Ordinanza cautelare 10 febbraio 2022
Ordinanza collegiale 8 ottobre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
Ordinanza cautelare 31 gennaio 2025
Parere definitivo 6 ottobre 2025
Accoglimento
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 03/03/2026, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01646/2026REG.PROV.COLL.
N. 00043/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 43 del 2025, proposto da
EA - Agenzia per le Erogazioni in IC e DE - Agenzia delle Entrate NE, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale sono ex lege domiciliate, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Catia Salvalaggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tar per il Veneto (Sezione quarta) n. 2585 del 2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il Cons. MA PP e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso iscritto al n. 116/2022 R.R. il Signor -OMISSIS-, titolare dell’omonima Azienda agricola, impugnava dinanzi al Tar per il Veneto la cartella di pagamento n. -OMISSIS- 000 di importo pari a € 129.476,96, emessa dall’Agenzia delle Entrate – NE (di seguito DE) a titolo di prelievo latte riferito alle campagne lattiere 2002/03, 2006/07 e 2007/08.
All’esito della camera di consiglio del 9 febbraio 2022, il Tar, con ordinanza n. 279/2022, disponeva un’integrazione istruttoria ordinando ad DE e all’Agenzia per le Erogazioni in IC (di seguito EA) di depositare:
« gli atti di accertamento/imputazione dei prelievi relativi e presupposti agli atti impugnati, regolarmente notificati a parte ricorrente (fornendone la relativa prova), le eventuali decisioni giudiziali relative ai singoli atti che abbiano definito le controversie instaurate avverso gli stessi, o l’indicazione e prova dei giudizi eventualmente tuttora pendenti»;
«ogni atto interruttivo della prescrizione trasmesso a parte ricorrente (fornendone la relativa prova) relativo ai crediti per i quali è causa ».
All’ordine istruttorio seguiva la costituzione in giudizio della sola DE con deposito documentale comprensivo di una relazione circa i fatti di causa.
Alla pubblica udienza del 3 ottobre 2024, con riferimento alla campagna 2007/2008, il Tar rilevava:
- che parte ricorrente aveva dichiarato in ricorso che l’imputazione di pagamento aveva costituito oggetto di impugnazione dinanzi al Tar per il Lazio con ricorso iscritto al n. 11652/2008 R.R.;
- che la stessa parte, con memoria successivamente depositata, aveva rappresentato che il ricorso veniva accolto con sentenza n. 13389/2023;
- che tuttavia detta sentenza definiva il giudizio n. 1303/2009 R.R. e non il n. 11652/2008.
Per tale ragione con ordinanza n. 2355/2024 il Tar disponeva una nuova integrazione istruttoria invitando le parti a « chiarire se il predetto ricorso al T.A.R. Lazio iscritto al R.G. n. 11652/2008 è stato definito e, in caso affermativo, acquisire agli atti del giudizio copia del provvedimento con cui è stato deciso ».
Con deposito del 9 ottobre 2024 veniva prodotta dal ricorrente la sentenza n. 10602/2023 di accoglimento del ricorso n. 11652/2008.
Alla camera di consiglio riconvocata del 17 ottobre 2024 il giudizio di primo grado veniva definito con sentenza n. 2585 del 4 novembre 2024 stabilendo che la cartella di pagamento:
« va annullata nella sola parte in cui ingiunge il pagamento delle somme richieste a titolo di prelievo straordinario per le annualità 2002-2003 e 2007-2008, con la precisazione che per quest’ultima annata 2007-2008 resta fermo l’obbligo per l’Amministrazione di rideterminarsi »;
« non va invece annullata nella parte in cui ingiunge il pagamento della somma richiesta a titolo di prelievo straordinario per l’annualità 2006-2007 ».
