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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/04/2025, n. 3213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3213 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio udienza sostituita
N. 28172/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. UR Maria AI Presidente
Dott. AN Terni Giudice Rel
Dott. Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] – Trezzano sul Naviglio (MI) con l'Avv. Alessandro Cerrato C.F. con studio in Via Solari n. 19, Milano C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e
2) Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...]- Cusago (MI) con l'Avv. Roberta Curatolo C.F. con studio in Viale Premuda n. 10, Milano C.F._4 presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_2 presso il quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 5 con i seguenti figli:
, nata a [...] il [...] C.F. Persona_1 C.F._5
nato a [...] il [...], C.F. Persona_2 C.F._6
FATTO
La SI.ra con ricorso ex art. 316 c.c. depositato in data 31/07/2024 domandava la Pt_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di UR e figli Per_2 nati fuori dal matrimonio.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 17/02/2025, si costituiva in giudizio il SI.
Controparte_1
Le parti depositavano entro i termini assegnati le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c.
All'udienza di comparizione delle parti, ex art. 473 bis 21 c.p.c., celebratasi in data 25/03/2025 innanzi all'Ill.mo Giudice Delegato dott.ssa Terni, la SI.ra e il SI. davano atto di aver raggiunto Pt_1 CP_1 un accordo, come riportato nel verbale di udienza e chiedevano di procedersi ex art. 473 bis 51 c.p.c., chiedendo la sostituzione dell'udienza suindicata con il deposito di note scritte. Con decreto del 25/03/2025 l'Ill.mo Giudice Delegato dott.ssa Terni disponeva di procedersi ex art. 473 bis 51 c.p.c ed assegnava alle parti termine al 02/04/2025 per il deposito di note scritte contenenti le condizioni concordate dalle parti, unitamente alla bozza della sentenza.
Le parti con le successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza in data 02/04/2025 chiedevano concordemente di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e UR alle seguenti condizioni: Per_2
1)affidare UR e in via condivisa ad entrambi i genitori con la precisazione che la Per_2 responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente per le decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggior interesse per i minori relative all'educazione, alla salute ed alla residenza verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e aspirazioni dei figli;
2)disporre che UR e siano collocati in via prevalente con la madre alla quale sarà assegnata Per_2 anche la casa familiare e relative pertinenze, sita in Trezzano Sul Naviglio in Via Morona n. 12, con i mobili, gli arredi e corredi ivi esistenti;
3)dare atto che la residenza anagrafica di UR e verrà fissata presso la casa paterna sita a Per_2
Cusago in Via Dante Alighieri n. 30;
4)disporre che i genitori potranno vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente schema di visita che si ripeterà in via consecutiva:
pagina 2 di 5 - per la prima settimana, la madre terrà con sé i figli dal venerdì all'uscita da scuola sino al giovedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola;
il padre terrà con sé i figli dal giovedì all'uscita da scuola sino al successivo lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola;
- per la seconda settimana la madre terrà con sé i figli dal lunedì all'uscita da scuola sino al mercoledì mattina ed il padre li terrà con sé dal mercoledì pomeriggio all'uscita da scuola, sino al venerdì mattina e così via;
.= per il mese di agosto: ciascun genitore trascorrerà con i figli due settimane di vacanza consecutive, tale periodo sarà, ad anni alterni, o compreso tra il primo week end di agosto e la domenica sera del secondo week end o tra la domenica sera del secondo week end di agosto sino alla domenica sera del quarto week end del mese, periodo da concordarsi tra le parti entro il 30 di aprile di ogni anno;
.= nelle vacanze scolastiche natalizie: i figli staranno presso ciascun genitore, ad anni alterni, da fine scuola sino al 30/12 o dal 30/12 sino alla ripresa della scuola.
Con particolare riferimento al giorno 24/12 ed il giorno 25/12, indipendentemente dal periodo di spettanza, UR e trascorreranno secondo i criteri dell'alternanza tra genitori, un anno con il Per_2 padre e l'anno successivo con la madre con le seguenti modalità: a partire dal pomeriggio del 24/12 sino alla mattina del 25/12 con un genitore o dalle ore 11.00 del 25/12 sino alla sera dopo cena con l'altro;
.= nelle vacanze scolastiche pasquali: ad anni alterni, UR e staranno, da fine scuola, Per_2 comprensivo del giorno di Pasqua sino al lunedì dell'Angelo indicativamente alle ore 11.00 con un genitore e dalle ore 11.00 del lunedì dell'Angelo sino ad inizio scuola con l'altro;
.= nelle vacanze scolastiche di carnevale: ad anni alterni UR e trascorreranno l'intero periodo Per_2 del Carnevale con il genitore con il quale non trascorreranno Pasqua (Carnevale 2025 madre);
.= compleanno figli: indipendentemente dalla turnazione, entrambi i genitori potranno incontrare UR
e in occasione del loro compleanno, con le modalità che le parti vorranno concordare;
Per_2
.= la festa della mamma verrà sempre trascorsa con quest'ultima, come pure la festa del papà con lo stesso;
.= altri eventuali giorni di sospensione scolastica, ponti e festività, verranno trascorsi secondo i criteri dell'alternanza tra i genitori, salvo diverso accordo;
Nel caso in cui, entrambi i genitori, avessero il desiderio di trascorrere ulteriori periodi di vacanza con
UR e le parti dovranno concordare, almeno 15 giorni prima, il viaggio ed il periodo, da Per_2 trascorrere con i figli.
