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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 17/03/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 47-1/2024 R.G. P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Paola Rava Presidente dott. Maria Donata Garambone Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel.
nel procedimento indicato in epigrafe, promosso con ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale da
(C.F. e P.I. ), in persona del l.r.p.t., con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, assistita e difesa dagli avv.ti Stefano MENGHINI (C.F.
) e Davide SARINA, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. C.F._1
Roberto CROCE, sito in Vercelli (VC), via Duchessa Jolanda n. 27 (PEC:
Email_1 istante
nei confronti di
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Salussola, via Mafferia n. 8, assistita e difesa dall'avv. Sergio GRONDA, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Biella, via Gramsci n. 12 (PEC: Email_2
resistente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pag. 1 di 5 Con ricorso depositato in data 12/11/2024, la società a responsabilità limitata , Parte_1 operante nel settore del recupero crediti ex art. 115 T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931), ha riferito e documentato, come da dichiarazione di cessione (docc. 3 e 4), di aver acquistato, con contratto di cessione del 20/4/2018, pubblicato in G.U. Parte Seconda n. 52 del 5/5/2018 (doc. 2), da il credito originariamente nella titolarità di SANPAOLO IMI S.p.a. e Parte_2 sorto in forza del contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria di
€.
1.500.000 stipulato dalla società resistente giusti rogiti del Notaio di Biella Persona_1
(Rep/Racc. 65720/9178 del 17/10/2006 (doc.ti 6-7), banca poi incorporata nell'istituto cedente con atto del Notaio di Torino del 28/12/2006 (rep. n. 109563 - racc. n. Persona_2
17118), registrato a Torino il 2/2/2007 (doc. 1).
Per la soddisfazione del proprio credito, composto all'11/7/2024 dalla somma di € 1.500.000,00 in linea capitale, oltre ad € 43.944,01 per interessi contrattuali dal 31/12/2010 al 31/12/2011 e ad
€.751.348,52 per interessi di mora calcolati sino al 11/7/2024, la ricorrente ha altresì specificato di aver avviato in precedenza presso questo Tribunale contro la società debitrice la procedura esecutiva immobiliare N. 30/2017 R.G.E., ottenendo in fase di distribuzione una parziale soddisfazione per € 165.391,21 al netto delle spese di procedura (doc. 8), residuando all'esito in capo alla stessa un credito di € 2.295.292,53 alla predetta data, oltre interessi successivi.
Con decreto del 19/11/2024 è stata fissata udienza in data 18/12/2024 per la comparizione delle parti, con termine per la società debitrice di sette giorni anteriori all'udienza per il deposito dei bilanci di esercizio relativi all'ultimo triennio e della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata all'ultimo giorno del mese precedente la data del deposito del ricorso.
Il ricorso introduttivo ed il decreto suddetto sono stati notificati alla società resistente a mezzo
PEC della Cancelleria consegnata in data 20/11/2024 presso l'indirizzo PEC tratto da INIPEC della medesima.
La società resistente ha ottemperato all'ordine con atto depositato il 9/12/2024.
All'udienza del 18/12/2024 è stato concesso, su richiesta congiunta delle parti, stante la rappresentata pendenza di trattative volte alla definizione della vertenza, un rinvio all'udienza del
12/3/2025, alla quale le parti hanno riferito dell'esito negativo delle trattative, per cui il G.R. si è riservato di riferire al Collegio.
Esaminati i documenti in atti, anche a seguito delle risultanze delle informative acquisite, risultano sussistenti tutti i presupposti per l'accoglimento del ricorso e per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società resistente.
Sussiste in primo luogo la competenza del Tribunale di Biella, avendo la resistente la propria sede legale risultante dal R.I. in Salussola, Comune sito all'interno del circondario, da considerarsi centro degli interessi principale in assenza di elementi di segno contrario.
pag. 2 di 5 Sussiste altresì la legittimazione attiva della società ricorrente, avendo la medesima offerto prova della titolarità del credito suindicato, mediante la produzione della documentazione suddetta.
Quanto ai presupposti soggettivi, la società resistente è società di capitali che opera quale impresa commerciale, avendo come oggetto sociale risultante dall'esame della relativa visura camerale,
l'edificazione di costruzioni di qualsivoglia tipologia e destinazione sia tradizionali che prefabbricate ed il relativo commercio, oltre alla compravendita e la gestione di terreni ed immobili di ogni tipo, alla compravendita di prefabbricati semilavorati, ed all'assemblaggio, posa e commercializzazione ed alla progettazione e direzione di lavori.
Dall'esame dei bilanci di esercizio dell'ultimo triennio emerge inoltre l'assenza dei presupposti per poter considerare quale un'impresa minore, risultando all'opposto Controparte_1 ampiamente superati in tutti e tre gli esercizi del triennio anteriore al deposito del ricorso, ossia nei bilanci al 31/12/2021 – 31/12/2023, tanto la soglia dell'ammontare dei debiti anche non scaduti, quanto quella dell'attivo patrimoniale, quanto ancora, alla luce della situazione contabile aggiornata al 31/12/2024, quella dei ricavi.
