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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/06/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4198/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4198/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BERTOLANI MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA GIARDINI 466 - SCALA G
MODENA presso il difensore avv. BERTOLANI MASSIMO
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace, Controparte_1 C.F._1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CERUTTI Controparte_2 C.F._2
ENRICO, elettivamente domiciliato in VIA VICOLO FORNI 6 MODENA presso il difensore avv. CERUTTI ENRICO
CONVENUTO/I
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria.
CONCLUSIONI
Pt_1 Parte_1
“Contrariis reiectis. Premesse le declaratorie del caso e di ragione, revocarsi ai sensi degli artt. 2901 e ss. c.c. l'atto di cessione di quote della società Dimora srl, con sede in DE, Via Emilia Est n. 25 (C.F.
), avente ad oggetto il 45% del capitale sociale, posto in essere tra P.IVA_2 [...]
e , trascritto presso il registro delle imprese in data 10.6.2024. CP_1 Controparte_2 Conseguentemente, dichiararsi l'inefficacia di tale atto nei confronti di Parte_1
In via istruttoria chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
pagina 1 di 8 1) indichi il teste, in qualità di trustee del Trust Canalchiaro 180 (C.F. ), P.IVA_3 acquirente delle quote della società Dimora srl, acquistate dal signor il Controparte_2 nominativo dei titolari effetti e beneficiari del predetto trust, comunicati al registro delle imprese ai sensi del D. Lgs 231/2007;
Indica come teste il Dott. residente in [...]. Testimone_1 Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Controparte_2
“In via principale, nel merito:
• Accertata l'insussistenza delle condizioni richieste dagli artt. 2901 e ss. c.c. per l'esercizio dell'azione revocatoria – per tutti i motivi esposti in narrativa – nonché accertata la carenza di presunzioni semplici e la buona fede del terzo acquirente sig. , respingere Controparte_2 integralmente la domanda proposta da Parte_1
• Condannare parte attrice ex art. 96 co. 3 c.p.c. al pagamento, in favore di parte convenuta. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi d'avvocato, oltre accessori come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23 luglio e 29 luglio 2024, Parte_1
conveniva in giudizio e , al fine di far dichiarare l'inefficacia ex Controparte_1 Controparte_2
art. 2901 c.c. dell'atto di cessione di quote della società Dimora s.r.l. da a avente CP_1 CP_2
ad oggetto il 45% del capitale sociale.
A fondamento della domanda, l'attrice esponeva di essere creditrice nei confronti di
[...]
in forza del decreto ingiuntivo n. 2065 emesso dal Tribunale di DE in data CP_1
16.6.2016 per l'importo di € 101.658,03, non opposto nei termini di legge e munito di formula esecutiva in data 19.2.2016. Il credito era stato ceduto da a Controparte_3 Parte_1
in data 14.7.2017 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione.
[...]
L'attrice deduceva che, successivamente alla notifica degli atti di precetto, aveva ceduto CP_1
le quote della società Dimora s.r.l. al socio diminuendo il proprio patrimonio e sottraendo CP_2
tale partecipazione sociale alla possibilità di pignoramento.
Evidenziava inoltre che tutti i tentativi di pignoramento delle altre quote societarie erano risultati infruttuosi, come accertato dalle consulenze tecniche svolte nell'ambito dei procedimenti esecutivi mobiliari promossi avanti al Tribunale di DE.
Si costituiva ritualmente in giudizio il convenuto , contestando la sussistenza dei Controparte_2
presupposti di legge per l'accoglimento dell'azione revocatoria. In particolare, contestava che l'atto di cessione fosse stato trascritto in data 10.6.2024, sostenendo che la trascrizione sarebbe invece avvenuta nel registro delle imprese in data 14.3.2024. Chiedeva pertanto il rigetto della pagina 2 di 8 domanda attorea e la condanna della medesima per responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3
c.p.c.
Il convenuto rimaneva contumace. Controparte_1
Depositate dalle parti le memorie ex art. 171 ter c.p.c., il Giudice non ammetteva le prove richieste in quanto ritenute superflue, avendo la causa natura documentale, e fissava l'udienza del
24 aprile 2025 per la precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con termine sino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusive.
