Art. 19.
Per l'anno finanziario 1972, le somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355 , nonche' per la graduale regolazione di partite pregresse, restano stabilite nel complessivo importo di lire 53.527.896.120 e sono poste a carico del Ministero del tesoro.
Di detto importo lire 52.027.896.120 sono destinate per i fini di cui ai citati articoli 1 e 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355 e lire 1.500.000.000 alla graduale regolazione di partite pregresse. Il relativo stanziamento e' inscritto al capitolo 3220 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
Per l'anno finanziario 1972, le somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355 , nonche' per la graduale regolazione di partite pregresse, restano stabilite nel complessivo importo di lire 53.527.896.120 e sono poste a carico del Ministero del tesoro.
Di detto importo lire 52.027.896.120 sono destinate per i fini di cui ai citati articoli 1 e 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355 e lire 1.500.000.000 alla graduale regolazione di partite pregresse. Il relativo stanziamento e' inscritto al capitolo 3220 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.