TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 09/06/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1482/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena GIUPPI Presidente dott.ssa Luisa DALLA VIA Giudice
dott.ssa Carla VENDITTI Giudice Rel. Est.
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nella causa civile iscritta al n. 1482/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
(LO), Via Turati n.4, rappresentata e difesa dall' Avv. Paolo Salandin, del Foro di Treviso, presso il cui studio in Montebelluna (TV), Piazza Aldo Moro n.7 ha eletto domicilio;
- RECLAMANTE -
Avv. Barbara Tripodi del Foro di Lodi quale amministratore di sostegno a tempo indeterminato di n. a il 27.01.2003 – non costituita. Controparte_1 CP_2
***
Conclusioni
CONCLUSIONI per parte reclamante
“- in principalità, revocare il decreto impugnato e conseguentemente confermare la sig.ra Parte_1 quale Amministratore di sostegno a beneficio del figlio a tempo provvisorio o Controparte_1 indeterminato eventualmente indicandone i poteri qualora non diversi da quelli di cui al decreto relativo
alla propria iniziale nomina;
- in subordine, revocare il decreto impugnato e nominare Amministratore di sostegno a tempo provvisorio
o indeterminato il sig. , padre del beneficiario, nato a [...] [...], indicandone Persona_1 CP_2
i relativi poteri”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1 Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. In data 22.03.2024 ha proposto reclamo avanti il Tribunale di Lodi avverso il decreto Parte_1 del 14.03.2024 del Giudice Tutelare del Tribunale di Lodi con il quale è stata nominata in sua sostituzione l'avv. Barbara Tripodi quale amministratore di sostegno a tempo indeterminato del figlio Controparte_1
nato a [...] [...]. CP_2
La reclamante ha al contempo presentato il reclamo anche presso la Corte d'Appello di Milano
ritenendone la competenza ai sensi degli artt. 473 bis.58, 720 bis e 739 c.p.c.
Con decreto n. 1130/2024 depositato il 05.06.2024, la Corte d'Appello di Milano ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo per incompetenza funzionale e ha assegnato il termine di giorni 30 dalla pubblicazione del provvedimento per la riassunzione del ricorso innanzi al Tribunale di Lodi in composizione collegiale.
Il reclamo in riassunzione avanti il Tribunale di Lodi è stato quindi depositato in data 18.06.2024 e riunito con provvedimento del 09.07.2024 al procedimento instauratosi a seguito della presentazione del primo reclamo.
All'udienza del 22.10.2024, dato atto che sia il reclamo iniziale che quello in riassunzione sono stati irritualmente depositati all'interno del procedimento di Volontaria Giurisdizione n. 2270/2021 avente ad oggetto l'amministrazione di sostegno a favore di il Collegio ne ha disposto la riunione Controparte_1
al presente procedimento iscritto sul ruolo degli affari contenziosi a seguito di nuovo deposito del reclamo in riassunzione in data 25.07.2024.
2. Ciò premesso, con decreto del 14.03.2024 il giudice tutelare del Tribunale di Lodi ha nominato amministratore di sostegno a tempo indeterminato di l'avv. Barbara Tripodi in Controparte_1 sostituzione della reclamante già nominata amministratore di sostegno provvisorio, Parte_1 rilevando, quanto alla scelta dell'amministratore di sostegno, quanto segue:
“richiamati i principi posti dall'art. 408 cc, dall'istruttoria svolta è emersa l'opportunità di nominare al momento un amministratore di sostegno estraneo al nucleo familiare, e ciò alla luce della gestione economica svolta sin qui dall'amministratrice di sostegno provvisoria, che necessita di esame anche al fine di stabilire corrette linee di comportamento future nell'interesse del beneficiario. Ed infatti
l'amministratrice di sostegno ha prelevato, senza previa autorizzazione del Giudice Tutelare, l'importo di euro 50.000,00 ( indicato nel rendiconto 2022/2023 come “ spese di vitto e vestiario”) al fine di provvedere ad un parziale rimborso di un debito contratto insieme al marito per la costruzione della abitazione nella quale attualmente vive il nucleo familiare;
inoltre all'esame dell'andamento del deposito titoli intestato al beneficiario, attualmente in gestione fiduciaria, è emerso che il beneficiario ha sopportato perdite senza che l'amministratrice di sostegno sia stata in grado di comprendere e spiegare al GT la natura degli investimenti effettuati, la sua compatibilità con il disposto del decreto di apertura del procedimento e le motivazioni di tali perdite. Meraviglia infine che l'Istituto Bancario presso il quale 2 il beneficiario ha il suo conto corrente abbia acconsentito al prelievo di euro 50.00000 che palesemente
esorbita dai limiti dei poteri dell'amministratrice di sostegno provvisoria come indicati nel decreto di apertura e nomina del 5.10.2021 ; Per tali motivi è necessario l'intervento al momento di un amministratore di sostegno terzo il quale provveda all'esame dei rapporti patrimoniali tra il beneficiario
e i suoi familiari e alla gestione del patrimonio in maniera aderente alle esigenze del beneficiario e ai dettati del GT”.
