Sentenza 13 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/07/2001, n. 9573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9573 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2001 |
Testo completo
AULA "A" ALIANO9573% ITALIANA PUP LICA ogetto LAVORO IN NOME OT LA CORTE SUPREMA D SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Consigliere R.G.N.09497/00 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Dott. Pietro CUOCO MAZZARELLA Rel. Consigliere Con. 22056 Dott. Giovanni Dott. Guido VIDIRI Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SE NT E NZA sul ricorso proposto UD.09.05.2001 da MAZ Z OLEN I E MI LI O MARIO NI CO TRA RA MU SSEL LI MANUELA BRUN A rapp.ti e difesi dall'avv. Tiziano Adelasco, del Foro di 2273 Milano, con il quale elett.te domicilianin Roma, piazza dei Quiriti, n. 03, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Proietti, giusta procura speciale a margine (2^ pag.) del ricorso, ricorrenti - 4 1
contro
FIDUCIARIA DUOMO S.I.M. s.p.a. R. D. S. SECURITIES SIM s.r.
1. IS & C. SIM s.p.a. ZENIT SOCIETA' GESTIONE DEL RISPARMIO s.p.a. le prime due in liquidazione, in persona del liquidatore dott.ssa Stefania Chiaruttini, la terza in persona del suo presidente e legale rapp.te p.t., dr. RI Rossetti, la quarta quale incorporante la P.F.M. SIM s.p.a., in virtù di atto di fusione per incorporazione del 03 dicembre 1999 in atti, in persona del suo amm.re delegato e legale rapp.te dr. Marco ROti, tutti rapp.ti e difesi dagli avv.ti Bruno Guida, del Foro di Milano, e Antonio Vianello, presso il quale ultimo elett.te domiciliano in 011 giusta Roma, via Lungotevere Marzio, n. procura speciale in calce al controricorso, controricorrenti - e da F I OR I ROSA ZAVAT NI RA rapp.te e difese dall'avv. Tiziano Adelasco, del Foro di Milano, con il quale elett.te domiciliano in Roma, piazza dei Quiriti, n. 03, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Proietti, giusta procura speciale a margine del ricorso, - ricorrenti 2
contro
R. D. S. SECURITIES SIM s.p.a. IS & C. SIM s.p.a. ZENIT SOCIETA' GESTIONE DEL RISPARMIO s.p.a. liquidatore la prima in liquidazione, in persona del dott.ssa Stefania Chiaruttini, la seconda in persona del suo presidente e legale rapp.te p.t., dr. RI Rossetti, la terza quale incorporante la P.F.M. SIM s.p.a. in virtù atto di fusione per incorporazione del 03 dicembre di 1999 in atti, in persona del suo amm.re delegato e legale rapp.te dr. Marco ROti, tutti rapp.ti e difesi dagli avv.ti Bruno Guida, del Foro di Milano, e Antonio Vianello, presso il quale ultimo elett.te domiciliano in 01, n.Roma, via Lungotevere Marzio, giusta procura speciale in calce al controricorso, controricorrenti per la cassazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 01133/2000 del 24.11.1999/05.02.2000, R.G. n. 00302/99, notificata il 07 marzo 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09 maggio 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Uditi gli avv.ti Tiziano Adelasco per i ricorrenti e Antonio Vianello per le società; Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale 3 7 Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 0311/99 del 17 dicembre 1998/11 febbraio 1999 il Pretore di Milano, a seguito di riunione dei giudizi, rigettava le domande proposte da IO RI ZO, AU IC e AN RU SS
contro
UC DU S.I.M. s.p.a. in liquidazione (in appresso DU), R.D.S. CU s.p.a. SIM in liquidazione (in appresso & C. S. I. M. s.p.a. (inCU), IS e appresso IS) e P. F. M. S.I.M. s.p.a. (in appresso FM) e da RO RI e AU VA contro le medesime ultime tre società. Le domande erano dirette dichiarare che il loro rapporto di lavoro a sentir con la IS e la FM erispettivamente continuava queste ultime stesse alla lorc condannare reintegrazione nei posti di lavoro da ultimo occupati e alla corresponsione delle retribuzioni maturate dalla data del loro licenziamento, ovvero, in via subordinata, alla declaratoria di illegittimità C invalidità dei licenziamenti e alla condanna in via solidale della DU e della CU alla reintegrazione dei ricorrenti ZO, IC E: SS nel posto di lavoro e al risarcimento dann. 4 in loro favore ex art. 18 della legge n. 300 del 1970, e della sola ES delle ricorrenti RI subordine, per e VA, ovvero, in ulteriore in servizio ○ al tutti alla loro riammissione risarcimento danni ex art. 2 della n. 108 del 1990. rigettare la domanda il Pretore di Milano avevaNel escluso che fosse intervenuto un trasferimento d'azienda о di ramo di essa dalla CU alla IS e dalla DU alla FM, tenuto conto che quel riguardava una entità dotata ditrasferimento non e produttiva;
