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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 14/02/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2673/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabio Santoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2673/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANNA Parte_1 C.F._1
MARIA RAFFAELLI, elettivamente domiciliato in VIA SANTA CHIARA, 14 RIMINI presso il difensore avv. ANNA MARIA RAFFAELLI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANNA MARIA Parte_2 C.F._2
RAFFAELLI, elettivamente domiciliata in VIA SANTA CHIARA 14 47921 RIMINIpresso il difensore avv. ANNA MARIA RAFFAELLI
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio PA C.F._3
dell'avv. LANDI ROBERTO, elettivamente domiciliato in Piazza Gori n. 2 47039 Savignano
Sul Rubicone, presso il difensore avv. LANDI ROBERTO
CONVENUTA
(C.F. ) PA C.F._4
CONVENUTO contumace
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, per i fatti e motivi di diritto di cui in citazione, - condannare
e , in solido tra loro, al pagamento in favore PA PA dell'attore della somma di € 50.000,00 (S.e.&o.); - condannare Parte_1 CP_2
e , in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice
[...] PA
della somma di € 7.200,00 (S.e.&o.); - condannare al Parte_2 PA pagamento della somma di € 10.000,00 in favore di;
ed in via subordinata di Parte_1
quelle diverse minori o maggiori somme che risulteranno provate e di giustizia in corso di causa. Il tutto oltre agli interessi legali e svalutazione dalla scadenza della data stabilita per la restituzione del prestito (16.11.2012) al saldo effettivo. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite. Chiede concedersi i termini ex art. 190 c.p.c.”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
- in via istruttoria, ammettere l'audizione del teste sulla circostanza Testimone_1
di cui al verbale di udienza del 28.9.2022 e ciò modificando il provvedimento reso in data
13.10.2022;
- nel merito, rigettare ogni domanda formulata nei confronti della signora , in quanto prescritta, _1
infondata e non provata, con emissione di ogni conseguente provvedimento;
- con vittoria di spese, anche del procedimento cautelare (sequestro conservativo in corso di causa, rigettato con ordinanza del 25.9.2021”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio e , deducendo: PA PA
a) che e erano coniugi e e PA PA Parte_1 [...]
sono i genitori di;
Pt_2 PA
b) che concedeva ai convenuti, all'epoca coniugi, due prestiti per complessivi Parte_1
€ 50.000,00, e precisamente € 25.000,00 il 12.07.2011 ed € 25.000,00 il 13.07.2011;
pagina 2 di 7 c) che concedeva, altresì, un prestito personale a di Parte_1 PA
€ 10.000,00 in data 11.11.2011;
d) che, a sua volta, anche concedeva a ed a Parte_2 PA _1
un prestito di € 7.200,00, di cui € 5.000,00 il 15.09.2009 ed € 2.200,00 il
[...]
17.09.2009;
e) che i prestiti di cui ai punti b) e c) venivano chiesti sia da sia da PA
per l'acquisto della loro casa coniugale sita in Savignano sul Rubicone Via PA
Zangheri n. 89, immobile effettivamente acquistato da entrambi i coniugi e costituente la casa familiare degli stessi;
f) che i coniugi e sono obbligati in solido alla PA PA
restituzione della somma € 50.000,00 in favore di e della somma di € Parte_1
7.200,00 in favore di e che la sola è tenuta al Parte_2 PA
pagamento di € 10.000,00 in favore di , quale debito contratto personalmente;
Parte_1
g) che le parti avevano convenuto la restituzione di tutte le somme dopo un anno dal rogito per l'acquisto dell'appartamento, ossia il 16.11.2012 e purtuttavia, nonostante vi sia la prova di tale prestito con bonifici postali a favore di e di e, PA PA
nonostante i solleciti, i convenuti non hanno ancora provveduto al pagamento del loro rispettivo debito.
Ciò premesso, invocavano una pronuncia di condanna di e PA _1
, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma
[...] Parte_1
di € 50.000,00; di condanna di e di , in solido tra PA PA
loro, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 7.200,00; di condanna Parte_2
della sola al pagamento della somma di € 10.000,00 in favore di PA
, oltre interessi legali dal termine pattuito per la restituzione di tutte le somme Parte_1
(16.11.2012) al saldo.
Si costituiva tardivamente in giudizio, con comparsa depositata il 24.09.2021, la sola
[...]
