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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 25/08/2025, n. 1833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1833 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1637/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona della dott.ssa, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa portante il n. 1637 R.G., anno 2025, promossa
DA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Freddo Parte_1 C.F._1
- ATTRICE -
CONTRO
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE –
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 C.F._3
Giuseppe Campagnolo
- CONVENUTA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 23 gennaio 2024 ha convenuto in giudizio i sigg.ri Parte_1 CP_1
, e esercitando nei loro confronti azione revocatoria di un
[...] Controparte_2 Controparte_3
pagina 1 di 10 contratto di permuta stipulato il 21 luglio 2022 e di una compravendita del 30 dicembre 2022, sulla base delle seguenti premesse:
- nell'anno 2021 aveva concordato con il sig. suo conoscente di Parte_2 lunga data, la locazione di lunga durata di un immobile che lo stesso si apprestava ad acquistare quale investimento, oggetto di imminente ristrutturazione con accesso ai bonus statali in allora esistenti: in base all'accordo, l'esponente avrebbe via via rimborsato al sig. il prezzo che quest'ultimo sarebbe andato a Parte_2 corrispondere relativamente alla parte di ristrutturazione non coperta dal bonus
110% e, una volta trasferitasi nell'immobile, lo avrebbe abitato e goduto a titolo gratuito sino alla compensazione tra quanto speso e quanto dovuto a titolo di canoni;
- per l'esecuzione dei lavori si era fatto avanti con la sig.ra il sig. Pt_1 CP_1 che, qualificatosi quale geometra e titolare di propria impresa di costruzioni,
[...] dopo averle sottoposto un preventivo relativo alle opere con bonus del 50%, nei primi mesi del 2022 diede inizio ai lavori, con l'intesa che gli stessi non avrebbero dovuto eccedere la manutenzione ordinaria né avrebbero dovuto in alcun modo interessare le opere potenzialmente coperte dal c.d. superbonus, la cui approvazione era in itinere;
- nello stesso periodo il all'insaputa della proprietà, rappresentò alla sig.ra CP_1 la necessità di versare al più presto degli acconti per procedere Pt_1 speditamente con i lavori ed acquistare i materiali necessari, così ottenendo la consegna, in più riprese, della complessiva di € 170.000,00 in contanti, garantendo che tali importi sarebbero stati restituiti non appena assegnato il superbonus;
- i lavori procedevano a rilento, ed il cantiere venne infine abbandonato, sì che la sig.ra allarmata dal fatto che il sig. si era reso irreperibile, compì Pt_1 CP_1 alcune ricerche, venendo a scoprire che: il sedicente geom. era stato CP_1 cancellato dal relativo albo qualche anno prima;
la società esecutrice dei lavori
(Ferrari S.r.l.s.) non era intestata a lui, ma alla figlia della sua compagna, ed aveva un capitale sociale di soli mille euro;
quanto garantito dal in ordine alla CP_1 correttezza delle dazioni effettuate a sue mani non rispondeva a verità, giacché un pagina 2 di 10 pagamento in contanti non avrebbe mai potuto costituire modalità idonea all'ottenimento di bonus edilizi, la sig.ra non rivestiva ancora la qualifica Pt_1 di locataria dell'immobile e la relativa pratica edilizia era intestata al proprietario;
- l'esponente, pertanto, dopo aver presentato atto di denuncia - querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, propose ricorso per sequestro conservativo di tutti i beni e crediti del e della Ferrari S.r.l.s., per poi CP_1 notificare un atto di citazione di ripetizione di indebito e arricchimento senza giusta causa nei confronti sia del che della Ferrari S.r.l.s.; CP_1
- a seguito dell'emissione dell'ordinanza di sequestro, un'indagine circa la situazione patrimoniale del sig. portò ad accertare che il 21 luglio 2022, circa tre mesi CP_1 dopo l'illecita apprensione delle somme in danno della sig.ra il Pt_1 CP_1 aveva stipulato con la sorella un atto di permuta con Controparte_2 conguaglio di un rilevante numero di immobili, originariamente in comproprietà tra i due fratelli in quanto costituenti l'asse ereditario dei genitori, siti in parte in
Pescantina ed in parte in Negrar di Valpolicella;
- dopo la stipula di tale contratto intervennero plurime variazioni al catasto di beni già intestati ai genitori dei una dichiarazione di successione della de cuius sig.ra CP_1 sostitutiva della precedente, e la stipula di un atto di permuta Persona_1 integrativo;
- nelle date del 31 ottobre 2022 e del 30 dicembre 2022, infine, il vendette CP_1
l'appartamento di Pescantina a tale sig.ra ed i terreni di Negrar al Persona_2 sig. , verosimilmente zio di . Controparte_3 Controparte_1
Mentre non ha provveduto a costituirsi in giudizio malgrado la regolarità della notifica Controparte_1 dell'atto di citazione in riassunzione, e si sono costituiti Controparte_2 Controparte_3 ritualmente. Entrambi hanno contrastato le domande attoree affermando l'insussistenza dei presupposti dell'azione spiegata.
Tentata invano la conciliazione delle parti, con ordinanza del 5 marzo 2025 è stata disposta la separazione della domanda avente ad oggetto la permuta del luglio 2022, proposta avverso CP_1
e , da quella riguardante la compravendita del dicembre '22, proposta nei
[...] Controparte_2 confronti dei sigg.ri e , non necessitando, la prima, del compimento di Controparte_1 Controparte_3
pagina 3 di 10 attività istruttoria. La causa, che ha assunto n. di RG 1637/2025, è stata quindi rinviata, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, all'udienza del giorno 4 giugno 2025, ed in quella sede riservata per la decisione.