che le società, autonomia funzionale sintesi, avevano comunicato disdetta del mandato in quali si erano poi rivolti alla ai loro clienti, tutte già IS e alla FM ○ ad altre società, operanti sul mercato;
che alle Sim per legge era vietato affidare a terzi l'esecuzione di incarichi ricevuti;
erano stateche, nell'occasione, non trasferite le risorse umane, le strutture aziendali conoscenze specifiche idoneeadeguate e le a infine, ritenuto il continuare l'attività; aveva, provvedimento espulsivo Pretore non provato che il cinque dipendenti nei avesse interessato più di due società, ove da centoventi giorni, che le considerarsi un unico centro di imputazione di rapporti giuridici, avessero complessivamente almeno 5 quindici dipendenti, e che comunque i licenziamenti erano legittimi in rapporto alla drastica riduzione del portafoglio. I l Tribunale di Milano rigettava l'appello dei lavoratori;
spese a carico degli stessi per soccombenza. Osservava il Tribunale: era da escludere il trasferimento di azienda о di un ramo di essa in mancanza del trasferimento di un complesso organizzato di persone e di elementi che consente l'esercizio di attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obbiettivo;
in realtà nessuna delle società era priva di autonomia avevano oggettidecisionale ed economica, esse diversi, fra le stesse non vi era commistione di personale о di uffici, ancorchè gestissero in comune alcuni servizi, e si fosse verificata l'assunzione di da parte della stessa cariche sociali e di procure persona in più società del gruppo;
il numero dei delle singole società non poteva esseredipendenti numerico sommato ai fini del limite per l'applicabilità della legge n. 223 del 1991; l'attività delle società era cessata nel gennaio e febbraio 1997, e brevi collaborazioni dopo la risoluzione dei rapporti di lavoro rivelavano residue 6 attività di liquidazione e non continuità di produzione. Gli originari ricorrenti propongono avverso la cassazione affidato adpredetta sentenza ricorso per unico articolato motivo di censura. Le società si sono costituite con unico controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso i detti ricorrenti sotto diversi profili, falsa ed erronea denunziano, applicazione degli artt, 2112 c.c., 24, secondo comma, della legge n. 223 del 1991, e 3 della legge n. 604 del 1966, nonché per essere omessa, insufficiente o contraddittoria la relativa motivazione sui punti decisivi della controversia, il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: ancorché non vi fossero stati trasferimenti dei contratti dei clienti, di fatto la quasi totalità dei clienti della CU e della DU avevano sottoscritto nuovi contratti alle medesime condizioni con la IS e la FM, il tutto con l'ausilio dei promotori della Investment Sim, società partecipata dalla CU che ne era anche azionista di controllo;
la CU si era obbligata a non competere con IS con patto di non concorrenza, che costituiva chiaro sintomo della cessione di azienda;
i trasferimenti della liquidità e dei titoli erano già avvenuti da uno o due mesi 7 h allorché erano state inviate le comunicazioni del 23 gennaio e 3 febbraio 1997, tant'è che il 15 gennaio 1997 IC e DE GI avevano avuto l'incarico di istruire Monformoso e Jenkins alla chiusura dei rapporti di gestione e ai trasferimenti dei titoli agli altri intermediari come richiesto dalla clientela, la ES si era impegnata ad agevolare la rapida instaurazione con IS dei rapporti con i clienti, le commissioni per i nuovi contratti erano state identiche a quelle precedenti, il portafoglio clienti e la stessa organizzazione aziendale delle società cessionarie era aumentato in modo considerevole;
irrilevante era la nelcircostanza che le dette ultime società già operavano settore con propri clienti, struttura e organizzazione;
i dipendenti della CU al 23 dicembre 1996 erano pacificamente più di quindici, ancorché ridotti per effetto di dimissioni incentivate come da accordo sindacale, comunque alle date di licenziamento di IC e ZO le due società occupavano complessivamente e rispettivamente otto e sei dipendenti e tre e due dipendenti;