3. A sostegno del reclamo ha allegato: Parte_1
- che in data 07.10.2021 è stato pronunciato dal Giudice Tutelare del Tribunale di Lodi il decreto di apertura di amministrazione di sostegno provvisoria avente n. R.G. 2270/2021 V.G. e nominata Pt_1 quale amministratore di sostegno provvisorio del figlio
[...] Controparte_1
- che in data 11.10.2021 ha prestato il giuramento prescritto dall'art. 411 c.c., così Parte_1
assumendo la funzione di amministratore di sostegno provvisorio del figlio;
- che la misura di protezione, richiesta dai genitori del ragazzo nel 2021, si è resa necessaria in quanto
è affetto da tetraparesi distonica da encefalopatia ipossica neonatale con grave riduzione delle CP_1 capacità cognitive ed incapacità a provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali;
- che in data 14.03.2024, in seguito all'esame del rendiconto di amministrazione relativo alla annualità
2022/2023, sentito l'amministratore di sostegno provvisorio per i relativi chiarimenti all'udienza del
13.03.2024, il Giudice Tutelare ha emesso il decreto n. 3707/2024 nominando l'Avv. Barbara Tripodi del
Foro di Lodi quale amministratore di sostegno definitivo e a tempo indeterminato di in Controparte_1
sostituzione di Parte_1
- che il decreto del Giudice Tutelare si appalesa erroneo sotto diversi profili:
a) erronea valutazione dell'opportunità di nominare un diverso amministratore di sostegno, non avendo il giudice tutelare esaminato la gestione economica della reclamante né tenuto in considerazione i chiarimenti offerti da all'udienza del 13.03.2024 in merito al prelievo di 50.000,00 Euro Parte_1
dal conto corrente intestato al figlio per ripianare il debito contratto dalla stessa e dal marito per la costruzione dell'immobile di abitazione che si era resa necessaria per le esigenze del figlio che, costretto su sedia a rotelle, non poteva fruire degli angusti spazi dell'appartamento dove in precedenza viveva il nucleo familiare e doveva usare un montascale per uscire, né ancora considerato, quanto alla mancanza di autorizzazione del Giudice Tutelare, la buona fede della reclamante, che ha dato per scontato di essere autorizzata a prelevare una tantum il denaro, non avendo mai prelevato in precedenza dal conto del figlio pur essendo abilitata a farlo nel limite di 6.000,00 € a trimestre per le spese di mantenimento, assistenza e cura del beneficiario, né infine tenuto in considerazione, quanto alla mancata spiegazione da parte dell'amministratore di sostegno sulla natura degli investimenti compiuti a nome del beneficiario, che la reclamante non ha competenze tecniche in materia e ha riportato quanto illustratole dalla banca, facendo affidamento sul fatto che i precedenti rendiconti erano stati approvati dal Giudice Tutelare e che le spese erano compensate dalle entrate;
3 b) mancata audizione del beneficiario in violazione di quanto prescritto dall'art. 407 c.c.;
c) mancata indicazione di gravi motivi necessari per la nomina di un amministratore di sostegno estraneo al nucleo familiare secondo quanto disposto dall'art. 408 c.c., senza considerare che vi sono invece ragioni di opportunità che suggeriscono la nomina di un amministratore di sostegno interno alla famiglia, non solo per l'ovvia ragione che la cura degli interessi del beneficiario è maggiormente sentita da un familiare ma anche in vista del primario scopo della serenità del beneficiario stesso, il cui fragilissimo equilibrio verrebbe inciso dal contatto con un estraneo che si deve rapportare necessariamente con lui.
4. All'udienza del 22.10.2024 è stata sentita la reclamante, la quale ha reso le seguenti dichiarazioni: “la somma di 50.000 euro non è stata rimessa sul conto corrente del ragazzo. Io non lavoro. La consistenza
del patrimonio di mio figlio è intorno ai 760.000 euro, di cui circa 100.000 euro di liquidità e l'altra parte
investita ma non sono sicura. Degli investimenti si occupa il nostro consulente finanziario che ci aiuta a compilare anche il rendiconto annuale per il giudice. Mio marito fa l'operaio. Abbiamo un altro figlio di
19 anni che frequenta la facoltà di filosofia all'università. Mio figlio ha anche un problema cognitivo e non riesce a capire le domande che gli si fanno a meno che non siano elementari”.
