Articolo 167 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 166Articolo 168
Versione
20 settembre 1975
Art. 167.
L' articolo 411 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 411 - Estinzione dell'affiliazione. - Nel caso di reintegrazione dei genitori nella potesta', di legittimazione o di riconoscimento del minore il giudice tutelare delibera se sia nell'interesse del minore continuare l'affiliazione, ovvero se sia da conferire al genitore l'esercizio della potesta'. In quest'ultimo caso dichiara estinta l'affiliazione.
L'affiliazione non puo' tuttavia essere dichiarata estinta senza il consenso dell'affiliante nel caso di riconoscimento di un minore che sia stato affiliato a seguito di affidamento da parte di un istituto di pubblica assistenza, salvo che ricorrano gravi e fondati motivi.
Se l'affiliazione continua, l'affiliato, a cui e' stato attribuito il cognome dell'affiliante, non assume il cognome del genitore.
Il giudice tutelare puo' prescrivere in ogni caso regole o condizioni per l'ulteriore educazione del minore".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente