CASS
Sentenza 20 aprile 2026
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 14422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14422 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da Hu YO n. in Cina il 28/7/1984 HO IX n. in Cina il 28/9/1986 avverso l’ordinanza del Tribunale di Ravenna in data 10/9/2025 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi ai sensi dell’art. 611, comma 1 bis, cod.proc.pen.; visti gli atti, l’ordinanza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del Pres. NN IA De TI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen., Flavia Alemi, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Ravenna ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di Hu YO e HO IX avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Ravenna il 21/7/2025 avente ad oggetto la somma di euro 43mila rinvenuta nell’abitazione dei ricorrenti, indagati per il reato di tentato autoriciclaggio in concorso. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, Avv. Matteo Murgo, che con unico atto ha dedotto i motivi di seguito enunziati nei termini strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173,comma 1, disp.att.cod.proc.pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 14422 Anno 2026 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 15/04/2026 2 2.1 La violazione dell’art. 12 cod.proc.pen. e la nullità dell’ordinanza impugnata per incompetenza territoriale dell’A.G. di Ravenna a conoscere dell’imputazione accertata in Bologna in data 27/5/2025 e connesso vizio della motivazione. Il difensore lamenta che il Tribunale del riesame ha rigettato l’eccezione difensiva con argomenti inconferenti, in violazione delle regole processuali dettate dagli artt. 12-16 cod.proc.pen. Infatti il Gip emittente la misura non ha qualificato il tipo di connessione, limitandosi a ritenere la somma caduta in sequestro derivante dall’attività bancaria abusiva ex art. 131-ter TUB o, comunque, da quella di riciclaggio contestata a Hu YO. La riconduzione del tipo di connessione alle ipotesi di cui alla lett. c) dell’art. 12 è stata operata autonomamente e arbitrariamente dal collegio cautelare. Il difensore sostiene che nella specie dovrebbe invece ravvisarsi la connessione ai sensi dell’art. 12, lett. b), cod.proc.pen. alla quale non si applica il principio fissato da Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223, risultando l’interesse alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione recessivo rispetto al principio del giudice naturale precostituito per legge. Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata in quanto emessa da giudice territorialmente incompetente. 2.2 La violazione di legge e la mera apparenza della motivazione in relazione al fumus commissi delicti e al periculum in mora. Secondo il difensore l’ordinanza impugnata è priva di idonea ed adeguata motivazione in ordine ai presupposti fondanti il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria del danaro rinvenuto. In particolare risulterebbe graficamente assente la motivazione circa il fumus sebbene la principale doglianza difensiva investisse l’assenza di una chiara descrizione della condotta, dell’indicazione dei reati presupposti e dell’enunciazione degli elementi significativi della certa provenienza del danaro da delitto. Il collegio cautelare si è limitato a porre in evidenza la rilevanza della somma appresa , l’assenza di giustificazioni in ordine al possesso da parte degli indagati e la scarsa coerenza di siffatta detenzione con le lecite fonti di reddito dei ricorrenti, così discostandosi dal più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità che richiede che il reato presupposto sia individuato almeno nella sua tipologia sulla base di elementi concretamente attestanti la provenienza delittuosa del danaro. L’ordinanza impugnata ha, al contrario, individuato il reato presupposto in via meramente ipotetica e ha omesso di verificare l’esistenza del vincolo tra il danaro stesso e l’ipotizzato delitto di autoriciclaggio. Ad avviso del difensore l’ordinanza impugnata ha rassegnato una motivazione meramente apparente anche con riguardo al periculum in mora facendo discendere il rischio di dispersione dalle caratteristiche delle condotte contestate ai capi 5 e 6 della rubrica provvisoria, sebbene la fungibilità del danaro sia da sola insufficiente a giustificare l’adozione del sequestro in funzione anticipatoria della confisca, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo è infondato in maniera manifesta. Il