CASS
Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/03/2024, n. 10082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10082 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RR LA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore IN LI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 10082 Anno 2024 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 06/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 06/07/2022, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado che ha condannato EL ER alla pena di anni uno e mesi 4 di reclusione, oltre alle pene accessorie e la confisca, per il reato di cui all'art. 2 d.lgs.74/2000, nella qualità di rappresentante legale della società RT s.p.a., società operante nel settore del commercio di autoveicoli usati e di componenti elettroniche, per essersi avvalsa di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse dalle società SO.MI Car s.r.I., G2008 s.r.I., 62S Italia s.r.I., Auto Ucci Service s.r.I., Go Roma Rent s.r.I., Marketeasy Italia s.r.I., F&M Elettronica s.r.I., FGA Distribuzione s.r.I., ed aver indicato nella dichiarazione IVA e Ires relativa all'anno 2014 elementi passivi fittizi per euro 9.839.607,00. È stata disposta la confisca del profitto del reato ai sensi dell'art. 12 bis d.lgs.74/2000 per l'ammontare di euro 679.892,95, a carico della società e, in caso di impossibilità di esecuzione, a carico dell'imputata. 2. EL ER ricorre per cassazione formulando tre motivi di ricorso. 2.1.Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione di legge, vizio della motivazione e travisamento della prova in ordine alla affermazione della responsabilità, evidenziando l'effettività, anche sotto il profilo soggettivo, delle operazioni di acquisto e di rivendita della merce. La società RT s.p.a. svolge attività di intermediazione nell'acquisto e nella vendita di interi lotti di auto usate di provenienza italiana, con pagamento immediato e a prezzi vantaggiosi;
la merce, acquistata in grandi quantità, rimane presso il fornitore, ove veniva visionata dagli acquirenti, fino al successivo trasferimento da parte della RT che la rivendeva in stock in breve tempo. L'attività di trading era resa possibile per il fatto che la società RT s.p.a. gode di buoni collegamenti con il settore delle vendite di auto usate, usufruisce di grossi fidi bancari per l'acquisto all'ingrosso di grossi lotti e, pertanto, è in grado di saldare immediatamente l'intero costo per l'acquisto della fornitura ed è in grado di rivendere poi gli stock di merce a fronte di pagamenti rateali, a prezzo inferiore a quello di mercato, ma realizzando un profitto che oscilla tra il 9% e il 20%. Inoltre, era prassi individuare i clienti finali già prima dell'acquisto del lotto all'ingrosso da parte del fornitore;
acquisto, quindi, che avveniva in vista della imminente, di poco successiva, compravendita. Il giudice di merito ha tuttavia erroneamente ritenuto che tale prassi commerciale, diffusa nel settore, fosse fittizia, sulla base di numerosi elementi, quali l'assenza della sede societaria e l'assenza di un magazzino, e assumendo l'inattendibilità dei testi a difesa, EF NO e NA BA, dipendenti della società. La Corte ha anche affermato che le società fornitrici, mere cartiere, non hanno versato l'Iva avvalendosi di un indebito meccanismo di compensazione dei crediti o omettendone il pagamento. Per contro, la ricorrente evidenzia che il meccanismo operativo sopra descritto costituisce una prassi commerciale diffusa nelle vendite on line e che il giudice, illogicamente, ne ha negato I 1 l'effettività. In proposito, lamenta il travisamento delle dichiarazioni rese dal teste NO, che ha indicato la sede ove la società stava trasferendosi, sede più grande e dotata di un magazzino, sita nella medesima zona ove si trovava la precedente. È stata anche ritenuta, erroneamente, inattendibile la teste BA, la quale ha dichiarato di aver frequentato un corso di formazione e di pratica, a spese della società, di sei mesi presso una fabbrica in Cina, paese leader nel settore elettronico, al fine di acquisire le competenze necessarie per quel campo merceologico. Inoltre, in ordine all'elemento psicologico, evidenzia che la società era solita effettuare una verifica preliminare sui fornitori avvalendosi di visure presso il CERVED, che le auto venivano effettivamente immatricolate, che venivano emesse le fatture e che i pagamenti erano effettivi, tracciabili in quanto effettuati con bonifici bancari. Pertanto, non solo le operazioni sottostanti erano effettive, ma la ricorrente non aveva, né avrebbe potuto avere, alcuna consapevolezza che le società fornitrici erano delle cartiere. La circostanza che VIVA, puntualmente pagata, non fosse poi versata dalle società cedenti era, dunque, alla società ignota. Sicché, afferma la ricorrente, risulta illogica e contraria alle risultanze probatorie l'affermazione del giudice secondo cui la società si avvaleva di un meccanismo fraudolento e fittizio al solo scopo di eludere le imposizioni tributarie. Infine, evidenzia di essere solo formalmente la responsabile della società, di fatto amministrata da un altro soggetto, come dimostra il procedimento di prevenzione a carico di un altro soggetto per intestazione fittizia di beni. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione dell'art.12 bis d.lgs.74/2000 e vizio della motivazione in ordine alla quantificazione della confisca, contestando che vi sia stato un effettivo risparmio di spesa, in quanto le società fornitrici che hanno emesso le fatture sono state regolarmente pagate ed è stata corrisposta VIVA. Al riguardo, il giudice di merito si è limitato ad affermare che il risparmio di spesa è in re ipsa e non ha considerato il pagamento dell'IVA. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo in relazione allo stato di incensuratezza della ricorrente, al buon comportamento processuale, alla episodicità delle violazioni, contestate solo con riferimento all'annualità del 2014, e all'ammontare del danno fiscale prodotto all'Erario. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso. 4. La ricorrente ha depositato memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale e ulteriori motivi aggiunti con i quali ha ulteriormente articolato i motivi di ricorso e rappresentando che la requisitoria non si sofferma su tutti i motivi di ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Si premette che il ricorso è stato assegnato inizialmente alla Settima Sezione. La ricorrente, nella fase procedimentale di fronte alla Settima Sezione, ha depositato memoria difensiva, richiamando Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Rv. 276916, ed evidenziando la non manifesta infondatezza delle doglianze ivi contenute. Evidenziava che il ricorso non riformula censure già vagliate dal giudice di merito e disattese con argomenti giuridici e che nella scheda notificata è stata indicata la violazione di norme processuali, questioni che non erano state sollevate. All'udienza in camera di consiglio del 07/07/2023 il ricorso è stato rimesso alla Sezione Terza. 2.11 primo motivo di ricorso è infondato. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo il quale, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico- argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 3, n. 37006 del 27/9/2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 06/06/2006, Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 8570 del 14/1/2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 del 3/9/2004, Rinaldi;
Sez. 5, n. 32688 del 5/7/2004, Scarcella;
Sez. 5, n.22771 del 15/4/2004, Antonelli). Si osserva inoltre che il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è configurabile anche nel caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, in cui l'operazione oggetto di imposizione fiscale sia stata effettivamente eseguita e non vi sia, tuttavia, corrispondenza soggettiva tra il prestatore indicato nella fattura, o altro documento fiscalmente rilevante, e il soggetto giuridico che abbia erogato la prestazione, in quanto, anche in tal caso, è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma, ovvero consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto (Sez. 3, n. 16576 del 01/03/2023 Ud. (dep. 19/04/2023 ) Rv. 284494, in motivazione, la c:)/( 3 Corte ha precisato che il delitto si configura anche nel caso in cui non sia stato individuato il soggetto che abbia erogato la prestazione e in quello in cui non sia stato accertato che si sia concretamente verificata un'evasione d'imposta). 1.1. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che dall'indagine fiscale è emerso che la RT s.p.a., nel 2014 operante nel settore automobilistico e poi in quello elettronico, aveva svolto il ruolo di filtro, in quanto si frapponeva nei rapporti tra la società fornitrici di lotti di merce (So.Mi Car s.r.l. e G2008 s.r.I., 62S ITALIA s.r.I., Auto Ucci Service s.r.I., Go Rome Rent s.r.I.) e l'acquirente finale, pur consapevole della natura fittizia delle società fornitrici, in realtà cartiere da cui solo apparentemente venivano acquistate le merci. Al riguardo, il giudice di primo grado aveva evidenziato che alcune di queste società (le società So.Mi Car s.r.l. e G2008 s.r.I.) avevano i medesimi gestori di fatto e che le fatture di acquisto e di vendita, relative alla medesima merce, si avvicendavano nell'arco di pochissimi giorni, rendendo pressoché nulli i rischi di impresa e di magazzino della società intermediaria, che infatti, ne era assolutamente priva. La Corte territoriale, nel condividere integralmente la valutazione effettuata dal primo giudice, ha negato la effettività della esistenza medesima società RT s.p.a., sulla base di alcune risultanze probatorie. Era infatti emerso che la società fosse priva di una sede sociale, come risulta dall'accesso dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate presso l'indirizzo di via EO e dalle dichiarazioni del teste della difesa EF NO, responsabile dell'ufficio amministrativo della società RT, che ha riferito di un trasferimento di sede societaria, dettato dallo scopo di usufruire di un magazzino più grande, ma non ha saputo indicare ove fosse ubicata tale nuova sede. La Corte territoriale ha altresì evidenziato che anche il teste della difesa MI ST, autista e magazziniere della società dal 2014, ha saputo fornire alcun riscontro in ordine all'esistenza di un magazzino né saputo indicarne il luogo. In ordine alla tesi difensiva secondo cui la società si avvaleva del magazzino dei fornitori, ove si recavano gli acquirenti per visionare le auto, che rimanevano nella disponibilità del fornitore, il giudice a quo ha richiamato le massime di comune esperienza secondo cui l'esercizio del commercio di autoveicoli - trattandosi di merce ingombrante e di difficile trasporto - necessiti della disponibilità di un magazzino, nonché di opere di manutenzione, cura e custodia, soprattutto quando concerne grandi lotti di auto usate che richiedono di interventi di ripristino e rimessa "a nuovo" per poter essere nuovamente collocate nel mercato;
