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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/05/2025, n. 2127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2127 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1848/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1848/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Mariano Cairone, presso il cui studio è Parte_1 elett.te dom.to in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele II n. 95, in virtù di procura allegata all'atto di opposizione
OPPONENTE
E già in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Forzati, con il quale è elettivamente domiciliata in
Salerno, presso lo studio dell'avv. Alfonso Attardi, sito alla via G. V. Quaranta n. 5, in virtù di procura allegata al ricorso monitorio
OPPOSTA avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1015/17, emesso dal Tribunale di Salerno in data 14/03/17, depositato in pari data
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 30/10/24 le parti reiteravano le rispettive conclusioni in atti, di cui chiedevano l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con citazione notificata il 15/02/18, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1015/17, notificato il 02/01/18, con cui il Tribunale di Salerno gli aveva intimato il pagamento, in favore della quale cessionaria del credito, della somma di € Controparte_2
pagina 1 di 3 14.975,57, oltre interessi moratori e spese processuali, a titolo di saldo debitore del contratto di finanziamento n. 8134174, stipulato il 27/02/10 con la Compass s.p.a. per l'importo complessivo di
€ 23.266,32, da restituire in 84 rate mensili di € 276,98 ciascuna.
L'opponente deduceva: 1) l'applicazione di interessi e competenze spropositati, con un tasso certamente superiore alla soglia usuraria ex l. n. 108/96; 2) la conseguente applicabilità dell'art. 1815, co. 2, c.c.; 3) la violazione da parte dell'opposta dei principi di correttezza e buona fede;
4)
l'illegittimità della segnalazione alla C.R.
Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo previo accertamento delle dedotte nullità e violazioni, con vittoria di spese giudiziali.
Con comparsa di risposta, depositata il 21/09/18, si costituiva la già Controparte_1
la quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione perché Controparte_2 tardivamente proposta oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c., e, nel merito, deduceva l'infondatezza di tutte le avverse doglianze, infondate in fatto e diritto. Concludeva per la declaratoria di inammissibilità e, comunque, per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo e vittoria di spese giudiziali.
Acquisita documentazione varia, con le note sostitutive dell'udienza del 30/10/24 le parti precisavano le conclusioni ed il G.I., con ordinanza del 14/11/24, assegnava la causa in decisione, con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente l'opposizione va dichiarata inammissibile, in quanto tardivamente proposta oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c.
Invero, dalla documentazione in atti risulta che il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato all'Agosto in data 02/01/18, come si evince dall'avviso di ricevimento prodotto dalla società opposta, mentre la presente opposizione è stata proposta con atto notificato a mezzo pec in data
15/02/18 al difensore domiciliatario, ossia oltre il termine di 40 giorni, previsto dal citato art. 641
c.p.c., che scadeva il 12/02/18 (lunedì).
All'inammissibilità dell'opposizione consegue la declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, in base ai valori minimi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), attesa la semplicità della lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel proc. n. 1848/18 R.G., così provvede:
pagina 2 di 3 a) dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo
1015/17, emesso dal Tribunale di Salerno in data 14/03/17, depositato in pari data;
b) condanna al pagamento, in favore della delle spese Parte_1 Controparte_1 del presente giudizio, che si liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 14 maggio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1848/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Mariano Cairone, presso il cui studio è Parte_1 elett.te dom.to in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele II n. 95, in virtù di procura allegata all'atto di opposizione
OPPONENTE
E già in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Forzati, con il quale è elettivamente domiciliata in
Salerno, presso lo studio dell'avv. Alfonso Attardi, sito alla via G. V. Quaranta n. 5, in virtù di procura allegata al ricorso monitorio
OPPOSTA avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1015/17, emesso dal Tribunale di Salerno in data 14/03/17, depositato in pari data
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 30/10/24 le parti reiteravano le rispettive conclusioni in atti, di cui chiedevano l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con citazione notificata il 15/02/18, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1015/17, notificato il 02/01/18, con cui il Tribunale di Salerno gli aveva intimato il pagamento, in favore della quale cessionaria del credito, della somma di € Controparte_2
pagina 1 di 3 14.975,57, oltre interessi moratori e spese processuali, a titolo di saldo debitore del contratto di finanziamento n. 8134174, stipulato il 27/02/10 con la Compass s.p.a. per l'importo complessivo di
€ 23.266,32, da restituire in 84 rate mensili di € 276,98 ciascuna.
L'opponente deduceva: 1) l'applicazione di interessi e competenze spropositati, con un tasso certamente superiore alla soglia usuraria ex l. n. 108/96; 2) la conseguente applicabilità dell'art. 1815, co. 2, c.c.; 3) la violazione da parte dell'opposta dei principi di correttezza e buona fede;
4)
l'illegittimità della segnalazione alla C.R.
Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo previo accertamento delle dedotte nullità e violazioni, con vittoria di spese giudiziali.
Con comparsa di risposta, depositata il 21/09/18, si costituiva la già Controparte_1
la quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione perché Controparte_2 tardivamente proposta oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c., e, nel merito, deduceva l'infondatezza di tutte le avverse doglianze, infondate in fatto e diritto. Concludeva per la declaratoria di inammissibilità e, comunque, per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo e vittoria di spese giudiziali.
Acquisita documentazione varia, con le note sostitutive dell'udienza del 30/10/24 le parti precisavano le conclusioni ed il G.I., con ordinanza del 14/11/24, assegnava la causa in decisione, con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente l'opposizione va dichiarata inammissibile, in quanto tardivamente proposta oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c.
Invero, dalla documentazione in atti risulta che il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato all'Agosto in data 02/01/18, come si evince dall'avviso di ricevimento prodotto dalla società opposta, mentre la presente opposizione è stata proposta con atto notificato a mezzo pec in data
15/02/18 al difensore domiciliatario, ossia oltre il termine di 40 giorni, previsto dal citato art. 641
c.p.c., che scadeva il 12/02/18 (lunedì).
All'inammissibilità dell'opposizione consegue la declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, in base ai valori minimi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), attesa la semplicità della lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel proc. n. 1848/18 R.G., così provvede:
pagina 2 di 3 a) dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo
1015/17, emesso dal Tribunale di Salerno in data 14/03/17, depositato in pari data;
b) condanna al pagamento, in favore della delle spese Parte_1 Controparte_1 del presente giudizio, che si liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 14 maggio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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