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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/06/2025, n. 8307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8307 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
RGAC 20268 ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE ER
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 20268 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione alla udienza del 28 maggio 2025 sulle conclusioni precisate come in atti alla udienza del 13 marzo 2025, e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliata in Roma, via Parte_1 C.F._1
Giuseppe Avezzana n. 8, presso lo studio dell'avv. Arnaldo Coscino che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato all'atto di citazione.
ATTRICE
E
(cf ), ELETTIVAMENTE DOMICILIATO IN Controparte_1 C.F._2
Tivoli, viale Trieste n. 24 presso lo studio dell'avv. Daniela Bagazzoli che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzioen e risposta
CONVENUTO
E
(cf ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma. Via Prenestina n. 45 presso la sede della società, TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Tossini, giusta procura generale alle liti per atto di notaio in Roma, in data 6 settembre 2019, rep. 9614 racc. 3235 Per_1
CONVENUTA
E
(p. IVA ), in Controparte_3 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie n. 15 presso lo studio dell'avv. Paolo Popolini che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta
CHIAMATA IN CAUSA
oggetto: risarcimento danni da lesioni volontarie
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice ha convenuto in giudizio innanzi al
Tribunale di Roma e la società al fine di veder accertare la Controparte_1 CP_2
responsabilità di nella aggressione subita il 21 novembre 2014 mentre Controparte_1
CP_ si trovava all'interno di un veicolo dell' da parte del conducente dello stesso e per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti.
A fondamento della domanda l'attrice ha dedotto che il giorno 21 novembre 2014 verso le ore 19,30 era salita in via Vittorio Colonna su di un veicolo della linea 70 diretta a Piazza
Venezia. Era salita dalla porta anteriore ed era rimasta ferma dinanzi a tale porta e che una signora seduta sul primo sedile, la aveva insultata senza ragione Parte_2
colpendola con due calci.
Malgrado la aggressione non aveva reagito e l'autobus era giunto in via di Ripetta dove il conducente improvvisamente aveva fermato l'autobus, aveva aperto la porta e con una spinta la aveva buttata fuori dall'autobus facendola cadere a terra.
RGAC 20268 ANNO 2024 Pag. 2 di 15 G.U. ER AR
ER AR TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
L'autista aveva chiuso la porta e si era allontanato.
Erano intervenute delle persone provenienti dai negozi presenti su via di Ripetta che avevano assistito alla scena avevano fatto intervenire la Polizia di stato e la avevano fatta trasportare in Ospedale dove era stato riscontrato un trauma al ginocchio destro con una prognosi di trenta giorni.
Ha dedotto di essere affetta da sindrome di BO (rectius e di essere stata Per_2
dichiarata invalida civile per tale sindrome.
AV presentato denunzia querela per la quale era stato avviato un procedimento penale nei confronti del in relazione al quale il Tribunale di Roma si era dichiarato CP_1
incompetente in favore del giudice di pace dove, poi, il giudice aveva dichiarato estino il giudizio per rinunzia tacita alla querela non essendosi presentata alle udienze fissate per la conferma della querela.
Ha chiesto il risarcimento dei danni morali e patrimoniali subiti da qauntificarsi attraverso
CTU ed indicata nella somma di euro 300.000.
Si è costituito volontariamente al quale non era stato notificato l'atto di Controparte_1
citazione, evidenziando che era residente da sei anni in un luogo diverso rispetto a quello dove era stata effettuata la notifica ed era venuto a conoscenza della citazione attraverso l'Ente datore di lavoro.
Ga contestato la dinamica dei fatti proposta da parte attrice evidenziando di essere stato ascoltato dalla Polizia al Capolinea dell'autobus mentre l'altra passeggera identificata, tale aveva reso la dichiarazione sul luogo di lavoro la sera stessa. Pt_2
Nelle dichiarazioni era emerso che la attrice era salita sull'autobus dalla porta anteriore ed aveva aggredito la passeggera Poiché la aggressione fisica e verbale da parte Pt_2
della attrice proseguiva, aveva fermato l'autobus ed aveva cercato di calmare la attrice che invece aveva iniziato a battere con i pugni sulla porta anteriore e a chiedere di scendere.
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Non riuscendo a calmare la passeggera, aveva aperto la porta e la passeggera si era affrettata a scendere in modo scomposto e perdendo l'equilibrio era caduta. AV chiesto più volte se avesse bisogno di aiuto senza risposta. Avendo visto che si era avvicinata della gente che assisteva la ragazza, aveva chiuso la porta ed era ripartito.
Analoga versione era stata fornita dalla la quale in particolare aveva dichiarato di Pt_2
aver visto la attrice sedersi sul marciapiede e poi sdraiarsi sullo stesso ed ha escluso che la stessa fosse stata spintonata
Ha indicato, inoltre, che anche la era stata refertata al Pronto soccorso per CP_4
contusioni alla gamba ed al piede sinistro con una prognosi di tre giorni.
Di conseguenza era stata l'attrice ad aggredire una passeggera seduta sull'autobus ed il suo intervento era stato diretto a cercare di fermare la aggressione interponentisi tra le due donne e ricevendo anche lui qualche calcio e decidendo di aprile la porta per far scendere la attrice che aveva iniziato a colpire la porta con calci e pugni.
Ha evidenziato che non era possibile che lui avesse pinto la attrice mentre scendeva, dal momento che per aprire la porta dell'autobus doveva essere all'interno della cabina di gida.,
lontana dagli scalini della uscita anteriore.
Era ripartito, dopo aver chiesto più volte alla attrice se avesse bisogno di aiuto, per la presenza di autoveicoli fermi che non potevano transitare.
Ha dedotto che gli altri testi sentiti e che aveva soccorso la ragazza non avevano visto cosa fosse accaduto e la attrice agli stessi non ha riferito di essere stata spinta, ma tale circostanza era stata supposta da alcuni gesti della ragazza non avendo mai risposto la stessa alle domande che le venivano rivolte e anche la alla madre aveva riferito solo di essere caduta.
Ha contesto la misura del danno del quale era stato richiesto il risarcimento senza alcuna indicazione specifica.
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Si è costituita la società eccependo la prescrizione relativamente alla CP_2
responsabilità da trasporto ex articolo 1681 cc, ed ha chiesto la autorizzazione a chiamare in causa l'Assicurazione che la garantiva per la responsabilità civile evidenziando, in ogni caso che il passeggero nello scendere doveva porre la necessaria cautela oltre a dimostrare la conclusione del contratto di trasporto mediante la esibizione del titolo di viaggio.