Con riferimento all’annualità da ultimo citata il Tar:
respingeva il 1° motivo con il quale era dedotta « la notifica dell’atto di imputazione del prelievo al solo primo acquirente e non anche al produttore » (capo 10.1 della sentenza);
respingeva il 2° e 3° motivo rilevando come « il credito dell’Amministrazione si è invece consolidato, in considerazione della perenzione del ricorso al T.A.R. Lazio R.G. n. 9757/2017 con il quale era stato impugnato l’atto di imputazione del prelievo » (capo 10.2);
respingeva il 4° e 5° motivo rilevando come « l’adombrata contestazione secondo cui nella cartella sarebbero esposte a debito somme non dovute e, comunque, già illegittimamente recuperate per compensazione da Ag.E.A. con i premi PAC liquidati all’azienda agricola costituisce un assunto indimostrato, in quanto privo di supporto probatorio » (capo 10.3);
respingeva il 6° motivo ritenendo non invocabile il rispetto dei termini di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 « e il verificarsi del conseguente effetto decadenziale della pretesa creditoria » atteso che « il prelievo supplementare non è un credito avente natura tributaria, e che dunque non è sottoposto al termine di decadenza previsto dall’art. 25, comma 1-c, del DPR n. 602/1973 » (capo 10.4);
respingeva l’ottavo motivo (in realtà il 7°) ritenendo infondata la dedotta duplicazione del ruolo posto che l’iscrizione « nel Registro nazionale dei debiti istituito dall’art. 8-ter del D. L. 10 febbraio 2009 n. 5 … non implica che il debito venga riscosso due volte (Cons. Stato, sez. VI, 15 novembre 2023, n. 9772) » (capo 10.5);
respingeva il 9° motivo (in realtà l’8°) ritenendo non maturata la prescrizione del debito; (capo 10.6);
respingeva il 10° motivo disconoscendo il dedotto difetto di sottoscrizione della cartella di pagamento (capo 10.7);
respingeva l’11° motivo poiché formulato dalla ricorrente sull’erroneo presupposto che il debito non fosse definitivo rilevando come « il credito è da ritenersi definitivamente accertato in conseguenza dell’esito del giudizio definito dal decreto di perenzione del T.A.R. Lazio n. 509/2017 » (capo 10.8).
Si evidenzia sin d’ora che, come sopra rilevato, il Tar, pur affermando di aver scrutinato l’8° e il 9° motivo, in realtà scrutinava le censure di cui al 7° e 8° motivo omettendo invece lo scrutinio del 9° motivo rubricato « VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 30, COMMA 1 DEL D.P.R. 29/09/1973 E 1283 C.C. ED ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA QUANTIFICAZIONE DEGLI INTERESSI » e sub articolato nei seguenti punti:
9.1 « Errata indicazione della ricorrenza »;
9.2 « Errato calcolo degli interessi sulla base delle aliquote indicate in cartella »;
9.3 « Errato calcolo degli interessi per applicazione dell’anatocismo ».
EA, non costituita in primo grado benché intimata, e DE impugnavano la sentenza del Tar, con appello depositato il 3 gennaio 2025, deducendo « ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA RICONOSCIUTO LA FONDATEZZA DEL RICORSO AVVERSARIO AVVERSO LA CARTELLA DI PAGAMENTO N. 11320210008793388000, LIMITATAMENTE ALL’ANNATA LATTIERA 2002-2003, SULLA BASE DI UNA VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ART. 2909 COD. CIV », esponendo che l’invocata sentenza del Tribunale di Crema n. 456/2005 sarebbe stata pronunziata nei confronti di un soggetto diverso dal produttore ricorrente.
Contestualmente presentava « ISTANZA DI AMMISSIONE DI PROVA DOCUMENTALE AI SENSI DELL’ART. 104 COD. PROC. AMM., AI FINI DELLA PROVA DELLA SUSSISTENZA DELL’OBBLIGO DEL PAGAMENTO DELL’ANNATA 2002/2003 ».
Alla camera di consiglio del 30 gennaio 2025, con ordinanza n. 424, veniva respinta l’istanza di sospensione.
L’appellato si costituiva in giudizio con memoria depositata il 25 febbraio 2025 eccependo:
« decadenza della proposizione dell’eccezione di cosa giudicata rilevata per la prima volta da EA e DE nel presente grado di giudizio »;
« inammissibilità della produzione documentale nel presente grado ai sensi dell’art. 104 c.p.a. »;
« infondatezza dell’unico motivo di appello »;
« violazione di legge ed eccesso di potere per violazione dell’art. 68 del d. Lgs. n. 546/1992 per intimazione contenente debiti annullati ».
