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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/09/2025, n. 1548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1548 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5525/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Maurizio Manzionna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5525 dell'anno 2018 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale e risarcimento danni;
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Giuliano Antonio Parte_1 Parte_2
Ubaldo ed elettivamente domiciliati in Foggia presso il suo studio;
ATTORI
E via Ruggero Grieco n. 37 (FG), con l'avv. Controparte_1
Giuseppe di Gennaro;
CONVENUTO E
con l'avv. Antonio Fesce Controparte_2
CONVENUTA E con l'avv. Domenico Merlicco Controparte_3
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI: All'udienza del 13.05.2025, la causa veniva riservata, con i termini ex art. 190
c.p.c., per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti costituite, riportate a verbale, che devono ritenersi in questa sede integralmente trascritte.
pagina 1 di 7 FATTO E DIRITTO La domanda attorea, volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla unità immobiliare oggetto del giudizio, sita in Foggia, per effetto di copiose infiltrazioni di acqua a causa della cattiva esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione del terrazzo di copertura dell'appartamento di parte attrice è fondata e deve essere accolta.
Al riguardo parte attrice allegava, tra gli altri, copia della corrispondenza epistolare intercorsa nell'immediatezza tra le parti in causa, verbali di vari sopralluoghi effettuati nella fase extra giudiziale finalizzati ad un possibile bonario componimento della vertenza, documentazione fotografica, preventivi lavori, fascicolo e relazione peritale del CTU ing.
, nominato nel procedimento di ATP R.G. n. 9144/2016 Tribunale di Persona_1
Foggia.
Pertanto, proprio a causa dell'inerzia delle parti convenute, gli attori sono stati costretti ad intraprendere il presente giudizio nel corso del quale veniva acquisitoli fascicolo dell'
Accertamento Tecnico ex art. 696 cpc a mezzo del ing. , il quale, verificato lo stato del CP_4 terrazzo de quo, accertato e descritto lo stato di manutenzione dello stesso e dell'appartamento degli attori, effettuate numerose prove di allagamento del prefato terrazzo, accertava la causa dei danni in quanto dovuti ad estesi fenomeni infiltrativi di acqua proveniente dal terrazzo sovrastante, precisando che <
e riferibili a fenomeni infiltrativi ormai conclusi e non più in corso>>, altre macchie dimostrerebbero la presenza di infiltrazioni ancora in corso in quel momento, verificava e quantificava le opere necessarie al ripristino della normale funzionalità e fruibilità dei locali oggetto di causa, nonché dell'opere a farsi per l'eliminazione delle cause infiltrative.
Il convenuto, a parte una generica contestazione dei fatti occorsi, ha fondato la CP_1
sua difesa sulla responsabilità esclusiva della convenuta per la cattiva Controparte_2 esecuzione delle opere di impermeabilizzazione già commissionate dallo stesso . CP_1
La convenuta costituendosi in giudizio, si dichiarava disponibile, pur Controparte_2
escludendo qualsivoglia propria responsabilità, < previa espressa autorizzazione da parte del ad effettuare gli Controparte_5
interventi indicati dal perito con l'accertamento tecnico>> ovvero << a liquidare l'importo necessario per gli interventi risolutori ( secondo le quantificazioni del CTU) >>, chiedendo di pagina 2 di 7 essere autorizzata alla chiamata in causa della per sentirsi, in Controparte_3
via subordinata, manlevare in caso di accoglimento della domanda attrice.
Autorizzata la chiamata del terzo, la preliminarmente eccepiva la propria CP_3 carenza di legittimazione passiva per l'inoperatività della polizza assicurativa CP_6
stipulata dalla convenuta l'irritualità dell'invito alla
[...] Controparte_2
negoziazione assistita poiché inviato ai soli procuratori e non alle parti oltre il termine di 15 giorni concesso dal giudice con l'ordinanza del 27.03.2020, nonché l'incompetenza per valore del Tribunale adito per essere competente il GdP di Foggia;
nel merito, in via subordinata, il rigetto della domanda attrice relativamente ai danni cagionati dalle infiltrazioni successive ai lavori di ripristino effettuati dalla e quindi attribuibili al convenuto CP_2 CP_1
ex art. 2051 c.c..