In particolare, ha evidenziato che nella relazione il conducente aveva dedotto di essere intervenuto in quanto la attrice stava aggredendo un passeggero, si era interposto ricevendo anche qualche calcio ed aveva invitato la attrice a scendere e la stessa era saltata fuori cadendo. Le aveva chiesto se avesse bisogno di aiuto e non ricevendo risposta alle plurime richieste profferite, aveva ripreso il servizio.
Ha riportato le dichiarazioni rese alla Polizia dall'autista e dalla passeggera aggredita dalla attrice che aveva confermato la versione dell'attore venendo sentita la sera stessa in un luogo diverso rispetto al conducente.
Di conseguenza nessun riscontro aveva trovato la affermazione della attrice in ordine all'essere stata sospinta fuori dell'autobus e cadendo per effetto della spinta.
Ha evidenziato, inoltre, che il conducente dell'autobus non svolgeva attività atta a prevenire eventuali comportamenti violenti dei passeggeri, della quale rimanevano responsabili i passeggeri stessi che li ponevano in essere.
Ha contestato la misura del danno del quale era stato richiesto il risarcimento.
Si è costituita , chiamata in causa, eccependo la propria carenza Controparte_3
di legittimazione passiva in quanto il fatto dedotto dalla attrice quale fonte di responsabilità
non rientrava nella garanzia di Polizza essendo state configurate delle lesioni volontarie o
CP_ colpose poste in essere dal conducente dell'autobus e la responsabilità dell' quale
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datore di lavoro del presunto responsabile mentre la polizza azionata copriva i fatti avvenuti a causa della circolazione stradale con espressa esclusione dei fatti dolosi.
Ha dedotto la prescrizione in quanto la responsabilità ex articolo 1681 si prescrive in un anno mentre la responsabilità per fatto illecito si prescrive in cinque anni mentre l'attrice ha introdotto la azione risarcitoria quasi dieci anni dopo il fatto con interruzione della prescrizione operata con la costituzione di parte civile formalizzata il 24 marzo 2017
quando il termine di prescrizione della responsabilità per trasporto era già decorso.
In relazione alla prescrizione da fatto illecito, essendo stato dichiarato estinto il procedimento penale nel quale vi era stata la costituzione di parte civile non vi erano statio ulteriori atti interruttivi della prescrizione prima della notifica dell'atto di citazione, avvenuta oltre cinque anni dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione.
Nel merito ha dedotto che la attrice non aveva fornito la prova del fatto dedotto ed in particolare che il conducente dell'autobus la avesse spinto fuori dall'autobus facendola cadere proseguendo la corsa dell'autobus.
Ha dedotto che in relazione alla responsabilità contrattuale di cui all'articolo 1681 cc non era stata fornita la prova della avvenuta conclusione del relativo contratto, non essendo stato depositato il titolo di viaggio.
Ha dedotto che in relazione al fatto dedotto dalla attrice, e non provato dalla stessa, in atti vi erano le dichiarazioni rese da una trasportata dell'autobus che aveva specificamente negato la circostanza, mentre le altre dichiarazioni rese dalle persone che erano intervenute, non avevano visto cosa fosse accaduto prima della uscita della attrice dall'autobus e non avevano neppure avuto informazioni dirette dalla attrice, avendo indicato i testi che l'attrice non aveva detto nulla ed avevano pensato ad una spinta in quanto la stessa, senza parlare, aveva fatto il gesto di spingere avanti le braccia.
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Nella comparsa aveva riportato la dichiarazione resa dal conducente e dalla teste
[...]
trasportata nell'autobus che aveva confermato di essere stata aggredita Parte_2
dalla attrice e che il conducente dell'autobus era intervenuto per cercare di calmare la attrice e che poi aveva aperto la porta dell'autobus per consentire alla stessa di scender perché aveva iniziato a colpire la porta stessa con calci e pugni.
Ha evidenziato che il teste aveva riferito di aver visto l'attrice scendere in modo Tes_1
scomposto cadendo a terra.
Ha contestato, infine, la misura del danno di cui era stato richiesto il risarcimento dalla attrice evidenziando la eccessività della stessa a fronte del solo trauma al ginocchio diagnosticato all'accesso in Ospedale.
La attrice, che non ha richiesto mezzi istruttori nell'atto di citazione, non ha depositato le memorie istruttorie di cui all'articolo 171 ter cpc, non richiedendo di avvalersi di mezzi istruttori nel presente giudizio.
Alla udienza di prima comparizione delle parti parte attrice non si è presentata e le atre parti, non essendo stati richiesti mezzi istruttori, hanno precisato le conclusioni chiedendo che la causa venisse posta in decisione.
Assegnati i termini di cui all'articolo 352 cpc per il deposito di memorie conclusionali e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 28 maggio 2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, in via preliminar,e essere esaminata la eccezione di prescrizione proposta dalla parti.
Nell'atto di citazione non ha indicato espressamente le ragioni giuridiche sulle quali ha fondato la propria domanda.
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Tuttavia, da quanto indicato in fatto emerge che la stessa assume di essere caduta in conseguenza della spinta volontaria da parte del conducente dell'autobus che intendeva farla scendere a forza dall'autobus mentre nei confronti dell' è possibil CP_2
ipotizzare o la responsabilità contrattuale ai sensi dell'articolo 1681 cpc o ex articolo 2949
cc nella qualità di datore di lavoro del . CP_1
In atti è stato provato che la attrice aveva presentato denunzia querela nei confronti del per la quale era stato introdotto un procedimento penale per lesioni colpose CP_5
essendo stato contestato al il reato di lesioni personali colpose per aver aperto la CP_1
porta anteriore dell'autobus che la attrice stava colpendo con pugni senza accertarsi di farlo in condizioni si sicurezza provocando la caduta della attrice che nella caduta aveva subito la lussazione laterale della rotula.
Detto giudizio, nel quale la odierna attrice si era costituita parte civile alla udienza del 24
marzo 2017 e nel quale erano stati citati quali responsabili civili la società e CP_2 [...]
. era stato definito dinanzi al Tribunale di Roma con sentenza Controparte_3
4433/2018 in data 27 marzo 2018 con la quale il giudice si era dichiarato incompetente in favore del giudice di pace di Roma.