interventi che comportano, per comune esperienza, la presenza di un magazzino e di luoghi adatti alle opere di rimessa in pristino, con conseguente lievitazione dei costi di commercializzazione. Tuttavia, la Corte territoriale ha aggiunto che, anche a voler ritenere non decisiva l'assenza del magazzino, trattandosi di attività di trading, la necessità di rimettere "a nuovo" grossi lotti di auto usate al fine di essere ricollocate nel mercato, confligge logicamente con quanto asserito c dalla ricorrente, secondo cui l'acquisto della merce avveniva solo dopo aver individuato i clienti l 4 finali. Sicché, non si comprende queste opere di manutenzione e di rimessa a nuovo da quale soggetto giuridico fossero sostenute. Inoltre, non si comprende, secondo il giudice di merito, per quale ragione i clienti al dettaglio, che si recavano presso il fornitore per visionare la merce, non abbiano acquistato direttamente dal fornitore, e non dall'intermediario, per di più a prezzo maggiorato, sebbene di poco, né il perché i fornitori delle auto, presso cui si recavano i compratori degli stock per visionare e ritirare la merce, avrebbero dovuto vendere la merce alla società NTR ad un prezzo più basso di quello a cui la merce viene venduta ai concessionari che acquistavano gli stock per la distribuzione al dettaglio, posto che la merce rimaneva nei loro depositi. Al riguardo, si osserva che il giudice a quo ha richiamato quanto affermato dal giudice di primo grado, che ha evidenziato che le società fornitrici ponevano in essere rapporti commerciali tra loro e con i clienti finali, anche senza ricorrere all'intermediazione della società RT s.p.a.. Tale osservazione rende poco comprensibile la ragione dell'intermediazione della RT. Anche per quanto riguarda l'attività svolta nel settore elettronico, a cui la società RT s.p.a. si era dedicata dalla fine del 2014, il giudice ne ha affermato la fittizietà. L' Agenzia delle Entrate aveva verificato che anche in questo settore emergeva il medesimo modus operandi: ricarichi bassi, assenza di documentazione extracontabile attestante gli accordi commerciali precedenti all'emissione delle fatture, prossimità temporale tra fatture di acquisto dai fornitori e fatture di vendita. Al riguardo, la Corte territoriale ha richiamato quanto affermato dal teste NO, responsabile dell'ufficio amministrativo, che ha affermato che la dipendente NA BA era addetta alla gestione della negoziazione nel settore dell'informatica. Tuttavia, la teste BA, escussa in dibattimento, ha contraddetto quanto riferito dallo NO e affermato di essere addetta al settore commerciale, di non avere esperienze pregresse né competenze nel settore dell'elettronica, di essersi occupata in passato del settore dell'abbigliamento e che i rapporti con i fornitori erano personalmente seguiti dalla ER. Ne segue quindi che la Corte ha condiviso il giudizio di inattendibilità del teste a difesa NO espresso dal primo giudice. Infine, il teste MI ST, autista della società, ha riconosciuto solo alcune firme apposte sui documenti di trasporto allegati alle fatture emesse dalle società fornitrici, mentre ne ha disconosciute delle altre. Per cui, solo in relazione alle operazioni per le quali è stata prodotta la documentazione ed è stata riconosciuta la firma apposta sul DDT inerente al trasporto, la società è stata assolta dal relativo addebito. In ordine al difetto di consapevolezza della natura fittizia delle società fornitrici, la Corte ha richiamato la pregnanza delle irregolarità fiscali che rendono ìnequivoca la sussistenza di tale elemento psicologico: oltre alla circolarità delle operazioni, il giudice ha evidenziato che le transazioni di acquisto all'ingrosso e rivendita al dettaglio avvenivano con semplice scambio di mail e in un breve lasso di tempo, che non sono stati rinvenuti contratti commerciali di supporto alle operazioni e che le società tra cui la RT si interponeva intrattenevano anche rapporti commerciali diretti. 