Nelle more del giudizio e stante l'inerzia pregiudizievole delle parti convenute, gli attori richiedevano un provvedimento d'urgenza al fine fare eseguire i lavori individuati dal CTU ing. sul terrazzo per cui è causa in via immediata, ricorso dapprima dichiarato CP_4 inammissibile dal Tribunale ma successivamente accolto pienamente in sede di reclamo ed eseguito solo attraverso un ulteriore ricorso R.G. n. 1818-1/2020, avente ad oggetto l'attuazione del provvedimento cautelare.
Venendo all'esame delle eccezioni preliminari, vanno rigettate quella di incompetenza ratione valoris del Tribunale adito, in quanto l'oggetto del presente giudizio non è solo la domanda di risarcimento del danno ma anche e soprattutto l'esecuzione dei lavori necessari alla eliminazione delle cause dei fenomeni infiltrativi come individuati in sede di ATP dal CTU ing. , nonché quella di carenza di legittimazione attiva degli attori, avendo questi CP_4 ultimi depositato nei termini copia dell'atto pubblico di acquisto ed avendone lo stesso CTU acclarato le qualità nel corso dell'ATP.
Analogamente devono essere rigettate le eccezioni di improcedibilità della domanda, per aver gli attori comunicato l'invito alla procedura di negoziazione assistita ai procuratori costituiti delle parti e non alle parti personalmente, in quanto eseguite correttamente a norma dell'art. 170 cpc e quella relativa alla tardività, risolta da questo Tribunale con provvedimento del
31.05.2021.
pagina 3 di 7 Per quanto, infine, attiene alla sollevata eccezione di carenza di legittimazione passiva della per inoperatività della polizza assicurativa stipulata dalla la CP_3 Controparte_2
stessa, sollevata già con la comparsa di costituzione in giudizio, non può essere accolta apparendo manifestamente ultronea l'interpretazione dell'oggetto del contratto da parte della che porterebbe ad escludere dal novero dei fatti risarcibili non solo i “fatti CP_3
dolosi” ma anche tutti quelli “colposi”( Così Cass. ord. n. 18320 del 27.06.2023”).
Nel merito, il tecnico nominato d'ufficio ha compiutamente accertato l'esistenza delle lamentate infiltrazioni, la causa delle stesse e i danni che ne sono derivati agli attori nonché indicato le corrette soluzioni per l'eliminazione dei lamentati problemi, sia di quelli ormai esauriti al momento della sua ispezione sia di quelli ancora in corso, per i quali gli attori, stante l'inerzia delle parti convenute, sono stati costretti a richiedere il provvedimento d'urgenza prima denegato poi concesso pienamente in sede di reclamo ed, infine, eseguito solo dopo l'esperimento di altro procedimento esecutivo.
In ordine alle responsabilità circa le suddette infiltrazioni, avendo il CTU ing. CP_4 accertato che << le cause sono da ascriversi ad una non corretta funzionalità del pacchetto di copertura del terrazzo: esso, infatti, certamente è soggetto ad un quadro fessurativo del sistema di impermeabilizzazione che ha compromesso l'efficacia dell'intero pacchetto di copertura>> appare evidente una responsabilità del convenuto come già CP_1
ampiamente riconosciuto con il provvedimento cautelare emesso in fase di reclamo da questo
Tribunale, con il quale veniva riconosciuta < lamentati e l'inerzia del nel provvedere al ripristino ed alla completa CP_1
impermeabilizzazione del terrazzo di copertura, attesa: a) la diretta riconducibilità dei danni riscontrati nell'appartamento degli istanti alla cattiva manutenzione del sovrastante terrazzo a livello, come accertato dal CTU;
b) l'attuale persistenza del fenomeno infiltrativi che in alcuni ambienti è ancora in atto;
c) l'aggravarsi della situazione con il passare del tempo>> e lo stesso ritenuto ex art. 2051 c.c. responsabile del danno provocato agli attori, in quanto è ormai invalso in giurisprudenza il principio secondo il quale << il (infatti) è CP_1 obbligato ad adottare tutte le misure al fine di evitare che le cose comuni rechino pregiudizi ad alcuno e risponde dei danni in base all'art. 2051 c.c. pur se tali danni siano imputabili a vizi edificatori dello stabile comportanti la concorrente responsabilità del costruttore-
pagina 4 di 7 venditore ex art. 1669 c.c. >> (Cass. civ. II sez. sentenza del 12.07.2011 n. 15291; C. A. Brescia sentenza n. 674 del 2019; da ultimo, Cass. sez. VI-2 ordinanza 12.03.2020 n. 7044).