Il giudizio innanzi al Giudice di pace di Roma è stato definito con sentenza 1996/2021 in data 21 luglio 2021 con dichiarazione di non doversi procedere per remissione tacita di querela in quanto la parte non si era comparsa nel giudizio innanzi al Giudice di pace e,
benché invitata a presentarsi per confermare la querela alla udienza del 7 luglio 2021,
non si era presentata a detta udienza e non essendosi opposto l'imputato che secondo quanto riferito da difensore si era manifestato favorevole ad accettare la remissione di querela.
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Si tratta, quindi, di valutare l'effetto interruttivo conseguente alla costituzione di parte civile avvenuta il 24 marzo 2017 in relazione alla successiva pronunzia di non doversi procedere per remissione tacita di querela.
Al riguardo osserva il giudicante che in caso di interruzione della prescrizione,
conseguente a costituzione di parte civile nel processo penale, l'art. 2945, terzo comma,
cod. civ. - a norma del quale, in caso di estinzione del processo, fermo l'effetto interruttivo proprio dell'atto con il quale il processo stesso è stato iniziato, il nuovo periodo di prescrizione comincia a decorrere dalla data di tale atto -, non si applica al caso in cui il reato si estingue per remissione di querela, poiché la sentenza dichiarativa di tale effetto non estingue il processo penale, ma determina la sopravvenuta carenza di "potestas judicandi" dell'adito giudice penale, divenendo irrevocabile il suddetto effetto soltanto una volta che siano scaduti i termini per l'impugnazione della predetta sentenza. (Cass. Sez.
III, 1 ottobre 2009, n. 21069)
Di conseguenza, poiché la sentenza risulta divenuta irrevocabile nel settembre del 2021, la prescrizione per la ipotesi di responsabilità civile extracontrattuale non era decorsa al momento della introduzione del presente giudizio, a differenza per la eventuale responsabilità basata sulla responsabilità contrattuale ai sensi dell'articolo 1681 cc.
Deve, quindi, essere esaminata la domanda attrice basata sulla responsabilità
extracontrattuale basata sul dedotto comportamento del conducente dell'autobus che secondo la attrice la avrebbe spinta fuori dell'autobus facendola cadere e cagionarsi la
CP_ lussazione della rotula della gamba e, relativamente all' per la responsabilità basata sull'articolo 2049 cc, tenuto conto che ai sensi dell'articolo 2043 cc incombe sulla attrice l'onere di provare tutti gli elementi della fattispecie e per l'articolo 2049 l'attrice deve comunque provare il fatto ed in nesso di causalità tra fatto ed evento affinché insorga la presunzione di responsabilità a carico del datore di lavoro.
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Sotto questo aspetto la attrice nel presente giudizio non ha chiesto di provare nulla per quanto riguarda i fatti del presente giudizio.
Gli unici elementi disponibili sono costituiti dagli atti assunti nel corso della attività
investigativa posta in essere dalla Polizia di Stato.
La attrice ha presentato una denunzia querela in data 23 novembre 2014 nella quale ,
premesso di soffrire della sindrome di che comportava un ritardo psico.motorio Per_2
ed ha esposto che era salita in via Vittoria Colonna sull'autobus n. 70 per raggiungere
Piazza Venezia verso le ore 19,40 e che, mentre si trovava a borso dell'auobus una signora che era seduta sul primo gradino e che improvvisamente la aveva colpita con due calci. Impaurita era rimasta ferma ed improvvisamente l'autobus, giunto in via di Ripetta, si era fermato, aveva aperto la porta anteriore con una spinta la aveva sospinta fuori dall'autobus facendola cadere a terra. Subito dopo aveva chiuso la porta ed era ripartito.
Era stata assistita da alcuni passanti che, avendo visto la scena avevano fatto intervenire la Polizia che si trovava poco distante.
In atti è presente la dichiarazione resa da verso le ore 20 del 21 Testimone_2
novembre 2014 la quale ha dichiarato che verso le ore 19,40 si trovava in via di Ripetta ed aveva visto un autobus fermo in mezzo alla strada ed aveva chiesto al conducente cosa fosse successo ed il conducente le aveva risposto, sedendosi al posto di guida che stava provocando problemi nell'autobus ed era stata fatta scendere e poi l'autobus era ripartito.
Quando l'autobus era ripartito aveva notato una ragazza distesa a terra.
Era stato sentito il teste il quale ha confermato di aver visto un messo Testimone_3
CP_ dell' fermo in strada all'incrocio con Piazza Nicosia. AV visto che dalla potrta anteriore usciva in modo scomposto una persona che era caduta sul marciapiede e l'autobus aveva chiuso la porta- Si era avvicinato ed aveva visto l'autista che da dietro la
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porta gesticolava come se volesse spiegargli qualcosa e poi era ripartito, precisando che nell'autobus vi erano una dozzina di persone.
E stata sentita , alle ore 23,15 del 21 novembre 2014, la quale aveva Parte_2
riferito che si trovava a bordo dell'autobus seduta sul primo sedile e che l'attrice, salita sull'autobus si era avvicinata e le aveva pestato un piede e poi aveva iniziato a prenderla a calci e a strattonarla per la giacca. La aveva allontanata, chiedendo a voce alta di lasciarla stare. A questo punto era intervenuto l'autista del mezzo che aveva chiesto alla ragazza di calmarsi e di posizionarsi vicino alla cabina. La ragazza aveva iniziato ad inveito contro l'autista e l'autista aveva fermato l'autobus facendo scendere la ragazza che, una volta scesa si era seduta sul marciapiede e poi si era sdraiata. Ha evidenziato di essersi recata da un medico e che non aveva ritenuto necessario recarsi alla per denunziare il Pt_3
fatto. Ha infine precisato di non aver visto come l'attore avesse fatto scendere la ragazza.
E' stato sentito di nuovo a S.I.T. il quale ha riferito di aver visto l'autobus Testimone_3
con la porta anteriore aperta ed una donna che cadeva da entro a fuori. Si era avvicinato per assistere la domma ed in quel momento l'autobus stava chiudendo la porta . AV
chiesto al conducente cosa fosse successo e quello aveva risposto a gesti ma lui non aveva capito cosa avesse detto. Si era diretto all'Ara Pacis dove aveva chiesto soccorso alla Polizia presente. AV chiesto alla ragazza cosa fosse avvenuta ma la stessa non aveva risposto. Ha ribadito di aver visto solo la uscita della ragazza dalla porta ribadendo di essere rimasto colpito dalla scompostezza della uscita ed ha risposta che la ragazza alla domanda se fosse stata spinta non aveva risposto ma estendeva in avanti le braccia come per mimare il gesto.