Contestualmente, « nella denegata ipotesi in cui dovessero essere ritenute fondate le doglianze dell’appellante », riproponeva « i motivi ritenuti assorbiti dal TAR Veneto » come di seguito indicati:
« violazione di legge per falsa applicazione dell’art. 12 del d.p.r. n°602/73 e dell’art. 8 ter della legge n°33/2009 per mancata notifica dell’atto di accertamento all’azienda ricorrente »;
« violazione di legge per violazione dell’art. 7 della l. n. 212/2002, dell’art. 3 l. n. 241/90 ed eccesso di potere per difetto di motivazione della cartella e del ruolo circa i recuperi pac effettuati nel corso degli anni da agea anche tramite gli organismi pagatori territorialmente competenti »;
« violazione di legge per violazione dell’art. 1194 c.c. »;
« violazione di legge per violazione degli artt. 8 ter e 8 quater l. n. 33/09 – illegittima duplicazione del ruolo »;
« violazione di legge per violazione degli artt. 30, comma 1 del d.p.r. 29/09/1973 e 1283 c.c. ed eccesso di potere per difetto di motivazione in ordine alla quantificazione degli interessi »;
« violazione di legge per violazione dell’art. 12, comma 4, del d.p.r. n°602/1973 e dell’art. 1, comma 5 ter, lett. s) del d.l. 17/6/2005, n°106, convertito con modificazioni in legge 31/7/2005 n°156 ».
EA, con memoria ex art. 73 c.p.a. depositata il 13 maggio 2025:
quanto alle eccezioni di parte appellata da ultimo illustrate deduceva:
« SULLA MANIFESTA INFONDATEZZA DELL’ECCEZIONE VOLTA A FAR VALERE LA PRESUNTA DECADENZA DELL’ECCEZIONE DI COSA GIUDICATA »;
« SULLA MANIFESTA INFONDATEZZA DELL’ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELL’ISTANZA EX ART. 104 C.P.A. »;
« SULLA MANIFESTA INFONDATEZZA DELL’ECCEZIONE VOLTA A CHIEDERE IL RIGETTO DEL MOTIVO DI APPELLO PROPOSTO DA EA E DE »;
« SULL’INAMMISSIBILITÀ E MANIFESTA INFONDATEZZA DEL MOTIVO RUBRICATO “VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZOINE DELL’ART. 68 DEL D.LGS. N. 546/1992 PER INTIMAZIONE CONTENENTE DEBITI ANNULLATI »;
quanto ai motivi riproposti:
« SULLA MANIFESTA INFONDATEZZA DEL MOTIVO RUBRICATO “VIOLAZIONE DI LEGGE PER FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 12 DEL D.P.R. N°602/73 E DELL’ART. 8 TER DELLA LEGGE N°33/2009 PER MANCATA NOTIFICA DELL’ATTO DI ACCERTAMENTO ALL’AZIENDA RICORRENTE” (MOTIVO N. 1 DEL RICORSO DI PRIMO GRADO) »;
« SULL’INAMMISSIBILITÀ E MANIFESTA INFONDATEZZA DEL MOTIVO RUBRICATO “VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 DELLA L. N. 212/2002, DELL’ART. 3 L. N. 241/90 ED ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA CARTELLA E DEL RUOLO CIRCA I RECUPERI PAC EFFETTUATI NEL CORSO DEGLI ANNI DA EA ANCHE TRAMITE GLI ORGANISMI PAGATORI TERRITORIALMENTE COMPETENTI” (MOTIVO N. 4 DEL RICORSO DI PRIMO GRADO) »;
« SULLA MANIFESTA INFONDATEZZA DEL MOTIVO RUBRICATO “VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1194 C.C.” (MOTIVO N. 5 DEL RICORSO DI PRIMO GRADO) »;
« SULLA MANIFESTA INFONDATEZZA DEL MOTIVO RUBRICATO “VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8 TER E 8 QUATER L. N. 33/09 – ILLEGITTIMA DUPLICAZIONE DEL RUOLO” (MOTIVO N. 7 DEL RICORSO DI PRIMO GRADO) »;
« SULLA MANIFESTA INFONDATEZZA DEL MOTIVO RUBRICATO “VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 30, COMMA 1 DEL D.P.R. 29/09/1973 E 1283 C.C. ED ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA QUANTIFICAZIONE DEGLI INTERESSI” (MOTIVO N. 9 DEL RICORSO DI PRIMO GRADO) »;
(indicato ancora come V) « SULLA MANIFESTA INFONDATEZZA DEL MOTIVO RUBRICATO “VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 12, COMMA 4, DEL D.P.R. N°602/1973 E DELL’ART. 1, COMMA 5 TER, LETT. S) DEL D.L. 17/6/2005, N°106, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 31/7/2005 N°156” (MOTIVO N. 10 DEL RICORSO DI PRIMO GRADO) ».