Inoltre, secondo la prevalente Giurisprudenza di legittimità, deve tenersi in debita valutazione la circostanza che il avesse nominato un proprio Direttore dei CP_1
Lavori nella persona del geom. e che << il direttore dei lavori esercita in Parte_3
luogo del committente quei medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona. La connotazione precipuamente tecnica di tale obbligazione di sorveglianza lo obbliga a vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica>> (così, Cass. 19.09.2016
n. 18.285).
I rilievi e le contestazioni del convenuto secondo i quali la responsabilità per i CP_1
danni cagionati agli attori sia addebitabile in via esclusiva all'impresa appaltatrice per i ritardi nell'esecuzione dell'opera, in ogni caso, non colgono nel segno atteso CP_2
che le infiltrazioni sono proseguite anche dopo la conclusione dei lavori di impermeabilizzazione per i quali è causa, sicché non è possibile escludere la responsabilità del committente per i danni cagionati all'attrice ai sensi dell'art. 2051 c.c. (Cfr. CP_1
Cass. 22.04.2022 n. 12909).
In conclusione, il committente risponde in via solidale dei danni causati al terzo non solo nel caso in cui quest'ultimo sia un “nudus minister” ma anche qualora abbia violato regole di cautela ex art. 2043 c.c. ovvero in caso di “culpa in eligendo”: per la sussistenza della solidarietà è sufficiente che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento dannoso (Cass. n. 11194/2019; Cass. n. 29338/14.11.2018).
Parimenti, non appare possibile escludere la responsabilità della ditta appaltatrice alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale (per tutte, Cass. n. 7027 del 12.03.2021) secondo il quale a fronte della responsabilità della appaltatrice è possibile configurarsi una corresponsabilità del committente << …per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea, ovvero ancora quando l'appaltatore, in base a patti contrattuali o nel concreto svolgimento del contratto, sia stato un semplice esecutore di ordini del committente pagina 5 di 7 e privato della sua autonomia a tal punto da aver agito come nudus minister di questi…>>
(in senso analogo, C.A. Milano n. 2846 del 07.09.2022).
Parimenti non appare possibile escludere la responsabilità solidale della convenuta in quanto espressamente riconosciuta dalla stessa CTU almeno per quanto Controparte_2
attiene alle infiltrazioni lamentate dal settembre 2015, tanto che la stessa società comunicava la propria disponibilità ad effettuare i lavori necessari o al pagamento del valore degli stessi in favore degli attori, come quantificato dal CTU . CP_4
Con il rigetto delle eccezioni preliminari e di merito sollevate dalla terza chiamata Reale
Mutua d'Assicurazioni deve essere accolta la domanda di manleva formulata dalla limitatamente al risarcimento dei danni direttamente cagionati dalla inesatta Controparte_2 esecuzione, da parte della stessa delle opere di impermeabilizzazione del Controparte_2
terrazzo de quo agitur.
Per quanto attiene al quantum, parte attrice si è rimessa alla quantificazione del risarcimento del danno subito operata dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, pari ad €
4.176,31= oltre I.V.A., stima che appare congrua e sorretta da una analisi tecnica condivisibile ed immune da critiche che il Tribunale fa propria.
Per quanto attiene ai lavori da farsi per evitare ulteriori fenomeni infiltrativi, risulta che il convenuto, dopo l'emissione del provvedimento cautelare abbia, alla fine, CP_1 eseguito i lavori necessari alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni.
Per quanto attiene alle spese di lite le stesse, determinate ai sensi degli artt. 96 -97 c.p.c. seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione regolarmente notificato da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
, in persona del suo legale Controparte_7
rappresentante pro-tempore; di in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
P.T., nonché della Assicurazione, terza chiamata, così provvede: CP_3
1) Accoglie la domanda per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;
pagina 6 di 7 2) Condanna il convenuto e la società in solido tra loro, al CP_1 Controparte_2
pagamento in favore di parte attrice della somma di € 4.176,31= oltre l'I.V.A. (22%) sulla stessa somma, nonché gli interessi nella misura legale dalla domanda all'effettivo soddisfo;
3) Pone definitivamente a carico delle medesime parti convenute le spese di ATP, liquidate in corso di causa e pari ad € 3.641,50=, con eventuale regolazione di quanto corrisposto anticipatamente da parte attrice;
4) Condanna il e la Controparte_8 CP_2
in solido tra loro al pagamento delle spese del presente giudizio sostenute da
[...]
parte attrice che si liquidano in € 4.835,00= oltre ad € 264,00= per spese per il contributo unificato ed i diritti di cancelleria, nonché al rimborso forfettario, I.V.A. e
C.A.P. come per Legge, nonché di quelle relative al procedimento di istruzione preventiva che si liquidano in € 2.239,36= (spese non imponibili € 239,36) oltre rimborso forfettario, I.V.A. e CAP .
5) Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali per il CP_1
procedimento cautelare e per la successiva fase di reclamo in favore degli attori che liquida nella complessiva somma di € 3.823,50= (di cui € 319,50 di spese non imponibili) oltre rimborso spese generali I.V.A. E C.A.P. come per legge se dovute.
6) In accoglimento, nei termini esposti in motivazione, della domanda di manleva della nei confronti della condanna la Controparte_2 Parte_4
in persona del legale rappresentante P.T. a tenere Parte_4
indenne la ditta da tutte le somme che la stessa sarà tenuta a pagare Controparte_2
alla parte attrice in esecuzione della presente sentenza.
Così deciso in Foggia, lì 12.09.2025
Il Giudice Monocratico
dott. Maurizio Manzionna
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Maurizio Manzionna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5525 dell'anno 2018 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale e risarcimento danni;
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Giuliano Antonio Parte_1 Parte_2
Ubaldo ed elettivamente domiciliati in Foggia presso il suo studio;
ATTORI
E via Ruggero Grieco n. 37 (FG), con l'avv. Controparte_1
Giuseppe di Gennaro;
CONVENUTO E
con l'avv. Antonio Fesce Controparte_2
CONVENUTA E con l'avv. Domenico Merlicco Controparte_3
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI: All'udienza del 13.05.2025, la causa veniva riservata, con i termini ex art. 190
c.p.c., per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti costituite, riportate a verbale, che devono ritenersi in questa sede integralmente trascritte.
pagina 1 di 7 FATTO E DIRITTO La domanda attorea, volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla unità immobiliare oggetto del giudizio, sita in Foggia, per effetto di copiose infiltrazioni di acqua a causa della cattiva esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione del terrazzo di copertura dell'appartamento di parte attrice è fondata e deve essere accolta.
Al riguardo parte attrice allegava, tra gli altri, copia della corrispondenza epistolare intercorsa nell'immediatezza tra le parti in causa, verbali di vari sopralluoghi effettuati nella fase extra giudiziale finalizzati ad un possibile bonario componimento della vertenza, documentazione fotografica, preventivi lavori, fascicolo e relazione peritale del CTU ing.
, nominato nel procedimento di ATP R.G. n. 9144/2016 Tribunale di Persona_1
Foggia.
Pertanto, proprio a causa dell'inerzia delle parti convenute, gli attori sono stati costretti ad intraprendere il presente giudizio nel corso del quale veniva acquisitoli fascicolo dell'
Accertamento Tecnico ex art. 696 cpc a mezzo del ing. , il quale, verificato lo stato del CP_4 terrazzo de quo, accertato e descritto lo stato di manutenzione dello stesso e dell'appartamento degli attori, effettuate numerose prove di allagamento del prefato terrazzo, accertava la causa dei danni in quanto dovuti ad estesi fenomeni infiltrativi di acqua proveniente dal terrazzo sovrastante, precisando che <
e riferibili a fenomeni infiltrativi ormai conclusi e non più in corso>>, altre macchie dimostrerebbero la presenza di infiltrazioni ancora in corso in quel momento, verificava e quantificava le opere necessarie al ripristino della normale funzionalità e fruibilità dei locali oggetto di causa, nonché dell'opere a farsi per l'eliminazione delle cause infiltrative.
