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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/02/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2911/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Lucia Angela Marletta, all'udienza del 18 febbraio 2025 ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 2911/2023 (già 2463/2023 RG), vertente
TRA (C.F.: , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F.: ), rappresentati e difesi C.F._2 Parte_3 C.F._3 dall'Avv.to FABRIZIO TOTERA;
ATTORI
E
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv.to SIMONA CP_1 C.F._4
SOCIEVOLE;
CONVENUTA
Oggetto: sfratto per morosità/domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento;
Conclusioni: come in atti. MOTIVAZIONE CONTESTUALE DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto e contestuale citazione per la convalida notificato il 17.07.2023 gli odierni attori, quali locatori, convenivano in giudizio il Sig. , deducendo di avere CP_1 concesso in locazione, ad uso commerciale, con contratto del 15.05.2019, (registrato il 21.05.2019 al n. 2896, serie 3T), per il canone mensile di € 380,00 (da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese), l'unità immobiliare sita in Castrolibero, alla via Fausto Coppi n. 49-51-53, iscritta al fg. 3, p.lla 676, sub 21,
Cat. C1. Ciò premesso, gli attori lamentavano l'inadempimento del conduttore, il quale era moroso del pagamento dei canoni a partire dal dicembre 2022 e sino al mese di luglio 2023, per complessivi € 3.040,00. Hanno chiesto pertanto la convalida dello sfratto con fissazione della data di rilascio e, in caso di opposizione, l'ordinanza ex art. 665 c.p.c. di rilascio, ed emettersi decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per il pagamento della morosità, oltre successivi canoni non pagati sino alla data dell'effettivo rilascio oltre interessi, con vittoria di spese del giudizio da distrarsi. Hanno allegato diffida ad adempiere del 13.02.2023. Parte intimata si costituiva in giudizio opponendosi alla convalida e riconoscendo l'inadempimento contestatogli e spiegando che ciò si è verificato per problemi personali e familiari che hanno messo in pagina 1 di 4 difficoltà le capacità economiche del Sig. ; che permaneva la volontà da parte del conduttore di CP_1 procedere al pagamento dei canoni non versati;
che il magazzino era utilizzato dal Sig. per CP_1 attività imprenditoriale e conteneva tutti i beni dell'azienda; che l'immediata esecuzione dello sfratto avrebbe arrecato grave pregiudizio al Sig. , costringendolo a cessare la sua attività; che CP_1 l'inadempimento degli ultimi canoni era da attribuirsi alla mala fede delle parti attrici, le quali, nonostante le reiterate richieste, non hanno comunicato il nuovo IBAN al conduttore.
Ha chiesto rigettarsi la convalida e concedere termine per versamento dei canoni scaduti e non versati. Parte intimante, all'udienza del 19.09.2023, nel dichiarare la persistenza della morosità, ha chiesto emettersi ordinanza di rilascio, alla quale parte intimata si è opposta.
Con ordinanza del 20.09.2023, comunicata ai procuratori di entrambe le parti in data 21.9.2023 (cfr. fascicolo telematico n. 2463/2023 RG) attesa la spiegata opposizione, è stata disattesa la richiesta di convalida, dichiarata inammissibile la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo ed è stata emessa ordinanza di rilascio dell'immobile ex art. 665 c.p.c., per la data del 15.12.2023 ed è stato disposto il mutamento del rito, con assegnazione alle parti del termine per promuovere il procedimento di mediazione obbligatoria, ed è stata fissata la successiva udienza del 26.03.2024, con termini alle parti per il deposito di memorie integrative.