E' stata senta a S.I.T. la quale ha indicato che si trovava di fronte Testimone_4
all'autobus fermo davanti al suo negozio con le auto ferme dietro che suonavano il clacson per chiedere strada. AV visto il conducente dell'autobus, fermo alla sua altezza, con il
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finestrino aperto ed aveva chiesto allo stesso cosa fosse accaduto. L'autista le aveva risposto che era fermo perché nell'autobus vi era una persona che si stava menando con altri e si era fermato per far scendere tale persona. L'autista era ripartito e quando si era allontanato aveva visto una signora seduta a terra che piangeva. Si era avvicinata ed il quel momento era presente anche il proprietario di una gioielleria posta nei pressi.
AVno chiesto alla signora cosa fosse acceduto ma la signora non aveva risposto continuando a piangere. AVno chiamato la Polizia che aveva chiamato l'Ambulanza. Ha
ribadito di non aver visto cosa fosse accaduto alla donna e che la stessa, malgrado le domande non aveva detto loro cosa fosse accaduto.
Era stata sentita a SIT la a quale ha ribadito che la attrice le aveva schiacciato un Pt_2
piede mentre era seduta e poi alle sue rimostranze ka aveva colpita con dei calci alla gamba sinistra, AV chiesto aiuto e l'autista, intento alla guida aveva cercato di parlare con la ragazza nel tentativo di calmarla. Poiché la ragazza non si calmava, l'autista aveva fermato l'autobus ed era andato verso la ragazza che, però, lo aveva aggradito mettendogli le mani addosso e carcando di colpirlo con dei calci. Contemporaneamente la ragazza, che si era posizionata dinanzi alla porta anteriore, aveva iniziato a colpire la porta stessa con dei pugni.
Allora l'autista era rientrato in cabina di guida dell'autobus dalla quale aveva aperto la porta anteriore e la ragazza era scesa, Una volta scesa si era seduta sul marciapiede e poi si era sdraiata, Ha escluso che l'autista avesse spintonato la ragazza fuori dalla vettura.
La Polizia, delegata dalla Autorità giudiziaria, ha interrogato il in relazione alla CP_1
ipotesi di reato consistente nell'aver aperto la porta della vettura alla attrice che batteva i pugni sulla porta senza assicurarsi di farlo in condizioni di sicurezza.
Il ha confermato di aver visto l'attrice che prendeva a calci una passeggera. CP_1
AV cercato di tranquillizzarla mentre si trovava nella cabina intento alla guida, ma la
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ragazza aveva iniziato a colpire con il pugni la porta della cabina di guida e la porta anteriore. Era uscito dalla cabina, frapponendosi tra le due donne, ricevendo dei calci.
AV detto alla ragazza di scendere ed era rientrato nella cabina di guida per aprire la porta anteriore, assicurandosi che la ragazza si trovasse a distanza di sicurezza dalla porta stessa al momento della apertura. Mentre la ragazza scendeva aveva visto che la stessa aveva perso l'equilibrio ed era caduta. Le aveva chiesto se stesse bene e se avesse bisogno di aiuto ma la ragazza non gli aveva risposto. Nel frattempo era giunta altra gente che gli aveva chiesto cosa fosse successo. Dopo avergli risposto era ripartito.
Ha ribadito di non aver spinto la ragazza e di aver chiamato immediatamente la sala operativa per relazionare sull'accaduto.
Le dichiarazione acquisite nel corso del procedimento penale hanno confermato che la attrice e caduta nello scendere dall'autobus ma occorre ricordare che nel presente giudizio la attrice non ha introdotto una domanda basata su di un qualche carenza del sistema di discesa dall'autobus o insidia presente sui gradini che hanno determinato la sua caduta,
ma ha introdotto il presente giudizio ponendo a base della sua domanda il comportamento volontario del conducente dell'autobus che la avrebbe spinta facendola cadere dall'autobus.
Tale circostanza, che non aveva trovato riscontro neppure nel procedimento penale nel quale era stato contestato al conducente di aver aperto la porta senza fare attenzione alle condizioni di sicurezza, tenendo conto che la attrice stava colpendo con i pugni la porta e non di aver spinto la attrice facendola cadere dalla porta aperta.
Nessun teste sentito nell'istruttoria ha riferito di aver visto il conducente spingere la attrice fuori dall'autobus ma a parte il tese che ha riferito di aver visto la attrice uscire Tes_1
scompostamente dalla porta dell'autobus e cadere, mentre la teste a escluso che Pt_2
il conducente dell'autobus avesse spinto la attrice fuori dall'autobus, aggiungendo che
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l'autista, al momento della apertura della porta era rientrato nella cabina del conducente da dove aveva azionato il comando di apertura della porta.
La stessa attrice non ha riferito a nessuno dei testi che l'hanno soccorsa ha detto,
malgrado le richieste anche esplicite sul punto, di essere stata spinta fuori dall'autobus non potendo essere attribuito un significato certo al gesto che avrebbe fatto la attrice di allungare le braccia dinanzi a se' quando le chiedevano se qualcuno la avesse spinta.
D'altra parte nessun riscontro ha trovato la circostanza rappresentata dalla attice di essere stata aggredita dalla e di aver sopportato senza dire nulla fino a quando il Pt_2
conducente la aveva invitata a scendere, non essendo comprensibile la ragione per la quale il conducente dell'autobus avesse chiesto di scendere alla persona aggredita, tenuto conto che il conducente a richiesta di le aveva risposto, come indicato Testimone_4
dalla stessa teste, che a bordo vi erano delle persone che si menavano ed aveva chiesto ad una di esse di scendere.
In questa situazione la attrice non ha provato la commissione di un fatto doloso da parte del conducente dell'autobus, la spinta volontaria per farla uscire, né ha provato che la caduta scendendo i gradini era stata causata da detta spinta.
Deve, pertanto, essere respinta la domanda attrice.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto della attività concretamente svolta nel giudizio.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sulla la domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , della società e de
[...] Controparte_1 CP_2 [...]
chiamata in causa Controparte_3
rigetta la domanda attrice;
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condanna a rimborsare a , alla società e Parte_1 Controparte_1 CP_2
a le spese del presente giudizio, Controparte_3
spese che liquida, in favore di ciascuna parte, in euro 3.000 di cui euro 3.000 per gli onorari delle fasi processuali, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, in data 2 giugno 2025.