, la quale deduceva in fatto: PA
a) che le somme di cui gli attori reclamavano la restituzione erano somme di denaro versate a titolo di donazione in favore del solo figlio , non essendo intervenuto alcun PA
pagina 3 di 7 contratto di mutuo tra le parti, né alcun accordo di restituzione (tantomeno sottoposto a termine);
b) che le attestazioni di versamento prodotte ex adverso erano prive di causale, come avviene tipicamente negli atti di liberalità;
c) che i versamenti per € 57.200,00 erano destinati al solo figlio degli attori e sono stati effettuati sul conto corrente postale n. 63134720 cointestato ai signori e PA
per il solo motivo che non aveva un conto PA PA
corrente esclusivamente a sé intestato;
d) che, d'altra parte, la natura di atto di liberalità nei confronti del figlio della dazione di €
57.200 era confermato dagli attori, i quali, in sede di invito alla negoziazione rivolto alla signora nell'aprile del 2020 affermavano che “il signor PA Parte_1
effettuava, su richiesta, un prestito personale di € 10.000,00 alla signora PA
nonché ulteriori € 50.000,00 al di lei marito ”;
[...] PA
e) che il prestito effettuato dalla signora nel 2009 per complessivi € 7.200,00 era Parte_2
prescritto.
Alla luce di quanto precede, chiedeva il rigetto delle domande attoree.
Alla prima udienza del 27.01.2021 veniva dichiarata la contumacia dei convenuti e venivano concessi i termini ex art. 183/6° co. c.p.c.; nelle more si costituiva la sola PA
e all'esito dell'udienza del 29.09.2022, con provvedimento riservato, venivano
[...]
ammesse le istanze istruttorie formulate dagli attori, in particolare veniva disposto l'interrogatorio formale dei convenuti e l'escussione dei testi nei limiti di cui alla predetta ordinanza.
In corso di causa, gli attori proponevano domanda cautelare per sequestro conservativo che veniva rigettata con provvedimento del 25.09.2021.
All'udienza dell'11.10.2023 le parti rassegnavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
La domanda attorea è fondata, nei limiti di seguito precisati, e come tale merita accoglimento.
Preliminarmente, deve rilevarsi l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata tardivamente dalla convenuta, posto che l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in pagina 4 di 7 senso stretto, deve essere sollevata dalla parte convenuta nei termini indicati dagli artt. 166/167
c.p.c. (almeno 20 giorni prima dell'udienza indicata in atto di citazione in caso di fissazione della prima udienza ex art. 168 bis, co.4, c.p.c., o almeno 20 giorni prima dell'udienza fissata dal giudice ex art.168 bis, co.5, c.p.c. (come evidenziato da parte attrice alla prima udienza utile, ovvero quella del 29.09.2021), potendo peraltro la tardività della parte interessata ad invocare l'effetto estintivo essere rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio
(cfr. Cass. Civ. n. 4689 del 2020).
Ciò fermo, risultano positivamente dimostrati (perché circostanze non contestate e/o documentalmente provate) il titolo (cfr. le dichiarazioni rese dai testimoni e Testimone_2 escussi all'udienza del 29.09.2022) e la dazione della somma complessiva di € Testimone_3
57.200 in favore degli (ex) coniugi e mediante una pluralità di versamenti _1 CP_2
(cfr. docc. 1,2,4 e 5 del fascicolo attoreo) e di € 10.000 in favore della sola (cfr. doc. _1
3 del fascicolo attoreo).
Da quanto precede, deve sussumersi la fattispecie in esame nell'ambito del contratto di mutuo, non potendosi invece ritenere che i versamenti effettuati da parte attrice siano riconducibili nel novero delle liberalità indirette, gravando in tal caso sul convenuto l'onere probatorio relativo alla predetta asserzione, secondo i principi generali, posto che come ha avuto modo di precisare la Suprema Corte “l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 1, a provare gli elementi costitutivi della domanda e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.
L'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sè
a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'accipiens ammessane la ricezione – non confermi anche il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne contesti la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova (ex plurimis, Cass.