2. Occorre innanzi tutto ricordare che il credito litigioso è anch'esso idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, fermo peraltro restando che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'atto revocato non potrà essere portata ad esecuzione finché l'esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato (cfr., da ultimo, Cass., 7 maggio 2014, n. 9855; Cass. 10 febbraio
2016, n. 2673, e Cass., 5 febbraio 2019, n. 3369). Al riguardo si è in particolare precisato che ai predetti fini è necessario e sufficiente che non si tratti di credito manifestamente pretestuoso;
che non vi
è un onere di preventiva introduzione del giudizio di accertamento del credito;
che la ragione di credito costituisce “titolo di legittimazione” dell'azione revocatoria, per cui il giudice della revocatoria non deve compiere un accertamento sia pure incidentale del credito, bensì un accertamento in via principale in ordine alla non manifesta pretestuosità della ragione di credito quale titolo di legittimazione all'azione (cfr. Cass., 19 febbraio 2020, n. 4212, e la giurisprudenza ivi citata, tra cui Cass., Sez. U., 18 maggio 2004, n. 9440); che, inoltre, ); che, inoltre, qualora l'attore abbia già instaurato il giudizio di accertamento del credito ed alleghi “quale titolo di legittimazione e fatto costitutivo della fondatezza della domanda revocatoria il "credito eventuale", in veste di "credito litigioso", la sussistenza (ed insieme la dimostrazione) di questo è data proprio dalla pendenza del giudizio di accertamento del credito” (così la già citata Cass., S.U., n. 9440/2004).
Nella specie, parte attrice ha prodotto tre scritture a firma del sig. , con cui lo stesso ha Controparte_1 dichiarato di ricevere dall'attrice le somme, rispettivamente, di 50, 30 e 90 mila euro, le prime due a titolo di acconto sui lavori da eseguire e la terza a titolo di prestito – scritture non disconosciute dal nel procedimento di sequestro conservativo, ove lo stesso si era costituito;
essa, inoltre, ha CP_1 ottenuto un sequestro conservativo avverso il sino alla concorrenza della somma di € CP_1
130.489,40, avendo il Giudice della cautela ritenuto di sottrarre dall'ammontare delle somme ricevute dal il costo dei lavori eseguiti, quale quantificato dal direttore dei lavori;
la ha infine CP_1 Pt_1 dimesso l'atto di citazione datato 6 dicembre 2023, col quale ha convenuto in giudizio e Controparte_1 la Ferrari S.r.l.s., chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 170.000,00 a titolo di ripetizione di indebito o di ingiustificato arricchimento. pagina 4 di 10 3. Il contratto di permuta del luglio 2022 venne stipulato tra i sigg.ri e Controparte_1 CP_2 al fine di sciogliere la comunione ereditaria sui beni loro pervenuti per successione dai
[...] genitori. La circostanza, riconosciuta dalla stessa attrice (cfr. pag. 7 dell'atto di citazione), trova conferma nel fatto che sin dal febbraio 2021 furono investiti della questione una commercialista ed uno studio notarile di Modena (cfr. doc. n. 7 del fascicolo della convenuta), e che successivamente, il 3 novembre 2021, la sig.ra presentò all' domanda di CP_1 Parte_3 avvio di un procedimento di mediazione per la soluzione di una controversia in materia di divisione ereditaria, conclusosi infruttuosamente il 24 maggio 2022 (ibidem, docc. nn. 2 e 4).
Lo strumento giuridico prescelto dalle parti per lo scioglimento della comunione ereditaria è stato, comunque, un contratto di permuta, che è atto sicuramente revocabile ex art. 2901 c.c., conclusione che non sarebbe del resto diversa anche se si volesse (ri)qualificare l'atto impugnato come divisione convenzionale.
Ed invero, l'assoggettabilità a revocatoria del negozio di divisione è stata in passato esclusa in ragione della natura meramente dichiarativa della divisione ereditaria, a sua volta desunta dal disposto dell'art. 757 c.c., ma già allora si era affermata la natura (non dichiarativa ma) costitutiva/traslativa della convenzione con la quale ad uno dei condividenti venisse assegnata una quota maggiore di quella che gli sarebbe spettata in base alla propria quota di partecipazione alla comunione, con riconoscimento di un conguaglio in favore dell'altro o degli altri condividenti (cfr. Cass., 24 luglio 2000, n. 9659); in seguito, la tesi della natura dichiarativa della divisione ereditaria è stata del tutto abbandonata in favore di una qualificazione della stessa quale atto ad efficacia tipicamente costitutiva e traslativa, giacché
“con la divisione ogni condividente perde la (com)proprietà sul tutto (che prima aveva) e – correlativamente – acquista la proprietà individuale ed esclusiva sui beni a lui assegnati” (cfr. la fondamentale pronuncia resa a Sezioni Unite n. 25021 del 7 ottobre 2019). La revocabilità della divisione ereditaria è poi desumibile dal disposto dell'art. 1113, comma 1, c.c., a mente del quale “I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione già eseguita, a meno che abbiano notificato un'opposizione anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essi l'esperimento dell'azione revocatoria o dell'azione surrogatoria”.
