Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/05/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3455 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. PRONESTI' C.F._1
DANIELA, come da procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. TRIMARCHI C.F._2
VINCENZO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 17/10/2024 i coniugi Pt_1
1
nato a [...] il [...], premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 16/07/1991, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1170, parte 2, serie A;
- che dall'unione erano nate le figlie di anni 31, e Per_1 Per_2
di anni 28;
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 12474/2010 del 20/07/2010;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio/lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Messina, il
16.07.1991, tra i Sigg.ri e trascritto Controparte_1 Parte_1
presso l'Ufficio dello Stato Civile di Messina al n. 1170, parte 2, serie A, anno 1991 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Messina di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Messina;
2) modificare le condizioni economiche di separazione come omologate dal Tribunale di
Messina, con decreto del 20.07.2010, con l'estinzione dell'assegno periodico”.
2 A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 06/12/2024.
All'udienza del 16/04/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di non volersi riconciliare e di insistere nella domanda congiunta precisando che
“Quanto all'assegno di mantenimento delle figlie e , si fa Per_1 Per_2
rilevare che le stesse – entrambe maggiorenni – hanno raggiunto l'indipendenza economica e vivono fuori Messina, lontano dai genitori (si allegano alle presenti note, copia dei certificati di residenza e, per
[...]
, copia della busta paga). Per quanto riguarda, invece, l'assegno Per_3
divorzile, si allega dichiarazione espressa della Sig.ra che vi Pt_1
rinunzia, spiegandone i motivi”.
Il Giudice relatore rimetteva quindi la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 12474/2010 del 20/07/2010, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
3 Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 17/10/2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 16/07/1991, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1170, parte 2, serie A, tra , Parte_1
nata a [...] il [...], e , nato a [...] il Controparte_1
30/05/1966, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 17/04/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina
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