14/02/2010, n. 3258; Cass. 24/02/2004, n. 3642)” (cfr. in tal senso Cass. 18.1.2018, n. 180).
pagina 5 di 7 In ordine al quantum debeatur, e , a fronte di € PA PA
60.000 versati dall'attore (per € 50.000+€ 10.000) e di € 7.200 da Parte_1 [...]
in favore dei convenuti, per l'acquisto della casa familiare o in ogni caso per far fronte Pt_2
alle esigenze familiari (essendo i coniugi in regime di comunione legale), questi ultimi devono essere condannati alla restituzione delle predette somme, con la precisazione che, non potendo ritenersi raggiunta la prova circa l'apposizione di un termine alla restituzione (essendo quanto riportato dai testi affermazioni de relato riconducibili agli stessi attori e non essendo ragionevole ritenere, a fronte delle somme mutuate, che i convenuti si siano realmente impegnati alla restituzione di importi così rilevanti in un lasso di tempo tanto breve), gli interessi decorrono dalla messa in mora ex art. 1219 c.c. (intimazione per iscritto avvenuta in data 28.04.2020).
Deve altresì precisarsi che, come sostenuto dagli stessi attori, tutte le dazioni di danaro sono state effettuate per soddisfare i bisogni della famiglia (ivi ricompreso il prestito di € 10.000 a
), di talchè entrambi i convenuti sono tenuti a restituire, in via PA solidale, la somma complessivamente mutuata da per € 60.000,00 e da Parte_1 [...]
per € 7.200,00. Pt_2
Nella fattispecie in esame, a fronte dei rapporti intercorsi fra le parti e in ragione del rigetto della domanda cautelare proposta in corso di causa dagli attori, sussistono giustificati motivi per compensare nella misura della metà le spese processuali, dovendo essere condannati i convenuti a rifondere il residuo in favore degli attori, liquidato come da dispositivo, con applicazione di parametri soltanto prossimi ai medi in ragione dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda, eccezione e conclusione disattese, così provvede:
• accoglie la domanda formulata da parte attrice e, per l'effetto, condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore dell'attore di del complessivo importo Parte_1
di € 60.000,00, oltre interessi dal 28.04.2020 al saldo, e in favore di del Parte_2
complessivo importo di € 7.200,00, oltre interessi dal 28.04.2020 al saldo;
• compensa le spese di lite fra le parti nella misura della metà; condanna i convenuti, in solido fra loro, al pagamento in favore degli attori del residuo che liquida in €. 3.800,00
pagina 6 di 7 per compensi ed € 841,61 per spese, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Forlì, 15.01.2025
Il Giudice
dott. Fabio Santoro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabio Santoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2673/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANNA Parte_1 C.F._1
MARIA RAFFAELLI, elettivamente domiciliato in VIA SANTA CHIARA, 14 RIMINI presso il difensore avv. ANNA MARIA RAFFAELLI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANNA MARIA Parte_2 C.F._2
RAFFAELLI, elettivamente domiciliata in VIA SANTA CHIARA 14 47921 RIMINIpresso il difensore avv. ANNA MARIA RAFFAELLI
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio PA C.F._3
dell'avv. LANDI ROBERTO, elettivamente domiciliato in Piazza Gori n. 2 47039 Savignano
Sul Rubicone, presso il difensore avv. LANDI ROBERTO
CONVENUTA
(C.F. ) PA C.F._4
CONVENUTO contumace
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, per i fatti e motivi di diritto di cui in citazione, - condannare
e , in solido tra loro, al pagamento in favore PA PA dell'attore della somma di € 50.000,00 (S.e.&o.); - condannare Parte_1 CP_2
e , in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice
[...] PA
della somma di € 7.200,00 (S.e.&o.); - condannare al Parte_2 PA pagamento della somma di € 10.000,00 in favore di;
ed in via subordinata di Parte_1
quelle diverse minori o maggiori somme che risulteranno provate e di giustizia in corso di causa. Il tutto oltre agli interessi legali e svalutazione dalla scadenza della data stabilita per la restituzione del prestito (16.11.2012) al saldo effettivo. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite. Chiede concedersi i termini ex art. 190 c.p.c.”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
- in via istruttoria, ammettere l'audizione del teste sulla circostanza Testimone_1
di cui al verbale di udienza del 28.9.2022 e ciò modificando il provvedimento reso in data
13.10.2022;
- nel merito, rigettare ogni domanda formulata nei confronti della signora , in quanto prescritta, _1
infondata e non provata, con emissione di ogni conseguente provvedimento;
- con vittoria di spese, anche del procedimento cautelare (sequestro conservativo in corso di causa, rigettato con ordinanza del 25.9.2021”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio e , deducendo: PA PA
a) che e erano coniugi e e PA PA Parte_1 [...]
sono i genitori di;
Pt_2 PA
b) che concedeva ai convenuti, all'epoca coniugi, due prestiti per complessivi Parte_1
€ 50.000,00, e precisamente € 25.000,00 il 12.07.2011 ed € 25.000,00 il 13.07.2011;
pagina 2 di 7 c) che concedeva, altresì, un prestito personale a di Parte_1 PA
€ 10.000,00 in data 11.11.2011;
d) che, a sua volta, anche concedeva a ed a Parte_2 PA _1
un prestito di € 7.200,00, di cui € 5.000,00 il 15.09.2009 ed € 2.200,00 il
[...]