4.1. Per il contratto di permuta la sussistenza del requisito dell'eventus damni resta di norma esclusa nel caso in cui i beni scambiati abbiano lo stesso valore;
analogamente è da dirsi per la divisione pagina 5 di 10 convenzionale, dove l'equipollenza dei valori è sostituita dalla proporzionalità delle assegnazioni rispetto alle quote di partecipazione alla comunione, ed anzi, nel caso di scioglimento di una comunione, i creditori traggono beneficio dal fatto che il loro debitore è divenuto titolare di un diritto di proprietà esclusiva e non più condivisa, in quanto la futura, eventuale azione esecutiva sarà più celere e meno dispendiosa.
Un pregiudizio per i creditori è tuttavia ravvisabile tutte le volte che venga meno quella equipollenza oppure quella proporzionalità, in termini sia di valori che di caratteristiche di commerciabilità dei beni scambiati o assegnati, nonché, in ogni caso, allorquando il contratto di permuta o divisione preveda un conguaglio in favore del debitore: nel primo caso, infatti, il patrimonio di quest'ultimo subisce una variazione di ordine quantitativo e, nel secondo, una modificazione qualitativa (stante la spiccata volatilità del denaro).
Nel caso di specie, la sproporzione, in favore della sig.ra tra il valore delle porzioni assegnate a CP_1 ciascuno dei due partecipanti alla comunione parrebbe desumersi dalle stime operate nelle perizie prodotte dalla stessa convenuta come doc. nn. 10 e 11, sproporzione forse originata dal fatto che l'atto impugnato ha costituito occasione anche per definire una pregressa esposizione del nei CP_1 confronti della sorella (cfr. doc. n. 8 del fascicolo attoreo), sì che potrebbe porsi sotto questo profilo la questione della revocabilità dell'atto ex art. 2901, comma 3, c.c. Ricorre peraltro, in ogni caso, la prima delle ipotesi sopra considerate, atteso che il contratto stipulato inter partes prevedeva la corresponsione di un conguaglio di 120 mila euro in favore del sig. . Controparte_1
4.2. Questione diversa – ma afferente anch'essa al requisito dell'eventus damni – è quella relativa all'idoneità del patrimonio residuo del debitore ad assicurare il soddisfacimento del o dei suoi creditori.
Nella specie, a fronte di un credito dell'attrice di circa 130 mila euro (essendo condivisibili le ragioni che hanno indotto il Giudice della cautela a ridurne l'ammontare), i beni di cui il è divenuto Pt_4 proprietario esclusivo in virtù dell'atto impugnato sono stati poi venduti a 97 mila euro l'immobile di
Pescantina e a 175 mila euro quelli di Negrar, valori che tali beni dovevano avere anche nel luglio
2022, dal momento che le vendite sono avvenute pochi mesi dopo, e che appaiono realizzabili pure in sede di espropriazione forzata, trattandosi di beni appetibili (un appartamento di piccolo taglio in cittadina posta a metà strada tra il Lago di Garda e Verona e terreni siti in Valpolicella); valori, quindi, suscettibili di assorbire anche le spese dell'esecuzione, nonché il credito di quasi 20 mila euro del sig.
pagina 6 di 10 che portò all'iscrizione sui terreni dell'ipoteca giudiziale poi cancellata all'atto della Controparte_4 loro vendita.
5. Per quel che concerne il requisito soggettivo richiesto ai fini della revocatoria, occorre innanzi tutto evidenziare la natura onerosa sia del contratto di permuta che della divisione convenzionale, giacché entrambi realizzano uno scambio di valori patrimoniali.
Sempre in via preliminare va altresì osservato che mentre il credito di € 90.000,00 originato dal prestito è sorto con la consegna del danaro nel marzo 2022 (cfr. doc. n. 3 del fascicolo dell'attrice), di più difficile datazione, per carenze assertive e probatorie, è quello vantato dalla in relazione agli Pt_1 acconti versati per i lavori: difetta l'indicazione del momento esatto in cui il cantiere è stato abbandonato, rendendo così indebito il trattenimento delle somme eccedenti il costo dei lavori eseguiti,
e se nell'atto introduttivo del giudizio promosso onde ottenerne la restituzione è indicata come prodotta una mail del 9 maggio 2022, con cui il sarebbe stato a ciò diffidato, tale mail non è stata CP_1 depositata in questa sede.
In ogni caso, anche nella forma più attenuata richiesta nel caso di atto dispositivo compiuto dopo l'insorgenza del credito, l'elemento soggettivo necessario per l'accoglimento della revocatoria può ritenersi sussistente in capo a , sicuramente consapevole degli obblighi assunti nei Controparte_1 confronti dell'attrice e del loro inadempimento, ma non risulta idoneamente provato quanto alla convenuta – rispetto alla quale non è, quindi, a maggior ragione predicabile la Controparte_2 partecipatio fraudis, e cioè la consapevolezza della dolosa preordinazione del debitore a pregiudicare le ragioni dei propri creditori (cfr. Cass., n. 23205/2015, Cass., 18 settembre 2015, n. 18315 e Cass., 9 maggio 2008, n. 11577).