Le parti depositavano le rispettive note conclusive, insistendo nelle proprie domande ed eccezioni.
All'udienza del 24 aprile 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
§§§§§§§§§
1. L'azione revocatoria ordinaria disciplinata dall'art. 2901 c.c. costituisce un mezzo di tutela del credito attraverso il quale il creditore può ottenere la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti degli atti di disposizione del patrimonio compiuti dal debitore, qualora ricorrano determinati presupposti oggettivi e soggettivi.
Per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria è necessaria la contemporanea presenza di due elementi oggettivi e due elementi soggettivi:
a) l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore che ha disposto del suo patrimonio;
b) l'eventus damni, ovvero il pregiudizio alle ragioni del creditore derivante dall'atto dispositivo.
Tale pregiudizio non richiede la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, essendo sufficiente il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito. Il pregiudizio può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso;
c) la scientia damni o consilium fraudis da parte del debitore, cioè la consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore. Nel caso di atto successivo al sorgere del credito, come nel caso di specie, è sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio, non essendo necessaria la specifica intenzione di nuocere;
d) nel caso di atto a titolo oneroso, è richiesta anche la partecipazione del terzo alla pregiudizievole disposizione patrimoniale attraverso la consapevolezza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore (scientia fraudis). Tale consapevolezza non presuppone né
pagina 3 di 8 l'intenzione di nuocere né la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore, essendo sufficiente la mera conoscenza del danno che l'atto dispositivo arreca alle ragioni creditorie.
Nel caso di atto a titolo gratuito, come sostenuto dall'attrice, è invece sufficiente la presenza del consilium fraudis nel debitore, non essendo necessaria la partecipazione del terzo, in quanto il conflitto tra creditore che tende ad evitare un danno e terzo che consegue un vantaggio senza un corrispondente sacrificio si risolve in favore del primo.
La prova dei suddetti elementi, in una materia nella quale è evidentemente impossibile o estremamente difficile la prova diretta, può essere fornita anche mediante presunzioni, potendo il convincimento del giudice sulla probabilità dell'esistenza dei fatti essere sorretto anche da una sola presunzione grave e precisa.
Alla luce di questi principi generali, a parere di chi scrive sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria proposta da Parte_1
2. Il primo requisito oggettivo dell'azione revocatoria è pienamente integrato nel caso di specie, risultando documentalmente provata l'esistenza del credito vantato da Parte_1
nei confronti del convenuto . Controparte_1
In particolare, dagli atti emerge che il credito trova fondamento nel decreto ingiuntivo n. 2065 emesso dal Tribunale di DE in data 16.6.2016 per l'importo di € 101.658,03, non opposto nei termini di legge e munito di formula esecutiva in data 19.12.2016, a seguito di decreto emesso dal Giudice del Tribunale di DE in data 8.11.2016.
Tale credito è stato successivamente ceduto da a in Controparte_3 Parte_1
data 14.7.2017, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, come risulta dalla documentazione prodotta in atti.
È significativo rilevare che la titolarità del credito in capo a non è mai Parte_1
stata contestata dal debitore rimasto contumace anche nel presente giudizio. Del resto, CP_1
nemmeno il convenuto ha sollevato contestazioni in merito all'esistenza e alla titolarità CP_2
del credito.
Pertanto, deve ritenersi pacificamente accertata la sussistenza del rapporto di credito tra l'attrice e il debitore presupposto necessario per l'esperimento dell'azione revocatoria. CP_1
Si tratta, inoltre, di un credito sorto anteriormente all'atto dispositivo oggetto di revocatoria, circostanza questa che, come si vedrà nell'esame degli altri requisiti, incide sul grado di prova richiesto per l'elemento soggettivo.
pagina 4 di 8 3. L'eventus damni risulta provato nel caso di specie, nonostante le contestazioni del convenuto
CP_2
In primo luogo, è documentalmente provato che l'atto di cessione delle quote della società
Dimora s.r.l., pari al 45% del capitale sociale, è stato posto in essere dal successivamente CP_1
alla notifica degli atti di precetto (in data 17.11.2019 e 13.11.2023) e degli atti di pignoramento presso terzi (in data 10.10.2019 e 22.1.2024), in un momento in cui il debitore era già consapevole delle azioni esecutive intraprese dalla creditrice.