17.09.2009;
e) che i prestiti di cui ai punti b) e c) venivano chiesti sia da sia da PA
per l'acquisto della loro casa coniugale sita in Savignano sul Rubicone Via PA
Zangheri n. 89, immobile effettivamente acquistato da entrambi i coniugi e costituente la casa familiare degli stessi;
f) che i coniugi e sono obbligati in solido alla PA PA
restituzione della somma € 50.000,00 in favore di e della somma di € Parte_1
7.200,00 in favore di e che la sola è tenuta al Parte_2 PA
pagamento di € 10.000,00 in favore di , quale debito contratto personalmente;
Parte_1
g) che le parti avevano convenuto la restituzione di tutte le somme dopo un anno dal rogito per l'acquisto dell'appartamento, ossia il 16.11.2012 e purtuttavia, nonostante vi sia la prova di tale prestito con bonifici postali a favore di e di e, PA PA
nonostante i solleciti, i convenuti non hanno ancora provveduto al pagamento del loro rispettivo debito.
Ciò premesso, invocavano una pronuncia di condanna di e PA _1
, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma
[...] Parte_1
di € 50.000,00; di condanna di e di , in solido tra PA PA
loro, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 7.200,00; di condanna Parte_2
della sola al pagamento della somma di € 10.000,00 in favore di PA
, oltre interessi legali dal termine pattuito per la restituzione di tutte le somme Parte_1
(16.11.2012) al saldo.
Si costituiva tardivamente in giudizio, con comparsa depositata il 24.09.2021, la sola
[...]
, la quale deduceva in fatto: PA
a) che le somme di cui gli attori reclamavano la restituzione erano somme di denaro versate a titolo di donazione in favore del solo figlio , non essendo intervenuto alcun PA
pagina 3 di 7 contratto di mutuo tra le parti, né alcun accordo di restituzione (tantomeno sottoposto a termine);
b) che le attestazioni di versamento prodotte ex adverso erano prive di causale, come avviene tipicamente negli atti di liberalità;
c) che i versamenti per € 57.200,00 erano destinati al solo figlio degli attori e sono stati effettuati sul conto corrente postale n. 63134720 cointestato ai signori e PA
per il solo motivo che non aveva un conto PA PA
corrente esclusivamente a sé intestato;
d) che, d'altra parte, la natura di atto di liberalità nei confronti del figlio della dazione di €
57.200 era confermato dagli attori, i quali, in sede di invito alla negoziazione rivolto alla signora nell'aprile del 2020 affermavano che “il signor PA Parte_1
effettuava, su richiesta, un prestito personale di € 10.000,00 alla signora PA
nonché ulteriori € 50.000,00 al di lei marito ”;
[...] PA
e) che il prestito effettuato dalla signora nel 2009 per complessivi € 7.200,00 era Parte_2
prescritto.
Alla luce di quanto precede, chiedeva il rigetto delle domande attoree.
Alla prima udienza del 27.01.2021 veniva dichiarata la contumacia dei convenuti e venivano concessi i termini ex art. 183/6° co. c.p.c.; nelle more si costituiva la sola PA
e all'esito dell'udienza del 29.09.2022, con provvedimento riservato, venivano
[...]
ammesse le istanze istruttorie formulate dagli attori, in particolare veniva disposto l'interrogatorio formale dei convenuti e l'escussione dei testi nei limiti di cui alla predetta ordinanza.
In corso di causa, gli attori proponevano domanda cautelare per sequestro conservativo che veniva rigettata con provvedimento del 25.09.2021.
All'udienza dell'11.10.2023 le parti rassegnavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
La domanda attorea è fondata, nei limiti di seguito precisati, e come tale merita accoglimento.