Il convenuto, a parte una generica contestazione dei fatti occorsi, ha fondato la CP_1
sua difesa sulla responsabilità esclusiva della convenuta per la cattiva Controparte_2 esecuzione delle opere di impermeabilizzazione già commissionate dallo stesso . CP_1
La convenuta costituendosi in giudizio, si dichiarava disponibile, pur Controparte_2
escludendo qualsivoglia propria responsabilità, < previa espressa autorizzazione da parte del ad effettuare gli Controparte_5
interventi indicati dal perito con l'accertamento tecnico>> ovvero << a liquidare l'importo necessario per gli interventi risolutori ( secondo le quantificazioni del CTU) >>, chiedendo di pagina 2 di 7 essere autorizzata alla chiamata in causa della per sentirsi, in Controparte_3
via subordinata, manlevare in caso di accoglimento della domanda attrice.
Autorizzata la chiamata del terzo, la preliminarmente eccepiva la propria CP_3 carenza di legittimazione passiva per l'inoperatività della polizza assicurativa CP_6
stipulata dalla convenuta l'irritualità dell'invito alla
[...] Controparte_2
negoziazione assistita poiché inviato ai soli procuratori e non alle parti oltre il termine di 15 giorni concesso dal giudice con l'ordinanza del 27.03.2020, nonché l'incompetenza per valore del Tribunale adito per essere competente il GdP di Foggia;
nel merito, in via subordinata, il rigetto della domanda attrice relativamente ai danni cagionati dalle infiltrazioni successive ai lavori di ripristino effettuati dalla e quindi attribuibili al convenuto CP_2 CP_1
ex art. 2051 c.c..
Nelle more del giudizio e stante l'inerzia pregiudizievole delle parti convenute, gli attori richiedevano un provvedimento d'urgenza al fine fare eseguire i lavori individuati dal CTU ing. sul terrazzo per cui è causa in via immediata, ricorso dapprima dichiarato CP_4 inammissibile dal Tribunale ma successivamente accolto pienamente in sede di reclamo ed eseguito solo attraverso un ulteriore ricorso R.G. n. 1818-1/2020, avente ad oggetto l'attuazione del provvedimento cautelare.
Venendo all'esame delle eccezioni preliminari, vanno rigettate quella di incompetenza ratione valoris del Tribunale adito, in quanto l'oggetto del presente giudizio non è solo la domanda di risarcimento del danno ma anche e soprattutto l'esecuzione dei lavori necessari alla eliminazione delle cause dei fenomeni infiltrativi come individuati in sede di ATP dal CTU ing. , nonché quella di carenza di legittimazione attiva degli attori, avendo questi CP_4 ultimi depositato nei termini copia dell'atto pubblico di acquisto ed avendone lo stesso CTU acclarato le qualità nel corso dell'ATP.
Analogamente devono essere rigettate le eccezioni di improcedibilità della domanda, per aver gli attori comunicato l'invito alla procedura di negoziazione assistita ai procuratori costituiti delle parti e non alle parti personalmente, in quanto eseguite correttamente a norma dell'art. 170 cpc e quella relativa alla tardività, risolta da questo Tribunale con provvedimento del
31.05.2021.
pagina 3 di 7 Per quanto, infine, attiene alla sollevata eccezione di carenza di legittimazione passiva della per inoperatività della polizza assicurativa stipulata dalla la CP_3 Controparte_2
stessa, sollevata già con la comparsa di costituzione in giudizio, non può essere accolta apparendo manifestamente ultronea l'interpretazione dell'oggetto del contratto da parte della che porterebbe ad escludere dal novero dei fatti risarcibili non solo i “fatti CP_3
dolosi” ma anche tutti quelli “colposi”( Così Cass. ord. n. 18320 del 27.06.2023”).
