Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 03/03/2026, n. 1646
TAR
Ordinanza cautelare 10 febbraio 2022
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TAR
Ordinanza collegiale 8 ottobre 2024
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TAR
Sentenza 4 novembre 2024
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CS
Ordinanza cautelare 31 gennaio 2025
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CS
Parere definitivo 6 ottobre 2025
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CS
Accoglimento
Sentenza 3 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inconferenza sentenza Tribunale di Crema

    La Corte ha ritenuto che la sentenza del Tribunale di Crema, pur pronunciata nei confronti del primo acquirente, produce effetti anche nella sfera giuridica del produttore coobbligato in solido, in applicazione dell'art. 1306, comma 2, c.c. Inoltre, ha affermato che, in presenza di giudicati contrastanti, prevale quello successivo.

  • Rigettato
    Decadenza dell'amministrazione dalla proposizione dell'eccezione di cosa giudicata

    La Corte ha affermato che l'eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni processuali e può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

  • Rigettato
    Mancata notifica dell'atto di accertamento all'azienda ricorrente

    La Corte ha ritenuto infondataa la censura, evidenziando che il produttore aveva impugnato in primo grado le comunicazioni relative al calcolo del prelievo supplementare. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui le comunicazioni ai soli primi acquirenti sono sufficienti, poiché questi sono obbligati a informare i produttori.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione della cartella e del ruolo circa i recuperi PAC

    La Corte ha ritenuto la censura generica e infondata, affermando che l'onere di dimostrare l'erronea compensazione grava sul produttore, prova che non è stata fornita. Ha inoltre evidenziato che la cartella è esaustiva sul punto del calcolo degli interessi.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 1194 c.c. - errata imputazione pagamenti

    La Corte ha ritenuto la censura generica e non supportata da prove. Ha inoltre precisato che l'art. 1194 c.c. disciplina l'imputazione di pagamento quando vi è stato adempimento, non quando l'obbligazione è stata estinta per compensazione.

  • Rigettato
    Errato calcolo degli interessi e difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto la contestazione generica e esplorativa. Ha evidenziato che la cartella specifica i tassi di interesse applicati, i periodi di applicazione e decorrenza, e le modalità di calcolo (tasso legale, Euribor), ritenendo tali indicazioni sufficienti a comprendere il procedimento di calcolo.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione della cartella e del ruolo circa i recuperi PAC

    La Corte ha ritenuto la censura generica e infondata, affermando che l'onere di dimostrare l'erronea compensazione grava sul produttore, prova che non è stata fornita. Ha inoltre evidenziato che la cartella è esaustiva sul punto del calcolo degli interessi.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 1194 c.c. - errata imputazione pagamenti

    La Corte ha ritenuto la censura generica e non supportata da prove. Ha inoltre precisato che l'art. 1194 c.c. disciplina l'imputazione di pagamento quando vi è stato adempimento, non quando l'obbligazione è stata estinta per compensazione.

  • Rigettato
    Errato calcolo degli interessi e difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto la contestazione generica e esplorativa. Ha evidenziato che la cartella specifica i tassi di interesse applicati, i periodi di applicazione e decorrenza, e le modalità di calcolo (tasso legale, Euribor), ritenendo tali indicazioni sufficienti a comprendere il procedimento di calcolo.

  • Rigettato
    Notifica dell'atto di imputazione del prelievo al solo primo acquirente e non anche al produttore

    Il TAR ha respinto il motivo, ritenendo che le comunicazioni effettuate ai primi acquirenti fossero sufficienti.

  • Rigettato
    Perenzione del ricorso al TAR Lazio R.G. n. 9757/2017

    Il TAR ha respinto il motivo, ritenendo che il credito si sia consolidato per la perenzione del ricorso.

  • Rigettato
    Somme non dovute o illegittimamente recuperate per compensazione

    Il TAR ha respinto il motivo, ritenendolo indimostrato e privo di supporto probatorio.

  • Rigettato
    Violazione dei termini di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 e decadenza della pretesa creditoria

    Il TAR ha respinto il motivo, ritenendo che il prelievo supplementare non abbia natura tributaria e non sia sottoposto al termine di decadenza previsto dall'art. 25, comma 1-c, del DPR n. 602/1973.

  • Rigettato
    Duplicazione del ruolo

    Il TAR ha respinto il motivo, richiamando la giurisprudenza secondo cui l'iscrizione nel Registro nazionale dei debiti non implica una doppia riscossione.

  • Rigettato
    Prescrizione del debito

    Il TAR ha respinto il motivo, ritenendo non maturata la prescrizione.

  • Rigettato
    Difetto di sottoscrizione della cartella di pagamento

    Il TAR ha respinto il motivo, ritenendo valida la notifica tramite PEC con allegata cartella in formato elettronico.

  • Rigettato
    Debito non definitivo

    Il TAR ha respinto il motivo, rilevando che il credito è da ritenersi definitivamente accertato in conseguenza dell'esito del giudizio definito dal decreto di perenzione.

  • Rigettato
    Violazione di legge per violazione degli artt. 30, comma 1 del d.P.R. 29/09/1973 e 1283 c.c. ed eccesso di potere per difetto di motivazione in ordine alla quantificazione degli interessi

    La Corte ha ritenuto le deduzioni generiche e infondate, evidenziando che la cartella specifica i tassi di interesse, i periodi di applicazione e decorrenza, e le modalità di calcolo, ritenendo tali indicazioni sufficienti. Ha inoltre sottolineato che gli importi pretesi dall'amministrazione sono inferiori a quelli indicati dallo stesso produttore.

  • Rigettato
    Violazione di legge per violazione dell’art. 12, comma 4, del d.P.R. n°602/1973 e dell’art. 1, comma 5 ter, lett. s) del d.l. 17/6/2005, n°106, convertito con modificazioni in legge 31/7/2005 n°156

    La Corte ha ritenuto infondataa la censura, richiamando la giurisprudenza che considera valida la notifica tramite PEC con allegata cartella in formato elettronico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 03/03/2026, n. 1646
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1646
    Data del deposito : 3 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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