Dall'esame dei suddetti documenti si evince altresì la sussistenza del presupposto oggettivo dello stato di insolvenza, essendo la società resistente non più in grado di far fronte all'ingente esposizione debitoria maturata nei confronti dei creditori, ed in particolare degli istituti bancari, mediante mezzi normali, come emerso anche dagli esiti della procedura esecutiva instaurata dalla società ricorrente e come del resto appare dalla comparazione del valore dei ricavi ed altresì dell'attivo patrimoniale con i costi di esercizio e dei debiti stessi.
Ampiamente superata è inoltre la soglia dei debiti esigibili di cui all'art. 49 co. 5 C.C.I.I.
P.Q.M.
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 C.C.I.I. e consultato l'albo ex art. 356 C.C.I.I.; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I.,
DICHIARA
l'apertura della Liquidazione (C.F. e P.I. Controparte_2
REA- [BI-173069]), con sede in Salussola, via Mafferia n. 8, in persona del l.r.p.t.; P.IVA_2
NOMINA il dott. Enrico CHEMOLLO quale Giudice delegato per la procedura ed il dott. Massimiliano
CAPPA VERZONE (C.F. ; iscriz. albo ex art. 356 N. 4570) quale C.F._2
Curatore, che, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 C.C.I.I., con CP_3 invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione sull'insussistenza delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 e 358 C.C.I.I.;
pag. 3 di 5 AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarne copia;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010 e ss.mm.ii.;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti sui rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti e l'elenco dei creditori con indicazione del domicilio digitale;
FISSA udienza al giorno 9/7/2025 ad ore 10:45 per procedere all'esame dello stato passivo davanti al
Giudice delegato;
ASSEGNA termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I., mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore costituente il domicilio digitale della procedura, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la
Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10 co. 3 C.C.I.I.;
pag. 4 di 5 SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 d.P.R. n.
115/2002;
DISPONE
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto alla Liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al Pubblico Ministero ed alla parte ricorrente ed iscritta per estratto presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 co.4 C.C.I.I.
Così deciso in Biella, nella camera di consiglio del 13/3/2025
Il Giudice estensore La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Paola Rava
pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Paola Rava Presidente dott. Maria Donata Garambone Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel.
nel procedimento indicato in epigrafe, promosso con ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale da
(C.F. e P.I. ), in persona del l.r.p.t., con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, assistita e difesa dagli avv.ti Stefano MENGHINI (C.F.
) e Davide SARINA, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. C.F._1
Roberto CROCE, sito in Vercelli (VC), via Duchessa Jolanda n. 27 (PEC:
Email_1 istante
nei confronti di
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Salussola, via Mafferia n. 8, assistita e difesa dall'avv. Sergio GRONDA, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Biella, via Gramsci n. 12 (PEC: Email_2
resistente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pag. 1 di 5 Con ricorso depositato in data 12/11/2024, la società a responsabilità limitata , Parte_1 operante nel settore del recupero crediti ex art. 115 T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931), ha riferito e documentato, come da dichiarazione di cessione (docc. 3 e 4), di aver acquistato, con contratto di cessione del 20/4/2018, pubblicato in G.U. Parte Seconda n. 52 del 5/5/2018 (doc. 2), da il credito originariamente nella titolarità di SANPAOLO IMI S.p.a. e Parte_2 sorto in forza del contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria di
€.
1.500.000 stipulato dalla società resistente giusti rogiti del Notaio di Biella Persona_1
(Rep/Racc. 65720/9178 del 17/10/2006 (doc.ti 6-7), banca poi incorporata nell'istituto cedente con atto del Notaio di Torino del 28/12/2006 (rep. n. 109563 - racc. n. Persona_2
17118), registrato a Torino il 2/2/2007 (doc. 1).
Per la soddisfazione del proprio credito, composto all'11/7/2024 dalla somma di € 1.500.000,00 in linea capitale, oltre ad € 43.944,01 per interessi contrattuali dal 31/12/2010 al 31/12/2011 e ad
€.751.348,52 per interessi di mora calcolati sino al 11/7/2024, la ricorrente ha altresì specificato di aver avviato in precedenza presso questo Tribunale contro la società debitrice la procedura esecutiva immobiliare N. 30/2017 R.G.E., ottenendo in fase di distribuzione una parziale soddisfazione per € 165.391,21 al netto delle spese di procedura (doc. 8), residuando all'esito in capo alla stessa un credito di € 2.295.292,53 alla predetta data, oltre interessi successivi.