Il Giudice
(ER AR)
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ER AR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE ER
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 20268 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione alla udienza del 28 maggio 2025 sulle conclusioni precisate come in atti alla udienza del 13 marzo 2025, e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliata in Roma, via Parte_1 C.F._1
Giuseppe Avezzana n. 8, presso lo studio dell'avv. Arnaldo Coscino che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato all'atto di citazione.
ATTRICE
E
(cf ), ELETTIVAMENTE DOMICILIATO IN Controparte_1 C.F._2
Tivoli, viale Trieste n. 24 presso lo studio dell'avv. Daniela Bagazzoli che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzioen e risposta
CONVENUTO
E
(cf ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma. Via Prenestina n. 45 presso la sede della società, TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Tossini, giusta procura generale alle liti per atto di notaio in Roma, in data 6 settembre 2019, rep. 9614 racc. 3235 Per_1
CONVENUTA
E
(p. IVA ), in Controparte_3 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie n. 15 presso lo studio dell'avv. Paolo Popolini che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta
CHIAMATA IN CAUSA
oggetto: risarcimento danni da lesioni volontarie
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice ha convenuto in giudizio innanzi al
Tribunale di Roma e la società al fine di veder accertare la Controparte_1 CP_2
responsabilità di nella aggressione subita il 21 novembre 2014 mentre Controparte_1
CP_ si trovava all'interno di un veicolo dell' da parte del conducente dello stesso e per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti.
A fondamento della domanda l'attrice ha dedotto che il giorno 21 novembre 2014 verso le ore 19,30 era salita in via Vittorio Colonna su di un veicolo della linea 70 diretta a Piazza
Venezia. Era salita dalla porta anteriore ed era rimasta ferma dinanzi a tale porta e che una signora seduta sul primo sedile, la aveva insultata senza ragione Parte_2
colpendola con due calci.
Malgrado la aggressione non aveva reagito e l'autobus era giunto in via di Ripetta dove il conducente improvvisamente aveva fermato l'autobus, aveva aperto la porta e con una spinta la aveva buttata fuori dall'autobus facendola cadere a terra.
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L'autista aveva chiuso la porta e si era allontanato.
Erano intervenute delle persone provenienti dai negozi presenti su via di Ripetta che avevano assistito alla scena avevano fatto intervenire la Polizia di stato e la avevano fatta trasportare in Ospedale dove era stato riscontrato un trauma al ginocchio destro con una prognosi di trenta giorni.
Ha dedotto di essere affetta da sindrome di BO (rectius e di essere stata Per_2
dichiarata invalida civile per tale sindrome.
AV presentato denunzia querela per la quale era stato avviato un procedimento penale nei confronti del in relazione al quale il Tribunale di Roma si era dichiarato CP_1
incompetente in favore del giudice di pace dove, poi, il giudice aveva dichiarato estino il giudizio per rinunzia tacita alla querela non essendosi presentata alle udienze fissate per la conferma della querela.
Ha chiesto il risarcimento dei danni morali e patrimoniali subiti da qauntificarsi attraverso
CTU ed indicata nella somma di euro 300.000.
Si è costituito volontariamente al quale non era stato notificato l'atto di Controparte_1
citazione, evidenziando che era residente da sei anni in un luogo diverso rispetto a quello dove era stata effettuata la notifica ed era venuto a conoscenza della citazione attraverso l'Ente datore di lavoro.
Ga contestato la dinamica dei fatti proposta da parte attrice evidenziando di essere stato ascoltato dalla Polizia al Capolinea dell'autobus mentre l'altra passeggera identificata, tale aveva reso la dichiarazione sul luogo di lavoro la sera stessa. Pt_2
Nelle dichiarazioni era emerso che la attrice era salita sull'autobus dalla porta anteriore ed aveva aggredito la passeggera Poiché la aggressione fisica e verbale da parte Pt_2
della attrice proseguiva, aveva fermato l'autobus ed aveva cercato di calmare la attrice che invece aveva iniziato a battere con i pugni sulla porta anteriore e a chiedere di scendere.
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Non riuscendo a calmare la passeggera, aveva aperto la porta e la passeggera si era affrettata a scendere in modo scomposto e perdendo l'equilibrio era caduta. AV chiesto più volte se avesse bisogno di aiuto senza risposta. Avendo visto che si era avvicinata della gente che assisteva la ragazza, aveva chiuso la porta ed era ripartito.
Analoga versione era stata fornita dalla la quale in particolare aveva dichiarato di Pt_2
aver visto la attrice sedersi sul marciapiede e poi sdraiarsi sullo stesso ed ha escluso che la stessa fosse stata spintonata
Ha indicato, inoltre, che anche la era stata refertata al Pronto soccorso per CP_4
contusioni alla gamba ed al piede sinistro con una prognosi di tre giorni.
Di conseguenza era stata l'attrice ad aggredire una passeggera seduta sull'autobus ed il suo intervento era stato diretto a cercare di fermare la aggressione interponentisi tra le due donne e ricevendo anche lui qualche calcio e decidendo di aprile la porta per far scendere la attrice che aveva iniziato a colpire la porta con calci e pugni.
Ha evidenziato che non era possibile che lui avesse pinto la attrice mentre scendeva, dal momento che per aprire la porta dell'autobus doveva essere all'interno della cabina di gida.,
lontana dagli scalini della uscita anteriore.
Era ripartito, dopo aver chiesto più volte alla attrice se avesse bisogno di aiuto, per la presenza di autoveicoli fermi che non potevano transitare.
Ha dedotto che gli altri testi sentiti e che aveva soccorso la ragazza non avevano visto cosa fosse accaduto e la attrice agli stessi non ha riferito di essere stata spinta, ma tale circostanza era stata supposta da alcuni gesti della ragazza non avendo mai risposto la stessa alle domande che le venivano rivolte e anche la alla madre aveva riferito solo di essere caduta.
Ha contesto la misura del danno del quale era stato richiesto il risarcimento senza alcuna indicazione specifica.
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Si è costituita la società eccependo la prescrizione relativamente alla CP_2
responsabilità da trasporto ex articolo 1681 cc, ed ha chiesto la autorizzazione a chiamare in causa l'Assicurazione che la garantiva per la responsabilità civile evidenziando, in ogni caso che il passeggero nello scendere doveva porre la necessaria cautela oltre a dimostrare la conclusione del contratto di trasporto mediante la esibizione del titolo di viaggio.