Contestualmente EA reiterava l’istanza di ammissione delle proprie produzioni documentali ex art. 104 c.p.a., in parte allegate alla memoria da ultimo richiamata e in parte depositate l’8 gennaio 2026.
All’esito della pubblica udienza del 19 febbraio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
Prioritariamente deve scrutinarsi l’istanza di ammissione di prova documentale avanzata dall’amministrazione.
Ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a. « non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile »: ipotesi quest’ultima non ricorrente nel caso di specie in cui EA, che non allega alcun impedimento ad una tempestiva produzione, restava inadempiente anche a fronte dell’integrazione istruttoria disposta dal giudice di prime cure.
Sul punto tuttavia la Sezione ha già avuto modo di affermare che « non si versa in ipotesi di violazione del divieto di nuove produzioni in appello ex art. 104 c.p.a. posto che, come più volte riconosciuto dalla Sezione, “non incontra i limiti dell’art. 104 c.p.a. la produzione in appello di copia di pronunce giurisdizionali rese inter partes, qui ritenute indispensabili e riguardanti l’impugnazione di atti precedenti quello oggetto della odierna controversia” sul dirimente rilievo che “l’accertamento definitivo discendente dalle precedenti pronunce, esporrebbe ogni eventuale successiva decisione con esso contrastante al rimedio della revocazione” (Cons. Stato, Sez. VI, 3 settembre 2025, n. 7175) » (Cons. Stato, Sez. VI, 1° ottobre 2025, n. 7650).
Deve pertanto accogliersi, negli illustrati limiti, l’istanza avanzata da EA disattendendo la sopra richiamata eccezione n. 2 di parte appellata.
Quanto al merito della controversia parte appellante censura la sentenza del Tar limitatamente alla parte in cui accoglie le censure riferite alla pretesa di pagamento del prelievo relativo alla campagna lattiera 2002/03, sostenendo l’inconferenza del richiamo operato alla sentenza del Tribunale di Crema trattandosi di pronuncia resa in un giudizio al quale il Signor -OMISSIS- era estraneo posto che l’azione veniva promossa dal 1° acquirente.
Il Signor -OMISSIS- impugnava invece il prelievo relativo alla medesima campagna dinanzi al Tar per il Lazio con ricorso iscritto al n. 8465/2003, che veniva respinto con sentenza n. 3991 del 9 maggio 2011 (l’appello avverso detta decisione, in ogni caso non proposto dall’appellato, veniva respinto con sentenza della Sezione II n. 3371 del 23 maggio 2019): decisione che è dedotto prevalga su quella del Tribunale di Crema in quanto successiva.
L’appellato eccepisce sotto un primo profilo (eccezione n. 1) la decadenza dell’amministrazione dalla proposizione dell’azione di giudicato poiché proposta « solamente con il presente giudizio » e non in primo grado benché « citate a partecipare ».
Eccepisce ulteriormente che la sentenza del Tribunale di Crema veniva pronunciata nei confronti del primo acquirente con effetti anche nella sfera giuridica del produttore coobbligato in solido.
Sul punto riconosce che, sebbene ai sensi dell’art. 2909 c.c. la sentenza faccia stato solo fra le parti e l’art. 1306, comma 1, affermi che « la sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori », il principio sarebbe mitigato dal secondo comma dello stesso art. 1306 laddove dispone che « gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore; gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi può opporre a ciascuno di essi »
Le suesposte argomentazioni non colgono nel segno.