Tra la convenuta e sussiste, senza dubbio, uno stretto legale parentale, ma la ha Controparte_1 CP_1 allegato di non essere da tempo in buoni rapporti con il fratello, e la circostanza appare confermata dal fatto che le interlocuzioni tra i due, con riguardo sia alla divisione ereditaria sia, successivamente, alla liberazione di uno degli immobili assegnati alla convenuta, risultano sempre intervenute non direttamente, ma per il tramite di professionisti (cfr. i docc. nn. 3, 5 e 6 del fascicolo della convenuta); stessa cosa è da dirsi per l'iniziativa assunta dalla con l'istanza di mediazione. A ciò si aggiunga CP_1 che la risiede a Carpi, luogo diverso e lontano da quello in cui il fratello risiede ed opera, e che CP_1 per la cura delle pratiche relative agli immobili ereditati ella si è sempre avvalsa di professionisti del pagina 7 di 10 modenese, né sono noti suoi contatti con altre persone dei luoghi natii che potessero renderle note le vicende occorse al fratello.
Al tempo stesso, le circostanze allegate dall'attrice per comprovare la consapevolezza del pregiudizio che l'atto impugnato comportava per i creditori o sono state smentite dall'istruttoria compiuta, oppure non appaiono dirimenti. In particolare:
- l'attrice ha affermato che il avrebbe conservato la disponibilità di uno degli CP_1 immobili a lei trasferiti con l'atto impugnato, ma la controparte ha negato la circostanza e provato di aver diffidato il alla restituzione il 13 dicembre 2022 (v. doc. n. 6); CP_1
- secondo l'attrice, la avrebbe intrattenuto continui rapporti con il fratello, tant'è CP_1 che nel giugno '21, due anni dopo la morte della madre, i fratelli concessero in CP_1 locazione uno degli immobili in comproprietà siti in Negrar;
la convenuta ha però prodotto copia di tale contratto, il quale risulta stipulato dal solo;
Controparte_1
- la circostanza che nel corso del tempo siano state iscritte a carico del varie CP_1 ipoteche giudiziali o atti di pignoramento, ed in particolare in un caso un'ipoteca giudiziale iscritta su un bene in comproprietà con la sorella, non appare decisiva, trattandosi di iscrizioni risalenti nel tempo, tutte cancellate ben prima dell'atto impugnato (l'ultima, e cioè proprio quella iscritta sul bene in comproprietà, risalente al dicembre 2019, e cancellata un anno dopo); né, del resto, l'iscrizione di un'ipoteca su una quota di un bene indiviso viene comunicata ai titolari delle altre quote;
- la fretta con la quale il contratto di permuta è stato concluso, attestata dal fatto che nello stesso atto si dichiara l'assenza di conformità soggettiva tra intestazione catastale e risultanze dei registri immobiliari a causa della mancata trascrizione dell'acquisto per successione dai genitori dei e che costrinse poi ad una regolarizzazione postuma CP_1 mediante i vari atti descritti in narrativa, può essere spiegata col fatto che le parti avevano infine trovato l'accordo, da tempo ricercato, in ordine alla divisione dei beni ereditari, ed esattamente in questi termini essa è stata spiegata in una pec inviata dal notaio rogante al precedente legale della (ove, infatti, si legge che la stipula Pt_1 della permuta avvenne “in esecuzione di quello che i legali dei signori e Controparte_1 mi riferivano essere un accordo faticosamente emerso Controparte_2 nell'ambito di un procedimento di mediazione, all'esito di un contenzioso che si pagina 8 di 10 protraeva da diverso tempo;
la ragione di 'impellenza' che mi veniva rappresentata, sempre dai legali e che io prendevo doverosamente in considerazione, era quella di evitare che qualcuna delle parti avesse ripensamenti o potesse sollevare ulteriori questioni”);
- il ragionamento svolto in replica dall'attrice, secondo cui il raggiungimento dell'accordo appena due mesi dopo il fallimento del procedimento di mediazione può spiegarsi soltanto con la (sopravvenuta) intenzione di sottrarre i beni da aggressioni di creditori, è meramente astratto, nella misura in cui non indica una qualche circostanza occorsa nel lasso di tempo intercorso tra il 24 maggio ed il 21 luglio 2022 (e cioè tra la chiusura del procedimento di mediazione e la stipula della permuta) che potesse aver dato origine a quella intenzione, ovvero, e soprattutto, alla sua conoscenza da parte della CP_1
l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale da parte del sig. , peraltro per un credito di CP_4 modesta entità, è successiva alla stipula della permuta e, in base a quanto esposto nell'atto introduttivo del giudizio di accertamento del credito vantato dalla Pt_1 quest'ultima aveva diffidato il fratello alla restituzione delle somme già agli inizi del mese di maggio.
Per l'effetto, la domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per quella istruttoria (limitata al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.), esclusa invece la fase decisionale in quanto meramente reiterativa delle conclusioni ed istanze già precisati nei precedenti atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella causa portante il n. 1637/2025 R.G. promossa da avverso Parte_1 CP_1
e , definitivamente decidendo:
[...] Controparte_2
Rigetta la domanda revocatoria del contratto di permuta del 21 luglio 2022.
Ordina la cancellazione della trascrizione della predetta domanda ai sensi dell'art. 2668, comma 2, c.c.
Condanna l'attrice alla refusione delle spese in favore della convenuta , che Controparte_2 liquida in € 7.015,00 per compenso, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa.