5 L'impianto argomentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. D'altronde l'apparato giustificativo è del tutto conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sussiste sia nell'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'operazione, cioè quando non sia stata posta mai in essere nella realtà, sia in quella di inesistenza soggettiva, ossia quando l'operazione vi sia stata ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura, sia infine nel caso di sovrafatturazione qualitativa, nel quale la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti, in quanto oggetto di repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale (Sez.3, n. 1998 del 15/11/2019 Ud. (dep. 20/01/2020) Rv. 278378; Sez.3, n. 4236 del 18/10/2018 Cc. (dep. 29/01/2019) Rv. 275692). Né in questa sede di legittimità può essere vagliata la produzione documentale consistente nella allegazione al ricorso della copia della trascrizione delle dichiarazioni del teste NO rese all'udienza del 11/10/2019, in cui il teste, genericamente, avrebbe indicato la sede societaria, poiché tale produzione documentale è monca in quanto la trascrizione non è integralmente allegata e manca della parte relativa al controesanne da parte del Pm. Ciò non consente un apprezzamento integrale delle dichiarazioni del predetto teste. In ordine a tale profilo, ad ogni modo, questa Corte non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito della modifica dell'art 606 cod. proc. pen. ad opera dell'ad 8 I. 20/02/2006 n. 46, è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, che ricorre allorquando il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente e incontestabilmente diverso da quello reale, mentre esula dall'area della deducibilità nel giudizio di cassazione il vizio di travisamento del fatto, essendo precluso al giudice di legittimità reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito e sovrapporre il proprio apprezzamento delle risultanze processuali a quello compiuto nei precedenti gradi di giudizio (ex plurimis, Sez.3, n.39729 18/06/2009, Rv. 244623; Sez.5, n. 39048 del 25/09/2007, Rv. 238215). Con riferimento alle dichiarazioni del teste NO la cui trascrizione è allegata al ricorso, non sussiste alcun travisamento della prova, posto che il giudice di merito ha ritenuto tale teste inattendibile, in quanto le sue dichiarazioni non sono state riscontrate neppure dalla teste a difesa BA. Peraltro, ai fini della configurabilità del delitto di emissione di fatture od altri documenti per q operazioni soggettivamente inesistenti, quando risulti provata dalla pubblica accusa la fittizietà 6 dell'intestazione delle fatture, è onere del soggetto emittente dimostrare la corrispondenza fra il dato fattuale, relativo ai rapporti giuridici che si affermano essere effettivamente intercorsi, e quello documentale, attraverso il quale tali rapporti sono attestati. (Nella specie, la Corte ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto sprovvista di prova la mera allegazione difensiva circa l'esistenza di una delegazione di pagamento intercorsa fra l'intestatario delle fatture di vendita di alcune autovetture ed i diversi soggetti che avevano versato il relativo prezzo (Sez. 3, n. 34534 del 21/04/2017 Rv. 270962)., t 3 0.44 , 1 0 Onere che la ricorrente non ha -adeffi-pitit-e-, non essendo mai stata indicata la sede societaria ove la RT si era trasferita ed ha fornito informazioni incerte in ordine alla sussistenza di un magazzino. Infine, la questione del ruolo solo formale di rappresentante legale dell'ente da parte della ricorrente, signora ER, è stata disattesa, con motivazione altrettanto congrua, dalla Corte territoriale, la quale ha richiamato le dichiarazioni dei testi a difesa, che hanno indicato la ER come effettiva responsabile della società e che hanno riferito che l'attività di intermediazione si rendeva possibile in quanto la responsabile dell'ente disponeva di una rete di conoscenze personali che le consentivano di intessere rapporti commerciali e di ottenere affidamenti bancari. Peraltro, il giudice a quo ha anche evidenziato che la ER non ha indicato il gestore di fatto della società. 3. La seconda doglianza è infondata. La ricorrente rappresenta di aver pagato le fatture di acquisto e VIVA, che è stata indicata nella dichiarazione relativa al periodo di imposta. Di tali costi il giudice avrebbe dovuto tenere conto nella quantificazione dell'ammontare del profitto. Nel caso in disamina, la confisca pari a euro 679.892,95 euro, quale profitto del reato, è stata calcolata facendo la somma di euro 375.312, per l'operazione tablet e telefonia, come determinata dall'Agenzia delle Entrate, e a euro 304.580, per le operazioni relative ad auto ed elettronica non reverse charge. Non rileva, nella quantificazione del profitto confiscabile, VIVA pagata, quale costo deducibile. Infatti costituisce ius receptum il principio secondo cui, in tema di utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, la detrazione dell'IVA non è consentita e non costituisce un costo detraibile, con la conseguenza che la sua indicazione in dichiarazione configura una finalità di evasione e realizza un corrispondente profitto senza che rilevi, in senso contrario, la circostanza che siano stati effettivamente sostenuti tali costi nei confronti del soggetto fittiziamente interposto (Sez. 3, n.29977 del 2019, Rv. 276289). 4. In ordine alla terza doglianza, le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi age uata, avendo la Corte territoriale condiviso la quantificazione della 1 •I ; z eo pena basei discostandosira I minimo edittale, ma comunque nel range medio-basso dei limiti edittali, in ragione della vastità dei traffici illeciti, dell'entità del risparmio i spesa fiscale, 7 dell'ammontare del danno all'Erario. Il giudice di merito ha comunque riconosciuto le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. 