Parte attrice depositava verbale negativo del tentativo di mediazione del 31.10.2023, nonché verbale di rilascio dell'immobile datato 09.02.2024. All'udienza del 26.03.2024, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza dell'11.06.2024 e successivamente rinviata, giusto decreto del Presidente reggente del Tribunale n. 33/2024, con il quale, attesa la costituzione presso questo Tribunale -in vista delle consultazioni dell'8 e del 9 giugno 2024 per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale in diversi Comuni del circondario di questo Tribunale - dell'
[...]
era stata disposta la sospensione delle le udienze civili dal 10 al 14 giugno 2024, Controparte_2 all'udienza del 21.1.2025. La causa, attesa la mancata comunicazione del differimento dell'udienza al difensore della parte convenuta è stata rinviata all'udienza del 28.1.2025; il difensore di parte convenuta ha depositato in data 27.1.2025 -tardivamente rispetto ai termini assegnati per l'udienza ex art. 640 c.p.c.- comparsa di costituzione e risposta nulla opponendo in rito e nel merito e chiedendo un termine per il pagamento. All'udienza del 28.1.2025, presente il solo procuratore di parte convenuta, stante l'astensione dalle udienze proclamata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, è stato disposto rinvio per la discussione all'odierna udienza del 18.2.2025. All'odierna udienza, presente il solo procuratore di parte attrice, il quale ha discusso la causa come da verbale, chiedendo la condanna del Sig. al pagamento di euro 5.700,00 rappresentante la CP_1 somma dei canoni scaduti e a scadere fino alla data di effettivo rilascio, il tutto con condanna alle spese da distrarre, questo giudice, all'esito della discussione e della camera di consiglio, pronuncia sentenza come di seguito.
*****************************************************
È pacifico tra le parti, ed è stato ammesso infatti anche da parte convenuta, il mancato pagamento dei canoni di locazione per i periodi indicati nell'atto di citazione per la convalida di sfratto. Parte convenuta inoltre non ha contestato il mancato pagamento dei canoni per il prosieguo e fino al rilascio dell'immobile.
pagina 2 di 4 Giova evidenziare che, in tema di inadempimento, è a carico della parte adempiente l'onere, qui assolto, di provare il rapporto negoziale da cui origina l'obbligazione di chiedere l'adempimento, restando a carico della parte inadempiente l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione. Quanto alla gravità dell'inadempimento, giurisprudenza consolidata evidenzia che il criterio previsto dall'art. 5 l. n. 392/1978, sebbene dettato con riferimento alla locazione di immobili urbani ad uso abitativo, possa considerarsi un valido parametro di valutazione della gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. (cfr. Cass. 30730/2019). Inoltre, all'art. 10 del contratto di locazione oggetto di causa è stabilito che “il mancato pagamento del canone oltre il termine previsto costituisce motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1457 c.c. con la conseguente risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno”. Tanto premesso, nel caso di specie il conduttore non ha dimostrato, quale fatto estintivo dell'obbligazione dedotta in giudizio, l'intervenuto pagamento dei canoni di locazione così come indicati nell'atto di intimazione di fratto per morosità, né per le mensilità successive;
pertanto, deve ritenersi non contestata la morosità e, ai sensi dell'art. 115 cpc, le circostanze dedotte da parte intimante devono ritenersi ammesse, pacifiche e fondate. Quanto alle ultime mensilità scadute, l'intimato ha rappresentato la sua difficoltà a procedere al pagamento a cagione del fatto che le parti attrici hanno cambiato IBAN e, nonostante le ripetute richieste, non gli hanno comunicato il nuovo IBAN sul quale effettuare i pagamenti. Si osserva che, nel caso in esame, è priva di rilievo la mancata comunicazione al conduttore di nuovo iban sul quale effettuare il bonifico a seguito di richiesta che, stando alla documentazione allegata dall'intimato, sarebbe stata inviata via Whatsapp, e che risulta priva di data, laddove si consideri che, dalla disamina del contratto, all'art. 6 si legge che il pagamento del canone di locazione “può avvenire in contanti, in assegno o a mezzo bonifico bancario ed il locatore contestualmente rilascerà ricevuta di avvenuto pagamento”, cosicché il bonifico bancario non è previsto in contratto quale forma esclusiva di pagamento.
In conclusione, tali circostanze, unitamente alla ricorrenza in contratto della clausola risolutiva espressa sopra ricordata, sono idonee a ritenere la gravità dell'inadempimento, in considerazione del lungo periodo per cui si è protratto l'inadempimento e in virtù di quanto espressamente concordato tra le parti, che prevedevano in contratto la facoltà di procedere alla sua risoluzione per mancato pagamento del canone.