Verona, 25 agosto 2025
Il Giudice pagina 9 di 10 Dott.ssa Monica Attanasio
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona della dott.ssa, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa portante il n. 1637 R.G., anno 2025, promossa
DA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Freddo Parte_1 C.F._1
- ATTRICE -
CONTRO
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE –
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 C.F._3
Giuseppe Campagnolo
- CONVENUTA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 23 gennaio 2024 ha convenuto in giudizio i sigg.ri Parte_1 CP_1
, e esercitando nei loro confronti azione revocatoria di un
[...] Controparte_2 Controparte_3
pagina 1 di 10 contratto di permuta stipulato il 21 luglio 2022 e di una compravendita del 30 dicembre 2022, sulla base delle seguenti premesse:
- nell'anno 2021 aveva concordato con il sig. suo conoscente di Parte_2 lunga data, la locazione di lunga durata di un immobile che lo stesso si apprestava ad acquistare quale investimento, oggetto di imminente ristrutturazione con accesso ai bonus statali in allora esistenti: in base all'accordo, l'esponente avrebbe via via rimborsato al sig. il prezzo che quest'ultimo sarebbe andato a Parte_2 corrispondere relativamente alla parte di ristrutturazione non coperta dal bonus
110% e, una volta trasferitasi nell'immobile, lo avrebbe abitato e goduto a titolo gratuito sino alla compensazione tra quanto speso e quanto dovuto a titolo di canoni;
- per l'esecuzione dei lavori si era fatto avanti con la sig.ra il sig. Pt_1 CP_1 che, qualificatosi quale geometra e titolare di propria impresa di costruzioni,
[...] dopo averle sottoposto un preventivo relativo alle opere con bonus del 50%, nei primi mesi del 2022 diede inizio ai lavori, con l'intesa che gli stessi non avrebbero dovuto eccedere la manutenzione ordinaria né avrebbero dovuto in alcun modo interessare le opere potenzialmente coperte dal c.d. superbonus, la cui approvazione era in itinere;
- nello stesso periodo il all'insaputa della proprietà, rappresentò alla sig.ra CP_1 la necessità di versare al più presto degli acconti per procedere Pt_1 speditamente con i lavori ed acquistare i materiali necessari, così ottenendo la consegna, in più riprese, della complessiva di € 170.000,00 in contanti, garantendo che tali importi sarebbero stati restituiti non appena assegnato il superbonus;
- i lavori procedevano a rilento, ed il cantiere venne infine abbandonato, sì che la sig.ra allarmata dal fatto che il sig. si era reso irreperibile, compì Pt_1 CP_1 alcune ricerche, venendo a scoprire che: il sedicente geom. era stato CP_1 cancellato dal relativo albo qualche anno prima;
la società esecutrice dei lavori
(Ferrari S.r.l.s.) non era intestata a lui, ma alla figlia della sua compagna, ed aveva un capitale sociale di soli mille euro;
quanto garantito dal in ordine alla CP_1 correttezza delle dazioni effettuate a sue mani non rispondeva a verità, giacché un pagina 2 di 10 pagamento in contanti non avrebbe mai potuto costituire modalità idonea all'ottenimento di bonus edilizi, la sig.ra non rivestiva ancora la qualifica Pt_1 di locataria dell'immobile e la relativa pratica edilizia era intestata al proprietario;
- l'esponente, pertanto, dopo aver presentato atto di denuncia - querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, propose ricorso per sequestro conservativo di tutti i beni e crediti del e della Ferrari S.r.l.s., per poi CP_1 notificare un atto di citazione di ripetizione di indebito e arricchimento senza giusta causa nei confronti sia del che della Ferrari S.r.l.s.; CP_1
- a seguito dell'emissione dell'ordinanza di sequestro, un'indagine circa la situazione patrimoniale del sig. portò ad accertare che il 21 luglio 2022, circa tre mesi CP_1 dopo l'illecita apprensione delle somme in danno della sig.ra il Pt_1 CP_1 aveva stipulato con la sorella un atto di permuta con Controparte_2 conguaglio di un rilevante numero di immobili, originariamente in comproprietà tra i due fratelli in quanto costituenti l'asse ereditario dei genitori, siti in parte in
Pescantina ed in parte in Negrar di Valpolicella;
- dopo la stipula di tale contratto intervennero plurime variazioni al catasto di beni già intestati ai genitori dei una dichiarazione di successione della de cuius sig.ra CP_1 sostitutiva della precedente, e la stipula di un atto di permuta Persona_1 integrativo;
- nelle date del 31 ottobre 2022 e del 30 dicembre 2022, infine, il vendette CP_1
l'appartamento di Pescantina a tale sig.ra ed i terreni di Negrar al Persona_2 sig. , verosimilmente zio di . Controparte_3 Controparte_1
Mentre non ha provveduto a costituirsi in giudizio malgrado la regolarità della notifica Controparte_1 dell'atto di citazione in riassunzione, e si sono costituiti Controparte_2 Controparte_3 ritualmente. Entrambi hanno contrastato le domande attoree affermando l'insussistenza dei presupposti dell'azione spiegata.
Tentata invano la conciliazione delle parti, con ordinanza del 5 marzo 2025 è stata disposta la separazione della domanda avente ad oggetto la permuta del luglio 2022, proposta avverso CP_1
e , da quella riguardante la compravendita del dicembre '22, proposta nei
[...] Controparte_2 confronti dei sigg.ri e , non necessitando, la prima, del compimento di Controparte_1 Controparte_3
pagina 3 di 10 attività istruttoria. La causa, che ha assunto n. di RG 1637/2025, è stata quindi rinviata, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, all'udienza del giorno 4 giugno 2025, ed in quella sede riservata per la decisione.
