio della soccombenza l'Enpals va condannato al rimborso in favore della società controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
! 9 La Corte rigetta il ricorso;
condanna l'ENPALS - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in €. 17, 10, oltre a €. 2000,00 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 06 maggio 2003. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Giovanni Marforilla Il Presidente раро нацJupio Sergio, Mattone CANCENCELLIERE Depositato in Cancelleria Apce 07 AGO 2003 CANCELLIERE V S I A ' I O O T N 0 0 1 A 1 3 S . 3 S T A 5 T R . , A ' N A L S L E 3 E P 7 S D - 6 N U 1 C . 8 1 010