Quanto alla eccepita decadenza si rileva che, come già affermato in giurisprudenza, «l a necessità di garantire in modo effettivo la non contraddizione tra giudicati comporta che l’eccezione di giudicato non sia sottoposta alle preclusioni, anche documentali, previste per le fasi processuali; l’esistenza del giudicato esterno, al pari di quella del giudicato interno, non costituisce oggetto di eccezione in senso tecnico, ma è rilevabile in ogni stato e grado anche d'ufficio, senza che in ciò sia riscontrabile alcuna violazione dei principi del giusto processo” (Consiglio di Stato, sez. III, 13/04/2023, n. 3754) » (Cons. Stato, Sez. V, 20 dicembre 2024, n. 10282).
In merito all’ulteriore questione relativa al principio da ultimo richiamato (art. 1306, comma 2), deve evidenziarsi che la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che « in tema di solidarietà tributaria, la facoltà per il coobbligato, destinatario di un atto impositivo, di avvalersi del giudicato favorevole formatosi in un giudizio promosso da altro coobbligato non è preclusa per il solo fatto di non essere rimasto inerte e di avere autonomamente impugnato l'avviso di accertamento, essendo invece di ostacolo al suo esercizio solo la definitiva conclusione del giudizio da lui instaurato con sentenza sfavorevole passata in giudicato » (Cass. Civ., Sez. trib., 26 ottobre 2021, n. 30043).
Con riguardo alla presente fattispecie, deve inoltre richiamarsi il consolidato principio per il quale « non è dubbio che ove sulla medesima questione si siano formati due giudicati contrastanti, al fine di stabilire quale dei due debba prevalere occorre fare riferimento al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale in ogni caso sul primo, sempre che la seconda sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione (fra le tante Cass. n. 27357 del 2020; n. 13804 del 2018; n. 2082 del 1998) » (Cass. civ., Sez. III, 25 gennaio 2024, n. 2462).
La piena legittimità della pretesa di EA relativamente alla campagna lattiera 2002/03 determina l’infondatezza della sopra citata eccezione n. 3.
Infondata infine è l’eccezione n. 4 con la quale si sostiene la contrarietà dell’operato di EA all’art. 68 del D. Lgs. n. 546/1992 per avere intimato il pagamento di debiti annullati.
L’appellato sostiene che il definitivo annullamento del prelievo supplementare riferito alla campagna 2007/08 ad opera della già citata sentenza n. 10602/2023 del Tar per il Lazio, travolgerebbe l’intera cartella di pagamento e quindi anche il debito riferito alle campagne 2002/03 e 2006/07.
La doglianza (che come correttamente rilevato dall’amministrazione avrebbe dovuto costituire oggetto di appello incidentale) è priva di fondamento.
Sul punto la Sezione si è già pronunciata stabilendo:
che « la giurisprudenza (Cons. St. n. 3790 del 2024) ha già avuto modo di precisare che: “quando un atto di riscossione (quale una cartella o intimazione di pagamento) si riferisce a crediti derivanti da titoli diversi e autonomi, iscritti contestualmente nell'ambito di un medesimo ruolo, il venir meno, nelle more del giudizio, di uno dei suddetti titoli e, quindi, sia pure parzialmente, di alcuni dei crediti azionati, comporta l'annullamento parziale degli atti impugnati, dovendo l'amministrazione emettere eventualmente nuovi atti di riscossione limitatamente alla parte di credito portata dai titoli non annullati giudizialmente. Il giudice amministrativo, infatti, può procedere all'annullamento parziale degli atti sottoposti al suo scrutinio, anche alla luce della nuova natura del giudizio amministrativo come giudizio sul rapporto e non più soltanto sull'atto »;
che «a nche in riferimento al contenzioso tributario al quale può essere assimilato il presente giudizio, si è affermato che “Il giudice, adito in una causa di impugnazione di cartella di pagamento, ove sia accertata l'esistenza di un titolo giudiziale definitivo che abbia ridotto la pretesa impositiva originariamente contenuta nell'avviso di accertamento presupposto, con conseguente insussistenza parziale, rispetto alle originarie pretese, del suo presupposto legittimante, non può invalidare "in toto" la cartella, ma è tenuto a ricondurre la stessa nella misura corretta, annullandola solo nella parte non avente più titolo nell'accertamento originario” (cfr. Corte Cass. civ. n. 39660 del 2021) » (Cons. Stato, Sez. VI, 12 febbraio 2015 n. 1191).