2. Occorre innanzi tutto ricordare che il credito litigioso è anch'esso idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, fermo peraltro restando che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'atto revocato non potrà essere portata ad esecuzione finché l'esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato (cfr., da ultimo, Cass., 7 maggio 2014, n. 9855; Cass. 10 febbraio
2016, n. 2673, e Cass., 5 febbraio 2019, n. 3369). Al riguardo si è in particolare precisato che ai predetti fini è necessario e sufficiente che non si tratti di credito manifestamente pretestuoso;
che non vi
è un onere di preventiva introduzione del giudizio di accertamento del credito;
che la ragione di credito costituisce “titolo di legittimazione” dell'azione revocatoria, per cui il giudice della revocatoria non deve compiere un accertamento sia pure incidentale del credito, bensì un accertamento in via principale in ordine alla non manifesta pretestuosità della ragione di credito quale titolo di legittimazione all'azione (cfr. Cass., 19 febbraio 2020, n. 4212, e la giurisprudenza ivi citata, tra cui Cass., Sez. U., 18 maggio 2004, n. 9440); che, inoltre, ); che, inoltre, qualora l'attore abbia già instaurato il giudizio di accertamento del credito ed alleghi “quale titolo di legittimazione e fatto costitutivo della fondatezza della domanda revocatoria il "credito eventuale", in veste di "credito litigioso", la sussistenza (ed insieme la dimostrazione) di questo è data proprio dalla pendenza del giudizio di accertamento del credito” (così la già citata Cass., S.U., n. 9440/2004).
Nella specie, parte attrice ha prodotto tre scritture a firma del sig. , con cui lo stesso ha Controparte_1 dichiarato di ricevere dall'attrice le somme, rispettivamente, di 50, 30 e 90 mila euro, le prime due a titolo di acconto sui lavori da eseguire e la terza a titolo di prestito – scritture non disconosciute dal nel procedimento di sequestro conservativo, ove lo stesso si era costituito;
essa, inoltre, ha CP_1 ottenuto un sequestro conservativo avverso il sino alla concorrenza della somma di € CP_1
130.489,40, avendo il Giudice della cautela ritenuto di sottrarre dall'ammontare delle somme ricevute dal il costo dei lavori eseguiti, quale quantificato dal direttore dei lavori;
la ha infine CP_1 Pt_1 dimesso l'atto di citazione datato 6 dicembre 2023, col quale ha convenuto in giudizio e Controparte_1 la Ferrari S.r.l.s., chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 170.000,00 a titolo di ripetizione di indebito o di ingiustificato arricchimento. pagina 4 di 10 3. Il contratto di permuta del luglio 2022 venne stipulato tra i sigg.ri e Controparte_1 CP_2 al fine di sciogliere la comunione ereditaria sui beni loro pervenuti per successione dai
[...] genitori. La circostanza, riconosciuta dalla stessa attrice (cfr. pag. 7 dell'atto di citazione), trova conferma nel fatto che sin dal febbraio 2021 furono investiti della questione una commercialista ed uno studio notarile di Modena (cfr. doc. n. 7 del fascicolo della convenuta), e che successivamente, il 3 novembre 2021, la sig.ra presentò all' domanda di CP_1 Parte_3 avvio di un procedimento di mediazione per la soluzione di una controversia in materia di divisione ereditaria, conclusosi infruttuosamente il 24 maggio 2022 (ibidem, docc. nn. 2 e 4).
Lo strumento giuridico prescelto dalle parti per lo scioglimento della comunione ereditaria è stato, comunque, un contratto di permuta, che è atto sicuramente revocabile ex art. 2901 c.c., conclusione che non sarebbe del resto diversa anche se si volesse (ri)qualificare l'atto impugnato come divisione convenzionale.
Ed invero, l'assoggettabilità a revocatoria del negozio di divisione è stata in passato esclusa in ragione della natura meramente dichiarativa della divisione ereditaria, a sua volta desunta dal disposto dell'art. 757 c.c., ma già allora si era affermata la natura (non dichiarativa ma) costitutiva/traslativa della convenzione con la quale ad uno dei condividenti venisse assegnata una quota maggiore di quella che gli sarebbe spettata in base alla propria quota di partecipazione alla comunione, con riconoscimento di un conguaglio in favore dell'altro o degli altri condividenti (cfr. Cass., 24 luglio 2000, n. 9659); in seguito, la tesi della natura dichiarativa della divisione ereditaria è stata del tutto abbandonata in favore di una qualificazione della stessa quale atto ad efficacia tipicamente costitutiva e traslativa, giacché
“con la divisione ogni condividente perde la (com)proprietà sul tutto (che prima aveva) e – correlativamente – acquista la proprietà individuale ed esclusiva sui beni a lui assegnati” (cfr. la fondamentale pronuncia resa a Sezioni Unite n. 25021 del 7 ottobre 2019). La revocabilità della divisione ereditaria è poi desumibile dal disposto dell'art. 1113, comma 1, c.c., a mente del quale “I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione già eseguita, a meno che abbiano notificato un'opposizione anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essi l'esperimento dell'azione revocatoria o dell'azione surrogatoria”.