Il convenuto sostiene che il pregiudizio alle ragioni creditorie non sussisterebbe in quanto CP_2
il "ricopriva l'incarico di amministratore e mediatore creditizio presso svariate altre CP_1
società" e dunque le ragioni del creditore avrebbero potuto essere ugualmente soddisfatte mediante il pignoramento di altri beni del debitore, come le partecipazioni nelle altre società.
Tale difesa non può essere accolta. Infatti, è emerso documentalmente che tutti i tentativi di pignoramento delle altre quote societarie sono risultati infruttuosi, come accertato dalle consulenze tecniche svolte nell'ambito dei procedimenti esecutivi mobiliari promossi avanti a questo Tribunale e rubricati ai n.ri 725/2024 RGEM, 824/2024 RGEM e 825/2924 RGEM, laddove il consulente ha dichiarato che le società non hanno alcun valore. Parimenti infruttuosi sono risultati i tentativi di pignoramento dei conti correnti intestati al debitore esecutato.
Non rileva la circostanza, evidenziata dalla difesa del che le relazioni peritali siano state CP_2
redatte in data 16.12.2024, e dunque circa un anno dopo la cessione delle quote. Infatti, le perizie hanno accertato una situazione di assenza di valore delle partecipazioni societarie che, per la sua natura strutturale, deve ritenersi preesistente e non certo formatasi nell'arco di pochi mesi.
Del resto, come correttamente evidenziato dall'attrice, in tema di azione revocatoria ordinaria non
è richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma è sufficiente il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito. Tale pregiudizio può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso.
Nel caso di specie, la cessione delle quote di Dimora s.r.l. ha certamente determinato una variazione qualitativa del patrimonio del debitore, sottraendo alla garanzia patrimoniale del creditore un cespite potenzialmente aggredibile in via esecutiva. Era onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo fosse tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore, ma tale prova non è stata in alcun modo fornita.
pagina 5 di 8 Anzi, la circostanza che tutti i tentativi di pignoramento su altri cespiti del debitore siano risultati infruttuosi conferma che l'atto dispositivo ha effettivamente pregiudicato le ragioni creditorie, rendendo più difficile, se non impossibile, il soddisfacimento del credito.
4. Occorre ora esaminare la natura dell'atto di cessione delle quote, poiché da essa dipende il tipo di elemento soggettivo richiesto per l'accoglimento dell'azione revocatoria.
Nel caso di specie si tratta di atto a titolo oneroso e l'azione revocatoria deve essere accolta per la sussistenza sia del consilium fraudis del debitore che della scientia fraudis del terzo acquirente.
Quanto al consilium fraudis del debitore esso risulta provato da plurimi elementi: CP_1
a) la cessione è avvenuta dopo la notifica di numerosi atti esecutivi: l'atto di precetto del
17.11.2019, l'atto di pignoramento presso terzi del 10.10.2019, l'ulteriore atto di precetto del
13.11.2023 e l'atto di pignoramento presso terzi del 22.1.2024;
b) l'atto è stato posto in essere in data 29.1.2024, proprio mentre erano in corso le notifiche degli atti di pignoramento delle quote sociali di proprietà del CP_1
c) il debitore è rimasto contumace nel presente giudizio, non fornendo alcuna giustificazione in merito alla cessione delle quote.
Trattandosi di atto dispositivo successivo al sorgere del credito (il decreto ingiuntivo è del 2016, mentre la cessione è del 2024), non è necessario provare uno specifico intento fraudolento del debitore, essendo sufficiente la sua consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, consapevolezza che nel caso di specie emerge in modo evidente dalla sequenza temporale degli atti.