Deve concludersi per una responsabilità da parte del conduttore per il suo inadempimento, che configura una morosità non tollerabile, dovendosi escludere che la condotta del conduttore sia stata determinata da concrete ragioni di difficoltà nell'effettuare le operazioni di pagamento. Ed allora, la domanda di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore deve ritenersi fondata e va accolta, con conseguente condanna di parte convenuta al pagamento dei canoni locatizi insoluti per le mensilità esattamente individuate dal dicembre 2022 al gennaio 2024 compreso (essendo stato l'immobile rilasciato in data 9.2.2024 pertanto in data antecedente la scadenza contrattuale prevista per il pagamento del canone), per complessivi € 5.320,00, oltre interessi nella misura legale dalle singole scadenze al soddisfo. Deve inoltre darsi atto dell'avvenuto rilascio in data 09.02.2024 dell'immobile libero da persone e cose.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo in base al valore della causa (scaglione 5.201,00-26.000,00) applicando i valori minimi della tariffa per le fasi studio, introduttiva e decisionale.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione:
-accoglie la domanda proposta da e e, per l'effetto, dichiara Parte_1 Parte_2 Parte_3 risolto per grave inadempimento di parte convenuta il contratto di locazione del 15.05.2019, registrato in data 21.05.2019 al n. 2896, Serie 3T, relativo all'immobile commerciale, sito in Castrolibero, alla Via Fausto Coppi, 49-51-53, e condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro 5.320,00 a titolo di canoni di locazione insoluti per il periodo dal dicembre 2022 al gennaio 2024 compreso, oltre interessi legali dalle singole scadenze e sino al soddisfo;
-nulla in ordine alla liberazione dell'immobile, poiché già rilasciato libero da persone e cose nella data del 09.02.2024;
-condanna, inoltre, parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice delle spese e competenze di lite, che si liquidano in complessivi € 1.700,00, oltre rimborso forfettario al 15% ed oltre CAP e IVA, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Cosenza, 18 febbraio 2025
Il giudice
Dott.ssa Lucia Angela Marletta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Lucia Angela Marletta, all'udienza del 18 febbraio 2025 ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 2911/2023 (già 2463/2023 RG), vertente
TRA (C.F.: , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F.: ), rappresentati e difesi C.F._2 Parte_3 C.F._3 dall'Avv.to FABRIZIO TOTERA;
ATTORI
E
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv.to SIMONA CP_1 C.F._4
SOCIEVOLE;
CONVENUTA
Oggetto: sfratto per morosità/domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento;
Conclusioni: come in atti. MOTIVAZIONE CONTESTUALE DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto e contestuale citazione per la convalida notificato il 17.07.2023 gli odierni attori, quali locatori, convenivano in giudizio il Sig. , deducendo di avere CP_1 concesso in locazione, ad uso commerciale, con contratto del 15.05.2019, (registrato il 21.05.2019 al n. 2896, serie 3T), per il canone mensile di € 380,00 (da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese), l'unità immobiliare sita in Castrolibero, alla via Fausto Coppi n. 49-51-53, iscritta al fg. 3, p.lla 676, sub 21,
Cat. C1. Ciò premesso, gli attori lamentavano l'inadempimento del conduttore, il quale era moroso del pagamento dei canoni a partire dal dicembre 2022 e sino al mese di luglio 2023, per complessivi € 3.040,00. Hanno chiesto pertanto la convalida dello sfratto con fissazione della data di rilascio e, in caso di opposizione, l'ordinanza ex art. 665 c.p.c. di rilascio, ed emettersi decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per il pagamento della morosità, oltre successivi canoni non pagati sino alla data dell'effettivo rilascio oltre interessi, con vittoria di spese del giudizio da distrarsi. Hanno allegato diffida ad adempiere del 13.02.2023. Parte intimata si costituiva in giudizio opponendosi alla convalida e riconoscendo l'inadempimento contestatogli e spiegando che ciò si è verificato per problemi personali e familiari che hanno messo in pagina 1 di 4 difficoltà le capacità economiche del Sig. ; che permaneva la volontà da parte del conduttore di CP_1 procedere al pagamento dei canoni non versati;
che il magazzino era utilizzato dal Sig. per CP_1 attività imprenditoriale e conteneva tutti i beni dell'azienda; che l'immediata esecuzione dello sfratto avrebbe arrecato grave pregiudizio al Sig. , costringendolo a cessare la sua attività; che CP_1 l'inadempimento degli ultimi canoni era da attribuirsi alla mala fede delle parti attrici, le quali, nonostante le reiterate richieste, non hanno comunicato il nuovo IBAN al conduttore.