rinvenimento del danaro è avvenuto nel corso dell’esecuzione del provvedimento di sequestro preventivo disposto dal Gip di Ravenna concernente due appartamenti e tre autovetture nell’ambito del procedimento instaurato dinanzi 3 a quella A.G. per i reati di esercizio abusivo di attività bancaria ai sensi dell’art. 131-ter T.U.B. e riciclaggio. La somma di danaro reperita presso l’abitazione degli indagati veniva sottoposta a sequestro ad iniziativa della P.g., titolo non convalidato dal Gip di Bologna per mancato rispetto dei termini con emissione, tuttavia, di autonomo decreto di sequestro preventivo da parte dello stesso giudice. Seguiva la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Ravenna per connessione con i fatti oggetto del procedimento iscritto al n. 6398/2025. La misura cautelare reale veniva rinnovata a richiesta del P.m. con provvedimento del Gip in data 21/7/2025 reso ai sensi degli artt. 321, comma 1 e 2, cod.proc.pen., 240,240 bis e 648 ter cod.pen. In detto cointesto risulta, invero, del tutto irrilevante che il P.m. di Bologna all’atto della trasmissione del fascicolo all’omologo ufficio ravennate non abbia ritenuto di qualificare l’ipotesi di connessione che giustificava il trasferimento, trattandosi di attività che richiedeva la conoscenza puntuale degli atti che avevano generato la misura reale originaria posta in esecuzione a Bologna e giustificandosi il provvedimento alla luce delle circostanze che avevano determinato l’iniziativa cautelare della P.g. 1.1Come puntualmente evidenziato dal collegio di riesame, il Gip di Ravenna che ha rinnovato la misura ha chiarito che il contante rinvenuto deve ritenersi derivante dall’attività bancaria abusiva o, comunque, dal delitto di riciclaggio ascritti agli indagati nel procedimento già pendente e concretamente destinato al reinvestimento nel settore dei servizi di pagamento. La difesa non si rapporta in termini puntuali a siffatta argomentazione, sostenendo al contrario, in maniera assertiva, che ricorrerebbe nella specie l’ipotesi di connessione di cui all’art. 12 lett. b) cod.proc.pen., insuscettibile di determinare lo spostamento della competenza in assenza del requisito dell’identità dei soggetti agenti. L’ordinanza impugnata ha dato conto della correttezza delle valutazioni del Gip laddove ha ricostruito gli esiti del procedimento principale (n. 2161/24 R.g.n.r.) posti a base dell’adozione da parte dell’ufficio ravennate, in data 15/5/2025, di un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali in relazione a un collaudato e lucroso sistema di riciclaggio a beneficio di esercizi commerciali e aziende cinesi operanti sul territorio nazionale, con trasferimento in Cina degli ingenti quantitativi di danaro raccolti, e alla parallela attività di sovvenzionamento di liquidità, a fronte di corrispettivo, a favore di connazionali che risiedono o vivono temporaneamente in Italia. Le fattispecie di riciclaggio e abusiva prestazione di servizi di pagamento, in ordine alle quali il collegio cautelare ha evidenziato come non siano stati avanzati rilievi di sorta, costituiscono i reati presupposti che sostengono il fumus del delitto di tentato autoriciclaggio contestato ai prevenuti in relazione al sequestro della somma di cui si discorre. Appaiono, pertanto, insussistenti i vizi denunziati con il secondo motivo, risultando la derivazione delittuosa del compendio in sequestro sorretta da una solida piattaforma indiziaria, adeguatamente descritta e valutata dai giudici del riesame. 2.L’ordinanza impugnata ( pag. 4) ha, inoltre, chiarito che l’importo caduto in sequestro, sulla base delle emergenze acquisite, deve essere qualificato alla stregua del profitto o del prodotto dei reati di cui ai capi 5 e 6 della rubrica, in quanto tale confiscabile e, poiché 4 attendibilmente destinato al reimpiego nell’abusiva attività di sovvenzionamento di privati, risulta, altresì, giustificato il vincolo imposto a fini impeditivi ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod.proc.pen., profilo del tutto ignorato dalla difesa del ricorrente. 2.1 Contrariamente a quanto dedotto, il collegio cautelare ha, altresì, adeguatamente giustificato il periculum in mora evidenziando come gli esiti del procedimento principale abbiano dimostrato che gli indagati negli ultimi anni hanno trasferito all’estero, con modalità telematiche, ragguardevoli somme di danaro, non esitando a far ricorso sul territorio nazionale, al fine di camuffare le proprie disponibilità, ad intestazioni fittizie dei beni, circostanze che rendono concreto ed attuale il rischio di dispersione del compendio sequestrato e legittimano l’adozione della misura reale in via anticipatoria. 3.Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 15 aprile 2026 Il Presidente estensore NN IA De TI
