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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR EN Presidente
Filomena Albano Giudice
Maria Teresa Moretti Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8737 del 2024, vertente
TRA
Parte_1 nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'Avv. Roberto Castagna
E
CP_1 nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'Avv Luigi Piersimoni
-ricorrenti-
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e premesso di aver contratto matrimonio in Roma in Parte_1 CP_1 data 8 settembre 2014 e che con decreto di omologazione n. cronol. 25538/2019 del 15 novembre 2019 il Tribunale di Roma ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, hanno chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni: 1) La casa coniugale , sita in Roma , Via Amico Aspertini n.98 , di proprietà del
Comune di Roma , rimarrà in godimento esclusivo del sig. . CP_1
2) Ognuno provvederà autonomamente al proprio sostentamento.
Il ricorso congiunto deve essere accolto.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale con l'omologa resa dal Tribunale di Roma in data 15 novembre 2019. Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato quanto dedotto nel ricorso, può disporsi in conformità, senza alcuna pronuncia sulle spese attesa la domanda congiunta.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del Matrimonio contratto in Roma in data 8 settembre 2014 dai sig.ri , nata a [...] il [...] e nato a [...] Parte_1 CP_1 il 18 giugno 1968 alle condizioni di cui in parte motiva;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014, atto n.00154, parte I, serie
26);
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 17 aprile 2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Teresa Moretti dott.ssa AR EN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR EN Presidente
Filomena Albano Giudice
Maria Teresa Moretti Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8737 del 2024, vertente
TRA
Parte_1 nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'Avv. Roberto Castagna
E
CP_1 nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'Avv Luigi Piersimoni
-ricorrenti-
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e premesso di aver contratto matrimonio in Roma in Parte_1 CP_1 data 8 settembre 2014 e che con decreto di omologazione n. cronol. 25538/2019 del 15 novembre 2019 il Tribunale di Roma ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, hanno chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni: 1) La casa coniugale , sita in Roma , Via Amico Aspertini n.98 , di proprietà del
Comune di Roma , rimarrà in godimento esclusivo del sig. . CP_1
2) Ognuno provvederà autonomamente al proprio sostentamento.
Il ricorso congiunto deve essere accolto.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale con l'omologa resa dal Tribunale di Roma in data 15 novembre 2019. Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato quanto dedotto nel ricorso, può disporsi in conformità, senza alcuna pronuncia sulle spese attesa la domanda congiunta.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del Matrimonio contratto in Roma in data 8 settembre 2014 dai sig.ri , nata a [...] il [...] e nato a [...] Parte_1 CP_1 il 18 giugno 1968 alle condizioni di cui in parte motiva;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014, atto n.00154, parte I, serie
26);
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 17 aprile 2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Teresa Moretti dott.ssa AR EN