Risulta altresì provata la scientia fraudis del terzo acquirente CP_2
Tale consapevolezza emerge da molteplici elementi presuntivi, gravi, precisi e concordanti:
a) il rapporto qualificato tra cedente e cessionario: e non erano soggetti estranei CP_1 CP_2
ma soci della medesima società Dimora s.r.l., con frequenti e costanti rapporti lavorativi. Come emerge dal sito internet entrambi erano attivamente operanti all'interno della Email_1
compagine sociale. Il progetto Dimora si era sviluppato dall'esperienza ventennale di due realtà del territorio modenese: la SC NT s.r.l. (partecipata al 100% da e la Consulenza CP_2
Immobiliare DE (creata da;
CP_1
b) la tempistica sospetta della cessione: l'atto è stato posto in essere proprio mentre erano in corso le notifiche degli atti di pignoramento delle quote sociali;
c) la successiva condotta del particolarmente significativo è il fatto che il dopo CP_2 CP_2
pagina 6 di 8 aver dichiarato di aver acquistato le quote per "ampliare il proprio coinvolgimento diretto e la propria influenza nella società", le abbia cedute dopo soli 26 giorni al Trust Canalchiaro n. 180, il cui nome rimanda alla sede (Corso Canalchiaro n. 180) presso la quale il svolge la CP_1
propria attività. Inoltre, il trustee è lo stesso professionista (Dott. ) incaricato dai Testimone_1
soci per gli atti di cessione delle quote;
d) l'assenza di prova del pagamento del prezzo dichiarato (asseritamente avvenuto in contanti).
e) Il convenuto sostiene inoltre che l'atto di cessione del 29.1.2024 sarebbe stato trascritto CP_2
nel registro delle imprese in data 14.3.2024, producendo il documento n. 6.
Tuttavia, tale documento non fornisce alcuna prova dell'effettiva data di trascrizione, non essendo stata prodotta la documentazione concernente la presentazione della domanda di trascrizione nel registro delle imprese. Deve quindi ritenersi, sulla base della documentazione in atti, che tale atto sia stato comunque trascritto dopo la notifica dell'atto di precetto in data 21.2.2024 e dell'atto di pignoramento delle quote sociali in data 13.5.2024 (docc. n. 11 e 12). In ogni caso, anche volendo accogliere la tesi del convenuto sulla data del 14.3.2024, ciò non inciderebbe sull'esito del giudizio, tenuto conto dei precedenti atti esecutivi notificati.
Tali circostanze, valutate nel loro complesso, dimostrano che il non poteva non essere CP_2
consapevole che l'atto di cessione delle quote avrebbe pregiudicato le ragioni creditorie.
È anzi evidente l'intento dei soci di sottrarre le quote della Dimora s.r.l. all'aggressione degli atti esecutivi pendenti nei confronti di prima trasferendole al socio e, subito dopo, CP_1 CP_2
intestandole a un trust il cui trustee è un professionista di loro fiducia;
il trust inoltre, per sua natura, non consente di individuare con certezza i beneficiari né i titolari effettivi.
5. L'azione revocatoria proposta da deve pertanto essere accolta, Parte_1
sussistendo tutti i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti in solido tra loro, essendo stata accolta l'azione revocatoria e rigettata la domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c. La liquidazione viene effettuata sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 (medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le fasi istruttoria e decisionale), tenuto conto del valore
(indeterminabile), della complessità (media) e della natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di DE, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4198/2024
R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 7 di 8 1) Accoglie l'azione revocatoria proposta da e, per l'effetto, dichiara Parte_1
inefficace nei confronti dell'attrice l'atto di cessione di quote della società Dimora s.r.l., avente ad oggetto il 45% del capitale sociale, posto in essere tra e con Controparte_1 Controparte_2
atto del 29.1.2024;
2) Rigetta la domanda proposta dal convenuto di condanna ex art. 96, comma 3, Controparte_2
c.p.c.;
3) Condanna i convenuti e , in solido tra loro, alla rifusione Controparte_1 Controparte_2 delle spese di lite in favore dell'attrice che si liquidano in € 784,60 per Parte_1 anticipazioni, € 7202 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
DE, 10 giugno 2021
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4198/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BERTOLANI MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA GIARDINI 466 - SCALA G
MODENA presso il difensore avv. BERTOLANI MASSIMO
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace, Controparte_1 C.F._1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CERUTTI Controparte_2 C.F._2
ENRICO, elettivamente domiciliato in VIA VICOLO FORNI 6 MODENA presso il difensore avv. CERUTTI ENRICO
CONVENUTO/I
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria.