5.11 ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso all'udienza del 6 dicembre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore IN LI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 10082 Anno 2024 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 06/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 06/07/2022, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado che ha condannato EL ER alla pena di anni uno e mesi 4 di reclusione, oltre alle pene accessorie e la confisca, per il reato di cui all'art. 2 d.lgs.74/2000, nella qualità di rappresentante legale della società RT s.p.a., società operante nel settore del commercio di autoveicoli usati e di componenti elettroniche, per essersi avvalsa di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse dalle società SO.MI Car s.r.I., G2008 s.r.I., 62S Italia s.r.I., Auto Ucci Service s.r.I., Go Roma Rent s.r.I., Marketeasy Italia s.r.I., F&M Elettronica s.r.I., FGA Distribuzione s.r.I., ed aver indicato nella dichiarazione IVA e Ires relativa all'anno 2014 elementi passivi fittizi per euro 9.839.607,00. È stata disposta la confisca del profitto del reato ai sensi dell'art. 12 bis d.lgs.74/2000 per l'ammontare di euro 679.892,95, a carico della società e, in caso di impossibilità di esecuzione, a carico dell'imputata. 2. EL ER ricorre per cassazione formulando tre motivi di ricorso. 2.1.Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione di legge, vizio della motivazione e travisamento della prova in ordine alla affermazione della responsabilità, evidenziando l'effettività, anche sotto il profilo soggettivo, delle operazioni di acquisto e di rivendita della merce. La società RT s.p.a. svolge attività di intermediazione nell'acquisto e nella vendita di interi lotti di auto usate di provenienza italiana, con pagamento immediato e a prezzi vantaggiosi;
la merce, acquistata in grandi quantità, rimane presso il fornitore, ove veniva visionata dagli acquirenti, fino al successivo trasferimento da parte della RT che la rivendeva in stock in breve tempo. L'attività di trading era resa possibile per il fatto che la società RT s.p.a. gode di buoni collegamenti con il settore delle vendite di auto usate, usufruisce di grossi fidi bancari per l'acquisto all'ingrosso di grossi lotti e, pertanto, è in grado di saldare immediatamente l'intero costo per l'acquisto della fornitura ed è in grado di rivendere poi gli stock di merce a fronte di pagamenti rateali, a prezzo inferiore a quello di mercato, ma realizzando un profitto che oscilla tra il 9% e il 20%. Inoltre, era prassi individuare i clienti finali già prima dell'acquisto del lotto all'ingrosso da parte del fornitore;
acquisto, quindi, che avveniva in vista della imminente, di poco successiva, compravendita. Il giudice di merito ha tuttavia erroneamente ritenuto che tale prassi commerciale, diffusa nel settore, fosse fittizia, sulla base di numerosi elementi, quali l'assenza della sede societaria e l'assenza di un magazzino, e assumendo l'inattendibilità dei testi a difesa, EF NO e NA BA, dipendenti della società. La Corte ha anche affermato che le società fornitrici, mere cartiere, non hanno versato l'Iva avvalendosi di un indebito meccanismo di compensazione dei crediti o omettendone il pagamento. Per contro, la ricorrente evidenzia che il meccanismo operativo sopra descritto costituisce una prassi commerciale diffusa nelle vendite on line e che il giudice, illogicamente, ne ha negato I 1 l'effettività. In proposito, lamenta il travisamento delle dichiarazioni rese dal teste NO, che ha indicato la sede ove la società stava trasferendosi, sede più grande e dotata di un magazzino, sita nella medesima zona ove si trovava la precedente. È stata anche ritenuta, erroneamente, inattendibile la teste BA, la quale ha dichiarato di aver frequentato un corso di formazione e di pratica, a spese della società, di sei mesi presso una fabbrica in Cina, paese leader nel settore elettronico, al fine di acquisire le competenze necessarie per quel campo merceologico. Inoltre, in ordine all'elemento psicologico, evidenzia che la società era solita effettuare una verifica preliminare sui fornitori avvalendosi di visure presso il CERVED, che le auto venivano effettivamente immatricolate, che venivano emesse le fatture e che i pagamenti erano effettivi, tracciabili in quanto effettuati con bonifici bancari. Pertanto, non solo le operazioni sottostanti erano effettive, ma la ricorrente non aveva, né avrebbe potuto avere, alcuna consapevolezza che le società fornitrici erano delle cartiere. La circostanza che VIVA, puntualmente pagata, non fosse poi versata dalle società cedenti era, dunque, alla società ignota. Sicché, afferma la ricorrente, risulta illogica e contraria alle risultanze probatorie l'affermazione del giudice secondo cui la società si avvaleva di un meccanismo fraudolento e fittizio al solo scopo di eludere le imposizioni tributarie. Infine, evidenzia di essere solo formalmente la responsabile della società, di fatto amministrata da un altro soggetto, come dimostra il procedimento di prevenzione a carico di un altro soggetto per intestazione fittizia di beni. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione dell'art.12 bis d.lgs.74/2000 e vizio della motivazione in ordine alla quantificazione della confisca, contestando che vi sia stato un effettivo risparmio di spesa, in quanto le società fornitrici che hanno emesso le fatture sono state regolarmente pagate ed è stata corrisposta VIVA. Al riguardo, il giudice di merito si è limitato ad affermare che il risparmio di spesa è in re ipsa e non ha considerato il pagamento dell'IVA. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo in relazione allo stato di incensuratezza della ricorrente, al buon comportamento processuale, alla episodicità delle violazioni, contestate solo con riferimento all'annualità del 2014, e all'ammontare del danno fiscale prodotto all'Erario. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso. 4. La ricorrente ha depositato memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale e ulteriori motivi aggiunti con i quali ha ulteriormente articolato i motivi di ricorso e rappresentando che la requisitoria non si sofferma su tutti i motivi di ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Si premette che il ricorso è stato assegnato inizialmente alla Settima Sezione. La ricorrente, nella fase procedimentale di fronte alla Settima Sezione, ha depositato memoria difensiva, richiamando Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Rv. 276916, ed evidenziando la non manifesta infondatezza delle doglianze ivi contenute. Evidenziava che il ricorso non riformula censure già vagliate dal giudice di merito e disattese con argomenti giuridici e che nella scheda notificata è stata indicata la violazione di norme processuali, questioni che non erano state sollevate. All'udienza in camera di consiglio del 07/07/2023 il ricorso è stato rimesso alla Sezione Terza. 2.11 primo motivo di ricorso è infondato. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo il quale, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico- argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 3, n. 37006 del 27/9/2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 06/06/2006, Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 8570 del 14/1/2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 del 3/9/2004, Rinaldi;
Sez. 5, n. 32688 del 5/7/2004, Scarcella;
Sez. 5, n.22771 del 15/4/2004, Antonelli). Si osserva inoltre che il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è configurabile anche nel caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, in cui l'operazione oggetto di imposizione fiscale sia stata effettivamente eseguita e non vi sia, tuttavia, corrispondenza soggettiva tra il prestatore indicato nella fattura, o altro documento fiscalmente rilevante, e il soggetto giuridico che abbia erogato la prestazione, in quanto, anche in tal caso, è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma, ovvero consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto (Sez. 3, n. 16576 del 01/03/2023 Ud. (dep. 19/04/2023 ) Rv. 284494, in motivazione, la c:)/( 3 Corte ha precisato che il delitto si configura anche nel caso in cui non sia stato individuato il soggetto che abbia erogato la prestazione e in quello in cui non sia stato accertato che si sia concretamente verificata un'evasione d'imposta). 1.1. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che dall'indagine fiscale è emerso che la RT s.p.a., nel 2014 operante nel settore automobilistico e poi in quello elettronico, aveva svolto il ruolo di filtro, in quanto si frapponeva nei rapporti tra la società fornitrici di lotti di merce (So.Mi Car s.r.l. e G2008 s.r.I., 62S ITALIA s.r.I., Auto Ucci Service s.r.I., Go Rome Rent s.r.I.) e l'acquirente finale, pur consapevole della natura fittizia delle società fornitrici, in realtà cartiere da cui solo apparentemente venivano acquistate le merci. Al riguardo, il giudice di primo grado aveva evidenziato che alcune di queste società (le società So.Mi Car s.r.l. e G2008 s.r.I.) avevano i medesimi gestori di fatto e che le fatture di acquisto e di vendita, relative alla medesima merce, si avvicendavano nell'arco di pochissimi giorni, rendendo pressoché nulli i rischi di impresa e di magazzino della società intermediaria, che infatti, ne era assolutamente priva. La Corte territoriale, nel condividere integralmente la valutazione effettuata dal primo giudice, ha negato la effettività della esistenza medesima società RT s.p.a., sulla base di alcune risultanze probatorie. Era infatti emerso che la società fosse priva di una sede sociale, come risulta dall'accesso dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate presso l'indirizzo di via EO e dalle dichiarazioni del teste della difesa EF NO, responsabile dell'ufficio amministrativo della società RT, che ha riferito di un trasferimento di sede societaria, dettato dallo scopo di usufruire di un magazzino più grande, ma non ha saputo indicare ove fosse ubicata tale nuova sede. La Corte territoriale ha altresì evidenziato che anche il teste della difesa MI ST, autista e magazziniere della società dal 2014, ha saputo fornire alcun riscontro in ordine all'esistenza di un magazzino né saputo indicarne il luogo. In ordine alla tesi difensiva secondo cui la società si avvaleva del magazzino dei fornitori, ove si recavano gli acquirenti per visionare le auto, che rimanevano nella disponibilità del fornitore, il giudice a quo ha richiamato le massime di comune esperienza secondo cui l'esercizio del commercio di autoveicoli - trattandosi di merce ingombrante e di difficile trasporto - necessiti della disponibilità di un magazzino, nonché di opere di manutenzione, cura e custodia, soprattutto quando concerne grandi lotti di auto usate che richiedono di interventi di ripristino e rimessa "a nuovo" per poter essere nuovamente collocate nel mercato;