Con ordinanza del 22.10.2024 il Tribunale ha disposto l'acquisizione degli atti del procedimento n. R.G.
2270/2021 V.G. al presente procedimento e, al fine di garantire il contraddittorio, ha rinviato all'udienza del 05.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte, per consentire alle parti di interloquire in merito.
Con note scritte depositate in data 30.10.2024, parte reclamante ha richiamato tutti i motivi esposti nell'atto di reclamo in riassunzione sottolineando come, precipuamente quanto all'aspetto economico, il patrimonio di sia pressoché intatto e che l'unico errore compiuto dalla reclamante sia consistito CP_1 nel non aver richiesto la previa autorizzazione al compimento dell'atto di amministrazione relativo al prelievo di € 50.000,00, errore peraltro compiuto in completa buona fede.
All'esito, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
5. Il Collegio ritiene che il reclamo debba essere rigettato.
Si rileva in primo luogo che, per quanto diretto a ripianare parte del finanziamento contratto insieme al marito per la costruzione di un'abitazione consona alle gravi esigenze del figlio , il prelievo da CP_1 parte di della somma di 50.000,00 € dal conto corrente del beneficiario (importo indicato Parte_1 nel rendiconto 2022/2023 come “spese di vitto e vestiario”), senza previa autorizzazione del Giudice
Tutelare, non può essere ricondotto ad un presunto errore in buona fede della reclamante.
Nel decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno in via provvisoria del 07.10.2021 il Giudice
Tutelare ha conferito all'amministratore di sostegno provvisorio, tra le varie funzioni e doveri, il potere di “prelevare con qualsivoglia modalità/strumento a scelta dell'amministratore di sostegno e con facoltà di delega- da tale conto l'importo massimo su base trimestrale di Euro 6.000,00 da destinare alle spese di mantenimento, assistenza e cura della persona beneficiaria e dei suoi beni”.
Tale prescrizione fissa con estrema precisione l'importo massimo che l'amministratore poteva prelevare in un determinato arco temporale (importo massimo su base trimestrale di 6.000,00 € per un importo
4 annuale quindi di 24.000,00 €) e l'amministratore di sostegno provvisorio non era quindi abilitato a prelevare, neppure una tantum e in assenza di prelievi trimestrali, una somma di denaro comunque ben maggiore rispetto all'importo complessivo calcolato su base annuale.
È appena il caso di osservare inoltre che i prelievi consentiti dal decreto del giudice tutelare sono soltanto quelli destinati al pagamento delle spese di mantenimento, assistenza e cura del beneficiario. Trattasi
quindi di spese ordinarie da cui sono pacificamente escluse le spese straordinarie, come, d'altra parte,
espressamente indicato nel medesimo decreto di apertura della misura e di nomina dell'amministratore di sostegno provvisorio, laddove è previsto che “l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere, in nome e per conto / della persona beneficiaria e con previa specifica autorizzazione del Giudice Tutelare
(da richiedersi con ricorso motivato e documentato da depositare in Cancelleria) i seguenti atti: -
riscuotere i capitali di pertinenza della persona beneficiaria, ed effettuare spese in eccedenza al limite
sopra indicato (ad es.: per spese straordinarie condominiali, per spese dentistiche o mediche
straordinarie non mutuabili del beneficiario, per spese di manutenzione straordinaria per immobile di
proprietà o comproprietà, nonché per eventuali pagamenti di crediti di terzi nei confronti del beneficiario)”.
A ciò si deve aggiungere che aveva anche in precedenza effettuato un prelievo Parte_1 dell'identica somma di € 50.000,00 dal conto del figlio con la medesima motivazione ed era già stata richiesta di fornire chiarimenti in merito.
Come si apprende dalla lettura degli atti del procedimento n. R.G. 2270/2021 V.G., infatti, Controparte_1
ha ricevuto nel 2017 la somma di € 765.000,00 a titolo di risarcimento del danno subito alla nascita, in forza della transazione raggiunta a seguito dell'introduzione di un giudizio di A.T.P. promosso dai genitori. Il giudice tutelare con decreto del 24.02.2017 ha disposto che la somma venisse reimpiegata nell'acquisto di titoli di Stato o postali eventualmente rinnovabili alle relative scadenze.
