Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 09/05/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa Serena Berruti, all'udienza del 9 maggio 2025 ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 1042 R.G. Cont. anno 2024
VERTENTE TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv. PESCATORE STEFANO giusta procura in atti e domiciliato in Benevento presso il suo studio
-ricorrente-
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
-resistente contumace-
Avente ad oggetto: condanna al pagamento del compenso per attività professionale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il ricorrente ha adito il tribunale di Benevento per ottenere, previo accertamento dell'attività professionale svolta quale difensore ex art. 97, co. 4 c.p.p. in favore del Sig. -imputato nel Controparte_1 procedimento penale n. 4659/2017 r.g.n.r. 1140/2021 r.g.t. concluso con la sentenza del tribunale di Benevento n. 1724/2023- la condanna del resistente al pagamento, ai sensi del D.M. 44/2014, della somma di €.
709,00 o della somma maggiore o minore determinata dal tribunale, oltre interessi e rivalutazione e delle spese di lite del presente giudizio.
Il convenuto non si è costituito, nonostante la regolare notifica di ricorso e decreto, e pertanto all'udienza del 19 luglio 2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
La domanda è fondata nei limiti che seguono.
Dalla documentazione depositata agli atti di causa emerge che l'avv.
è stato nominato, all'udienza del 19 dicembre 2023, quale Parte_1 difensore d'ufficio ex art. 97 comma 4 c.p.p. del convenuto, imputato nel
1140/2021 r.g.t. stante l'assenza del difensore di fiducia ed in tale veste ha partecipato all'udienza indicata.
Al fine di inquadrare correttamente la domanda formulata nel presente giudizio, occorre premettere che dalla lettura del combinato disposto degli art. 97 comma 4 c.p.c. e 31 disp. att. c.p.p. si evince che al difensore immediatamente reperibile, nominato ex art. 97 comma 4 c.p.p dal giudice penale -quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa- si applicano le disposizioni di cui all'art. 102 c.p.p. relative al sostituto del difensore di fiducia. Quanto al suo diritto alla corresponsione del compenso per l'attività professionale espletata, devono però essere applicate le norme relative al difensore d'ufficio. Al riguardo si richiama un interessante sentenza della Corte di Cassazione, sezione penale, che ha chiarito che mentre nel caso in cui sia il difensore di fiducia o d'ufficio a nominare un suo sostituto in udienza, nei rapporti con il cliente sarà il sostituito che avrà diritto al compenso per le attività difensive compiute dal sostituto (sul punto cfr. anche Cass.
Pen. 30433/2004) –fermo restando l'obbligo del primo nei rapporti interni di remunerare il secondo per l'attività svolta a favore dell'assistito su suo incarico, salvi diversi accordi tra loro esistenti- nel caso di nomina giudiziale del sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. non è possibile ricondurre al sostituito l'obbligo di remunerare il sostituto, non essendo stato lui a nominarlo e ad incaricarlo di sostituirlo: la
Cassazione al riguardo ha chiarito che “in realtà la nomina del sostituto da parte del giudice, ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p., in nulla differisce dalla nomina di un difensore di ufficio, sia pure nominato per un singolo atto o incombente e non per tutto il procedimento: ne è conferma la circostanza che nel corso del giudizio può essere nominato sostituto solo il difensore iscritto all'elenco dei difensori di ufficio
(art. 97 comma 4 c.p.p.)” (così Cass. Pen 17721/2008, cui rinvia per relationem Cass. Civ. Cass. Ord. 4338/2012; alla prima delle due sentenze indicate si rinvia per relationem per un approfondimento dei principi da applicare in relazione al diritto al compenso del difensore nominato ex art. 97 ultimo comma c.p.p.).