L’appellato, come anticipato, ripropone in questa sede ex art. 101 c.p.a. i seguenti motivi, già oggetto del ricorso di primo grado, che il Tar avrebbe assorbito.
Premesso che la sentenza impugnata esamina e rigetta (e non assorbe) tutti i motivi formulati in primo grado (ad eccezione del n. 9), il Collegio procede in ogni caso al loro scrutinio anticipando che sono infondati e che verranno scrutinati seguendo la numerazione della memoria di costituzione in appello, non corrispondente a quella del ricorso di primo grado.
Con il motivo n. 5 il ricorrente deduce « Violazione di legge per falsa applicazione dell’art. 12 del d.p.r. n°602/73 e dell’art. 8 ter della legge n°33/2009 per mancata notifica dell’atto di accertamento all’azienda ricorrente », lamentando l’omessa comunicazione degli importi dovuti essendosi l’amministrazione limitata a specificare unicamente il quantitativo in esubero e quello non compensato mentre gli importi sarebbero stati comunicati al solo 1° acquirente.
La censura è infondata.
Sul punto non può che rilevarsi come la mancata conoscenza dell’importo trovi smentita in atti avendo il Signor -OMISSIS-, con ricorso iscritto al n. 8465/2003 respinto con la già citata sentenza n. 3991/2011, impugnato « le comunicazioni del mese di agosto 2003 con cui EA ha comunicato ai primi acquirenti il calcolo derivante dalla compensazione delle quote latte per il periodo 2002/2003 e, di conseguenza, l’entità del prelievo supplementare dovuto dai produttori ».
In ogni caso, la Sezione ha già avuto modo di affermare la sufficienza, ai presenti fini, delle comunicazioni effettuate nei confronti dei soli primi acquirenti, atteso che « a partire dall'annata 2000/2001, “le comunicazioni sono state inviate ai soli primi acquirenti e non ai produttori in quanto l'acquirente è obbligato comunque a informare i produttori dell'esito delle compensazioni e delle conseguenti restituzioni effettuate a livello nazionale, come dimostra l'art. 9, comma 5, legge n. 119/2003, secondo cui gli acquirenti pagano ai produttori gli importi ad essi spettanti ovvero provvedono alla riscossione ed al versamento degli eventuali importi dovuti” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2023, n. 9772; id., Sez. III, 13 febbraio 2020, n. 1173)” » (Cons. Stato, Sez. VI, 19 marzo 2024, n. 2635).
Con il motivo n. 6 il ricorrente deduceva « Violazione di legge per violazione dell’art. 7 della l. n. 212/2002, dell’art. 3 l. n. 241/90 ed eccesso di potere per difetto di motivazione della cartella e del ruolo circa i recuperi pac effettuati nel corso degli anni da agea anche tramite gli organismi pagatori territorialmente competenti », allegando di aver subito « trattenute di contributi comunitari senza tuttavia aver avuto cognizione di come gli stessi siano stati imputati ».
Esponeva ulteriormente che l’insufficiente corredo motivazionale della cartella non consentiva di comprendere « se e come » fossero stati compensati gli importi PAC.
La censura, formulata in forma estremamente generica in violazione del principio di specificità di cui all’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a., è in ogni caso infondata.
Rilevato che l’omessa compensazione viene allegata in forma meramente ipotetica, deve rilevarsi che sul punto la Sezione, con posizione ormai consolidata, ha già avuto modo di affermare come l’onere di dimostrare l’erronea effettuazione della compensazione grava sul produttore che la contesta (Cons. Stato, Sez. VI, 18 febbraio 2025, n. 1316).
Tale prova è fallita dal produttore che si limita, come evidenziato, ad una generica deduzione non altrimenti supportata.