In ragione delle patologie riportate, con decreto del 07.10.2021 il Giudice Tutelare del Tribunale di Lodi ha aperto l'amministrazione di sostegno nei confronti di nominando amministratore di Controparte_1
sostegno provvisorio la madre che prestava il giuramento di rito in data 11.10.2021. Parte_1
Il 24.09.2021 l'odierna reclamante ha depositato l'inventario iniziale delle risorse del beneficiario relativo al periodo 01.01.2021-15.09.2021 nel quale risultava indicata la somma di 50.000,00 € alla voce
“pagamento debiti e relativi interessi passivi”.
Richiesta di fornire chiarimenti in merito, all'udienza del 30.09.2021 e il marito hanno Parte_1
spiegato che il denaro era stato utilizzato per ripianare il prestito personale contratto prima della nomina quale amministratore di sostegno provvisorio e finalizzato alla costruzione di un immobile in conformità
alle esigenze di e intestato ai genitori. CP_1
Non può parlarsi, pertanto, di buona fede o di errore scusabile, avendo la reclamante reiterato un comportamento già oggetto di attenzione e palesemente in contrasto con i doveri e i limiti dell'incarico
5 assunto, di cui ella era certamente a conoscenza. Tanto più che il denaro non è stato restituito e l'immobile
è rimasto intestato ai genitori.
È appena il caso di rilevare infine che l'inventario iniziale depositato dall'amministratore di sostegno non
è soggetto ad approvazione da parte del Giudice Tutelare e che, conseguentemente, non può neanche richiamarsi un legittimo affidamento nell'assenza di osservazioni in ordine alla gestione economica degli anni precedenti, non rilevando sul punto l'approvazione del rendiconto relativo al primo anno di gestione e depositato il 17.10.2022 che non indicava prelievi di importo simile a quelli contestati.
Quanto all'andamento negativo del deposito titoli intestato al beneficiario, ha dichiarato Parte_1 in più occasioni di non intendersi di investimenti e, per tale motivo, di essersi rivolta ad un consulente finanziario.
Convocata dal Giudice Tutelare all'udienza del 13.03.2024, nell'ambito del procedimento n. R.G.
2270/2021 V.G., i genitori del beneficiario hanno riferito di una perdita di circa il 10% negli investimenti effettuati in nome del figlio e la reclamante ha dichiarato: “il problema è che noi non capiamo bene,
anche quando parliamo con la persona che ci consiglia io non sono in grado di dire perché e come devono essere cambiati gli investimenti”.
All'udienza del 22.10.2024 tenutati avanti il Collegio la reclamante non ha neppure saputo indicare con esattezza la somma investita e ha dichiarato che degli investimenti si occupa un consulente finanziario che aiuta i genitori del beneficiario anche a compilare il rendiconto annuale da presentare al Giudice
Tutelare.
È possibile rilevare quindi che, non solo l'amministratore di sostegno provvisorio non era stata in grado, come evidenziato dal Giudice Tutelare, di spiegare la natura, l'entità e l'andamento degli investimenti effettuati, ma inoltre già attualmente un soggetto estraneo al nucleo famigliare interviene nella gestione del patrimonio di , non avendo né la madre né il padre di quest'ultimo adeguate capacità per gestire CP_1
investimenti ed altre operazioni finanziarie ed anche con l'ausilio di un soggetto professionista, Pt_1
ha dichiarato di avere difficoltà nel comprendere come gestire al meglio il consistente patrimonio
[...]
del figlio.
In presenza quindi di una evidente inidoneità nella gestione del patrimonio del beneficiario, stante anche l'importante ammontare dello stesso, si ritiene più opportuno, prudente e maggiormente rispondente agli interessi del beneficiario affidare la gestione del patrimonio ad un soggetto dotato delle competenze richieste per il ruolo svolto e che sia sottoposto al controllo del Giudice Tutelare, evidenziando che la nomina di un soggetto esterno alla famiglia non comporta per il beneficiario l'esclusione dalla propria vita delle figure genitoriali, che continueranno ad occuparsi del figlio senza alcuna limitazione nei rapporti tra figlio e genitori e nelle facoltà e doveri connessi alla loro responsabilità genitoriale.
Quanto infine al rilievo del mancato ascolto del beneficiario, il Collegio concorda con quanto rilevato dal
Giudice Tutelare nel decreto oggetto di reclamo con riferimento al fatto che le condizioni fisiche e psichiche del beneficiario non consentono di procedere all'ascolto dello stesso. 6
P.Q.M.
Visto l'art. 739 c.p.c., il Tribunale così provvede:
- rigetta il reclamo proposto da e per l'effetto conferma il decreto n. cronol. 3707/2024 Parte_1 del 14.03.2024 di apertura dell'amministrazione di sostegno e di nomina dell'amministratore di sostegno definitivo emesso dal Giudice Tutelare del Tribunale di Lodi;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Lodi nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del 19.11.2024.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Elena Giuppi
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena GIUPPI Presidente dott.ssa Luisa DALLA VIA Giudice
dott.ssa Carla VENDITTI Giudice Rel. Est.