Tutto quanto sopra salvo miglior accordo tra i genitori i quali si garantiscono reciprocamente la massima disponibilità a favorire gli incontri con i minori anche nei giorni di spettanza dell'altro genitore.
5)dare atto che entrambi i genitori si impegneranno a favorire i contatti dei figli con l'altro genitore anche nei giorni di spettanza dell'altro, laddove possibile, effettuando una videochiamata una volta al giorno, qualora ve ne fossero le condizioni;
6)porre a carico del SI. quale contributo al mantenimento di entrambi i figli, la somma pari ad CP_1
€ 1.500,00 mensili, per dodici mensilità all'anno. pagina 3 di 5 Detto importo verrà versato alla madre tramite bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, adeguato secondo gli indici ISTAT costo-vita annualmente a far tempo dalla prima corresponsione e versato sino all'indipendenza economica dei figli;
7) dare atto che il padre si obbliga a farsi carico in ragione del 60% le spese straordinarie da sostenere per i figli, secondo le voci di cui alle linee guida del Tribunale di Milano attuale e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal 11 pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e 12 corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato pre - scuola e dopo -scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy - scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
8)dare atto che, a titolo di definizione dei reciproci rapporti dare/avere tra le parti, il SI. si CP_1 obbliga a versare alla SI.ra , la quale accetta, la somma totale di € 10.000,00, somma da versarsi Pt_1 tramite bonifico bancario alla madre entro e non oltre il 9/4/2025;
pagina 4 di 5 9)dare atto che con l'esatto adempimento delle condizioni di cui sopra e con la corresponsione della somma di cui al punto 8) le parti non avranno reciprocamente più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
10)disporre che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla SI.ra e che il SI. Pt_1 CP_1 rinuncia a avanzare la relativa richiesta;
11)dare atto che le parti rinunciano all'impugnazione dell'emenanda sentenza.
12) compensare le spese di lite
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 2.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Dott UR Maria AI
AN Terni
pagina 5 di 5
N. 28172/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. UR Maria AI Presidente
Dott. AN Terni Giudice Rel
Dott. Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] – Trezzano sul Naviglio (MI) con l'Avv. Alessandro Cerrato C.F. con studio in Via Solari n. 19, Milano C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e
2) Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...]- Cusago (MI) con l'Avv. Roberta Curatolo C.F. con studio in Viale Premuda n. 10, Milano C.F._4 presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_2 presso il quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 5 con i seguenti figli:
, nata a [...] il [...] C.F. Persona_1 C.F._5
nato a [...] il [...], C.F. Persona_2 C.F._6
FATTO
La SI.ra con ricorso ex art. 316 c.c. depositato in data 31/07/2024 domandava la Pt_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di UR e figli Per_2 nati fuori dal matrimonio.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 17/02/2025, si costituiva in giudizio il SI.
Controparte_1
Le parti depositavano entro i termini assegnati le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c.
All'udienza di comparizione delle parti, ex art. 473 bis 21 c.p.c., celebratasi in data 25/03/2025 innanzi all'Ill.mo Giudice Delegato dott.ssa Terni, la SI.ra e il SI. davano atto di aver raggiunto Pt_1 CP_1 un accordo, come riportato nel verbale di udienza e chiedevano di procedersi ex art. 473 bis 51 c.p.c., chiedendo la sostituzione dell'udienza suindicata con il deposito di note scritte. Con decreto del 25/03/2025 l'Ill.mo Giudice Delegato dott.ssa Terni disponeva di procedersi ex art. 473 bis 51 c.p.c ed assegnava alle parti termine al 02/04/2025 per il deposito di note scritte contenenti le condizioni concordate dalle parti, unitamente alla bozza della sentenza.
