Sentenza 23 ottobre 2012
Massime • 1
Deve essere disapplicata la normativa nazionale prevista dagli artt. 15 e 24 legge 14 luglio 1965, n. 963, che prevede una percentuale del 10% di tolleranza di novellame sul pescato, in quanto incompatibile con la disciplina comunitaria contenuta nel Reg. CE, 17 giugno 1994, n. 1626, che non consente alcuna deroga al divieto di pesca e di commercializzazione del novellame. (Fattispecie nella quale la S.C. ha confermato la sentenza di condanna in cui si dava atto che tutti gli esemplari detenuti risultavano comunque di dimensioni inferiori ai dieci centimetri stabiliti dalla normativa comunitaria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/10/2012, n. 45823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45823 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 23/10/2012
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - N. 2498
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 17084/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO NZ N. IL 17/12/1939;
avverso la sentenza n. 457/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del 23/11/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Volpe G., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Traina S. del foro di Palermo in sost. avv. Marcuccio M..
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 23.11.2011, ha confermato la decisione con la quale, in data 17.2.2009, il Tribunale di Lecce - Sezione Distaccata di Gallipoli, aveva riconosciuto CO NZ responsabile del reato di cui alla L. n. 936 del 1965, art. 15, lett. c) in relazione alla L. n. 381 del 1988, artt.5, 6 e 7 per aver detenuto, quale responsabile di un deposito di prodotti ittici, kg 50 di triglie sotto misura minima. Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.
2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge, rilevando che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare una specifica eccezione formulata nell'atto di appello concernente la nullità delle modalità di misurazione del novellarne effettuata, secondo le dichiarazioni dei verbalizzanti, mediante prelevamento "a campione" per ciascun contenitore.
A tale proposito osserva che, in assenza di norme specifiche sulla pesca, la misurazione, per essere affidabile, deve effettuarsi secondo regole di statistica matematica e norme UNI ISO 3494, cosa che, nel caso in esame, non era avvenuto.
Aggiunge che la Corte del merito avrebbe omesso di considerare che, sulla base del Reg. CE 1967/2OO6, direttamente operante nell'ordinamento nazionale, la taglia minima per la triglia è fissata in cm. 11 e non in cm. 15.
3. Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge in relazione alla circostanza che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare uno specifico motivo di gravame nel quale si osservava che la verifica avrebbe dovuto riguardare l'intero pescato, come stabilito dal D.P.R. n. 1639 del 1968, art. 91 e dal D.M. 21 aprile 1983, art. 91 e non le singole confezioni ed avrebbe, inoltre,
erroneamente considerato in contrasto con la normativa europea i decreti ministeriali che ammettono una tolleranza di novellarne del 10%, poiché, sulla base del principio di necessaria offensività, un simile comportamento non risulterebbe lesivo del bene giuridico tutelato, riguardando la cattura di esigue quantità di novellarne. La Corte salentina avrebbe inoltre erroneamente applicato il D.M. 21 luglio 1998, il quale avrebbe introdotto il limite del 10% per ogni confezione e non sull'intero pescato solo per i molluschi bivalvi, mentre andavano applicati il D.P.R. n. 1639 del 1968 ed il D.M. 21 aprile 1983 che si riferiscono, invece, all'intero pescato.
4. Con un terzo motivo di ricorso lamenta, inoltre, l'omesso esame dai parte dei giudici del gravame circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, avendo egli dichiarato di aver acquistato il pesce nella convinzione che si trattasse di esemplari di misura maggiore.
5. Con un quarto motivo di ricorso deduce, infine, il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena pur in presenza dei presupposti di legge per l'applicazione del beneficio.
Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. In data 22.10.2012 il difensore ha fatto pervenire dichiarazione di adesione all'astensione dalle udienze proclamata dall'OUA, con richiesta di rinvio che non è stata accolta stante l'imminente prescrizione del reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
6. Il ricorso è infondato.
Occorre osservare, con riferimento al primo motivo di ricorso, come si sia già avuto modo di affermare che l'attività di misurazione del novellarne rientra nella previsione dell'art. 354 cod. proc. pen. consistendo in un'attività materiale di lettura, raccolta e conservazione dei dati che non richiede alcuna discrezionalità o preparazione tecnica per la loro valutazione (cfr. Sez. 3 n. 38087, 28 settembre 2009) e la normativa che in ricorso si assume violata (D.P.R. n. 1639 del 1968, artt. 90 e 91) ne costituisce evidente conferma.