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nella causa civile iscritta al n. 1482/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
(LO), Via Turati n.4, rappresentata e difesa dall' Avv. Paolo Salandin, del Foro di Treviso, presso il cui studio in Montebelluna (TV), Piazza Aldo Moro n.7 ha eletto domicilio;
- RECLAMANTE -
Avv. Barbara Tripodi del Foro di Lodi quale amministratore di sostegno a tempo indeterminato di n. a il 27.01.2003 – non costituita. Controparte_1 CP_2
***
Conclusioni
CONCLUSIONI per parte reclamante
“- in principalità, revocare il decreto impugnato e conseguentemente confermare la sig.ra Parte_1 quale Amministratore di sostegno a beneficio del figlio a tempo provvisorio o Controparte_1 indeterminato eventualmente indicandone i poteri qualora non diversi da quelli di cui al decreto relativo
alla propria iniziale nomina;
- in subordine, revocare il decreto impugnato e nominare Amministratore di sostegno a tempo provvisorio
o indeterminato il sig. , padre del beneficiario, nato a [...] [...], indicandone Persona_1 CP_2
i relativi poteri”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1 Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. In data 22.03.2024 ha proposto reclamo avanti il Tribunale di Lodi avverso il decreto Parte_1 del 14.03.2024 del Giudice Tutelare del Tribunale di Lodi con il quale è stata nominata in sua sostituzione l'avv. Barbara Tripodi quale amministratore di sostegno a tempo indeterminato del figlio Controparte_1
nato a [...] [...]. CP_2
La reclamante ha al contempo presentato il reclamo anche presso la Corte d'Appello di Milano
ritenendone la competenza ai sensi degli artt. 473 bis.58, 720 bis e 739 c.p.c.
Con decreto n. 1130/2024 depositato il 05.06.2024, la Corte d'Appello di Milano ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo per incompetenza funzionale e ha assegnato il termine di giorni 30 dalla pubblicazione del provvedimento per la riassunzione del ricorso innanzi al Tribunale di Lodi in composizione collegiale.
Il reclamo in riassunzione avanti il Tribunale di Lodi è stato quindi depositato in data 18.06.2024 e riunito con provvedimento del 09.07.2024 al procedimento instauratosi a seguito della presentazione del primo reclamo.
All'udienza del 22.10.2024, dato atto che sia il reclamo iniziale che quello in riassunzione sono stati irritualmente depositati all'interno del procedimento di Volontaria Giurisdizione n. 2270/2021 avente ad oggetto l'amministrazione di sostegno a favore di il Collegio ne ha disposto la riunione Controparte_1
al presente procedimento iscritto sul ruolo degli affari contenziosi a seguito di nuovo deposito del reclamo in riassunzione in data 25.07.2024.
2. Ciò premesso, con decreto del 14.03.2024 il giudice tutelare del Tribunale di Lodi ha nominato amministratore di sostegno a tempo indeterminato di l'avv. Barbara Tripodi in Controparte_1 sostituzione della reclamante già nominata amministratore di sostegno provvisorio, Parte_1 rilevando, quanto alla scelta dell'amministratore di sostegno, quanto segue:
“richiamati i principi posti dall'art. 408 cc, dall'istruttoria svolta è emersa l'opportunità di nominare al momento un amministratore di sostegno estraneo al nucleo familiare, e ciò alla luce della gestione economica svolta sin qui dall'amministratrice di sostegno provvisoria, che necessita di esame anche al fine di stabilire corrette linee di comportamento future nell'interesse del beneficiario. Ed infatti
l'amministratrice di sostegno ha prelevato, senza previa autorizzazione del Giudice Tutelare, l'importo di euro 50.000,00 ( indicato nel rendiconto 2022/2023 come “ spese di vitto e vestiario”) al fine di provvedere ad un parziale rimborso di un debito contratto insieme al marito per la costruzione della abitazione nella quale attualmente vive il nucleo familiare;
inoltre all'esame dell'andamento del deposito titoli intestato al beneficiario, attualmente in gestione fiduciaria, è emerso che il beneficiario ha sopportato perdite senza che l'amministratrice di sostegno sia stata in grado di comprendere e spiegare al GT la natura degli investimenti effettuati, la sua compatibilità con il disposto del decreto di apertura del procedimento e le motivazioni di tali perdite. Meraviglia infine che l'Istituto Bancario presso il quale 2 il beneficiario ha il suo conto corrente abbia acconsentito al prelievo di euro 50.00000 che palesemente
esorbita dai limiti dei poteri dell'amministratrice di sostegno provvisoria come indicati nel decreto di apertura e nomina del 5.10.2021 ; Per tali motivi è necessario l'intervento al momento di un amministratore di sostegno terzo il quale provveda all'esame dei rapporti patrimoniali tra il beneficiario
e i suoi familiari e alla gestione del patrimonio in maniera aderente alle esigenze del beneficiario e ai dettati del GT”.