Ha chiesto rigettarsi la convalida e concedere termine per versamento dei canoni scaduti e non versati. Parte intimante, all'udienza del 19.09.2023, nel dichiarare la persistenza della morosità, ha chiesto emettersi ordinanza di rilascio, alla quale parte intimata si è opposta.
Con ordinanza del 20.09.2023, comunicata ai procuratori di entrambe le parti in data 21.9.2023 (cfr. fascicolo telematico n. 2463/2023 RG) attesa la spiegata opposizione, è stata disattesa la richiesta di convalida, dichiarata inammissibile la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo ed è stata emessa ordinanza di rilascio dell'immobile ex art. 665 c.p.c., per la data del 15.12.2023 ed è stato disposto il mutamento del rito, con assegnazione alle parti del termine per promuovere il procedimento di mediazione obbligatoria, ed è stata fissata la successiva udienza del 26.03.2024, con termini alle parti per il deposito di memorie integrative.
Parte attrice depositava verbale negativo del tentativo di mediazione del 31.10.2023, nonché verbale di rilascio dell'immobile datato 09.02.2024. All'udienza del 26.03.2024, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza dell'11.06.2024 e successivamente rinviata, giusto decreto del Presidente reggente del Tribunale n. 33/2024, con il quale, attesa la costituzione presso questo Tribunale -in vista delle consultazioni dell'8 e del 9 giugno 2024 per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale in diversi Comuni del circondario di questo Tribunale - dell'
[...]
era stata disposta la sospensione delle le udienze civili dal 10 al 14 giugno 2024, Controparte_2 all'udienza del 21.1.2025. La causa, attesa la mancata comunicazione del differimento dell'udienza al difensore della parte convenuta è stata rinviata all'udienza del 28.1.2025; il difensore di parte convenuta ha depositato in data 27.1.2025 -tardivamente rispetto ai termini assegnati per l'udienza ex art. 640 c.p.c.- comparsa di costituzione e risposta nulla opponendo in rito e nel merito e chiedendo un termine per il pagamento. All'udienza del 28.1.2025, presente il solo procuratore di parte convenuta, stante l'astensione dalle udienze proclamata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, è stato disposto rinvio per la discussione all'odierna udienza del 18.2.2025. All'odierna udienza, presente il solo procuratore di parte attrice, il quale ha discusso la causa come da verbale, chiedendo la condanna del Sig. al pagamento di euro 5.700,00 rappresentante la CP_1 somma dei canoni scaduti e a scadere fino alla data di effettivo rilascio, il tutto con condanna alle spese da distrarre, questo giudice, all'esito della discussione e della camera di consiglio, pronuncia sentenza come di seguito.
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È pacifico tra le parti, ed è stato ammesso infatti anche da parte convenuta, il mancato pagamento dei canoni di locazione per i periodi indicati nell'atto di citazione per la convalida di sfratto. Parte convenuta inoltre non ha contestato il mancato pagamento dei canoni per il prosieguo e fino al rilascio dell'immobile.
pagina 2 di 4 Giova evidenziare che, in tema di inadempimento, è a carico della parte adempiente l'onere, qui assolto, di provare il rapporto negoziale da cui origina l'obbligazione di chiedere l'adempimento, restando a carico della parte inadempiente l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione. Quanto alla gravità dell'inadempimento, giurisprudenza consolidata evidenzia che il criterio previsto dall'art. 5 l. n. 392/1978, sebbene dettato con riferimento alla locazione di immobili urbani ad uso abitativo, possa considerarsi un valido parametro di valutazione della gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. (cfr. Cass. 30730/2019). Inoltre, all'art. 10 del contratto di locazione oggetto di causa è stabilito che “il mancato pagamento del canone oltre il termine previsto costituisce motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1457 c.c. con la conseguente risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno”. Tanto premesso, nel caso di specie il conduttore non ha dimostrato, quale fatto estintivo dell'obbligazione dedotta in giudizio, l'intervenuto pagamento dei canoni di locazione così come indicati nell'atto di intimazione di fratto per morosità, né per le mensilità successive;
pertanto, deve ritenersi non contestata la morosità e, ai sensi dell'art. 115 cpc, le circostanze dedotte da parte intimante devono ritenersi ammesse, pacifiche e fondate. Quanto alle ultime mensilità scadute, l'intimato ha rappresentato la sua difficoltà a procedere al pagamento a cagione del fatto che le parti attrici hanno cambiato IBAN e, nonostante le ripetute richieste, non gli hanno comunicato il nuovo IBAN sul quale effettuare i pagamenti. Si osserva che, nel caso in esame, è priva di rilievo la mancata comunicazione al conduttore di nuovo iban sul quale effettuare il bonifico a seguito di richiesta che, stando alla documentazione allegata dall'intimato, sarebbe stata inviata via Whatsapp, e che risulta priva di data, laddove si consideri che, dalla disamina del contratto, all'art. 6 si legge che il pagamento del canone di locazione “può avvenire in contanti, in assegno o a mezzo bonifico bancario ed il locatore contestualmente rilascerà ricevuta di avvenuto pagamento”, cosicché il bonifico bancario non è previsto in contratto quale forma esclusiva di pagamento.
In conclusione, tali circostanze, unitamente alla ricorrenza in contratto della clausola risolutiva espressa sopra ricordata, sono idonee a ritenere la gravità dell'inadempimento, in considerazione del lungo periodo per cui si è protratto l'inadempimento e in virtù di quanto espressamente concordato tra le parti, che prevedevano in contratto la facoltà di procedere alla sua risoluzione per mancato pagamento del canone.
Deve concludersi per una responsabilità da parte del conduttore per il suo inadempimento, che configura una morosità non tollerabile, dovendosi escludere che la condotta del conduttore sia stata determinata da concrete ragioni di difficoltà nell'effettuare le operazioni di pagamento. Ed allora, la domanda di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore deve ritenersi fondata e va accolta, con conseguente condanna di parte convenuta al pagamento dei canoni locatizi insoluti per le mensilità esattamente individuate dal dicembre 2022 al gennaio 2024 compreso (essendo stato l'immobile rilasciato in data 9.2.2024 pertanto in data antecedente la scadenza contrattuale prevista per il pagamento del canone), per complessivi € 5.320,00, oltre interessi nella misura legale dalle singole scadenze al soddisfo. Deve inoltre darsi atto dell'avvenuto rilascio in data 09.02.2024 dell'immobile libero da persone e cose.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo in base al valore della causa (scaglione 5.201,00-26.000,00) applicando i valori minimi della tariffa per le fasi studio, introduttiva e decisionale.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione:
-accoglie la domanda proposta da e e, per l'effetto, dichiara Parte_1 Parte_2 Parte_3 risolto per grave inadempimento di parte convenuta il contratto di locazione del 15.05.2019, registrato in data 21.05.2019 al n. 2896, Serie 3T, relativo all'immobile commerciale, sito in Castrolibero, alla Via Fausto Coppi, 49-51-53, e condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro 5.320,00 a titolo di canoni di locazione insoluti per il periodo dal dicembre 2022 al gennaio 2024 compreso, oltre interessi legali dalle singole scadenze e sino al soddisfo;
-nulla in ordine alla liberazione dell'immobile, poiché già rilasciato libero da persone e cose nella data del 09.02.2024;
-condanna, inoltre, parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice delle spese e competenze di lite, che si liquidano in complessivi € 1.700,00, oltre rimborso forfettario al 15% ed oltre CAP e IVA, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Cosenza, 18 febbraio 2025
Il giudice
Dott.ssa Lucia Angela Marletta
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