interventi che comportano, per comune esperienza, la presenza di un magazzino e di luoghi adatti alle opere di rimessa in pristino, con conseguente lievitazione dei costi di commercializzazione. Tuttavia, la Corte territoriale ha aggiunto che, anche a voler ritenere non decisiva l'assenza del magazzino, trattandosi di attività di trading, la necessità di rimettere "a nuovo" grossi lotti di auto usate al fine di essere ricollocate nel mercato, confligge logicamente con quanto asserito c dalla ricorrente, secondo cui l'acquisto della merce avveniva solo dopo aver individuato i clienti l 4 finali. Sicché, non si comprende queste opere di manutenzione e di rimessa a nuovo da quale soggetto giuridico fossero sostenute. Inoltre, non si comprende, secondo il giudice di merito, per quale ragione i clienti al dettaglio, che si recavano presso il fornitore per visionare la merce, non abbiano acquistato direttamente dal fornitore, e non dall'intermediario, per di più a prezzo maggiorato, sebbene di poco, né il perché i fornitori delle auto, presso cui si recavano i compratori degli stock per visionare e ritirare la merce, avrebbero dovuto vendere la merce alla società NTR ad un prezzo più basso di quello a cui la merce viene venduta ai concessionari che acquistavano gli stock per la distribuzione al dettaglio, posto che la merce rimaneva nei loro depositi. Al riguardo, si osserva che il giudice a quo ha richiamato quanto affermato dal giudice di primo grado, che ha evidenziato che le società fornitrici ponevano in essere rapporti commerciali tra loro e con i clienti finali, anche senza ricorrere all'intermediazione della società RT s.p.a.. Tale osservazione rende poco comprensibile la ragione dell'intermediazione della RT. Anche per quanto riguarda l'attività svolta nel settore elettronico, a cui la società RT s.p.a. si era dedicata dalla fine del 2014, il giudice ne ha affermato la fittizietà. L' Agenzia delle Entrate aveva verificato che anche in questo settore emergeva il medesimo modus operandi: ricarichi bassi, assenza di documentazione extracontabile attestante gli accordi commerciali precedenti all'emissione delle fatture, prossimità temporale tra fatture di acquisto dai fornitori e fatture di vendita. Al riguardo, la Corte territoriale ha richiamato quanto affermato dal teste NO, responsabile dell'ufficio amministrativo, che ha affermato che la dipendente NA BA era addetta alla gestione della negoziazione nel settore dell'informatica. Tuttavia, la teste BA, escussa in dibattimento, ha contraddetto quanto riferito dallo NO e affermato di essere addetta al settore commerciale, di non avere esperienze pregresse né competenze nel settore dell'elettronica, di essersi occupata in passato del settore dell'abbigliamento e che i rapporti con i fornitori erano personalmente seguiti dalla ER. Ne segue quindi che la Corte ha condiviso il giudizio di inattendibilità del teste a difesa NO espresso dal primo giudice. Infine, il teste MI ST, autista della società, ha riconosciuto solo alcune firme apposte sui documenti di trasporto allegati alle fatture emesse dalle società fornitrici, mentre ne ha disconosciute delle altre. Per cui, solo in relazione alle operazioni per le quali è stata prodotta la documentazione ed è stata riconosciuta la firma apposta sul DDT inerente al trasporto, la società è stata assolta dal relativo addebito. In ordine al difetto di consapevolezza della natura fittizia delle società fornitrici, la Corte ha richiamato la pregnanza delle irregolarità fiscali che rendono ìnequivoca la sussistenza di tale elemento psicologico: oltre alla circolarità delle operazioni, il giudice ha evidenziato che le transazioni di acquisto all'ingrosso e rivendita al dettaglio avvenivano con semplice scambio di mail e in un breve lasso di tempo, che non sono stati rinvenuti contratti commerciali di supporto alle operazioni e che le società tra cui la RT si interponeva intrattenevano anche rapporti commerciali diretti. 