3. A sostegno del reclamo ha allegato: Parte_1
- che in data 07.10.2021 è stato pronunciato dal Giudice Tutelare del Tribunale di Lodi il decreto di apertura di amministrazione di sostegno provvisoria avente n. R.G. 2270/2021 V.G. e nominata Pt_1 quale amministratore di sostegno provvisorio del figlio
[...] Controparte_1
- che in data 11.10.2021 ha prestato il giuramento prescritto dall'art. 411 c.c., così Parte_1
assumendo la funzione di amministratore di sostegno provvisorio del figlio;
- che la misura di protezione, richiesta dai genitori del ragazzo nel 2021, si è resa necessaria in quanto
è affetto da tetraparesi distonica da encefalopatia ipossica neonatale con grave riduzione delle CP_1 capacità cognitive ed incapacità a provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali;
- che in data 14.03.2024, in seguito all'esame del rendiconto di amministrazione relativo alla annualità
2022/2023, sentito l'amministratore di sostegno provvisorio per i relativi chiarimenti all'udienza del
13.03.2024, il Giudice Tutelare ha emesso il decreto n. 3707/2024 nominando l'Avv. Barbara Tripodi del
Foro di Lodi quale amministratore di sostegno definitivo e a tempo indeterminato di in Controparte_1
sostituzione di Parte_1
- che il decreto del Giudice Tutelare si appalesa erroneo sotto diversi profili:
a) erronea valutazione dell'opportunità di nominare un diverso amministratore di sostegno, non avendo il giudice tutelare esaminato la gestione economica della reclamante né tenuto in considerazione i chiarimenti offerti da all'udienza del 13.03.2024 in merito al prelievo di 50.000,00 Euro Parte_1
dal conto corrente intestato al figlio per ripianare il debito contratto dalla stessa e dal marito per la costruzione dell'immobile di abitazione che si era resa necessaria per le esigenze del figlio che, costretto su sedia a rotelle, non poteva fruire degli angusti spazi dell'appartamento dove in precedenza viveva il nucleo familiare e doveva usare un montascale per uscire, né ancora considerato, quanto alla mancanza di autorizzazione del Giudice Tutelare, la buona fede della reclamante, che ha dato per scontato di essere autorizzata a prelevare una tantum il denaro, non avendo mai prelevato in precedenza dal conto del figlio pur essendo abilitata a farlo nel limite di 6.000,00 € a trimestre per le spese di mantenimento, assistenza e cura del beneficiario, né infine tenuto in considerazione, quanto alla mancata spiegazione da parte dell'amministratore di sostegno sulla natura degli investimenti compiuti a nome del beneficiario, che la reclamante non ha competenze tecniche in materia e ha riportato quanto illustratole dalla banca, facendo affidamento sul fatto che i precedenti rendiconti erano stati approvati dal Giudice Tutelare e che le spese erano compensate dalle entrate;
3 b) mancata audizione del beneficiario in violazione di quanto prescritto dall'art. 407 c.c.;
c) mancata indicazione di gravi motivi necessari per la nomina di un amministratore di sostegno estraneo al nucleo familiare secondo quanto disposto dall'art. 408 c.c., senza considerare che vi sono invece ragioni di opportunità che suggeriscono la nomina di un amministratore di sostegno interno alla famiglia, non solo per l'ovvia ragione che la cura degli interessi del beneficiario è maggiormente sentita da un familiare ma anche in vista del primario scopo della serenità del beneficiario stesso, il cui fragilissimo equilibrio verrebbe inciso dal contatto con un estraneo che si deve rapportare necessariamente con lui.
4. All'udienza del 22.10.2024 è stata sentita la reclamante, la quale ha reso le seguenti dichiarazioni: “la somma di 50.000 euro non è stata rimessa sul conto corrente del ragazzo. Io non lavoro. La consistenza
del patrimonio di mio figlio è intorno ai 760.000 euro, di cui circa 100.000 euro di liquidità e l'altra parte
investita ma non sono sicura. Degli investimenti si occupa il nostro consulente finanziario che ci aiuta a compilare anche il rendiconto annuale per il giudice. Mio marito fa l'operaio. Abbiamo un altro figlio di
19 anni che frequenta la facoltà di filosofia all'università. Mio figlio ha anche un problema cognitivo e non riesce a capire le domande che gli si fanno a meno che non siano elementari”.