trattavasi all'evidenza di unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro con unicità della struttura organizzativa e produttiva, integrazione delle attività esercitate dalla varie imprese, coordinamento tecnico ed amministrativo finanziario delle stesse, utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società%;B la DU 8 era posseduta al cento per cento dalla CU e il NI era presidente del C.d.A di entrambe;
tutto il personale, pur avendo una propria posizione lavorativa all'interno della società di appartenenza, era chiamato all'occorrenza a prestare lavoro per entrambe le società, come da testimonianze riportate in ricorso;
le due società avevano unica sede di uffici con stessi numeri di telefono e fax;
IC era stata licenziata il 24 gennaio, il ZO il 29 marzo, la SS il 6 agosto e la RI e la VA il 30 giugno, presumibilmente continuando le rispettive attività, che non potevano essere venute meno, e la IC anche come procuratore di entrambe le società almeno fino alla messa in liquidazione di esse (28 febbraio per la DU e 31 gennaio per la ES), e tanto più in quanto erano state richiamate altre dipendenti, alcune anche con contratto di collaborazione, per il disbrigo di pratiche di contabilità e di amministrazione, il tutto come da testimonianze riportate in ricorso. Il ricorso è infondato. Va premesso che deve ritenersi definitivamente acquisito agli atti, perché, come si vedrà, nel ricorso in esame i relativi accertamenti, presupposti, nella sentenza impugnata, alla decisione adottata, non risultano contestati, o comunque non contestati adeguatamente, e in qualche occasione anche specificamente ammessi: a) che non vi sono stati certamente 9 trasferimenti di contratti tra le aziende cd. cedenti e quelle cd. cessionarie peraltro operazione esclusa dall'art. 8, primo comma, lettera i) della legge n. 1 del 1991 ma solo le disdette dei mandati tra i clienti e le prime società e la stipulazione di nuovi contratti con le seconde;
b) che le società cd. cessionarie operavano già sul mercato nel medesimo settore, forti di una propria immagine e professionalità imprenditoriale, con propri clienti già acquisiti cui si sono aggiunti i nuovi, provenienti dalle società cd. cedenti e con una struttura organizzativa adeguata al portafogli in relazione ai detti pregressi clienti;
c) che non è stato trasferito, neanche in parte o in minima parte, il personale, né sono stati oggetto di trasferimento beni о attrezzature, tecniche economiche e strategiche per la gestione dei rapporti e dei contratti con i clienti o quant'altro caratterizza una società di servizi;
d) che le società tutte, in argomento, ancorché facenti parte di un medesimo gruppo, avevano completa autonomia decisionale ed economica, che fra di esse non vi erano situazioni di commistione di personale, se non per gli ultimi tempi ed attraverso l'istituto giuridico del distacco, e che vi era gestione comune di servizi (contabilità,invece una centralino, centro assistenza informatica etc.); e) che le società cd. cedenti nel corso del 1997 hanno proceduto in più riprese al licenziamento dei cinque ricorrenti per J 10 giustificato motivo oggettivo a seguito della deliberata cessazione di attività, cessazione puntualmente verificatasi nell'arco di tempo di qualche mese dalla delibera stessa ed all'esito di mere operazioni liquidatorie, cui hanno partecipato anche alcuni dei dipendenti licenziati. In ricorso si ammette il punto a) senza riserva alcuna;
si ammette il punto b), ancorché con il riferimento ad un non meglio specificato ausilio dei promotori della Investement Sim, della quale ultima si afferma, senza che se ne indichino i motivi, che si tratta di societàcontemporaneamente "partecipata della RD CU, azionista di controllo della stessa", nonché "alla stipulazione della quasi totalità" (ma di quanti esattamente non è dato sapere) dei clienti delle società cd. cedenti di nuovi mandati con quelle cd. cessionarie, che sarebbe comprovata da inammissibili libere indicazioni di dati di bilancio, questi ultimi asseritamente sussistenti agli atti, ma preclusi alla lettura c) di questo Collegio;
si ammette anche il punto personale, ai beni e alle attrezzature, limitatamente al precisandosi quanto alle tecniche economiche e strategiche che i nuovi contratti con i clienti erano stati stipulati a condizioni esattamente uguali" ai precedenti contratti, come da scrittura privata 31.12.1996, che sarà anche in altre occasioni citata, della quale, riportandosi liberamente dei contenuti, stante l'evidente violazione del principio di 11 autosufficienza del ricorso per cassazione, non può tenersi conto;