Con il motivo n. 7 il ricorrente deduceva «Violazione di legge per violazione dell’art. 1194 c.c.», sostenendo che l’importo portato dalla cartella esattoriale per l’annata 2002/03 evidenzierebbe come l’amministrazione avesse « decurtato gli importi trattenuti, compensando la PAC e anche le somme erogate a titolo di ristoro per la pandemia spettanti all’azienda, dal capitale dovuto e non dagli interessi » (pag. 19 della memoria di costituzione).
La censura (in evidente contraddizione con quanto dedotto con il precedente capo d’impugnazione con il quale si lamentava l’assoluta oscurità della cartella di pagamento circa il profilo in disamina) è generica e non supportata da alcuna allegazione a sostegno di quanto lamentato.
Non è infatti specificato quali sarebbero le enfatizzate evidenze che dimostrerebbero l’erronea imputazione degli importi compensati né è specificato in che termini, in caso di rispetto della regola civilistica, « gli importi sarebbero stati diversi ».
Di ciò dimostra di essere consapevole il Signor -OMISSIS- laddove, a margine della deduzione, precisa che « non è dato sapere in che termini, considerato che non è proprio possibile capire come siano stati calcolati gli interessi ».
Come tuttavia si esporrà in sede di scrutinio del motivo n. 9, la cartella è sul punto esaustiva.
In ogni caso, premesso che l’art. 1194 c.c. dispone al primo comma che «i l debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore » e al comma successivo che «il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi », deve evidenziarsi come la giurisprudenza abbia già avuto modo di affermare che « l'art. 1194 c.c., disciplina (come l’articolo precedente) gli effetti dell'imputazione di pagamento, la quale altro non è che l’individuazione, volontaria o legale, del credito cui l’adempimento si riferisce. Ne deriva che detta norma in tanto può applicarsi in quanto vi sia stato l’adempimento dell'obbligazione, non anche allorché quest'ultima sia stata estinta in diverso modo quale, appunto, la compensazione » (Cass. civ., Sez. II, 28 settembre 2016, n. 19218).
Con il motivo n. 8 il ricorrente deduceva « Violazione di legge per violazione degli artt. 8 ter e 8 quater l. n. 33/09 – illegittima duplicazione del ruolo » e lamenta in questa sede che le « somme accertate come dovute dall’azienda ricorrente [sarebbero] già state da tempo inserite nel registro nazionale dei debiti e l’iscrizione nel registro nazionale dei debiti equivale ad iscrizione a ruolo ai fini della procedura di recupero » (pag. 19 della memoria di costituzione).
In merito a tale censura, ripetutamente riproposta in sede di impugnazione di intimazioni di pagamento delle cc.dd. quote latte , la Sezione ha già affermato che l'iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti di cui all'art. 8 ter , comma 1, della L. n. 33/2009, istituito presso Agea, è equiparata all’iscrizione a ruolo delle somme dovute, ex art. 8 ter , comma 2, L. n. 33/2009, senza che ciò comporti che il debito venga riscosso due volte (fra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 10 settembre 2024, n. 7504 e n. 7505; 9 febbraio 2024, n. 1316).
Con il motivo n. 9 il ricorrente deduceva « Violazione di legge per violazione degli artt. 30, comma 1 del d.p.r. 29/09/1973 e 1283 c.c. ed eccesso di potere per difetto di motivazione in ordine alla quantificazione degli interessi » lamentando l’erroneo calcolo degli interessi dovuti, riconoscendo tuttavia che la cartella indicava:
- la data dell’atto di accertamento contenente la quantificazione del prelievo:
- i tassi di interesse applicabili dall’atto di accertamento sino all’iscrizione a ruolo;
- l’ammontare degli interessi dovuti.
Esponeva in particolare che mancherebbe l’indicazione del metodo di calcolo utilizzato (capitalizzazione semplice o composta) essendo riportata la sola indicazione dell’importo totale, insufficiente a sorreggere sotto profilo motivazionale la cartella.
La contestazione è estremamente generica e tradisce la natura esplorativa della censura.
