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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/04/2025, n. 1958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1958 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 28/04/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 12160/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:15 è presente l'avv. FAVUZZA NICOLO' per parte ricorrente nessuno è presente per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 14:15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott. Giovanni
Lentini, nella causa iscritta al n° 12160/2024 R.G.L. promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv. FAVUZZA NICOLO' Parte_1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Palermo, Via Paolo
Paternostro 94 giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in
Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale via CP_2
Laurana 59, con l'Avv. RAIA GIANFRANCO, giusta procura in atti
-resistente-
oggetto: opposizione ATP ex art. 445bis 6° comma C.p.c. conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 28/04/2025
D I S P O S I T I V O
- dichiara il diritto di all'iscrizione nelle liste del CP_3
collocamento mirato, ex L. n. 68/1999;
- rigetta per il resto il ricorso il ricorso;
- compensa le spese di lite, giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU giusta CP_2
dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
2 - con ricorso depositato in data 08/08/2024 il ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine ottenere l'attribuzione dell'assegno mensile d'invalidità, dello status di portatore di disabilità grave, nonché di diritto al collocamento mirato ex L. 68/1999;
- espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per l'insussistenza dei requisiti sanitari per la prestazione d'invalidità e per la disabilità grave, ma per la sussistenza del requisito utile al collocamento mirato;
- parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione, chiedendo che fossero riconosciuti i diritti negati e confermato quello ottenuto;
- effettuata nuova consulenza tecnica, la CTU incaricata concludeva anch'essa per l'insussistenza dei requisiti sanitari necessari per l'attribuzione delle prestazioni richieste;
La causa è stata decisa all'udienza odierna.
Nel merito, la domanda svolta in opposizione è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per l'insussistenza del requisito sanitario necessario per le prestazioni non concesse in fase preventiva, confermando quanto affermato dal CTU di prime cure.
La valutazione complessiva dell'invalidità del 68%, confermativa del diritto al collocamento mirato non aggiunge quindi sostanzialmente nulla al giudizio
(67%) espresso in A.T.P., non potendo costituire in sé una vittoria del ricorso.
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti).
In relazione all'esito della causa appare equa la compensazione delle spese di lite in ragione della dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c. in atti. Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica di CP_2
entrambe le fasi del giudizio, già liquidate con separato decreto.
3 Decide come in epigrafe.
Palermo,28/04/2025
P.Q.M.
Il Giudice Onorario Giovanni Lentini
4
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 28/04/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 12160/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:15 è presente l'avv. FAVUZZA NICOLO' per parte ricorrente nessuno è presente per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 14:15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott. Giovanni
Lentini, nella causa iscritta al n° 12160/2024 R.G.L. promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv. FAVUZZA NICOLO' Parte_1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Palermo, Via Paolo
Paternostro 94 giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in
Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale via CP_2
Laurana 59, con l'Avv. RAIA GIANFRANCO, giusta procura in atti
-resistente-
oggetto: opposizione ATP ex art. 445bis 6° comma C.p.c. conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 28/04/2025
D I S P O S I T I V O
- dichiara il diritto di all'iscrizione nelle liste del CP_3
collocamento mirato, ex L. n. 68/1999;
- rigetta per il resto il ricorso il ricorso;
- compensa le spese di lite, giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU giusta CP_2
dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
2 - con ricorso depositato in data 08/08/2024 il ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine ottenere l'attribuzione dell'assegno mensile d'invalidità, dello status di portatore di disabilità grave, nonché di diritto al collocamento mirato ex L. 68/1999;
- espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per l'insussistenza dei requisiti sanitari per la prestazione d'invalidità e per la disabilità grave, ma per la sussistenza del requisito utile al collocamento mirato;
- parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione, chiedendo che fossero riconosciuti i diritti negati e confermato quello ottenuto;
- effettuata nuova consulenza tecnica, la CTU incaricata concludeva anch'essa per l'insussistenza dei requisiti sanitari necessari per l'attribuzione delle prestazioni richieste;
La causa è stata decisa all'udienza odierna.
Nel merito, la domanda svolta in opposizione è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per l'insussistenza del requisito sanitario necessario per le prestazioni non concesse in fase preventiva, confermando quanto affermato dal CTU di prime cure.
La valutazione complessiva dell'invalidità del 68%, confermativa del diritto al collocamento mirato non aggiunge quindi sostanzialmente nulla al giudizio
(67%) espresso in A.T.P., non potendo costituire in sé una vittoria del ricorso.
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti).
In relazione all'esito della causa appare equa la compensazione delle spese di lite in ragione della dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c. in atti. Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica di CP_2
entrambe le fasi del giudizio, già liquidate con separato decreto.
3 Decide come in epigrafe.
Palermo,28/04/2025
P.Q.M.
Il Giudice Onorario Giovanni Lentini
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