non si contesta l'accertamento di cui al punto d), denunziandosi soltanto una pretesa commistione di personale con riferimento all'ultimo periodo, nulla opponendosi, tuttavia, alla cessazione di attività produttiva delle società cd. cedenti, allo stesso istituto del distacco, e all'attività meramente liquidatoria espletata nel detto periodo. Argomentando su tali medesimi e pacifici accertamenti il Tribunale, da un lato, e i ricorrenti, dall'altro, sono pervenuti, rispettivamente, alle opposte valutazioni dell'inesistenza di una cessione di azienda (di un ramo di essa neanche a parlarne, se non altro per la non contestata cessazione di attività delle società cd. cedenti) e della insussistenza di un licenziamento collettivo per la cessazione del rapporto dei cinque dipendenti, nonché della sussistenza del giustificato motivo oggettivo, e, in contrario, della sussistenza della cessione di azienda, subordinatamente del licenziamento collettivo ai sensi della legge n. 223 del 1991, di cui si asserisce la illegittimità, giustificato motivo ed ancora, della insussistenza del oggettivo per i licenziamenti intimati. A ben vedere, e in considerazione della pacificità dei detti accertamenti, da parte del Tribunale si propone non soltanto la insussistenza della cessione di azienda, ma una 12 vera e propria impossibilità di argomentazione in tal senso, 11sul presupposto che non risulta trasferito un complesso organizzato di persone e di elementi che consente l'esercizio di attività economica finalizzata al perseguimento di un Da parte dei ricorrenti, а lorodeterminato obbiettivo". volta, a sostegno della cessazione di azienda, Sj assume soltanto, che "di fatto la quasi totalità dei clienti ha sottoscritto dei nuovi contratti d'incarico" con le società cd. cessionarie, realizzandosi così il passaggio del 11"portafogli Clienti", ovvero il 'complesso dei beni eorganizzati per le attività di intermediazione mobiliare gestione patrimoniale", costituente "per le società di intermediazione mobiliare pacificamente l'avviamento e sostanzialmente l'azienda e il suo valore". A conforto della tesi della cessione di azienda si prospetta da parte ricorrente pure: 1) che il trasferimento della liquidità e dei titoli in sostanza era già avvenuto con il dicembre 1996, e cioè uno ○ due mesi prima delle comunicazioni del gennaio e febbraio 1997, a seguito di specifici accordi sottoscritti nel dicembre 1996, ma del tenore delle comunicazioni e di detti accordi non vi è traccia in ricorso;
2) che i clienti dismessi dalle società cd. cedenti erano stati indirizzati alle società cd. cessionarie tramite altra società del gruppo, la Investment Sim, e tuttavia di 13 tale circostanza, peraltro non sorretta da elementi concreti, non si specifica la rilevanza;
3) che la CU (recte, FM n.r., essendo prevista per la CU la cessazione di attività) si era impegnata con scrittura privata del 31 dicembre 1996 a non competere circostanza, ancorché indicativa, macon la IS, certamente non decisiva al fine dei ricorrenti;
4) che le società cd. cessionarie avevano dovuto adeguare la struttura alla notevole crescita dell'attività aziendale, il che è ovvio con l'arrivo di nuovi clienti, dei né se ne fornisce la quali ultimi, tuttavia, non si conosce, minima indicazione, la provenienza e il numero, e l'eventuale rapporto con la clientela già acquisita;
5) che il dott. Leonardo NI era Presidente del C.d.A. di entrambe le società cd. cedenti, il che certamente non contrasta con l'accertata autonomia delle società; 6) che, infine, alcuni dipendenti, pur avendo proprie specifiche competenze nell'ambito della società di appartenenza, in concreto venivano adibiti indifferentemente a compiti di tutte e due le società del gruppo cd. cedenti, circostanza non esclusa dal giudice di appello con i limiti e le valutazioni (non contestate) dallo stesso indicati. Quanto alla domanda subordinata circa il licenziamento collettivo, e comunque la illegittimità dei licenziamenti per h 14 giustificato motivo oggettivo, oltre le argomentazioni ad essa riferibili di cui sopra, si oppone ancora: 1) che, poiché la IC, licenziata dalla DU il 24 gennaio 1997, "svolgeva la propria attività lavorativa sia per la UC DU che per la RD CU ed era procuratore di entrambe le società" come da documentazione in "1atti, non potevano quindi essere venute meno tutte le sue funzioni e mansioni in ероса antecedente alla messa in liquidazione delle società stesse" anche in considerazione del fatto che la DU e la CU erano state messe in liquidazione ripettivamente il 28 febbraio e il 31 gennaio 1997, e che altra collega di ufficio della IC aveva collaborato dal 31 gennaio al giugno 1997 con la DU occupandosi del trasferimento dei titoli e degli adempimenti amministrativi relativi alla chiusura dei vari mandati con i clienti, circostanze tutte irrilevanti ovvero già valutate in diverso avviso dal tribunale;