CONCLUSIONI
Pt_1 Parte_1
“Contrariis reiectis. Premesse le declaratorie del caso e di ragione, revocarsi ai sensi degli artt. 2901 e ss. c.c. l'atto di cessione di quote della società Dimora srl, con sede in DE, Via Emilia Est n. 25 (C.F.
), avente ad oggetto il 45% del capitale sociale, posto in essere tra P.IVA_2 [...]
e , trascritto presso il registro delle imprese in data 10.6.2024. CP_1 Controparte_2 Conseguentemente, dichiararsi l'inefficacia di tale atto nei confronti di Parte_1
In via istruttoria chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
pagina 1 di 8 1) indichi il teste, in qualità di trustee del Trust Canalchiaro 180 (C.F. ), P.IVA_3 acquirente delle quote della società Dimora srl, acquistate dal signor il Controparte_2 nominativo dei titolari effetti e beneficiari del predetto trust, comunicati al registro delle imprese ai sensi del D. Lgs 231/2007;
Indica come teste il Dott. residente in [...]. Testimone_1 Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Controparte_2
“In via principale, nel merito:
• Accertata l'insussistenza delle condizioni richieste dagli artt. 2901 e ss. c.c. per l'esercizio dell'azione revocatoria – per tutti i motivi esposti in narrativa – nonché accertata la carenza di presunzioni semplici e la buona fede del terzo acquirente sig. , respingere Controparte_2 integralmente la domanda proposta da Parte_1
• Condannare parte attrice ex art. 96 co. 3 c.p.c. al pagamento, in favore di parte convenuta. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi d'avvocato, oltre accessori come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23 luglio e 29 luglio 2024, Parte_1
conveniva in giudizio e , al fine di far dichiarare l'inefficacia ex Controparte_1 Controparte_2
art. 2901 c.c. dell'atto di cessione di quote della società Dimora s.r.l. da a avente CP_1 CP_2
ad oggetto il 45% del capitale sociale.
A fondamento della domanda, l'attrice esponeva di essere creditrice nei confronti di
[...]
in forza del decreto ingiuntivo n. 2065 emesso dal Tribunale di DE in data CP_1
16.6.2016 per l'importo di € 101.658,03, non opposto nei termini di legge e munito di formula esecutiva in data 19.2.2016. Il credito era stato ceduto da a Controparte_3 Parte_1
in data 14.7.2017 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione.
[...]
L'attrice deduceva che, successivamente alla notifica degli atti di precetto, aveva ceduto CP_1
le quote della società Dimora s.r.l. al socio diminuendo il proprio patrimonio e sottraendo CP_2
tale partecipazione sociale alla possibilità di pignoramento.
Evidenziava inoltre che tutti i tentativi di pignoramento delle altre quote societarie erano risultati infruttuosi, come accertato dalle consulenze tecniche svolte nell'ambito dei procedimenti esecutivi mobiliari promossi avanti al Tribunale di DE.
Si costituiva ritualmente in giudizio il convenuto , contestando la sussistenza dei Controparte_2
presupposti di legge per l'accoglimento dell'azione revocatoria. In particolare, contestava che l'atto di cessione fosse stato trascritto in data 10.6.2024, sostenendo che la trascrizione sarebbe invece avvenuta nel registro delle imprese in data 14.3.2024. Chiedeva pertanto il rigetto della pagina 2 di 8 domanda attorea e la condanna della medesima per responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3
c.p.c.
Il convenuto rimaneva contumace. Controparte_1
Depositate dalle parti le memorie ex art. 171 ter c.p.c., il Giudice non ammetteva le prove richieste in quanto ritenute superflue, avendo la causa natura documentale, e fissava l'udienza del
24 aprile 2025 per la precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con termine sino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusive.