In particolare, ha evidenziato che nella relazione il conducente aveva dedotto di essere intervenuto in quanto la attrice stava aggredendo un passeggero, si era interposto ricevendo anche qualche calcio ed aveva invitato la attrice a scendere e la stessa era saltata fuori cadendo. Le aveva chiesto se avesse bisogno di aiuto e non ricevendo risposta alle plurime richieste profferite, aveva ripreso il servizio.
Ha riportato le dichiarazioni rese alla Polizia dall'autista e dalla passeggera aggredita dalla attrice che aveva confermato la versione dell'attore venendo sentita la sera stessa in un luogo diverso rispetto al conducente.
Di conseguenza nessun riscontro aveva trovato la affermazione della attrice in ordine all'essere stata sospinta fuori dell'autobus e cadendo per effetto della spinta.
Ha evidenziato, inoltre, che il conducente dell'autobus non svolgeva attività atta a prevenire eventuali comportamenti violenti dei passeggeri, della quale rimanevano responsabili i passeggeri stessi che li ponevano in essere.
Ha contestato la misura del danno del quale era stato richiesto il risarcimento.
Si è costituita , chiamata in causa, eccependo la propria carenza Controparte_3
di legittimazione passiva in quanto il fatto dedotto dalla attrice quale fonte di responsabilità
non rientrava nella garanzia di Polizza essendo state configurate delle lesioni volontarie o
CP_ colpose poste in essere dal conducente dell'autobus e la responsabilità dell' quale
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datore di lavoro del presunto responsabile mentre la polizza azionata copriva i fatti avvenuti a causa della circolazione stradale con espressa esclusione dei fatti dolosi.
Ha dedotto la prescrizione in quanto la responsabilità ex articolo 1681 si prescrive in un anno mentre la responsabilità per fatto illecito si prescrive in cinque anni mentre l'attrice ha introdotto la azione risarcitoria quasi dieci anni dopo il fatto con interruzione della prescrizione operata con la costituzione di parte civile formalizzata il 24 marzo 2017
quando il termine di prescrizione della responsabilità per trasporto era già decorso.
In relazione alla prescrizione da fatto illecito, essendo stato dichiarato estinto il procedimento penale nel quale vi era stata la costituzione di parte civile non vi erano statio ulteriori atti interruttivi della prescrizione prima della notifica dell'atto di citazione, avvenuta oltre cinque anni dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione.
Nel merito ha dedotto che la attrice non aveva fornito la prova del fatto dedotto ed in particolare che il conducente dell'autobus la avesse spinto fuori dall'autobus facendola cadere proseguendo la corsa dell'autobus.
Ha dedotto che in relazione alla responsabilità contrattuale di cui all'articolo 1681 cc non era stata fornita la prova della avvenuta conclusione del relativo contratto, non essendo stato depositato il titolo di viaggio.
Ha dedotto che in relazione al fatto dedotto dalla attrice, e non provato dalla stessa, in atti vi erano le dichiarazioni rese da una trasportata dell'autobus che aveva specificamente negato la circostanza, mentre le altre dichiarazioni rese dalle persone che erano intervenute, non avevano visto cosa fosse accaduto prima della uscita della attrice dall'autobus e non avevano neppure avuto informazioni dirette dalla attrice, avendo indicato i testi che l'attrice non aveva detto nulla ed avevano pensato ad una spinta in quanto la stessa, senza parlare, aveva fatto il gesto di spingere avanti le braccia.
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Nella comparsa aveva riportato la dichiarazione resa dal conducente e dalla teste
[...]
trasportata nell'autobus che aveva confermato di essere stata aggredita Parte_2
dalla attrice e che il conducente dell'autobus era intervenuto per cercare di calmare la attrice e che poi aveva aperto la porta dell'autobus per consentire alla stessa di scender perché aveva iniziato a colpire la porta stessa con calci e pugni.
Ha evidenziato che il teste aveva riferito di aver visto l'attrice scendere in modo Tes_1
scomposto cadendo a terra.
Ha contestato, infine, la misura del danno di cui era stato richiesto il risarcimento dalla attrice evidenziando la eccessività della stessa a fronte del solo trauma al ginocchio diagnosticato all'accesso in Ospedale.
La attrice, che non ha richiesto mezzi istruttori nell'atto di citazione, non ha depositato le memorie istruttorie di cui all'articolo 171 ter cpc, non richiedendo di avvalersi di mezzi istruttori nel presente giudizio.
Alla udienza di prima comparizione delle parti parte attrice non si è presentata e le atre parti, non essendo stati richiesti mezzi istruttori, hanno precisato le conclusioni chiedendo che la causa venisse posta in decisione.
Assegnati i termini di cui all'articolo 352 cpc per il deposito di memorie conclusionali e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 28 maggio 2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, in via preliminar,e essere esaminata la eccezione di prescrizione proposta dalla parti.
Nell'atto di citazione non ha indicato espressamente le ragioni giuridiche sulle quali ha fondato la propria domanda.
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Tuttavia, da quanto indicato in fatto emerge che la stessa assume di essere caduta in conseguenza della spinta volontaria da parte del conducente dell'autobus che intendeva farla scendere a forza dall'autobus mentre nei confronti dell' è possibil CP_2
ipotizzare o la responsabilità contrattuale ai sensi dell'articolo 1681 cpc o ex articolo 2949
cc nella qualità di datore di lavoro del . CP_1
In atti è stato provato che la attrice aveva presentato denunzia querela nei confronti del per la quale era stato introdotto un procedimento penale per lesioni colpose CP_5
essendo stato contestato al il reato di lesioni personali colpose per aver aperto la CP_1
porta anteriore dell'autobus che la attrice stava colpendo con pugni senza accertarsi di farlo in condizioni si sicurezza provocando la caduta della attrice che nella caduta aveva subito la lussazione laterale della rotula.
Detto giudizio, nel quale la odierna attrice si era costituita parte civile alla udienza del 24
marzo 2017 e nel quale erano stati citati quali responsabili civili la società e CP_2 [...]
. era stato definito dinanzi al Tribunale di Roma con sentenza Controparte_3
4433/2018 in data 27 marzo 2018 con la quale il giudice si era dichiarato incompetente in favore del giudice di pace di Roma.