" 1997 non2) che è evidente che con la fine del marzo possono essere venute meno tutte le funzioni amministrative allo stesso (ZO, capo contabile della DU, n. r.) "1stata ripresa" tale demandate dalla DU", tant'è che era LV Marziale per occuparsi della contabilità delle due società dal 31 marzo al giugno 1997, e che, essendo stata tale Corso Caterina adibita con contratto di collaborazione dal gennaio 1997 al marzo 1998 al lavoro di entrambe le 15 società, era provata la possibilità di utilizzazione "per almeno una di esse", e cioè SS, FI e VA, licenziate il 30 giugno e il 6 agosto 1997, ulteriori circostanze, queste ultime, valutate dal giudice di appello con riferimento all'attività solo liquidatoria e non anche produttiva delle due società cd. cedenti. Circa la domanda subordinata (licenziamento collettivo) si afferma in ricorso la sussistenza della unicità del centro di imputazione dei rapporti di lavoro per la DU e la CU, ma non si offrono, a supporto di tanto, elementi concreti di contrasto con gli accertamenti di merito (ad es. della assunzione delle cariche da parte del NI non se ne la contemporaneità e/o il periodo,deduce neanche dell'asserita cessazione del rapporto di lavoro di almeno cinque dipendenti nei centoventi giorni con riferimento a riportano principi didimissioni incentivate о non, si diritto senza alcun riferimento al caso concreto;
sulle altre circostanze in proposito valutate dal giudice di appello nulla si oppone. Non diversamente stata prospettata l'assunta illegittimità dei licenziamento con riferimento al motivc oggettivo. Pacifica la cessazione dell'attività produttiva da parte delle due società DU e CU (da nessuna parte si afferma il contrario), si insiste sulla continuazione del rapporto da parte di alcuni dei licenziati e sulle ッス 16 prestazioni lavorative di altri dipendenti richiamati in cuiservizio (rectius, chiamati ad una mera collaborazione), il giudice di appello ha conferito (non contestata) natura di attività meramente liquidatoria della cessata produzione. Come si è detto, le argomentazioni difensive esposte in ricorso sono in parte inammissibili e in parte irrilevanti o contraddittorie, sicché le censure appaiono inficiate dai suddetti difetti e manchevolezze, non precisando esse le specifiche ragioni per cui la motivazione dovrebbe ritenersi viziata ovvero contraddittoria ovvero ancora sorretta da argomentazioni insufficienti od illogiche, e risolvendosi, in vera sostanza, nell'affermazione della erroneità della interpretazione dei fatti e nella contestuale affermazione dell'esattezza di quella sostenuta dai ricorrenti, facendosi per di più inammissibile riferimento, in questa sede di legittimità, ad elementi istruttori di merito, quali il contenuto di scritture private, bilanci, brani di prove testimoniali, comunicazioni aziendali, accordi, ecc., e non tanto al fine di supportare un vizio della motivazione о una mancata pronuncia del Tribunale su questioni specificamente dedotte in appello, quanto per sottoporli, inammissibilmente, e in termini di assoluta violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, all'esame ed alla valutazione diretti di questa Corte. 17 Il ricorso, pertanto, va rigettato. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La C o r t e rigetta il ricorso, e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 09 maggio 2001. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Il Presidente Giovenlysepparilla Giuseppe Ianniruberto IL CANCELLIERE Oggi, 13 LUG. 2001 (13/4/2001) Depositato in Cancellería IL CANCELLIERE, ملک で I D A 0 S , 3 1 S O 3 . A L 5 T T L R , . O A A B ' N S I L E L D P 3 E S 7 A D - I T 8 N I S - S G 1 O N O 1 P E A S M I E D I G E A A , G D O O E E T R L T T T I S N I R A E I G L S D E L E R E O D 18