Le parti depositavano le rispettive note conclusive, insistendo nelle proprie domande ed eccezioni.
All'udienza del 24 aprile 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
§§§§§§§§§
1. L'azione revocatoria ordinaria disciplinata dall'art. 2901 c.c. costituisce un mezzo di tutela del credito attraverso il quale il creditore può ottenere la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti degli atti di disposizione del patrimonio compiuti dal debitore, qualora ricorrano determinati presupposti oggettivi e soggettivi.
Per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria è necessaria la contemporanea presenza di due elementi oggettivi e due elementi soggettivi:
a) l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore che ha disposto del suo patrimonio;
b) l'eventus damni, ovvero il pregiudizio alle ragioni del creditore derivante dall'atto dispositivo.
Tale pregiudizio non richiede la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, essendo sufficiente il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito. Il pregiudizio può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso;
c) la scientia damni o consilium fraudis da parte del debitore, cioè la consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore. Nel caso di atto successivo al sorgere del credito, come nel caso di specie, è sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio, non essendo necessaria la specifica intenzione di nuocere;
d) nel caso di atto a titolo oneroso, è richiesta anche la partecipazione del terzo alla pregiudizievole disposizione patrimoniale attraverso la consapevolezza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore (scientia fraudis). Tale consapevolezza non presuppone né
pagina 3 di 8 l'intenzione di nuocere né la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore, essendo sufficiente la mera conoscenza del danno che l'atto dispositivo arreca alle ragioni creditorie.
Nel caso di atto a titolo gratuito, come sostenuto dall'attrice, è invece sufficiente la presenza del consilium fraudis nel debitore, non essendo necessaria la partecipazione del terzo, in quanto il conflitto tra creditore che tende ad evitare un danno e terzo che consegue un vantaggio senza un corrispondente sacrificio si risolve in favore del primo.
La prova dei suddetti elementi, in una materia nella quale è evidentemente impossibile o estremamente difficile la prova diretta, può essere fornita anche mediante presunzioni, potendo il convincimento del giudice sulla probabilità dell'esistenza dei fatti essere sorretto anche da una sola presunzione grave e precisa.
Alla luce di questi principi generali, a parere di chi scrive sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria proposta da Parte_1
2. Il primo requisito oggettivo dell'azione revocatoria è pienamente integrato nel caso di specie, risultando documentalmente provata l'esistenza del credito vantato da Parte_1
nei confronti del convenuto . Controparte_1
In particolare, dagli atti emerge che il credito trova fondamento nel decreto ingiuntivo n. 2065 emesso dal Tribunale di DE in data 16.6.2016 per l'importo di € 101.658,03, non opposto nei termini di legge e munito di formula esecutiva in data 19.12.2016, a seguito di decreto emesso dal Giudice del Tribunale di DE in data 8.11.2016.
Tale credito è stato successivamente ceduto da a in Controparte_3 Parte_1
data 14.7.2017, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, come risulta dalla documentazione prodotta in atti.
È significativo rilevare che la titolarità del credito in capo a non è mai Parte_1
stata contestata dal debitore rimasto contumace anche nel presente giudizio. Del resto, CP_1
nemmeno il convenuto ha sollevato contestazioni in merito all'esistenza e alla titolarità CP_2
del credito.
Pertanto, deve ritenersi pacificamente accertata la sussistenza del rapporto di credito tra l'attrice e il debitore presupposto necessario per l'esperimento dell'azione revocatoria. CP_1
Si tratta, inoltre, di un credito sorto anteriormente all'atto dispositivo oggetto di revocatoria, circostanza questa che, come si vedrà nell'esame degli altri requisiti, incide sul grado di prova richiesto per l'elemento soggettivo.
pagina 4 di 8 3. L'eventus damni risulta provato nel caso di specie, nonostante le contestazioni del convenuto
CP_2
In primo luogo, è documentalmente provato che l'atto di cessione delle quote della società
Dimora s.r.l., pari al 45% del capitale sociale, è stato posto in essere dal successivamente CP_1
alla notifica degli atti di precetto (in data 17.11.2019 e 13.11.2023) e degli atti di pignoramento presso terzi (in data 10.10.2019 e 22.1.2024), in un momento in cui il debitore era già consapevole delle azioni esecutive intraprese dalla creditrice.