Il difensore d'ufficio -cui, come si è detto, il sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.c. è assimilato quanto al diritto al compenso- deve innanzitutto richiedere il pagamento del proprio compenso alla persona a cui favore l'attività professionale è stata svolta;
la fonte del diritto al compenso è rinvenibile nella legge ed in particolare nell'art. 31 delle disposizioni di attuazione c.p.p. secondo il quale, fermo quanto previsto dalle norme sul patrocinio a spese dello Stato, l'attività del difensore di ufficio è in ogni caso retribuita" ed è desumibile anche dal contenuto dell'art. 369 bis lettera d c.p.p,, che nel disciplinare la nomina del difensore d'ufficio effettuata dal P.M. alla persona sottoposta alle indagini, ne delinea il contenuto minimo, specificando alla lettera indicata che l'avviso di nomina deve contenere, tra l'altro, l'indicazione dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio e l'avvertimento che in caso di insolvenza si procederà nei suoi confronti ad esecuzione forzata.
Nel caso di mancato pagamento lo stesso deve rivolgersi al giudice civile esperendo un'ordinaria azione di accertamento con condanna, volta a far accertare il compenso a lui dovuto per l'attività espletata con conseguente condanna dell'assistito al relativo versamento;
nel caso di mancato adempimento spontaneo, dovrà poi attivare il detto titolo esecutivo nei suoi confronti, e solo nell'ipotesi di inutile esperimento delle procedure per il recupero del credito professionale, egli potrà richiedere la liquidazione del compenso a carico dell'Erario alla luce di quanto disposto dall'art. 116 d.p.r. 115/2002 (sull'esercizio della detta azione di accertamento con condanna cfr. anche Tribunale Siracusa sent.
1799/2021 oltre a Tribunale di Benevento sentenza resa nel giudizio
1439/2024).
Nel caso di specie, essendo stata data la prova della nomina dell'avv.
come difensore ex art. 97 ultimo comma c.p.c. nel giudizio Parte_1 penale indicato (cfr. documentazione depositata dal ricorrente) sussiste ex lege il suo diritto al compenso per l'attività espletata.
Il convenuto contumace non ha né allegato né provato l'avvenuto pagamento o il mancato pagamento per causa a lui non imputabile, e pertanto deve essere condannato al pagamento del compenso in applicazione dei principi generali ex art. 1218 c.c., applicabile anche nel caso in cui l'obbligazione di pagamento rinvenga la sua fonte non in un contratto ma nella legge.
Quanto alla misura del compenso, premesso che devono trovare applicazione i criteri di cui al d.m. 55/2014, si condivide la richiesta di compenso per il giudizio indicato in premessa, nella misura minima, per la sola fase decisionale, tenuto conto dell'udienza nella quale l'avvocato è stato nominato ex art. 97 comma 4 c.p.p. e dell'attività in essa svolta;
si ritiene però che debba essere applicata, tenuto conto dell'attività difensiva dallo stesso espletata come risultante dal verbale di udienza, la riduzione, nella misura del 30%, di cui all'art. 12 comma 2 del citato d.m., per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto. Pertanto, sviluppando i calcoli, spetta all'attore un compenso di € 496,30 oltre oneri spese generali al 15% di legge.
Il resistente deve altresì essere condannato a corrispondere al ricorrente anche gli interessi ex art. 1284 quarto comma c.c. sulla somma liquidata dalla data della messa in mora e dunque dal 16 febbraio 2024
(cfr. raccomandata inviata al resistente, in atti) sino al soddisfo, tenuto conto di quanto chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (sul punto cfr. Cass. 24973/2022 e Cass. 8611/2022).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo nella misura media quanto alla prima e seconda fase e minima quanto alla terza fase (essendo mancata l'attività istruttoria) e alla quarta fase tenuto conto della semplicità delle questioni e della fase decisionale del rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in persona del Giudice dott.ssa Serena
Berruti, definitivamente pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c., ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
-condanna il resistente a corrispondere al ricorrente complessiva somma di € 496,30, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge, oltre gli interessi ex art. 1284 quarto comma c.c. sulla somma liquidata dal 16 febbraio 2024 sino al soddisfo;
-condanna il resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite liquidate nella complessiva somma di € 462,00 per compenso, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge.
Benevento, 9 maggio 2025
Il Giudice
Serena Berruti