5 L'impianto argomentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. D'altronde l'apparato giustificativo è del tutto conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sussiste sia nell'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'operazione, cioè quando non sia stata posta mai in essere nella realtà, sia in quella di inesistenza soggettiva, ossia quando l'operazione vi sia stata ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura, sia infine nel caso di sovrafatturazione qualitativa, nel quale la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti, in quanto oggetto di repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale (Sez.3, n. 1998 del 15/11/2019 Ud. (dep. 20/01/2020) Rv. 278378; Sez.3, n. 4236 del 18/10/2018 Cc. (dep. 29/01/2019) Rv. 275692). Né in questa sede di legittimità può essere vagliata la produzione documentale consistente nella allegazione al ricorso della copia della trascrizione delle dichiarazioni del teste NO rese all'udienza del 11/10/2019, in cui il teste, genericamente, avrebbe indicato la sede societaria, poiché tale produzione documentale è monca in quanto la trascrizione non è integralmente allegata e manca della parte relativa al controesanne da parte del Pm. Ciò non consente un apprezzamento integrale delle dichiarazioni del predetto teste. In ordine a tale profilo, ad ogni modo, questa Corte non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito della modifica dell'art 606 cod. proc. pen. ad opera dell'ad 8 I. 20/02/2006 n. 46, è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, che ricorre allorquando il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente e incontestabilmente diverso da quello reale, mentre esula dall'area della deducibilità nel giudizio di cassazione il vizio di travisamento del fatto, essendo precluso al giudice di legittimità reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito e sovrapporre il proprio apprezzamento delle risultanze processuali a quello compiuto nei precedenti gradi di giudizio (ex plurimis, Sez.3, n.39729 18/06/2009, Rv. 244623; Sez.5, n. 39048 del 25/09/2007, Rv. 238215). Con riferimento alle dichiarazioni del teste NO la cui trascrizione è allegata al ricorso, non sussiste alcun travisamento della prova, posto che il giudice di merito ha ritenuto tale teste inattendibile, in quanto le sue dichiarazioni non sono state riscontrate neppure dalla teste a difesa BA. Peraltro, ai fini della configurabilità del delitto di emissione di fatture od altri documenti per q operazioni soggettivamente inesistenti, quando risulti provata dalla pubblica accusa la fittizietà 6 dell'intestazione delle fatture, è onere del soggetto emittente dimostrare la corrispondenza fra il dato fattuale, relativo ai rapporti giuridici che si affermano essere effettivamente intercorsi, e quello documentale, attraverso il quale tali rapporti sono attestati. (Nella specie, la Corte ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto sprovvista di prova la mera allegazione difensiva circa l'esistenza di una delegazione di pagamento intercorsa fra l'intestatario delle fatture di vendita di alcune autovetture ed i diversi soggetti che avevano versato il relativo prezzo (Sez. 3, n. 34534 del 21/04/2017 Rv. 270962)., t 3 0.44 , 1 0 Onere che la ricorrente non ha -adeffi-pitit-e-, non essendo mai stata indicata la sede societaria ove la RT si era trasferita ed ha fornito informazioni incerte in ordine alla sussistenza di un magazzino. Infine, la questione del ruolo solo formale di rappresentante legale dell'ente da parte della ricorrente, signora ER, è stata disattesa, con motivazione altrettanto congrua, dalla Corte territoriale, la quale ha richiamato le dichiarazioni dei testi a difesa, che hanno indicato la ER come effettiva responsabile della società e che hanno riferito che l'attività di intermediazione si rendeva possibile in quanto la responsabile dell'ente disponeva di una rete di conoscenze personali che le consentivano di intessere rapporti commerciali e di ottenere affidamenti bancari. Peraltro, il giudice a quo ha anche evidenziato che la ER non ha indicato il gestore di fatto della società. 3. La seconda doglianza è infondata. La ricorrente rappresenta di aver pagato le fatture di acquisto e VIVA, che è stata indicata nella dichiarazione relativa al periodo di imposta. Di tali costi il giudice avrebbe dovuto tenere conto nella quantificazione dell'ammontare del profitto. Nel caso in disamina, la confisca pari a euro 679.892,95 euro, quale profitto del reato, è stata calcolata facendo la somma di euro 375.312, per l'operazione tablet e telefonia, come determinata dall'Agenzia delle Entrate, e a euro 304.580, per le operazioni relative ad auto ed elettronica non reverse charge. Non rileva, nella quantificazione del profitto confiscabile, VIVA pagata, quale costo deducibile. Infatti costituisce ius receptum il principio secondo cui, in tema di utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, la detrazione dell'IVA non è consentita e non costituisce un costo detraibile, con la conseguenza che la sua indicazione in dichiarazione configura una finalità di evasione e realizza un corrispondente profitto senza che rilevi, in senso contrario, la circostanza che siano stati effettivamente sostenuti tali costi nei confronti del soggetto fittiziamente interposto (Sez. 3, n.29977 del 2019, Rv. 276289). 4. In ordine alla terza doglianza, le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi age uata, avendo la Corte territoriale condiviso la quantificazione della 1 •I ; z eo pena basei discostandosira I minimo edittale, ma comunque nel range medio-basso dei limiti edittali, in ragione della vastità dei traffici illeciti, dell'entità del risparmio i spesa fiscale, 7 dell'ammontare del danno all'Erario. Il giudice di merito ha comunque riconosciuto le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. 5.11 ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso all'udienza del 6 dicembre 2023.