Sentenza 15 giugno 2017
Massime • 1
Non sussiste alcuna valida causa di ricusazione del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in precedente procedimento nei confronti di alcuni coimputati e che successivamente concorra a pronunciare in separato processo altra sentenza nei confronti di altro concorrente nel medesimo reato associativo, qualora la posizione di quest'ultimo, e, dunque, la sua responsabilità penale, non sia stata oggetto di valutazione di merito nel precedente processo. (In motivazione, la Corte ha escluso l'incompatibilità ex art.34 cod. proc .pen. del giudice che, nel procedimento celebrato a carico di altri coimputati, aveva già positivamente valutato l'attendibilità delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia concernenti anche l'imputato separatamente giudicato).
Commentario • 1
- 1. Non è incompatibile il GUP che ha rinviato a giudizio il concorrente giudicato separatamente.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 13 gennaio 2022
Sentenze Cassazione penale sez. V, 03/12/2020, n.1215 La Suprema Corte, con la sentenza in argomento, ha affermato che non costituisce causa di incompatibilità ex art. 34 c.p.p. per il giudice dell'udienza preliminare che deve vagliare la richiesta di rinvio a giudizio di un concorrente nel reato l'aver emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti di un altro concorrente nel medesimo reato, separatamente giudicato. La sentenza Fatto 1. Con ordinanza del 6 febbraio 2020, la Corte di appello di Venezia ha sancito l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vicenza Dott. V.R., formulata nell'ambito del procedimento a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/2017, n. 39367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39367 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2017 |
Testo completo
39367-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente- Sent. Sez. n. 1253 Franco Ippolito Giorgio Fidelbo CC 15/6/2017 Anna Criscuolo RGN 4104/2017 Angelo Capozzi Emilia Anna Giordano - Relatore- motivazione semplificata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da UA AT, n. a Ercolano il 23/12/1967 avverso l'ordinanza del 13/12/2016 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Loy che ha concluso chiedendo dichiarare l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. UA AT, con il patrocinio del difensore di fiducia, impugna l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondata, la dichiarazione di ricusazione proposta dal UA nei confronti dei magistrati Maria Dolores Carapella e Barbara Modesta Grasso, giudici della Corte di appello di Napoli, sezione Seconda penale, dinanzi alla quale pende il processo a carico del UA 1 per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., commesso in Ercolano dal 1993 con condotta perdurante. Il ricorrente enuncia due motivi di ricorso. Con il primo motivo denuncia vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 127 e 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., poiché la dichiarazione di ricusazione è stata decisa con procedura de plano, ai sensi dell'art. 41, comma 1, cod. proc. pen.. Assume che la decisione impugnata ha comportato una valutazione di merito, incompatibile con la procedura de plano, in presenza della dichiarazione di astensione avanzata dal giudice Barbara Modesta Grasso nella quale il magistrato chiedeva di essere autorizzata all'astensione dalla trattazione del processo nei confronti di AT UA poiché, adottando una sentenza a carico dei fratelli PE e AL UA, aveva vagliato fonti accusatorie gravemente indizianti anche a carico di AT UA. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 36 e 37 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, poiché i giudici di appello non hanno valutato la posizione pregiudicante, in danno del ricorrente, derivante dalle valutazioni compiute dai giudici Maria Dolores Carapella e Barbara Modesta Grasso nella sentenza a carico di PE UA. Da tale provvedimento si rileva che la posizione dell'odierno ricorrente era stata valutata dai giudici che si erano espressi sull'attendibilità delle fonti accusatorie, in quanto comuni a quelle di PE UA, condannato per il medesimo reato associativo ascritto a AT UA. Tale giudizio di attendibilità si è concretizzato in una valutazione di merito espressa sia sulla sussistenza del medesimo fatto-reato sia sulla colpevolezza dell'imputato, ribadita dallo giudice Grasso nella dichiarazione di astensione presentata al Presidente della Corte di appello partenopea.
2. Il ricorso è inammissibile.
3. Il secondo motivo di ricorso dal quale deve partire l'esame del ricorso per ragioni di carattere logico-giuridico, è generico, nella misura in cui non indica con la dovuta specificità le affermazioni in ipotesi contenute nella sentenza emessa all'esito del processo cd."pregiudicante" che dovrebbero legittimare la proposta ricusazione e relative a valutazioni di merito riguardanti lo stesso reato associativo ascritto all'odierno ricorrente AT UA, ed è manifestamente infondato nella parte in cui mostra di ricollegare il dedotto pregiudizio al mero svolgimento della funzione giudicante nell'ambito del processo asseritamente "pregiudicante", a prescindere dall'intervenuta formulazione di giudizi inerenti al fatto-reato del quale l'imputato è stato chiamato a rispondere nell'ambito dell'odierno procedimento, asseritamente "pregiudicato", pregiudizio che, in 2 buona sostanza viene ricondotto alla situazione di aver solo conosciuto dello stesso reato.