udita la relazione del Pres. NN IA De TI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen., Flavia Alemi, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Ravenna ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di Hu YO e HO IX avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Ravenna il 21/7/2025 avente ad oggetto la somma di euro 43mila rinvenuta nell’abitazione dei ricorrenti, indagati per il reato di tentato autoriciclaggio in concorso. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, Avv. Matteo Murgo, che con unico atto ha dedotto i motivi di seguito enunziati nei termini strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173,comma 1, disp.att.cod.proc.pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 14422 Anno 2026 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 15/04/2026 2 2.1 La violazione dell’art. 12 cod.proc.pen. e la nullità dell’ordinanza impugnata per incompetenza territoriale dell’A.G. di Ravenna a conoscere dell’imputazione accertata in Bologna in data 27/5/2025 e connesso vizio della motivazione. Il difensore lamenta che il Tribunale del riesame ha rigettato l’eccezione difensiva con argomenti inconferenti, in violazione delle regole processuali dettate dagli artt. 12-16 cod.proc.pen. Infatti il Gip emittente la misura non ha qualificato il tipo di connessione, limitandosi a ritenere la somma caduta in sequestro derivante dall’attività bancaria abusiva ex art. 131-ter TUB o, comunque, da quella di riciclaggio contestata a Hu YO. La riconduzione del tipo di connessione alle ipotesi di cui alla lett. c) dell’art. 12 è stata operata autonomamente e arbitrariamente dal collegio cautelare. Il difensore sostiene che nella specie dovrebbe invece ravvisarsi la connessione ai sensi dell’art. 12, lett. b), cod.proc.pen. alla quale non si applica il principio fissato da Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223, risultando l’interesse alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione recessivo rispetto al principio del giudice naturale precostituito per legge. Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata in quanto emessa da giudice territorialmente incompetente. 2.2 La violazione di legge e la mera apparenza della motivazione in relazione al fumus commissi delicti e al periculum in mora. Secondo il difensore l’ordinanza impugnata è priva di idonea ed adeguata motivazione in ordine ai presupposti fondanti il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria del danaro rinvenuto. In particolare risulterebbe graficamente assente la motivazione circa il fumus sebbene la principale doglianza difensiva investisse l’assenza di una chiara descrizione della condotta, dell’indicazione dei reati presupposti e dell’enunciazione degli elementi significativi della certa provenienza del danaro da delitto. Il collegio cautelare si è limitato a porre in evidenza la rilevanza della somma appresa , l’assenza di giustificazioni in ordine al possesso da parte degli indagati e la scarsa coerenza di siffatta detenzione con le lecite fonti di reddito dei ricorrenti, così discostandosi dal più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità che richiede che il reato presupposto sia individuato almeno nella sua tipologia sulla base di elementi concretamente attestanti la provenienza delittuosa del danaro. L’ordinanza impugnata ha, al contrario, individuato il reato presupposto in via meramente ipotetica e ha omesso di verificare l’esistenza del vincolo tra il danaro stesso e l’ipotizzato delitto di autoriciclaggio. Ad avviso del difensore l’ordinanza impugnata ha rassegnato una motivazione meramente apparente anche con riguardo al periculum in mora facendo discendere il rischio di dispersione dalle caratteristiche delle condotte contestate ai capi 5 e 6 della rubrica provvisoria, sebbene la fungibilità del danaro sia da sola insufficiente a giustificare l’adozione del sequestro in funzione anticipatoria della confisca, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo è infondato in maniera manifesta. Il rinvenimento del danaro è avvenuto nel corso dell’esecuzione del provvedimento di sequestro preventivo disposto dal Gip di Ravenna concernente due appartamenti e tre autovetture nell’ambito del procedimento instaurato dinanzi 3 a quella A.G. per i