Sentenza 15 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/05/2002, n. 7029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7029 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2002 |
Testo completo
1 IN NOME DEL POPOLO IT AN0 702 9 / 02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREM Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Debes. TherJehus. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott SACCUCCI Presidente Brune R.G. N. 15433/00 13854 Dott Giovanni PAOLINI - Rel. Consigliere Cron. igenio AMARI Consigliere Dott Rep. incenzo DI NUBILA - Consigliere Dotto Ud.14/01/02 vatore DI PALMA Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T ENZA sul ricorso proposto da: AZ IE, AZ AR, elettivamente ак domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 52, presso lo studio dell'avvocato ERENNIO PARENTE, che li difende Р CARUSO, giusta unitamente all'avvocato GIUSEPPE procura in calce;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE UFF ENTRATE MORBEGNO;
- intimato -
avversO la sentenza n. 130/99 della Commissione 2002 tributaria regionale di MILANO, depositata il 59 16/07/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/02 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbito il secondo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IO e ET ZO, a suo tempo, impugnarono dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Sondrio avvisi di accertamento con i quali l'Ufficio distrettuale II.DD. di Morbegno aveva rettificato le loro dichiarazioni per gli anni 1991 e 1992, contestando le deduzioni di costi per operazioni, assunte, inesistenti intercorse fra essi reclamanti ed una EDILSIDER S.r.l., fallita: dedussero entrambi l'infondatezza delle pretese erariali sottese agli atti impositivi reclamati, € ET ZO, con riferimento al 1992, chiese, altresì, dichiararsi "in via preliminare valida la proposta di concordato per adesione". La commissione adita, con sentenza del 26 novembre 1997, nell'omessa pronuncia sulla cennata richiesta preliminare di ET ZO, rigettò le impugnative come sopra prodotte dai contribuenti. Sull'appello di questi ultimi, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza del 16 luglio 1999, dopo aver dichiarato con statuizione qui non censurata, e da avere, quindi, per divenuta irretrattabile - "valido il concordato correlativamentedi massa per ET ZO", riformando al considerato riguardo la pronuncia 3 appellata, rigettò per il resto il gravame, considerando, testualmente, ed unicamente, che si "ritiene, alla luce della documentazione esaminata, che la sentenza di primo grado non possa essere censurata, non essendo emersi fatti О motivi che intacchino le motivazioni dei primi giudici, che si condividono in toto". ET e IO ZO ricorrono, con due motivi, per la cassazione della surrichiamata sentenza di secondo grado, allegata, non notificata. Il Ministero delle finanze, cui il ricorso è Cool stato notificato il 24 luglio 2000, si è astenuto da ogni attività difensiva in questa sede. I ricorrenti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) - ET e IO ZO, con il primo deducono che la pronuncia neimotivo di ricorso, sensi illustrati resa sulla fattispecie dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia deve essere cassata siccome inficiata da comma n. 3, e"violazione dell'art. 360 c.p.c., dell'art. 111 Cost., 1 comma più specificamente ' denunciando rivelarsi la sentenza contestata sostanzialmente carente di motivazione. 4 La censura è fondata. La ratio decidendi della sentenza in argomento, il cui testo integrale risulta riprodotto in narrativa, si rivela del tutto vacua ed insuscettibile di integrare gli estremi di una valida, sufficiente e non contraddittoria motivazione e mente dell'art. 36, comma 2 n. 4, d.lgs. 31.12.1992 n. 546. In accoglimento del mezzo di gravame considerato, pertanto, la decisione impugnata Va senz'altro cassata, con rinvio della causa, per un rinnovato, completo esame sui relativi profili ancora in discussione, dinanzi ad una sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia diversa da quella che ha reso la pronuncia annullata, demandando al giudice del rinvio il regolamento delle spese, anche, della presente fase processuale di legittimità (che dovrà essere correlato a quello che sarà l'esito finale complessivo della vertenza). 2) - Resta assorbito l'esame del secondo mezzo di ricorso, con il quale ET e IO ZO, accampando la riscontrabilità nella sentenza impugnata di "violazione dell'art. 306 (recte, 360) c.p.c., 1 comma n. 3, e dell'art. 2729 c.c.", 5 criticano la pronuncia data dalla commissione tributaria regionale sul merito della controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per il regolamento delle spese, dinanzi ad una sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia diversa da quella che ha reso la pronuncia cassata. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio Suprema di della Sezione tributaria della Corte Ийший боский, cassazione, il 14 gennaio 2002. Вишоfucener Il Relatore Il Presidente мышкой DEPOSITATON CANCELLERIA Ogg IL CANCELLIERE C1 6