4.1. Per il contratto di permuta la sussistenza del requisito dell'eventus damni resta di norma esclusa nel caso in cui i beni scambiati abbiano lo stesso valore;
analogamente è da dirsi per la divisione pagina 5 di 10 convenzionale, dove l'equipollenza dei valori è sostituita dalla proporzionalità delle assegnazioni rispetto alle quote di partecipazione alla comunione, ed anzi, nel caso di scioglimento di una comunione, i creditori traggono beneficio dal fatto che il loro debitore è divenuto titolare di un diritto di proprietà esclusiva e non più condivisa, in quanto la futura, eventuale azione esecutiva sarà più celere e meno dispendiosa.
Un pregiudizio per i creditori è tuttavia ravvisabile tutte le volte che venga meno quella equipollenza oppure quella proporzionalità, in termini sia di valori che di caratteristiche di commerciabilità dei beni scambiati o assegnati, nonché, in ogni caso, allorquando il contratto di permuta o divisione preveda un conguaglio in favore del debitore: nel primo caso, infatti, il patrimonio di quest'ultimo subisce una variazione di ordine quantitativo e, nel secondo, una modificazione qualitativa (stante la spiccata volatilità del denaro).
Nel caso di specie, la sproporzione, in favore della sig.ra tra il valore delle porzioni assegnate a CP_1 ciascuno dei due partecipanti alla comunione parrebbe desumersi dalle stime operate nelle perizie prodotte dalla stessa convenuta come doc. nn. 10 e 11, sproporzione forse originata dal fatto che l'atto impugnato ha costituito occasione anche per definire una pregressa esposizione del nei CP_1 confronti della sorella (cfr. doc. n. 8 del fascicolo attoreo), sì che potrebbe porsi sotto questo profilo la questione della revocabilità dell'atto ex art. 2901, comma 3, c.c. Ricorre peraltro, in ogni caso, la prima delle ipotesi sopra considerate, atteso che il contratto stipulato inter partes prevedeva la corresponsione di un conguaglio di 120 mila euro in favore del sig. . Controparte_1
4.2. Questione diversa – ma afferente anch'essa al requisito dell'eventus damni – è quella relativa all'idoneità del patrimonio residuo del debitore ad assicurare il soddisfacimento del o dei suoi creditori.
Nella specie, a fronte di un credito dell'attrice di circa 130 mila euro (essendo condivisibili le ragioni che hanno indotto il Giudice della cautela a ridurne l'ammontare), i beni di cui il è divenuto Pt_4 proprietario esclusivo in virtù dell'atto impugnato sono stati poi venduti a 97 mila euro l'immobile di
Pescantina e a 175 mila euro quelli di Negrar, valori che tali beni dovevano avere anche nel luglio
2022, dal momento che le vendite sono avvenute pochi mesi dopo, e che appaiono realizzabili pure in sede di espropriazione forzata, trattandosi di beni appetibili (un appartamento di piccolo taglio in cittadina posta a metà strada tra il Lago di Garda e Verona e terreni siti in Valpolicella); valori, quindi, suscettibili di assorbire anche le spese dell'esecuzione, nonché il credito di quasi 20 mila euro del sig.
pagina 6 di 10 che portò all'iscrizione sui terreni dell'ipoteca giudiziale poi cancellata all'atto della Controparte_4 loro vendita.
5. Per quel che concerne il requisito soggettivo richiesto ai fini della revocatoria, occorre innanzi tutto evidenziare la natura onerosa sia del contratto di permuta che della divisione convenzionale, giacché entrambi realizzano uno scambio di valori patrimoniali.
Sempre in via preliminare va altresì osservato che mentre il credito di € 90.000,00 originato dal prestito è sorto con la consegna del danaro nel marzo 2022 (cfr. doc. n. 3 del fascicolo dell'attrice), di più difficile datazione, per carenze assertive e probatorie, è quello vantato dalla in relazione agli Pt_1 acconti versati per i lavori: difetta l'indicazione del momento esatto in cui il cantiere è stato abbandonato, rendendo così indebito il trattenimento delle somme eccedenti il costo dei lavori eseguiti,
e se nell'atto introduttivo del giudizio promosso onde ottenerne la restituzione è indicata come prodotta una mail del 9 maggio 2022, con cui il sarebbe stato a ciò diffidato, tale mail non è stata CP_1 depositata in questa sede.
In ogni caso, anche nella forma più attenuata richiesta nel caso di atto dispositivo compiuto dopo l'insorgenza del credito, l'elemento soggettivo necessario per l'accoglimento della revocatoria può ritenersi sussistente in capo a , sicuramente consapevole degli obblighi assunti nei Controparte_1 confronti dell'attrice e del loro inadempimento, ma non risulta idoneamente provato quanto alla convenuta – rispetto alla quale non è, quindi, a maggior ragione predicabile la Controparte_2 partecipatio fraudis, e cioè la consapevolezza della dolosa preordinazione del debitore a pregiudicare le ragioni dei propri creditori (cfr. Cass., n. 23205/2015, Cass., 18 settembre 2015, n. 18315 e Cass., 9 maggio 2008, n. 11577).