Nel merito, il tecnico nominato d'ufficio ha compiutamente accertato l'esistenza delle lamentate infiltrazioni, la causa delle stesse e i danni che ne sono derivati agli attori nonché indicato le corrette soluzioni per l'eliminazione dei lamentati problemi, sia di quelli ormai esauriti al momento della sua ispezione sia di quelli ancora in corso, per i quali gli attori, stante l'inerzia delle parti convenute, sono stati costretti a richiedere il provvedimento d'urgenza prima denegato poi concesso pienamente in sede di reclamo ed, infine, eseguito solo dopo l'esperimento di altro procedimento esecutivo.
In ordine alle responsabilità circa le suddette infiltrazioni, avendo il CTU ing. CP_4 accertato che << le cause sono da ascriversi ad una non corretta funzionalità del pacchetto di copertura del terrazzo: esso, infatti, certamente è soggetto ad un quadro fessurativo del sistema di impermeabilizzazione che ha compromesso l'efficacia dell'intero pacchetto di copertura>> appare evidente una responsabilità del convenuto come già CP_1
ampiamente riconosciuto con il provvedimento cautelare emesso in fase di reclamo da questo
Tribunale, con il quale veniva riconosciuta < lamentati e l'inerzia del nel provvedere al ripristino ed alla completa CP_1
impermeabilizzazione del terrazzo di copertura, attesa: a) la diretta riconducibilità dei danni riscontrati nell'appartamento degli istanti alla cattiva manutenzione del sovrastante terrazzo a livello, come accertato dal CTU;
b) l'attuale persistenza del fenomeno infiltrativi che in alcuni ambienti è ancora in atto;
c) l'aggravarsi della situazione con il passare del tempo>> e lo stesso ritenuto ex art. 2051 c.c. responsabile del danno provocato agli attori, in quanto è ormai invalso in giurisprudenza il principio secondo il quale << il (infatti) è CP_1 obbligato ad adottare tutte le misure al fine di evitare che le cose comuni rechino pregiudizi ad alcuno e risponde dei danni in base all'art. 2051 c.c. pur se tali danni siano imputabili a vizi edificatori dello stabile comportanti la concorrente responsabilità del costruttore-
pagina 4 di 7 venditore ex art. 1669 c.c. >> (Cass. civ. II sez. sentenza del 12.07.2011 n. 15291; C. A. Brescia sentenza n. 674 del 2019; da ultimo, Cass. sez. VI-2 ordinanza 12.03.2020 n. 7044).
Inoltre, secondo la prevalente Giurisprudenza di legittimità, deve tenersi in debita valutazione la circostanza che il avesse nominato un proprio Direttore dei CP_1
Lavori nella persona del geom. e che << il direttore dei lavori esercita in Parte_3
luogo del committente quei medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona. La connotazione precipuamente tecnica di tale obbligazione di sorveglianza lo obbliga a vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica>> (così, Cass. 19.09.2016
n. 18.285).
I rilievi e le contestazioni del convenuto secondo i quali la responsabilità per i CP_1
danni cagionati agli attori sia addebitabile in via esclusiva all'impresa appaltatrice per i ritardi nell'esecuzione dell'opera, in ogni caso, non colgono nel segno atteso CP_2
che le infiltrazioni sono proseguite anche dopo la conclusione dei lavori di impermeabilizzazione per i quali è causa, sicché non è possibile escludere la responsabilità del committente per i danni cagionati all'attrice ai sensi dell'art. 2051 c.c. (Cfr. CP_1
Cass. 22.04.2022 n. 12909).
In conclusione, il committente risponde in via solidale dei danni causati al terzo non solo nel caso in cui quest'ultimo sia un “nudus minister” ma anche qualora abbia violato regole di cautela ex art. 2043 c.c. ovvero in caso di “culpa in eligendo”: per la sussistenza della solidarietà è sufficiente che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento dannoso (Cass. n. 11194/2019; Cass. n. 29338/14.11.2018).