Preliminarmente, deve rilevarsi l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata tardivamente dalla convenuta, posto che l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in pagina 4 di 7 senso stretto, deve essere sollevata dalla parte convenuta nei termini indicati dagli artt. 166/167
c.p.c. (almeno 20 giorni prima dell'udienza indicata in atto di citazione in caso di fissazione della prima udienza ex art. 168 bis, co.4, c.p.c., o almeno 20 giorni prima dell'udienza fissata dal giudice ex art.168 bis, co.5, c.p.c. (come evidenziato da parte attrice alla prima udienza utile, ovvero quella del 29.09.2021), potendo peraltro la tardività della parte interessata ad invocare l'effetto estintivo essere rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio
(cfr. Cass. Civ. n. 4689 del 2020).
Ciò fermo, risultano positivamente dimostrati (perché circostanze non contestate e/o documentalmente provate) il titolo (cfr. le dichiarazioni rese dai testimoni e Testimone_2 escussi all'udienza del 29.09.2022) e la dazione della somma complessiva di € Testimone_3
57.200 in favore degli (ex) coniugi e mediante una pluralità di versamenti _1 CP_2
(cfr. docc. 1,2,4 e 5 del fascicolo attoreo) e di € 10.000 in favore della sola (cfr. doc. _1
3 del fascicolo attoreo).
Da quanto precede, deve sussumersi la fattispecie in esame nell'ambito del contratto di mutuo, non potendosi invece ritenere che i versamenti effettuati da parte attrice siano riconducibili nel novero delle liberalità indirette, gravando in tal caso sul convenuto l'onere probatorio relativo alla predetta asserzione, secondo i principi generali, posto che come ha avuto modo di precisare la Suprema Corte “l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 1, a provare gli elementi costitutivi della domanda e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.
L'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sè
a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'accipiens ammessane la ricezione – non confermi anche il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne contesti la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova (ex plurimis, Cass.
14/02/2010, n. 3258; Cass. 24/02/2004, n. 3642)” (cfr. in tal senso Cass. 18.1.2018, n. 180).
pagina 5 di 7 In ordine al quantum debeatur, e , a fronte di € PA PA
60.000 versati dall'attore (per € 50.000+€ 10.000) e di € 7.200 da Parte_1 [...]
in favore dei convenuti, per l'acquisto della casa familiare o in ogni caso per far fronte Pt_2
alle esigenze familiari (essendo i coniugi in regime di comunione legale), questi ultimi devono essere condannati alla restituzione delle predette somme, con la precisazione che, non potendo ritenersi raggiunta la prova circa l'apposizione di un termine alla restituzione (essendo quanto riportato dai testi affermazioni de relato riconducibili agli stessi attori e non essendo ragionevole ritenere, a fronte delle somme mutuate, che i convenuti si siano realmente impegnati alla restituzione di importi così rilevanti in un lasso di tempo tanto breve), gli interessi decorrono dalla messa in mora ex art. 1219 c.c. (intimazione per iscritto avvenuta in data 28.04.2020).
Deve altresì precisarsi che, come sostenuto dagli stessi attori, tutte le dazioni di danaro sono state effettuate per soddisfare i bisogni della famiglia (ivi ricompreso il prestito di € 10.000 a
), di talchè entrambi i convenuti sono tenuti a restituire, in via PA solidale, la somma complessivamente mutuata da per € 60.000,00 e da Parte_1 [...]
per € 7.200,00. Pt_2
Nella fattispecie in esame, a fronte dei rapporti intercorsi fra le parti e in ragione del rigetto della domanda cautelare proposta in corso di causa dagli attori, sussistono giustificati motivi per compensare nella misura della metà le spese processuali, dovendo essere condannati i convenuti a rifondere il residuo in favore degli attori, liquidato come da dispositivo, con applicazione di parametri soltanto prossimi ai medi in ragione dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda, eccezione e conclusione disattese, così provvede:
• accoglie la domanda formulata da parte attrice e, per l'effetto, condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore dell'attore di del complessivo importo Parte_1
di € 60.000,00, oltre interessi dal 28.04.2020 al saldo, e in favore di del Parte_2
complessivo importo di € 7.200,00, oltre interessi dal 28.04.2020 al saldo;
• compensa le spese di lite fra le parti nella misura della metà; condanna i convenuti, in solido fra loro, al pagamento in favore degli attori del residuo che liquida in €. 3.800,00
pagina 6 di 7 per compensi ed € 841,61 per spese, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Forlì, 15.01.2025
Il Giudice
dott. Fabio Santoro
pagina 7 di 7