Il convenuto sostiene che il pregiudizio alle ragioni creditorie non sussisterebbe in quanto CP_2
il "ricopriva l'incarico di amministratore e mediatore creditizio presso svariate altre CP_1
società" e dunque le ragioni del creditore avrebbero potuto essere ugualmente soddisfatte mediante il pignoramento di altri beni del debitore, come le partecipazioni nelle altre società.
Tale difesa non può essere accolta. Infatti, è emerso documentalmente che tutti i tentativi di pignoramento delle altre quote societarie sono risultati infruttuosi, come accertato dalle consulenze tecniche svolte nell'ambito dei procedimenti esecutivi mobiliari promossi avanti a questo Tribunale e rubricati ai n.ri 725/2024 RGEM, 824/2024 RGEM e 825/2924 RGEM, laddove il consulente ha dichiarato che le società non hanno alcun valore. Parimenti infruttuosi sono risultati i tentativi di pignoramento dei conti correnti intestati al debitore esecutato.
Non rileva la circostanza, evidenziata dalla difesa del che le relazioni peritali siano state CP_2
redatte in data 16.12.2024, e dunque circa un anno dopo la cessione delle quote. Infatti, le perizie hanno accertato una situazione di assenza di valore delle partecipazioni societarie che, per la sua natura strutturale, deve ritenersi preesistente e non certo formatasi nell'arco di pochi mesi.
Del resto, come correttamente evidenziato dall'attrice, in tema di azione revocatoria ordinaria non
è richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma è sufficiente il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito. Tale pregiudizio può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso.
Nel caso di specie, la cessione delle quote di Dimora s.r.l. ha certamente determinato una variazione qualitativa del patrimonio del debitore, sottraendo alla garanzia patrimoniale del creditore un cespite potenzialmente aggredibile in via esecutiva. Era onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo fosse tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore, ma tale prova non è stata in alcun modo fornita.
pagina 5 di 8 Anzi, la circostanza che tutti i tentativi di pignoramento su altri cespiti del debitore siano risultati infruttuosi conferma che l'atto dispositivo ha effettivamente pregiudicato le ragioni creditorie, rendendo più difficile, se non impossibile, il soddisfacimento del credito.
4. Occorre ora esaminare la natura dell'atto di cessione delle quote, poiché da essa dipende il tipo di elemento soggettivo richiesto per l'accoglimento dell'azione revocatoria.
Nel caso di specie si tratta di atto a titolo oneroso e l'azione revocatoria deve essere accolta per la sussistenza sia del consilium fraudis del debitore che della scientia fraudis del terzo acquirente.
Quanto al consilium fraudis del debitore esso risulta provato da plurimi elementi: CP_1
a) la cessione è avvenuta dopo la notifica di numerosi atti esecutivi: l'atto di precetto del
17.11.2019, l'atto di pignoramento presso terzi del 10.10.2019, l'ulteriore atto di precetto del
13.11.2023 e l'atto di pignoramento presso terzi del 22.1.2024;
b) l'atto è stato posto in essere in data 29.1.2024, proprio mentre erano in corso le notifiche degli atti di pignoramento delle quote sociali di proprietà del CP_1
c) il debitore è rimasto contumace nel presente giudizio, non fornendo alcuna giustificazione in merito alla cessione delle quote.
Trattandosi di atto dispositivo successivo al sorgere del credito (il decreto ingiuntivo è del 2016, mentre la cessione è del 2024), non è necessario provare uno specifico intento fraudolento del debitore, essendo sufficiente la sua consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, consapevolezza che nel caso di specie emerge in modo evidente dalla sequenza temporale degli atti.