Le parti con le successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza in data 02/04/2025 chiedevano concordemente di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e UR alle seguenti condizioni: Per_2
1)affidare UR e in via condivisa ad entrambi i genitori con la precisazione che la Per_2 responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente per le decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggior interesse per i minori relative all'educazione, alla salute ed alla residenza verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e aspirazioni dei figli;
2)disporre che UR e siano collocati in via prevalente con la madre alla quale sarà assegnata Per_2 anche la casa familiare e relative pertinenze, sita in Trezzano Sul Naviglio in Via Morona n. 12, con i mobili, gli arredi e corredi ivi esistenti;
3)dare atto che la residenza anagrafica di UR e verrà fissata presso la casa paterna sita a Per_2
Cusago in Via Dante Alighieri n. 30;
4)disporre che i genitori potranno vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente schema di visita che si ripeterà in via consecutiva:
pagina 2 di 5 - per la prima settimana, la madre terrà con sé i figli dal venerdì all'uscita da scuola sino al giovedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola;
il padre terrà con sé i figli dal giovedì all'uscita da scuola sino al successivo lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola;
- per la seconda settimana la madre terrà con sé i figli dal lunedì all'uscita da scuola sino al mercoledì mattina ed il padre li terrà con sé dal mercoledì pomeriggio all'uscita da scuola, sino al venerdì mattina e così via;
.= per il mese di agosto: ciascun genitore trascorrerà con i figli due settimane di vacanza consecutive, tale periodo sarà, ad anni alterni, o compreso tra il primo week end di agosto e la domenica sera del secondo week end o tra la domenica sera del secondo week end di agosto sino alla domenica sera del quarto week end del mese, periodo da concordarsi tra le parti entro il 30 di aprile di ogni anno;
.= nelle vacanze scolastiche natalizie: i figli staranno presso ciascun genitore, ad anni alterni, da fine scuola sino al 30/12 o dal 30/12 sino alla ripresa della scuola.
Con particolare riferimento al giorno 24/12 ed il giorno 25/12, indipendentemente dal periodo di spettanza, UR e trascorreranno secondo i criteri dell'alternanza tra genitori, un anno con il Per_2 padre e l'anno successivo con la madre con le seguenti modalità: a partire dal pomeriggio del 24/12 sino alla mattina del 25/12 con un genitore o dalle ore 11.00 del 25/12 sino alla sera dopo cena con l'altro;
.= nelle vacanze scolastiche pasquali: ad anni alterni, UR e staranno, da fine scuola, Per_2 comprensivo del giorno di Pasqua sino al lunedì dell'Angelo indicativamente alle ore 11.00 con un genitore e dalle ore 11.00 del lunedì dell'Angelo sino ad inizio scuola con l'altro;
.= nelle vacanze scolastiche di carnevale: ad anni alterni UR e trascorreranno l'intero periodo Per_2 del Carnevale con il genitore con il quale non trascorreranno Pasqua (Carnevale 2025 madre);
.= compleanno figli: indipendentemente dalla turnazione, entrambi i genitori potranno incontrare UR
e in occasione del loro compleanno, con le modalità che le parti vorranno concordare;
Per_2
.= la festa della mamma verrà sempre trascorsa con quest'ultima, come pure la festa del papà con lo stesso;
.= altri eventuali giorni di sospensione scolastica, ponti e festività, verranno trascorsi secondo i criteri dell'alternanza tra i genitori, salvo diverso accordo;
Nel caso in cui, entrambi i genitori, avessero il desiderio di trascorrere ulteriori periodi di vacanza con
UR e le parti dovranno concordare, almeno 15 giorni prima, il viaggio ed il periodo, da Per_2 trascorrere con i figli.
Tutto quanto sopra salvo miglior accordo tra i genitori i quali si garantiscono reciprocamente la massima disponibilità a favorire gli incontri con i minori anche nei giorni di spettanza dell'altro genitore.
5)dare atto che entrambi i genitori si impegneranno a favorire i contatti dei figli con l'altro genitore anche nei giorni di spettanza dell'altro, laddove possibile, effettuando una videochiamata una volta al giorno, qualora ve ne fossero le condizioni;
6)porre a carico del SI. quale contributo al mantenimento di entrambi i figli, la somma pari ad CP_1
€ 1.500,00 mensili, per dodici mensilità all'anno. pagina 3 di 5 Detto importo verrà versato alla madre tramite bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, adeguato secondo gli indici ISTAT costo-vita annualmente a far tempo dalla prima corresponsione e versato sino all'indipendenza economica dei figli;
7) dare atto che il padre si obbliga a farsi carico in ragione del 60% le spese straordinarie da sostenere per i figli, secondo le voci di cui alle linee guida del Tribunale di Milano attuale e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal 11 pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e 12 corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato pre - scuola e dopo -scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy - scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
8)dare atto che, a titolo di definizione dei reciproci rapporti dare/avere tra le parti, il SI. si CP_1 obbliga a versare alla SI.ra , la quale accetta, la somma totale di € 10.000,00, somma da versarsi Pt_1 tramite bonifico bancario alla madre entro e non oltre il 9/4/2025;
pagina 4 di 5 9)dare atto che con l'esatto adempimento delle condizioni di cui sopra e con la corresponsione della somma di cui al punto 8) le parti non avranno reciprocamente più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
10)disporre che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla SI.ra e che il SI. Pt_1 CP_1 rinuncia a avanzare la relativa richiesta;
11)dare atto che le parti rinunciano all'impugnazione dell'emenanda sentenza.
12) compensare le spese di lite
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 2.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Dott UR Maria AI
AN Terni
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