Con ordinanza del 22.10.2024 il Tribunale ha disposto l'acquisizione degli atti del procedimento n. R.G.
2270/2021 V.G. al presente procedimento e, al fine di garantire il contraddittorio, ha rinviato all'udienza del 05.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte, per consentire alle parti di interloquire in merito.
Con note scritte depositate in data 30.10.2024, parte reclamante ha richiamato tutti i motivi esposti nell'atto di reclamo in riassunzione sottolineando come, precipuamente quanto all'aspetto economico, il patrimonio di sia pressoché intatto e che l'unico errore compiuto dalla reclamante sia consistito CP_1 nel non aver richiesto la previa autorizzazione al compimento dell'atto di amministrazione relativo al prelievo di € 50.000,00, errore peraltro compiuto in completa buona fede.
All'esito, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
5. Il Collegio ritiene che il reclamo debba essere rigettato.
Si rileva in primo luogo che, per quanto diretto a ripianare parte del finanziamento contratto insieme al marito per la costruzione di un'abitazione consona alle gravi esigenze del figlio , il prelievo da CP_1 parte di della somma di 50.000,00 € dal conto corrente del beneficiario (importo indicato Parte_1 nel rendiconto 2022/2023 come “spese di vitto e vestiario”), senza previa autorizzazione del Giudice
Tutelare, non può essere ricondotto ad un presunto errore in buona fede della reclamante.
Nel decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno in via provvisoria del 07.10.2021 il Giudice
Tutelare ha conferito all'amministratore di sostegno provvisorio, tra le varie funzioni e doveri, il potere di “prelevare con qualsivoglia modalità/strumento a scelta dell'amministratore di sostegno e con facoltà di delega- da tale conto l'importo massimo su base trimestrale di Euro 6.000,00 da destinare alle spese di mantenimento, assistenza e cura della persona beneficiaria e dei suoi beni”.
Tale prescrizione fissa con estrema precisione l'importo massimo che l'amministratore poteva prelevare in un determinato arco temporale (importo massimo su base trimestrale di 6.000,00 € per un importo
4 annuale quindi di 24.000,00 €) e l'amministratore di sostegno provvisorio non era quindi abilitato a prelevare, neppure una tantum e in assenza di prelievi trimestrali, una somma di denaro comunque ben maggiore rispetto all'importo complessivo calcolato su base annuale.
È appena il caso di osservare inoltre che i prelievi consentiti dal decreto del giudice tutelare sono soltanto quelli destinati al pagamento delle spese di mantenimento, assistenza e cura del beneficiario. Trattasi
quindi di spese ordinarie da cui sono pacificamente escluse le spese straordinarie, come, d'altra parte,
espressamente indicato nel medesimo decreto di apertura della misura e di nomina dell'amministratore di sostegno provvisorio, laddove è previsto che “l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere, in nome e per conto / della persona beneficiaria e con previa specifica autorizzazione del Giudice Tutelare
(da richiedersi con ricorso motivato e documentato da depositare in Cancelleria) i seguenti atti: -
riscuotere i capitali di pertinenza della persona beneficiaria, ed effettuare spese in eccedenza al limite
sopra indicato (ad es.: per spese straordinarie condominiali, per spese dentistiche o mediche
straordinarie non mutuabili del beneficiario, per spese di manutenzione straordinaria per immobile di
proprietà o comproprietà, nonché per eventuali pagamenti di crediti di terzi nei confronti del beneficiario)”.
A ciò si deve aggiungere che aveva anche in precedenza effettuato un prelievo Parte_1 dell'identica somma di € 50.000,00 dal conto del figlio con la medesima motivazione ed era già stata richiesta di fornire chiarimenti in merito.
Come si apprende dalla lettura degli atti del procedimento n. R.G. 2270/2021 V.G., infatti, Controparte_1
ha ricevuto nel 2017 la somma di € 765.000,00 a titolo di risarcimento del danno subito alla nascita, in forza della transazione raggiunta a seguito dell'introduzione di un giudizio di A.T.P. promosso dai genitori. Il giudice tutelare con decreto del 24.02.2017 ha disposto che la somma venisse reimpiegata nell'acquisto di titoli di Stato o postali eventualmente rinnovabili alle relative scadenze.