Stabilisce infatti l'art. 90 del menzionato D.P.R., al comma 1, che la lunghezza dei pesci si misura dall'apice del muso, a bocca chiusa, fino all'estremità del lobo più lungo della pinna codale, oppure all'estremità della pinna codale, quando questa non presenta i due lobi.
Viene dunque fornita l'indicazione dei due punti di riferimento dai quali procedere alla misurazione che, pertanto, costituisce un'operazione meramente meccanica che prescinde da ogni apprezzamento da parte del materiale esecutore.
Null'altro prevede la disciplina sulla pesca, come espressamente riconosciuto anche in ricorso, ne', tanto meno, si prevede in alcun modo l'applicabilità delle norme UNI ISO 3494 relative all'interpretazione statistica dei dati. Inoltre il ricorrente, al di là del metodo utilizzato, pienamente legittimo, non ha posto in rilevo alcun elemento significativo sintomatico della invalidità o utilizzabilità dell'atto di accertamento compiuto dalla polizia giudiziaria per mancata osservanza delle disposizioni codicistiche che lo disciplinano.
Del resto, anche la Corte territoriale, nel richiamare legittimamente per relationem la decisione del primo giudice, ha evidenziato che le questioni prospettate con l'atto di appello riguardavano argomenti già sottoposti al giudice di prime cure e da questi opportunamente valutati e, nel ritenere pienamente valide le misurazioni eseguite, delle quali ha descritto le modalità (selezione alla presenza dell'indagato, in ciascuna cassetta, dei pesci più piccoli e di quelli più grandi), ha rilevato che, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso della istruzione dibattimentale, era emerso come l'intera partita di pese fosse sotto misura, essendo tutti gli esemplari lunghi tra i 4 ed i 10 centimetri, nonostante la misura minima prevista dalla normativa nazionale sia di 15 centimetri e di 10 per quella comunitaria. Per quanto riguarda, in particolare, i rapporti tra normativa nazionale e comunitaria, è appena il caso di richiamare l'indirizzo giurisprudenziale più recente e consolidato, cui il Collegio aderisce, secondo il quale deve procedersi alla disapplicazione della normativa nazionale (artt. 15 e 24, legge 14 luglio 1965, n. 963) ove si prevede una percentuale del 10% di tolleranza di novellarne sul pescato, in ragione della sua incompatibilità con la disciplina comunitaria (Reg. CE, 17 giugno 1994, n. 1626) la quale non consente alcuna deroga al divieto di pesca e di commercializzazione del novellarne (Sez. 3 n. 6872, 23 febbraio 2011; Sez. 3 n. 38087, 28 settembre 2009; Sez. 3 n. 23829, 9 giugno 2009; Sez. 3 n. 17487, 28 aprile 2009; Sez. 3 n. 39345, 24 ottobre 2007; Sez. 3 n. 13751, 4 aprile 2007; Sez. 3 n. 5750, 12 febbraio 2007). Ne consegue che ogni riferimento alla percentuale di tolleranza cui si riferisce il ricorso (nel primo e nel secondo motivo) è del tutto inconferente ed, in ogni caso, la Corte territoriale, con accertamento in fatto, del tutto scevro da manifeste contraddizioni o cedimenti logici, ha comunque rilevato che, nel caso sottoposto alla sua attenzione, detto limite risultava comunque superato per essere tutti gli esemplari, come si è detto, di dimensioni comprese tra i 4 ed i 10 centimetri.
7. Parimenti infondato risulta il terzo motivo di ricorso. È del tutto evidente che la Corte territoriale ha legittimamente ritenuto pienamente sussistente l'elemento soggettivo del reato. Trattandosi infatti di ipotesi contravvenzionale, tale elemento costitutivo dei. reato è configurabile anche in ragione della mera negligenza, sufficiente a determinare una responsabilità colposa per il mancato adempimento al necessario onere di informazione sulla normativa applicabile allo specifico settore nel quale il ricorrente è professionalmente inserito.
8. Ad analoghe conclusioni deve infine pervenirsi per quanto attiene al quarto motivo di ricorso.
Nella fattispecie, il giudice del merito ha formulato una sfavorevole prognosi di non recidività in considerazione dei precedenti penali dell'imputato, definiti "numerosi e specifici" e tale motivazione risulta del tutto sufficiente a giustificare il diniego, ne' è previsto alcun automatismo nella concessione del beneficio, come pare volersi sostenere in ricorso, allorquando l'imputato ne abbia usufruito una sola volta e ricorrono astrattamente i presupposti per l'applicazione dell'art. 164 c.p., comma 4, poiché determinante è l'assenza delle condizioni legittimanti un favorevole giudizio sulla probabilità che in futuro "il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati".
9. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2012