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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 23/02/2026, n. 1577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1577 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1577/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
TOSCANO SALVATORE, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3157/2024 depositato il 11/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239014227453000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNM03871 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNM03871 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNM03871 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 266/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 con ricorso depositato in data 11.04.2024, ricorre contro l'Agenzia delle entrate- Riscossione. Più esattamente, con ricorso notificato alla controparte in data 18.03.2024, impugna l'intimazione di pagamento n. 293 2023 90142274 53, emessa dal Concessionario della riscossione convenuto, notificata in data 26.01.2024, nella parte relativa all'avviso di accertamento n. TXNM03871, asseritamente notificato il 24.02.2014, avente ad oggetto imposte dell'anno 2008 (IRPEF e Addizionali comunali e regionali), per un carico complessivo di euro 1.553,81.
A sostegno del proprio ricorso parte ricorrente, in breve, deduce: l'illegittimità dall'avviso di accertamento intimato poiché mai ritualmente notificato e la consequenziale decadenza del Concessionario dall'esercizio del potere impositivo;
la prescrizione della pretesa tributaria.
Sulla scorta di detti motivi il ricorrente chiede l'annullamento dall'avviso di accertamento intimato con condanna alle spese di lite da distrarsi al difensore antistatario.
L'Agenzia delle entrate-Riscossione, ritualmente evocata in giudizio, non risulta costituita.
All'odierna udienza la Corte, in composizione monocratica, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, all'esito della camera di consiglio, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e come tale deve essere accolto, nei termini di seguito precisati.
Osserva il decidente che non è stata offerta prova dell'avvenuta notifica al ricorrente dell'avviso di accertamento presupposto all'odierno atto impugnato.
Ne deriva – a prescindere dall'intervenuto superamento del termine di decadenza per la notifica dell'atto impositivo e/o prescrizione – l'illegittimità della procedura di riscossione.
Per pacifico orientamento giurisprudenziale, al quale questa Corte ritiene di conformarsi, la mancata notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi. Osserva che «In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto
(nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa
» (v. ex pluribus, da ultimo, Cass., 1144/2018, Cass., Sez. U., 5791/2008, Cass. 10012/2021 del 15.04.2021).
Atteso quanto sopra, la pretesa tributaria, per cui è ricorso, è da considerarsi illegittima poiché manca la prova della notifica dell'avviso di accertamento, da considerarsi atto presupposto all'odierna intimazione di pagamento.
In definitiva, assorbita ogni altra questione, il ricorso va accolto e l'atto intimato va annullato.
Le spese di lite seguono l'ordinario regime della soccombenza e vanno poste a carico della parte convenuta, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania - Sezione XIV - così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento intimato;
condanna l'Agenzia delle entrate-
Riscossione alla refusione delle spese del giudizio a favore di parte ricorrente, liquidate in euro 250,00
(duecentocinquanta/00), oltre oneri di legge se dovuti, da corrispondersi al difensore antistatario avvocato Difensore_1.
Così deciso in Catania, il 23.01.2026.
Il Giudice monocratico
Dott. Salvatore Toscano
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
TOSCANO SALVATORE, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3157/2024 depositato il 11/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239014227453000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNM03871 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNM03871 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNM03871 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 266/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 con ricorso depositato in data 11.04.2024, ricorre contro l'Agenzia delle entrate- Riscossione. Più esattamente, con ricorso notificato alla controparte in data 18.03.2024, impugna l'intimazione di pagamento n. 293 2023 90142274 53, emessa dal Concessionario della riscossione convenuto, notificata in data 26.01.2024, nella parte relativa all'avviso di accertamento n. TXNM03871, asseritamente notificato il 24.02.2014, avente ad oggetto imposte dell'anno 2008 (IRPEF e Addizionali comunali e regionali), per un carico complessivo di euro 1.553,81.
A sostegno del proprio ricorso parte ricorrente, in breve, deduce: l'illegittimità dall'avviso di accertamento intimato poiché mai ritualmente notificato e la consequenziale decadenza del Concessionario dall'esercizio del potere impositivo;
la prescrizione della pretesa tributaria.
Sulla scorta di detti motivi il ricorrente chiede l'annullamento dall'avviso di accertamento intimato con condanna alle spese di lite da distrarsi al difensore antistatario.
L'Agenzia delle entrate-Riscossione, ritualmente evocata in giudizio, non risulta costituita.
All'odierna udienza la Corte, in composizione monocratica, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, all'esito della camera di consiglio, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e come tale deve essere accolto, nei termini di seguito precisati.
Osserva il decidente che non è stata offerta prova dell'avvenuta notifica al ricorrente dell'avviso di accertamento presupposto all'odierno atto impugnato.
Ne deriva – a prescindere dall'intervenuto superamento del termine di decadenza per la notifica dell'atto impositivo e/o prescrizione – l'illegittimità della procedura di riscossione.
Per pacifico orientamento giurisprudenziale, al quale questa Corte ritiene di conformarsi, la mancata notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi. Osserva che «In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto
(nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa
» (v. ex pluribus, da ultimo, Cass., 1144/2018, Cass., Sez. U., 5791/2008, Cass. 10012/2021 del 15.04.2021).
Atteso quanto sopra, la pretesa tributaria, per cui è ricorso, è da considerarsi illegittima poiché manca la prova della notifica dell'avviso di accertamento, da considerarsi atto presupposto all'odierna intimazione di pagamento.
In definitiva, assorbita ogni altra questione, il ricorso va accolto e l'atto intimato va annullato.
Le spese di lite seguono l'ordinario regime della soccombenza e vanno poste a carico della parte convenuta, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania - Sezione XIV - così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento intimato;
condanna l'Agenzia delle entrate-
Riscossione alla refusione delle spese del giudizio a favore di parte ricorrente, liquidate in euro 250,00
(duecentocinquanta/00), oltre oneri di legge se dovuti, da corrispondersi al difensore antistatario avvocato Difensore_1.
Così deciso in Catania, il 23.01.2026.
Il Giudice monocratico
Dott. Salvatore Toscano