Il giudizio innanzi al Giudice di pace di Roma è stato definito con sentenza 1996/2021 in data 21 luglio 2021 con dichiarazione di non doversi procedere per remissione tacita di querela in quanto la parte non si era comparsa nel giudizio innanzi al Giudice di pace e,
benché invitata a presentarsi per confermare la querela alla udienza del 7 luglio 2021,
non si era presentata a detta udienza e non essendosi opposto l'imputato che secondo quanto riferito da difensore si era manifestato favorevole ad accettare la remissione di querela.
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Si tratta, quindi, di valutare l'effetto interruttivo conseguente alla costituzione di parte civile avvenuta il 24 marzo 2017 in relazione alla successiva pronunzia di non doversi procedere per remissione tacita di querela.
Al riguardo osserva il giudicante che in caso di interruzione della prescrizione,
conseguente a costituzione di parte civile nel processo penale, l'art. 2945, terzo comma,
cod. civ. - a norma del quale, in caso di estinzione del processo, fermo l'effetto interruttivo proprio dell'atto con il quale il processo stesso è stato iniziato, il nuovo periodo di prescrizione comincia a decorrere dalla data di tale atto -, non si applica al caso in cui il reato si estingue per remissione di querela, poiché la sentenza dichiarativa di tale effetto non estingue il processo penale, ma determina la sopravvenuta carenza di "potestas judicandi" dell'adito giudice penale, divenendo irrevocabile il suddetto effetto soltanto una volta che siano scaduti i termini per l'impugnazione della predetta sentenza. (Cass. Sez.
III, 1 ottobre 2009, n. 21069)
Di conseguenza, poiché la sentenza risulta divenuta irrevocabile nel settembre del 2021, la prescrizione per la ipotesi di responsabilità civile extracontrattuale non era decorsa al momento della introduzione del presente giudizio, a differenza per la eventuale responsabilità basata sulla responsabilità contrattuale ai sensi dell'articolo 1681 cc.
Deve, quindi, essere esaminata la domanda attrice basata sulla responsabilità
extracontrattuale basata sul dedotto comportamento del conducente dell'autobus che secondo la attrice la avrebbe spinta fuori dell'autobus facendola cadere e cagionarsi la
CP_ lussazione della rotula della gamba e, relativamente all' per la responsabilità basata sull'articolo 2049 cc, tenuto conto che ai sensi dell'articolo 2043 cc incombe sulla attrice l'onere di provare tutti gli elementi della fattispecie e per l'articolo 2049 l'attrice deve comunque provare il fatto ed in nesso di causalità tra fatto ed evento affinché insorga la presunzione di responsabilità a carico del datore di lavoro.
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Sotto questo aspetto la attrice nel presente giudizio non ha chiesto di provare nulla per quanto riguarda i fatti del presente giudizio.
Gli unici elementi disponibili sono costituiti dagli atti assunti nel corso della attività
investigativa posta in essere dalla Polizia di Stato.
La attrice ha presentato una denunzia querela in data 23 novembre 2014 nella quale ,
premesso di soffrire della sindrome di che comportava un ritardo psico.motorio Per_2
ed ha esposto che era salita in via Vittoria Colonna sull'autobus n. 70 per raggiungere
Piazza Venezia verso le ore 19,40 e che, mentre si trovava a borso dell'auobus una signora che era seduta sul primo gradino e che improvvisamente la aveva colpita con due calci. Impaurita era rimasta ferma ed improvvisamente l'autobus, giunto in via di Ripetta, si era fermato, aveva aperto la porta anteriore con una spinta la aveva sospinta fuori dall'autobus facendola cadere a terra. Subito dopo aveva chiuso la porta ed era ripartito.
Era stata assistita da alcuni passanti che, avendo visto la scena avevano fatto intervenire la Polizia che si trovava poco distante.
In atti è presente la dichiarazione resa da verso le ore 20 del 21 Testimone_2
novembre 2014 la quale ha dichiarato che verso le ore 19,40 si trovava in via di Ripetta ed aveva visto un autobus fermo in mezzo alla strada ed aveva chiesto al conducente cosa fosse successo ed il conducente le aveva risposto, sedendosi al posto di guida che stava provocando problemi nell'autobus ed era stata fatta scendere e poi l'autobus era ripartito.
Quando l'autobus era ripartito aveva notato una ragazza distesa a terra.
Era stato sentito il teste il quale ha confermato di aver visto un messo Testimone_3
CP_ dell' fermo in strada all'incrocio con Piazza Nicosia. AV visto che dalla potrta anteriore usciva in modo scomposto una persona che era caduta sul marciapiede e l'autobus aveva chiuso la porta- Si era avvicinato ed aveva visto l'autista che da dietro la
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porta gesticolava come se volesse spiegargli qualcosa e poi era ripartito, precisando che nell'autobus vi erano una dozzina di persone.
E stata sentita , alle ore 23,15 del 21 novembre 2014, la quale aveva Parte_2
riferito che si trovava a bordo dell'autobus seduta sul primo sedile e che l'attrice, salita sull'autobus si era avvicinata e le aveva pestato un piede e poi aveva iniziato a prenderla a calci e a strattonarla per la giacca. La aveva allontanata, chiedendo a voce alta di lasciarla stare. A questo punto era intervenuto l'autista del mezzo che aveva chiesto alla ragazza di calmarsi e di posizionarsi vicino alla cabina. La ragazza aveva iniziato ad inveito contro l'autista e l'autista aveva fermato l'autobus facendo scendere la ragazza che, una volta scesa si era seduta sul marciapiede e poi si era sdraiata. Ha evidenziato di essersi recata da un medico e che non aveva ritenuto necessario recarsi alla per denunziare il Pt_3
fatto. Ha infine precisato di non aver visto come l'attore avesse fatto scendere la ragazza.
E' stato sentito di nuovo a S.I.T. il quale ha riferito di aver visto l'autobus Testimone_3
con la porta anteriore aperta ed una donna che cadeva da entro a fuori. Si era avvicinato per assistere la domma ed in quel momento l'autobus stava chiudendo la porta . AV
chiesto al conducente cosa fosse successo e quello aveva risposto a gesti ma lui non aveva capito cosa avesse detto. Si era diretto all'Ara Pacis dove aveva chiesto soccorso alla Polizia presente. AV chiesto alla ragazza cosa fosse avvenuta ma la stessa non aveva risposto. Ha ribadito di aver visto solo la uscita della ragazza dalla porta ribadendo di essere rimasto colpito dalla scompostezza della uscita ed ha risposta che la ragazza alla domanda se fosse stata spinta non aveva risposto ma estendeva in avanti le braccia come per mimare il gesto.