Con decreto del 19/11/2024 è stata fissata udienza in data 18/12/2024 per la comparizione delle parti, con termine per la società debitrice di sette giorni anteriori all'udienza per il deposito dei bilanci di esercizio relativi all'ultimo triennio e della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata all'ultimo giorno del mese precedente la data del deposito del ricorso.
Il ricorso introduttivo ed il decreto suddetto sono stati notificati alla società resistente a mezzo
PEC della Cancelleria consegnata in data 20/11/2024 presso l'indirizzo PEC tratto da INIPEC della medesima.
La società resistente ha ottemperato all'ordine con atto depositato il 9/12/2024.
All'udienza del 18/12/2024 è stato concesso, su richiesta congiunta delle parti, stante la rappresentata pendenza di trattative volte alla definizione della vertenza, un rinvio all'udienza del
12/3/2025, alla quale le parti hanno riferito dell'esito negativo delle trattative, per cui il G.R. si è riservato di riferire al Collegio.
Esaminati i documenti in atti, anche a seguito delle risultanze delle informative acquisite, risultano sussistenti tutti i presupposti per l'accoglimento del ricorso e per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società resistente.
Sussiste in primo luogo la competenza del Tribunale di Biella, avendo la resistente la propria sede legale risultante dal R.I. in Salussola, Comune sito all'interno del circondario, da considerarsi centro degli interessi principale in assenza di elementi di segno contrario.
pag. 2 di 5 Sussiste altresì la legittimazione attiva della società ricorrente, avendo la medesima offerto prova della titolarità del credito suindicato, mediante la produzione della documentazione suddetta.
Quanto ai presupposti soggettivi, la società resistente è società di capitali che opera quale impresa commerciale, avendo come oggetto sociale risultante dall'esame della relativa visura camerale,
l'edificazione di costruzioni di qualsivoglia tipologia e destinazione sia tradizionali che prefabbricate ed il relativo commercio, oltre alla compravendita e la gestione di terreni ed immobili di ogni tipo, alla compravendita di prefabbricati semilavorati, ed all'assemblaggio, posa e commercializzazione ed alla progettazione e direzione di lavori.
Dall'esame dei bilanci di esercizio dell'ultimo triennio emerge inoltre l'assenza dei presupposti per poter considerare quale un'impresa minore, risultando all'opposto Controparte_1 ampiamente superati in tutti e tre gli esercizi del triennio anteriore al deposito del ricorso, ossia nei bilanci al 31/12/2021 – 31/12/2023, tanto la soglia dell'ammontare dei debiti anche non scaduti, quanto quella dell'attivo patrimoniale, quanto ancora, alla luce della situazione contabile aggiornata al 31/12/2024, quella dei ricavi.
Dall'esame dei suddetti documenti si evince altresì la sussistenza del presupposto oggettivo dello stato di insolvenza, essendo la società resistente non più in grado di far fronte all'ingente esposizione debitoria maturata nei confronti dei creditori, ed in particolare degli istituti bancari, mediante mezzi normali, come emerso anche dagli esiti della procedura esecutiva instaurata dalla società ricorrente e come del resto appare dalla comparazione del valore dei ricavi ed altresì dell'attivo patrimoniale con i costi di esercizio e dei debiti stessi.
Ampiamente superata è inoltre la soglia dei debiti esigibili di cui all'art. 49 co. 5 C.C.I.I.
P.Q.M.
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 C.C.I.I. e consultato l'albo ex art. 356 C.C.I.I.; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I.,
DICHIARA
l'apertura della Liquidazione (C.F. e P.I. Controparte_2
REA- [BI-173069]), con sede in Salussola, via Mafferia n. 8, in persona del l.r.p.t.; P.IVA_2
NOMINA il dott. Enrico CHEMOLLO quale Giudice delegato per la procedura ed il dott. Massimiliano
CAPPA VERZONE (C.F. ; iscriz. albo ex art. 356 N. 4570) quale C.F._2
Curatore, che, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 C.C.I.I., con CP_3 invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione sull'insussistenza delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 e 358 C.C.I.I.;
pag. 3 di 5 AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarne copia;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010 e ss.mm.ii.;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti sui rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti e l'elenco dei creditori con indicazione del domicilio digitale;
FISSA udienza al giorno 9/7/2025 ad ore 10:45 per procedere all'esame dello stato passivo davanti al
Giudice delegato;
ASSEGNA termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I., mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore costituente il domicilio digitale della procedura, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la
Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10 co. 3 C.C.I.I.;
pag. 4 di 5 SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 d.P.R. n.
115/2002;
DISPONE
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto alla Liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al Pubblico Ministero ed alla parte ricorrente ed iscritta per estratto presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 co.4 C.C.I.I.
Così deciso in Biella, nella camera di consiglio del 13/3/2025
Il Giudice estensore La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Paola Rava
pag. 5 di 5