reati di esercizio abusivo di attività bancaria ai sensi dell’art. 131-ter T.U.B. e riciclaggio. La somma di danaro reperita presso l’abitazione degli indagati veniva sottoposta a sequestro ad iniziativa della P.g., titolo non convalidato dal Gip di Bologna per mancato rispetto dei termini con emissione, tuttavia, di autonomo decreto di sequestro preventivo da parte dello stesso giudice. Seguiva la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Ravenna per connessione con i fatti oggetto del procedimento iscritto al n. 6398/2025. La misura cautelare reale veniva rinnovata a richiesta del P.m. con provvedimento del Gip in data 21/7/2025 reso ai sensi degli artt. 321, comma 1 e 2, cod.proc.pen., 240,240 bis e 648 ter cod.pen. In detto cointesto risulta, invero, del tutto irrilevante che il P.m. di Bologna all’atto della trasmissione del fascicolo all’omologo ufficio ravennate non abbia ritenuto di qualificare l’ipotesi di connessione che giustificava il trasferimento, trattandosi di attività che richiedeva la conoscenza puntuale degli atti che avevano generato la misura reale originaria posta in esecuzione a Bologna e giustificandosi il provvedimento alla luce delle circostanze che avevano determinato l’iniziativa cautelare della P.g. 1.1Come puntualmente evidenziato dal collegio di riesame, il Gip di Ravenna che ha rinnovato la misura ha chiarito che il contante rinvenuto deve ritenersi derivante dall’attività bancaria abusiva o, comunque, dal delitto di riciclaggio ascritti agli indagati nel procedimento già pendente e concretamente destinato al reinvestimento nel settore dei servizi di pagamento. La difesa non si rapporta in termini puntuali a siffatta argomentazione, sostenendo al contrario, in maniera assertiva, che ricorrerebbe nella specie l’ipotesi di connessione di cui all’art. 12 lett. b) cod.proc.pen., insuscettibile di determinare lo spostamento della competenza in assenza del requisito dell’identità dei soggetti agenti. L’ordinanza impugnata ha dato conto della correttezza delle valutazioni del Gip laddove ha ricostruito gli esiti del procedimento principale (n. 2161/24 R.g.n.r.) posti a base dell’adozione da parte dell’ufficio ravennate, in data 15/5/2025, di un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali in relazione a un collaudato e lucroso sistema di riciclaggio a beneficio di esercizi commerciali e aziende cinesi operanti sul territorio nazionale, con trasferimento in Cina degli ingenti quantitativi di danaro raccolti, e alla parallela attività di sovvenzionamento di liquidità, a fronte di corrispettivo, a favore di connazionali che risiedono o vivono temporaneamente in Italia. Le fattispecie di riciclaggio e abusiva prestazione di servizi di pagamento, in ordine alle quali il collegio cautelare ha evidenziato come non siano stati avanzati rilievi di sorta, costituiscono i reati presupposti che sostengono il fumus del delitto di tentato autoriciclaggio contestato ai prevenuti in relazione al sequestro della somma di cui si discorre. Appaiono, pertanto, insussistenti i vizi denunziati con il secondo motivo, risultando la derivazione delittuosa del compendio in sequestro sorretta da una solida piattaforma indiziaria, adeguatamente descritta e valutata dai giudici del riesame. 2.L’ordinanza impugnata ( pag. 4) ha, inoltre, chiarito che l’importo caduto in sequestro, sulla base delle emergenze acquisite, deve essere qualificato alla stregua del profitto o del prodotto dei reati di cui ai capi 5 e 6 della rubrica, in quanto tale confiscabile e, poiché 4 attendibilmente destinato al reimpiego nell’abusiva attività di sovvenzionamento di privati, risulta, altresì, giustificato il vincolo imposto a fini impeditivi ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod.proc.pen., profilo del tutto ignorato dalla difesa del ricorrente. 2.1 Contrariamente a quanto dedotto, il collegio cautelare ha, altresì, adeguatamente giustificato il periculum in mora evidenziando come gli esiti del procedimento principale abbiano dimostrato che gli indagati negli ultimi anni hanno trasferito all’estero, con modalità telematiche, ragguardevoli somme di danaro, non esitando a far ricorso sul territorio nazionale, al fine di camuffare le proprie disponibilità, ad intestazioni fittizie dei beni, circostanze che rendono concreto ed attuale il rischio di dispersione del compendio sequestrato e legittimano l’adozione della misura reale in via anticipatoria. 3.Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 15 aprile 2026 Il Presidente estensore NN IA De TI