Tra la convenuta e sussiste, senza dubbio, uno stretto legale parentale, ma la ha Controparte_1 CP_1 allegato di non essere da tempo in buoni rapporti con il fratello, e la circostanza appare confermata dal fatto che le interlocuzioni tra i due, con riguardo sia alla divisione ereditaria sia, successivamente, alla liberazione di uno degli immobili assegnati alla convenuta, risultano sempre intervenute non direttamente, ma per il tramite di professionisti (cfr. i docc. nn. 3, 5 e 6 del fascicolo della convenuta); stessa cosa è da dirsi per l'iniziativa assunta dalla con l'istanza di mediazione. A ciò si aggiunga CP_1 che la risiede a Carpi, luogo diverso e lontano da quello in cui il fratello risiede ed opera, e che CP_1 per la cura delle pratiche relative agli immobili ereditati ella si è sempre avvalsa di professionisti del pagina 7 di 10 modenese, né sono noti suoi contatti con altre persone dei luoghi natii che potessero renderle note le vicende occorse al fratello.
Al tempo stesso, le circostanze allegate dall'attrice per comprovare la consapevolezza del pregiudizio che l'atto impugnato comportava per i creditori o sono state smentite dall'istruttoria compiuta, oppure non appaiono dirimenti. In particolare:
- l'attrice ha affermato che il avrebbe conservato la disponibilità di uno degli CP_1 immobili a lei trasferiti con l'atto impugnato, ma la controparte ha negato la circostanza e provato di aver diffidato il alla restituzione il 13 dicembre 2022 (v. doc. n. 6); CP_1
- secondo l'attrice, la avrebbe intrattenuto continui rapporti con il fratello, tant'è CP_1 che nel giugno '21, due anni dopo la morte della madre, i fratelli concessero in CP_1 locazione uno degli immobili in comproprietà siti in Negrar;
la convenuta ha però prodotto copia di tale contratto, il quale risulta stipulato dal solo;
Controparte_1
- la circostanza che nel corso del tempo siano state iscritte a carico del varie CP_1 ipoteche giudiziali o atti di pignoramento, ed in particolare in un caso un'ipoteca giudiziale iscritta su un bene in comproprietà con la sorella, non appare decisiva, trattandosi di iscrizioni risalenti nel tempo, tutte cancellate ben prima dell'atto impugnato (l'ultima, e cioè proprio quella iscritta sul bene in comproprietà, risalente al dicembre 2019, e cancellata un anno dopo); né, del resto, l'iscrizione di un'ipoteca su una quota di un bene indiviso viene comunicata ai titolari delle altre quote;
- la fretta con la quale il contratto di permuta è stato concluso, attestata dal fatto che nello stesso atto si dichiara l'assenza di conformità soggettiva tra intestazione catastale e risultanze dei registri immobiliari a causa della mancata trascrizione dell'acquisto per successione dai genitori dei e che costrinse poi ad una regolarizzazione postuma CP_1 mediante i vari atti descritti in narrativa, può essere spiegata col fatto che le parti avevano infine trovato l'accordo, da tempo ricercato, in ordine alla divisione dei beni ereditari, ed esattamente in questi termini essa è stata spiegata in una pec inviata dal notaio rogante al precedente legale della (ove, infatti, si legge che la stipula Pt_1 della permuta avvenne “in esecuzione di quello che i legali dei signori e Controparte_1 mi riferivano essere un accordo faticosamente emerso Controparte_2 nell'ambito di un procedimento di mediazione, all'esito di un contenzioso che si pagina 8 di 10 protraeva da diverso tempo;
la ragione di 'impellenza' che mi veniva rappresentata, sempre dai legali e che io prendevo doverosamente in considerazione, era quella di evitare che qualcuna delle parti avesse ripensamenti o potesse sollevare ulteriori questioni”);
- il ragionamento svolto in replica dall'attrice, secondo cui il raggiungimento dell'accordo appena due mesi dopo il fallimento del procedimento di mediazione può spiegarsi soltanto con la (sopravvenuta) intenzione di sottrarre i beni da aggressioni di creditori, è meramente astratto, nella misura in cui non indica una qualche circostanza occorsa nel lasso di tempo intercorso tra il 24 maggio ed il 21 luglio 2022 (e cioè tra la chiusura del procedimento di mediazione e la stipula della permuta) che potesse aver dato origine a quella intenzione, ovvero, e soprattutto, alla sua conoscenza da parte della CP_1
l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale da parte del sig. , peraltro per un credito di CP_4 modesta entità, è successiva alla stipula della permuta e, in base a quanto esposto nell'atto introduttivo del giudizio di accertamento del credito vantato dalla Pt_1 quest'ultima aveva diffidato il fratello alla restituzione delle somme già agli inizi del mese di maggio.
Per l'effetto, la domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per quella istruttoria (limitata al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.), esclusa invece la fase decisionale in quanto meramente reiterativa delle conclusioni ed istanze già precisati nei precedenti atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella causa portante il n. 1637/2025 R.G. promossa da avverso Parte_1 CP_1
e , definitivamente decidendo:
[...] Controparte_2
Rigetta la domanda revocatoria del contratto di permuta del 21 luglio 2022.
Ordina la cancellazione della trascrizione della predetta domanda ai sensi dell'art. 2668, comma 2, c.c.
Condanna l'attrice alla refusione delle spese in favore della convenuta , che Controparte_2 liquida in € 7.015,00 per compenso, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa.
Verona, 25 agosto 2025
Il Giudice pagina 9 di 10 Dott.ssa Monica Attanasio
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