La cartella (conoscibile perché depositata in primo grado dall’appellante) specifica i tassi di interesse applicati in relazione a ciascun « Periodo di applicazione » e ciascun « Periodo di decorrenza » indicando sino a quale data è applicato il tasso legale e da quale data è applicato l’Euribor.
In quest’ultima ipotesi è ulteriormente specificato che dal 1° settembre 2002 il tasso è pari « all’Euribor a tre mesi applicabile al primo semestre maggiorato di un punto percentuale, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del Regolamento (CE) 1392/2001 » mentre dal 1° ottobre 2006 è pari « all’Euribor a tre mesi applicabile al primo ottobre maggiorato di un punto percentuale, ai sensi dell’art. 1, comma 4 del regolamento (CE) 1392/2006 ».
La specificazione degli importi e le ulteriori suesposte indicazioni sono da ritenersi sufficienti a consentire di comprendere il procedimento di calcolo degli interessi e la verifica di correttezza degli stessi.
Il capo di imputazione viene successivamente articolato nei seguenti tre sotto-capi:
9.1 « Errata indicazione della decorrenza »: l’amministrazione procedeva al calcolo con decorrenza dalla data di comunicazione del prelievo al primo acquirente, mai comunicata per il 2006/07, e senza indicarne la data mentre avrebbe dovuto computarli dalla scadenza del debito.
9.2 « Errato calcolo degli interessi sulla base delle aliquote indicate in cartella »: l’amministrazione avrebbe inoltre errato il calcolo effettuato sulla base delle aliquote dalla stessa indicate.
Espone in particolare che l’amministrazione avrebbe liquidato gli interessi nei seguenti importi:
1) € 3.257,24 per il 2002/2003 e non nella diversa e maggiore somma di € 5.118,53 indicata in cartella;
2) € 7.139,70 per il 2006/2007 e non nella diversa e inferiore somma di € 4.029,55 indicata in cartella, che fa presumere che vi sia stata una decurtazione anche sugli interessi;
3) € 14.679,21 per il 2007/2008 e non nella diversa e minore somma di € 6.549,94 indicata in cartella, che fa presumere che vi sia stata una decurtazione anche sugli interessi.
9.3 « Errato calcolo degli interessi per applicazione dell’anatocismo »: la mancata specificazione dei criteri di calcolo degli interessi non consentirebbe di accertare « come sia stato fatto il calcolo degli interessi, potrebbe essere che EA abbia anche calcolato gli interessi sugli interessi».
Le suesposte generiche deduzioni sono in ogni caso infondate.
È pacifico che gli interessi moratori dovuti non possano che maturare successivamente alla notifica della cartella potendo, in sede di compilazione della stessa, essere solo indicati nel loro tasso.
Quanto ai conteggi effettuati dallo stesso ricorrente, dei quali viene riportato il solo ammontare calcolato e non il procedimento in base al quale perveniva a detto risultato, emerge come gli importi pretesi dall’amministrazione siano nel complesso inferiori a quelli indicati dallo stesso -OMISSIS-.
Con il motivo n. 10 il ricorrente deduceva « violazione di legge per violazione dell’art. 12, comma 4, del d.p.r. n°602/1973 e dell’art. 1, comma 5 ter, lett. s) del d.l. 17/6/2005, n°106, convertito con modificazioni in legge 31/7/2005 n°156 », lamentando la mancata sottoscrizione della cartella di pagamento che ne determinerebbe la nullità.
Sul punto non può che rilevarsi come la notifica effettuata tramite pec cui risulta allegata la cartella in formato elettronico sia già stata ritenuta valida dalla giurisprudenza (Cass. civ., Sez. VI, 13 dicembre 2021, n. 39513).
Per quanto precede l’appello deve essere accolto riformando parzialmente la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda di annullamento della cartella di pagamento riferita alla campagna lattiera 2002/03, dichiarando l’infondatezza dei motivi riproposti dalla parte appellata ex art. 101 c.p.a..
In ragione dell’esito determinatosi, sussistono giuste ragioni per procedere alla compensazione fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado relativamente alla domanda di annullamento della cartella di pagamento riferita alla campagna lattiera 2002/03.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016], a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA OL, Presidente
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
MA PP, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA PP | CA OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.