Parimenti, non appare possibile escludere la responsabilità della ditta appaltatrice alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale (per tutte, Cass. n. 7027 del 12.03.2021) secondo il quale a fronte della responsabilità della appaltatrice è possibile configurarsi una corresponsabilità del committente << …per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea, ovvero ancora quando l'appaltatore, in base a patti contrattuali o nel concreto svolgimento del contratto, sia stato un semplice esecutore di ordini del committente pagina 5 di 7 e privato della sua autonomia a tal punto da aver agito come nudus minister di questi…>>
(in senso analogo, C.A. Milano n. 2846 del 07.09.2022).
Parimenti non appare possibile escludere la responsabilità solidale della convenuta in quanto espressamente riconosciuta dalla stessa CTU almeno per quanto Controparte_2
attiene alle infiltrazioni lamentate dal settembre 2015, tanto che la stessa società comunicava la propria disponibilità ad effettuare i lavori necessari o al pagamento del valore degli stessi in favore degli attori, come quantificato dal CTU . CP_4
Con il rigetto delle eccezioni preliminari e di merito sollevate dalla terza chiamata Reale
Mutua d'Assicurazioni deve essere accolta la domanda di manleva formulata dalla limitatamente al risarcimento dei danni direttamente cagionati dalla inesatta Controparte_2 esecuzione, da parte della stessa delle opere di impermeabilizzazione del Controparte_2
terrazzo de quo agitur.
Per quanto attiene al quantum, parte attrice si è rimessa alla quantificazione del risarcimento del danno subito operata dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, pari ad €
4.176,31= oltre I.V.A., stima che appare congrua e sorretta da una analisi tecnica condivisibile ed immune da critiche che il Tribunale fa propria.
Per quanto attiene ai lavori da farsi per evitare ulteriori fenomeni infiltrativi, risulta che il convenuto, dopo l'emissione del provvedimento cautelare abbia, alla fine, CP_1 eseguito i lavori necessari alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni.
Per quanto attiene alle spese di lite le stesse, determinate ai sensi degli artt. 96 -97 c.p.c. seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione regolarmente notificato da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
, in persona del suo legale Controparte_7
rappresentante pro-tempore; di in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
P.T., nonché della Assicurazione, terza chiamata, così provvede: CP_3
1) Accoglie la domanda per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;
pagina 6 di 7 2) Condanna il convenuto e la società in solido tra loro, al CP_1 Controparte_2
pagamento in favore di parte attrice della somma di € 4.176,31= oltre l'I.V.A. (22%) sulla stessa somma, nonché gli interessi nella misura legale dalla domanda all'effettivo soddisfo;
3) Pone definitivamente a carico delle medesime parti convenute le spese di ATP, liquidate in corso di causa e pari ad € 3.641,50=, con eventuale regolazione di quanto corrisposto anticipatamente da parte attrice;
4) Condanna il e la Controparte_8 CP_2
in solido tra loro al pagamento delle spese del presente giudizio sostenute da
[...]
parte attrice che si liquidano in € 4.835,00= oltre ad € 264,00= per spese per il contributo unificato ed i diritti di cancelleria, nonché al rimborso forfettario, I.V.A. e
C.A.P. come per Legge, nonché di quelle relative al procedimento di istruzione preventiva che si liquidano in € 2.239,36= (spese non imponibili € 239,36) oltre rimborso forfettario, I.V.A. e CAP .
5) Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali per il CP_1
procedimento cautelare e per la successiva fase di reclamo in favore degli attori che liquida nella complessiva somma di € 3.823,50= (di cui € 319,50 di spese non imponibili) oltre rimborso spese generali I.V.A. E C.A.P. come per legge se dovute.
6) In accoglimento, nei termini esposti in motivazione, della domanda di manleva della nei confronti della condanna la Controparte_2 Parte_4
in persona del legale rappresentante P.T. a tenere Parte_4
indenne la ditta da tutte le somme che la stessa sarà tenuta a pagare Controparte_2
alla parte attrice in esecuzione della presente sentenza.
Così deciso in Foggia, lì 12.09.2025
Il Giudice Monocratico
dott. Maurizio Manzionna
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