TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 14/03/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO RG 2961/2021
All'udienza del 11.03.2021 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; lette le note scritte depositate da Parte_1
IL GIUDICE ISTRUTTORE decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.,
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P., dott.ssa Vitalba Pipitone, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato e pubblicato, la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n° 2961 Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2021 promossa
DA
(Cod. Fisc. e P. Iva ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dei l.r.p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura allegata al presente atto, dagli avv.ti Francesca Ferrario e Alessandra Ricciardi, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano nella via Tommaso Salvini, 10 attore
CONTRO
Il (cod. fisc. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Sindaco pro tempore, con sede in nella via Roma n 17 CP_1
Convenuto contumace
Oggetto: pagamento somme di denaro – cessione di crediti
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha agito Parte_1 nei confronti del quale cessionaria pro soluto di Controparte_1 crediti vantati dalla DE , in forza di scrittura privata Controparte_2 autenticata del 20 dicembre 2019, al fine di ottenere il pagamento della
2 somma di euro 7.118,73 in linea capitale, oltre interessi moratori ai sensi del D.lgs. 231/2002, maturati e maturandi dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo effettivo e delle spese di recupero del credito ex art. 6, co. 2, d.lgs. n. 231/02 che ha recepito l'art. 6 della Direttiva 2011/7 ovvero del diverso maggiore o minore importo che risulterà dovuto all'esito del giudizio.
Formulava domanda subordinata al fine di accertare e dichiarare il diritto di credito di o del diverso maggiore o minore Parte_1 importo che risulterà dovuto all'esito del presente giudizio , a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Deduceva, in particolare, che i crediti ceduti trovavano fondamento nel contratto di fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia tra DE e ceduto;
che la cessione del credito a mezzo scrittura privata autenticata dal Notaio rogante veniva ritualmente notificata al debitore ceduto;
che il , nonostante il perfezionamento della Controparte_1 notifica della cessione, si rendeva inadempiente nei confronti della cessionaria per il mancato pagamento delle fatture elencate nel libello introduttivo.
Il non si costituita in giudizio, sebbene ritualmente Controparte_1 instaurato il contraddittorio, per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
Concessi I termini di cui all'art. 183 co 6 cpc, concessa altresì ingiunzione di pagamento ex art 186 ter cpc per l'importo di € 7118,73 oltre gli interessi di mora ex Dlgs 231/02 dalla scadenza di ogni singola fattura al soddisfo, la causa, stante il tenore squisitamente documentale, veniva inviata per la precisazione delle conclusioni.
Precisate, dunque, le conclusioni all'udienza cartolare del 10.12.2023, la causa veniva rinviata all' udienza del 8.10.2024 per discussione orale ex art 281 sexies c.p.c. con assegnazione di termine per deposito di note conclusive, differita con decreto all'udienza odierna.
Ciò posto si osserva che la domanda è fondata e va accolta per i motivi che si vanno ad illustrare.
3 Pare doveroso premettere che, secondo il condivisibile orientamento della
Suprema Corte, il contratto di cessione del credito è idoneo a fornire prova solo del trasferimento del credito e non già dell'esistenza dello stesso (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 18 febbraio 2016, n. 3184).
È poi indirizzo pacifico e conforme alla normativa vigente, che per tutti i contratti per i quali sia parte una Pubblica Amministrazione, ed anche nel caso in cui essa agisca iure privatorum, è richiesta la forma scritta ad substantiam, come per ogni altro contratto stipulato dall'amministrazione pubblica, né l'esistenza del requisito formale può essere ricavata da altri documenti che non costituiscono ma presuppongono il contratto (cfr.
Cass. n° 14570 del 2004; Cass. 5234/2004).
Nel caso di specie, deve osservarsi che parte attrice ha prodotto il contratto di cessione con la società DE nella forma della scrittura privata autenticata, ha prodotto altresì il contratto di fornitura stipulato tra CP_
e l convenuto. CP_2
Inoltre -e sotto altro profilo-, nemmeno può ritenersi che la cessione dei crediti sottesa all'azione intrapresa dall'odierna attrice sia inopponibile al in ragione della sua mancata adesione ad essa, in Controparte_1 quanto, come chiarito dalla giurisprudenza, “l'art. 69 del r.d. n. 2440 del
1923 - il quale richiede, per l'efficacia della cessione del credito vantato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale e riguarda la sola amministrazione statale e, pertanto, è insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse” (cfr.
Cassazione civile sez. III, 13/12/2019, n.32788 e, in senso conforme,
T.A.R. Lombardia sez. II, 14/01/2022, n.69).
Va, poi, rammentato in linea di principio che 'con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la p.a. (…), il divieto di cessione senza l'”adesione” della p.a. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei
4 crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto.
Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 c.c. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la 'inefficacia provvisoria' della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti”
Mette ancora conto evidenziare che il presupposto fattuale perché la normativa richiamata trovi applicazione è che la cessione abbia ad oggetto crediti inerenti a un rapporto di somministrazione in corso di esecuzione, con la conseguenza che l'inefficacia nei confronti dell'amministrazione potrà essere pronunciata se la notifica della cessione non seguita dall'adesione della p.a. sia avvenuta durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, e sempre che tale rapporto sia ancora "in corso" all'epoca della decisione, venendo altrimenti meno la causa d'inefficacia della cessione (cfr. diffusamente in motivazione Corte di Appello di Napoli
1098 del 18.3.2022).
Quando il rapporto ha, invece, esaurito i suoi effetti la normativa speciale non è più invocabile torna a essere governata dal principio generale di libera cedibilità del credito, senza che l'eventuale dissenso dell'amministrazione ceduta possa dispiegare alcun effetto limitativo (cfr., ex multis, Cass., 27 agosto 2014, n. 18339 e Cass., 28 gennaio 2002, n.
981).
Sulla base della interpretazione che la Corte di legittimità ha dato al divieto di cessione in discorso, deve dirsi che l'inefficacia della cessione
5 (priva della adesione dell'amministrazione interessata) sussiste sino a quando il contratto è “in corso”, onde cessa con la conclusione del rapporto contrattuale.
Nel caso di specie il rapporto contrattuale tra e il CP_2 CP_1
si era esaurito ( 22.06.2019) al momento dell'intervenuta
[...] cessione per cui, non può dirsi sussistente alcuna causa di inefficacia della cessione, trovando applicazione la disciplina dettata dall'art. 1260
c.c. e ss., con conseguente irrilevanza (ai fini della opponibilità della cessione) dell'accettazione da parte del . Controparte_1
Quanto agli interessi di mora, ai sensi dell' art. 4 del d.lgs 9 ottobre 2002,
n. 231, sul credito azionato maturano gli interessi legali di mora, così come definiti dall'art. 2 del medesimo d.lgs., che al comma 1 lett. a) del d. lgs. 231/02 recita in maniera davvero chiara che: <>; mentre per,
"pubblica amministrazione": le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma
25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale e' tenuto al rispetto della disciplina di cui alla decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163>>. Ai sensi dell'art. 4, comma 1°, del d.lgs 231/02, <>. A sono, inoltre, dovuti gli Parte_1 indennizzi di € 40,00 per ciascuna fattura azionata in forza dell'applicazione dell'art. 6 d.lgs 231/02 che ha recepito l'art. 6 della
Direttiva 2011/7 la quale recita <>. Inoltre il 19° considerando della direttiva prevede: “Un risarcimento equo dei creditori, relativo ai costi di recupero sostenuti a causa del ritardo di pagamento, serve a disincentivare i ritardi di pagamento. Tra i costi di recupero dovrebbero essere inclusi anche i costi amministrativi e i costi interni causati dal ritardo di pagamento, per i quali la presente direttiva dovrebbe determinare un importo minimo forfettario che possa cumularsi agli interessi di mora. Il risarcimento sotto forma di importo forfettario dovrebbe mirare a limitare i costi amministrativi e i costi interni legati al recupero. Il risarcimento delle spese di recupero dovrebbe essere determinato, fatte salve le disposizioni nazionali in base alle quali l'autorità giurisdizionale nazionale può concedere al creditore un risarcimento per
6 eventuali danni aggiuntivi connessi al ritardo di pagamento del debitore”.
Da ultimo, la Commissione Europea, tramite le FAQs a commento della
Direttiva 2011/7, ha fornito chiarimenti anche in merito all'importo forfetario di Euro 40,00 , considerato un risarcimento forfettario che il creditore ha diritto di ottenere dal debitore per le spese di recupero. È relativo ai costi amministrativi sostenuti per richiedere il pagamento e consiste in una somma fissa prevista per ogni fattura non pagata.
La domanda attorea è fondata su n. 10 fatture e pertanto l'indennizzo dovuto ammonta ad euro 400,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo la normativa vigente, tenuto conto della contumacia di parte convenuta e dell'esigua attività processuale svolta
PQM
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P dott.ssa Vitalba Pipitone ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2961/2021, accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna il CP_1
, in persona del Sindaco e l.r.p.t. al pagamento in favore di
[...]
della somma di € 7.118,73 per sorte capitale, oltre Parte_1 interessi di mora maturati e maturandi dalla scadenza sino al saldo effettivo di tutte le fatture di cui all'elenco allegato ai sensi del D.lgs.
231/2002, oltre € 400,00 ai sensi dell'art. 6 del d.lgs 231/02;
Condanna l'ente convenuto al pagamento in favore di Parte_1 delle spese di giudizio, che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro
1780,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in Agrigento all'esito dell'udienza del 11.03.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Vitalba Pipitone
7
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
8