In ragione delle patologie riportate, con decreto del 07.10.2021 il Giudice Tutelare del Tribunale di Lodi ha aperto l'amministrazione di sostegno nei confronti di nominando amministratore di Controparte_1
sostegno provvisorio la madre che prestava il giuramento di rito in data 11.10.2021. Parte_1
Il 24.09.2021 l'odierna reclamante ha depositato l'inventario iniziale delle risorse del beneficiario relativo al periodo 01.01.2021-15.09.2021 nel quale risultava indicata la somma di 50.000,00 € alla voce
“pagamento debiti e relativi interessi passivi”.
Richiesta di fornire chiarimenti in merito, all'udienza del 30.09.2021 e il marito hanno Parte_1
spiegato che il denaro era stato utilizzato per ripianare il prestito personale contratto prima della nomina quale amministratore di sostegno provvisorio e finalizzato alla costruzione di un immobile in conformità
alle esigenze di e intestato ai genitori. CP_1
Non può parlarsi, pertanto, di buona fede o di errore scusabile, avendo la reclamante reiterato un comportamento già oggetto di attenzione e palesemente in contrasto con i doveri e i limiti dell'incarico
5 assunto, di cui ella era certamente a conoscenza. Tanto più che il denaro non è stato restituito e l'immobile
è rimasto intestato ai genitori.
È appena il caso di rilevare infine che l'inventario iniziale depositato dall'amministratore di sostegno non
è soggetto ad approvazione da parte del Giudice Tutelare e che, conseguentemente, non può neanche richiamarsi un legittimo affidamento nell'assenza di osservazioni in ordine alla gestione economica degli anni precedenti, non rilevando sul punto l'approvazione del rendiconto relativo al primo anno di gestione e depositato il 17.10.2022 che non indicava prelievi di importo simile a quelli contestati.
Quanto all'andamento negativo del deposito titoli intestato al beneficiario, ha dichiarato Parte_1 in più occasioni di non intendersi di investimenti e, per tale motivo, di essersi rivolta ad un consulente finanziario.
Convocata dal Giudice Tutelare all'udienza del 13.03.2024, nell'ambito del procedimento n. R.G.
2270/2021 V.G., i genitori del beneficiario hanno riferito di una perdita di circa il 10% negli investimenti effettuati in nome del figlio e la reclamante ha dichiarato: “il problema è che noi non capiamo bene,
anche quando parliamo con la persona che ci consiglia io non sono in grado di dire perché e come devono essere cambiati gli investimenti”.
All'udienza del 22.10.2024 tenutati avanti il Collegio la reclamante non ha neppure saputo indicare con esattezza la somma investita e ha dichiarato che degli investimenti si occupa un consulente finanziario che aiuta i genitori del beneficiario anche a compilare il rendiconto annuale da presentare al Giudice
Tutelare.
È possibile rilevare quindi che, non solo l'amministratore di sostegno provvisorio non era stata in grado, come evidenziato dal Giudice Tutelare, di spiegare la natura, l'entità e l'andamento degli investimenti effettuati, ma inoltre già attualmente un soggetto estraneo al nucleo famigliare interviene nella gestione del patrimonio di , non avendo né la madre né il padre di quest'ultimo adeguate capacità per gestire CP_1
investimenti ed altre operazioni finanziarie ed anche con l'ausilio di un soggetto professionista, Pt_1
ha dichiarato di avere difficoltà nel comprendere come gestire al meglio il consistente patrimonio
[...]
del figlio.
In presenza quindi di una evidente inidoneità nella gestione del patrimonio del beneficiario, stante anche l'importante ammontare dello stesso, si ritiene più opportuno, prudente e maggiormente rispondente agli interessi del beneficiario affidare la gestione del patrimonio ad un soggetto dotato delle competenze richieste per il ruolo svolto e che sia sottoposto al controllo del Giudice Tutelare, evidenziando che la nomina di un soggetto esterno alla famiglia non comporta per il beneficiario l'esclusione dalla propria vita delle figure genitoriali, che continueranno ad occuparsi del figlio senza alcuna limitazione nei rapporti tra figlio e genitori e nelle facoltà e doveri connessi alla loro responsabilità genitoriale.
Quanto infine al rilievo del mancato ascolto del beneficiario, il Collegio concorda con quanto rilevato dal
Giudice Tutelare nel decreto oggetto di reclamo con riferimento al fatto che le condizioni fisiche e psichiche del beneficiario non consentono di procedere all'ascolto dello stesso. 6
P.Q.M.
Visto l'art. 739 c.p.c., il Tribunale così provvede:
- rigetta il reclamo proposto da e per l'effetto conferma il decreto n. cronol. 3707/2024 Parte_1 del 14.03.2024 di apertura dell'amministrazione di sostegno e di nomina dell'amministratore di sostegno definitivo emesso dal Giudice Tutelare del Tribunale di Lodi;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Lodi nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del 19.11.2024.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Elena Giuppi
7