Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/2017, n. 39367
CASS
Sentenza 15 giugno 2017

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Non sussiste alcuna valida causa di ricusazione del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in precedente procedimento nei confronti di alcuni coimputati e che successivamente concorra a pronunciare in separato processo altra sentenza nei confronti di altro concorrente nel medesimo reato associativo, qualora la posizione di quest'ultimo, e, dunque, la sua responsabilità penale, non sia stata oggetto di valutazione di merito nel precedente processo. (In motivazione, la Corte ha escluso l'incompatibilità ex art.34 cod. proc .pen. del giudice che, nel procedimento celebrato a carico di altri coimputati, aveva già positivamente valutato l'attendibilità delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia concernenti anche l'imputato separatamente giudicato).

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  • 1Non è incompatibile il GUP che ha rinviato a giudizio il concorrente giudicato separatamente.
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    Sentenze Cassazione penale sez. V, 03/12/2020, n.1215 La Suprema Corte, con la sentenza in argomento, ha affermato che non costituisce causa di incompatibilità ex art. 34 c.p.p. per il giudice dell'udienza preliminare che deve vagliare la richiesta di rinvio a giudizio di un concorrente nel reato l'aver emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti di un altro concorrente nel medesimo reato, separatamente giudicato. La sentenza Fatto 1. Con ordinanza del 6 febbraio 2020, la Corte di appello di Venezia ha sancito l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vicenza Dott. V.R., formulata nell'ambito del procedimento a …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/2017, n. 39367
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39367
Data del deposito : 15 giugno 2017

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