E' stata senta a S.I.T. la quale ha indicato che si trovava di fronte Testimone_4
all'autobus fermo davanti al suo negozio con le auto ferme dietro che suonavano il clacson per chiedere strada. AV visto il conducente dell'autobus, fermo alla sua altezza, con il
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finestrino aperto ed aveva chiesto allo stesso cosa fosse accaduto. L'autista le aveva risposto che era fermo perché nell'autobus vi era una persona che si stava menando con altri e si era fermato per far scendere tale persona. L'autista era ripartito e quando si era allontanato aveva visto una signora seduta a terra che piangeva. Si era avvicinata ed il quel momento era presente anche il proprietario di una gioielleria posta nei pressi.
AVno chiesto alla signora cosa fosse acceduto ma la signora non aveva risposto continuando a piangere. AVno chiamato la Polizia che aveva chiamato l'Ambulanza. Ha
ribadito di non aver visto cosa fosse accaduto alla donna e che la stessa, malgrado le domande non aveva detto loro cosa fosse accaduto.
Era stata sentita a SIT la a quale ha ribadito che la attrice le aveva schiacciato un Pt_2
piede mentre era seduta e poi alle sue rimostranze ka aveva colpita con dei calci alla gamba sinistra, AV chiesto aiuto e l'autista, intento alla guida aveva cercato di parlare con la ragazza nel tentativo di calmarla. Poiché la ragazza non si calmava, l'autista aveva fermato l'autobus ed era andato verso la ragazza che, però, lo aveva aggradito mettendogli le mani addosso e carcando di colpirlo con dei calci. Contemporaneamente la ragazza, che si era posizionata dinanzi alla porta anteriore, aveva iniziato a colpire la porta stessa con dei pugni.
Allora l'autista era rientrato in cabina di guida dell'autobus dalla quale aveva aperto la porta anteriore e la ragazza era scesa, Una volta scesa si era seduta sul marciapiede e poi si era sdraiata, Ha escluso che l'autista avesse spintonato la ragazza fuori dalla vettura.
La Polizia, delegata dalla Autorità giudiziaria, ha interrogato il in relazione alla CP_1
ipotesi di reato consistente nell'aver aperto la porta della vettura alla attrice che batteva i pugni sulla porta senza assicurarsi di farlo in condizioni di sicurezza.
Il ha confermato di aver visto l'attrice che prendeva a calci una passeggera. CP_1
AV cercato di tranquillizzarla mentre si trovava nella cabina intento alla guida, ma la
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ragazza aveva iniziato a colpire con il pugni la porta della cabina di guida e la porta anteriore. Era uscito dalla cabina, frapponendosi tra le due donne, ricevendo dei calci.
AV detto alla ragazza di scendere ed era rientrato nella cabina di guida per aprire la porta anteriore, assicurandosi che la ragazza si trovasse a distanza di sicurezza dalla porta stessa al momento della apertura. Mentre la ragazza scendeva aveva visto che la stessa aveva perso l'equilibrio ed era caduta. Le aveva chiesto se stesse bene e se avesse bisogno di aiuto ma la ragazza non gli aveva risposto. Nel frattempo era giunta altra gente che gli aveva chiesto cosa fosse successo. Dopo avergli risposto era ripartito.
Ha ribadito di non aver spinto la ragazza e di aver chiamato immediatamente la sala operativa per relazionare sull'accaduto.
Le dichiarazione acquisite nel corso del procedimento penale hanno confermato che la attrice e caduta nello scendere dall'autobus ma occorre ricordare che nel presente giudizio la attrice non ha introdotto una domanda basata su di un qualche carenza del sistema di discesa dall'autobus o insidia presente sui gradini che hanno determinato la sua caduta,
ma ha introdotto il presente giudizio ponendo a base della sua domanda il comportamento volontario del conducente dell'autobus che la avrebbe spinta facendola cadere dall'autobus.
Tale circostanza, che non aveva trovato riscontro neppure nel procedimento penale nel quale era stato contestato al conducente di aver aperto la porta senza fare attenzione alle condizioni di sicurezza, tenendo conto che la attrice stava colpendo con i pugni la porta e non di aver spinto la attrice facendola cadere dalla porta aperta.
Nessun teste sentito nell'istruttoria ha riferito di aver visto il conducente spingere la attrice fuori dall'autobus ma a parte il tese che ha riferito di aver visto la attrice uscire Tes_1
scompostamente dalla porta dell'autobus e cadere, mentre la teste a escluso che Pt_2
il conducente dell'autobus avesse spinto la attrice fuori dall'autobus, aggiungendo che
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l'autista, al momento della apertura della porta era rientrato nella cabina del conducente da dove aveva azionato il comando di apertura della porta.
La stessa attrice non ha riferito a nessuno dei testi che l'hanno soccorsa ha detto,
malgrado le richieste anche esplicite sul punto, di essere stata spinta fuori dall'autobus non potendo essere attribuito un significato certo al gesto che avrebbe fatto la attrice di allungare le braccia dinanzi a se' quando le chiedevano se qualcuno la avesse spinta.
D'altra parte nessun riscontro ha trovato la circostanza rappresentata dalla attice di essere stata aggredita dalla e di aver sopportato senza dire nulla fino a quando il Pt_2
conducente la aveva invitata a scendere, non essendo comprensibile la ragione per la quale il conducente dell'autobus avesse chiesto di scendere alla persona aggredita, tenuto conto che il conducente a richiesta di le aveva risposto, come indicato Testimone_4
dalla stessa teste, che a bordo vi erano delle persone che si menavano ed aveva chiesto ad una di esse di scendere.
In questa situazione la attrice non ha provato la commissione di un fatto doloso da parte del conducente dell'autobus, la spinta volontaria per farla uscire, né ha provato che la caduta scendendo i gradini era stata causata da detta spinta.
Deve, pertanto, essere respinta la domanda attrice.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto della attività concretamente svolta nel giudizio.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sulla la domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , della società e de
[...] Controparte_1 CP_2 [...]
chiamata in causa Controparte_3
rigetta la domanda attrice;
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condanna a rimborsare a , alla società e Parte_1 Controparte_1 CP_2
a le spese del presente giudizio, Controparte_3
spese che liquida, in favore di ciascuna parte, in euro 3.000 di cui euro 3.000 per gli onorari delle fasi processuali, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, in data 2 giugno 2025.
Il Giudice
(ER AR)
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