Risulta altresì provata la scientia fraudis del terzo acquirente CP_2
Tale consapevolezza emerge da molteplici elementi presuntivi, gravi, precisi e concordanti:
a) il rapporto qualificato tra cedente e cessionario: e non erano soggetti estranei CP_1 CP_2
ma soci della medesima società Dimora s.r.l., con frequenti e costanti rapporti lavorativi. Come emerge dal sito internet entrambi erano attivamente operanti all'interno della Email_1
compagine sociale. Il progetto Dimora si era sviluppato dall'esperienza ventennale di due realtà del territorio modenese: la SC NT s.r.l. (partecipata al 100% da e la Consulenza CP_2
Immobiliare DE (creata da;
CP_1
b) la tempistica sospetta della cessione: l'atto è stato posto in essere proprio mentre erano in corso le notifiche degli atti di pignoramento delle quote sociali;
c) la successiva condotta del particolarmente significativo è il fatto che il dopo CP_2 CP_2
pagina 6 di 8 aver dichiarato di aver acquistato le quote per "ampliare il proprio coinvolgimento diretto e la propria influenza nella società", le abbia cedute dopo soli 26 giorni al Trust Canalchiaro n. 180, il cui nome rimanda alla sede (Corso Canalchiaro n. 180) presso la quale il svolge la CP_1
propria attività. Inoltre, il trustee è lo stesso professionista (Dott. ) incaricato dai Testimone_1
soci per gli atti di cessione delle quote;
d) l'assenza di prova del pagamento del prezzo dichiarato (asseritamente avvenuto in contanti).
e) Il convenuto sostiene inoltre che l'atto di cessione del 29.1.2024 sarebbe stato trascritto CP_2
nel registro delle imprese in data 14.3.2024, producendo il documento n. 6.
Tuttavia, tale documento non fornisce alcuna prova dell'effettiva data di trascrizione, non essendo stata prodotta la documentazione concernente la presentazione della domanda di trascrizione nel registro delle imprese. Deve quindi ritenersi, sulla base della documentazione in atti, che tale atto sia stato comunque trascritto dopo la notifica dell'atto di precetto in data 21.2.2024 e dell'atto di pignoramento delle quote sociali in data 13.5.2024 (docc. n. 11 e 12). In ogni caso, anche volendo accogliere la tesi del convenuto sulla data del 14.3.2024, ciò non inciderebbe sull'esito del giudizio, tenuto conto dei precedenti atti esecutivi notificati.
Tali circostanze, valutate nel loro complesso, dimostrano che il non poteva non essere CP_2
consapevole che l'atto di cessione delle quote avrebbe pregiudicato le ragioni creditorie.
È anzi evidente l'intento dei soci di sottrarre le quote della Dimora s.r.l. all'aggressione degli atti esecutivi pendenti nei confronti di prima trasferendole al socio e, subito dopo, CP_1 CP_2
intestandole a un trust il cui trustee è un professionista di loro fiducia;
il trust inoltre, per sua natura, non consente di individuare con certezza i beneficiari né i titolari effettivi.
5. L'azione revocatoria proposta da deve pertanto essere accolta, Parte_1
sussistendo tutti i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti in solido tra loro, essendo stata accolta l'azione revocatoria e rigettata la domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c. La liquidazione viene effettuata sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 (medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le fasi istruttoria e decisionale), tenuto conto del valore
(indeterminabile), della complessità (media) e della natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di DE, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4198/2024
R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 7 di 8 1) Accoglie l'azione revocatoria proposta da e, per l'effetto, dichiara Parte_1
inefficace nei confronti dell'attrice l'atto di cessione di quote della società Dimora s.r.l., avente ad oggetto il 45% del capitale sociale, posto in essere tra e con Controparte_1 Controparte_2
atto del 29.1.2024;
2) Rigetta la domanda proposta dal convenuto di condanna ex art. 96, comma 3, Controparte_2
c.p.c.;
3) Condanna i convenuti e , in solido tra loro, alla rifusione Controparte_1 Controparte_2 delle spese di lite in favore dell'attrice che si liquidano in € 784,60 per Parte_1 anticipazioni, € 7202 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
DE, 10 giugno 2021
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
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