4.Rileva il Collegio che tale situazione di incompatibilità, secondo l'ampia accezione descritta dal ricorrente, non trova corrispondenza nella previsione dell' art. 34 cod. proc. pen., come reinterpretato all'esito dei numerosi interventi additivi della Corte costituzionale fra i quali, per quel che qui rileva, quello adottato con la sentenza n. 371 del 1996 nè trova corrispondenza nell'art. 37, comma 2, cod. proc. pen., oggetto della sentenza n. 283 del 2000, e nella giurisprudenza di questa Corte. In particolare la giurisprudenza di legittimità ha, con chiarezza, enunciato il principio secondo cui non sussiste alcuna valida causa di ricusazione del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in precedente procedimento nei confronti di alcuni coimputati e che successivamente concorra a pronunciare in separato processo altra sentenza nei confronti di altro concorrente nel medesimo reato, qualora la posizione di quest'ultimo, e, dunque, la sua responsabilità penale, non sia stata oggetto di valutazione di merito nel precedente processo (Sez. 5, n. 6797 del 16/01/2015, Sarli, Rv. 262730).
5.Orbene, premesso che nel ricorso di AT UA sono state riportate unicamente (cfr. pag. 8) alcune dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, nella parte in cui i dichiaranti chiamano in causa AT UA, oltre al fratello PE ed altri soggetti - enunciato del tutto generico ai fini della necessaria specificità del ricorso per Cassazione -, ritiene il Collegio che la Corte territoriale ha dimostrato di aver fatto buon governo, nel caso di specie, del principio innanzi illustrato, accertando che nel giudizio a carico dei fratelli dell'imputato, AL e PE UA, non erano stati espressi nemmeno incidentalmente giudizi in merito alla responsabilità dell'odierno ricorrente e che la valutazione - anche solo sommaria - della sua posizione non si fosse resa necessaria ai fini della configurabilità del reato associativo contestato. Esaustivo, ai fini della verifica, è il dato enunciato nel provvedimento impugnato che AL UA neppure rispondeva del reato associativo, ascritto all'odierno ricorrente e, con riguardo alla posizione di PE UA, che non ricorreva alcuna coincidenza, neppure temporale, fra le ipotesi associative ascritte all'uno e all'altro imputato.
6.Né l'effetto pregiudicante può derivare dal giudizio di attendibilità espresso, nel processo a carico di AL e PE UA, sulle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia in ipotesi i medesimi - secondo 3 l'assunto posto a fondamento della richiesta di autorizzazione all'astensione avanzata da uno dei magistrati componenti il Collegio. Non è, invero, sufficiente al fine di ritenere integrata la ricorrenza di una condizione pregiudicante, come tale idonea ad inficiare la necessaria terzietà del giudice, che il medesimo giudice abbia, in precedenza, avuto mera cognizione dei fatti di causa, raccolto prove ovvero si sia espresso solo incidentalmente e occasionalmente su particolari aspetti della vicenda processuale sottoposta al suo giudizio, poiché la situazione pregiudicante va accertata in concreto, caso per caso, verificando che il giudizio espresso abbia comportato una valutazione di merito collegata alla decisione finale della causa e non possieda carattere meramente delibatorio, incidentale o si sia sostanziata in una semplice raccolta di prova. In quest'ordine di idee, si è, ad esempio, negato, in giurisprudenza, che possa essere dedotta, quale causa di ricusazione dei giudici di un collegio, la già intervenuta valutazione, da parte dei detti magistrati, dell'attendibilità delle dichiarazioni dei chiamanti in correità, in occasione di altri procedimenti (Sez. 6, n. 855 del 09/03/1999, Craxi B, Rv. 213666). Esula, infine, dalla stessa nozione di precedente valutazione di merito, rilevante ai fini dell'art. 37 cod. proc. pen., il contenuto della dichiarazione di astensione proposta da uno dei componenti il Collegio .
7.Necessario precipitato della correttezza delle valutazioni espresse dalla Corte di appello di Napoli, in linea con la pacifica interpretazione delle norme processuali data da questa Corte, è la manifesta infondatezza anche del primo motivo di ricorso posto che la dichiarazione di manifesta infondatezza non rientra nell'ambito delle decisioni sul merito che comportano la trattazione camerale e che la delibazione compiuta con il provvedimento impugnato si è arrestata alla verifica esterna di corrispondenza della proposta ricusazione al modello legale, concernendo la mera plausibilità, risultante ictu ocuti, dei motivi che sorreggono l'atto, con effetti di stretto diritto processuale e risoltasi nella esclusione di ogni possibile pregiudizio legato ad eventuali interferenze nell'oggetto della valutazione giudiziale.
8. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali versamento della somma, ritenuta congrua, di euro e al millecinquecento in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
4 9の Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 giugno 2017 Il Consigliere estensore It Presidente FrancescoT Emilia Anna Giordano DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 AGO 2017. IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Pieta Esposito S