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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 10860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10860 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA. DIRITTI DELLA CITTADINANZA
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.T. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27 ottobre 2025 ha emesso la seguente SENTENZA del procedimento civile trattato con rito Cartabia ex art.281-undecies c.p.c. iscritto al R.G. n.327-2024, avente ad oggetto: stato di cittadinanza italiana
TRA
, C.F. nata il [...] in [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente, C.F. nata il Parte_2 C.F._2
10/08/1997 in Brasile ed ivi residente, Parte_3
, C.F. nato l' 11/03/1967 in Brasile ed ivi
[...] C.F._3 residente e , C.F. nato il Parte_4 C.F._4
25/11/1991 in Brasile ed ivi residente, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni De Micco Padula, C.F. Tutti C.F._5 rappresentati difesi dall'Avv. De Micco Padula Giovanni giusta procure allegate al fascicolo
contro
Il in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex Controparte_1 le trettuale dello Stato
Resistente contumace
Con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso ex art. 281 c.p.c. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza come indicato in ricorso: “…sono discendenti Persona_1
nasce l'08/12/1939 a LI IR (AV), da e
[...] Persona_2 Persona_3
; nel 1966 sposa (doc. 1).
[...] Persona_4
…Da NN e nascono: Persona_1 Persona_4
l' 11/03/1967 , che nel 1990 sposa “ Parte_3 Persona_5
Tutti come da albero genealogico.
Il PM si è espresso con parere favorevole. Il non si è costituito in giudizio e viene dichiarato contumace. Controparte_1
Circa la competenza del Tribunale adito, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile
2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22/06/22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era di LI IR (AV) da cui deriva la competenza di questo Tribunale, presso la sezione specializzata in materia di immigrazione.
In conformità ai principi di diritto sin qui enunciati, si ricorda che la signora Per_6
, dopo essere emigrata dall'Italia in Brasile, ivi decedeva senza aver mai
[...]
rinunciato alla cittadinanza italiana;
dopo aver contratto matrimonio con un cittadino straniero, ha mantenuto la cittadinanza trasmettendola ai discendenti. Sul punto si osserva quanto di seguito. Gli odierni ricorrenti sono cittadini italiani alla luce dell'allora vigente Legge del 1912
n. 555 sulla cittadinanza italiana, che sanciva la prevalenza del principio dello ius sanguinis.
L'istanza degli odierni ricorrenti, discendenti dalla signora cittadina italiana, Per_7 che chiedono il riconoscimento dello status di cittadini italiani, si fonda sul presupposto dell'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della citata L. 555/1912 nella parte in cui non prevede "che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina".
E' pertanto quest'ultima che a sua volta ha trasmesso tale diritto a tutti i discendenti. In punto di diritto.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è disciplinato dalla Legge n.91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente. Va dunque dato atto che i ricorrenti hanno provato con i certificati anagrafici debitamente tradotti e apostillati la discendenza.
In essi risulta che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa alla figlia che, a sua volta, l'aveva trasmessa ai suoi discendenti sino agli odierni ricorrenti e, a mezzo di detta documentazione, è provata la discendenza diretta da cittadino italiano. In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale e pertanto nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza numero 87 del 1975; sentenza numero 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Sul tale punto si precisa altresì che il legislatore italiano è intervenuto prima con la legge n. 123 del 21/04/1983 e poi, in maniera definitiva, nel 1992 modificando in gran parte la normativa in materia di cittadinanza attraverso la legge n. 91 del 05/02/1992, che regola attualmente la materia in esame e che elimina i profili di discriminazione applicati dal Giudice delle leggi.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del Controparte_1 relativo certificato o comunque richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Ad ogni buon conto, consistendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero nella mera ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano per nascita, lo stesso deve collocarsi, nel quadro della normativa vigente, nell'ambito della disciplina dettata per la regolamentazione della fattispecie di acquisto della cittadinanza per nascita (ex art. 1, co. 1, L. 91/92).
Ne consegue l'accoglimento della domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, definitivamente decidendo disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione così provvede:
- Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti come generalizzati sono cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti da cittadina italiana che ha validamente trasmesso loro la cittadinanza;
- Ordina al e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazione di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo altrsì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti
-Spese compensate
Così deciso in Napoli in data 23 novembre 2025
Il GOT
Dott.ssa A. De Simone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA. DIRITTI DELLA CITTADINANZA
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.T. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27 ottobre 2025 ha emesso la seguente SENTENZA del procedimento civile trattato con rito Cartabia ex art.281-undecies c.p.c. iscritto al R.G. n.327-2024, avente ad oggetto: stato di cittadinanza italiana
TRA
, C.F. nata il [...] in [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente, C.F. nata il Parte_2 C.F._2
10/08/1997 in Brasile ed ivi residente, Parte_3
, C.F. nato l' 11/03/1967 in Brasile ed ivi
[...] C.F._3 residente e , C.F. nato il Parte_4 C.F._4
25/11/1991 in Brasile ed ivi residente, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni De Micco Padula, C.F. Tutti C.F._5 rappresentati difesi dall'Avv. De Micco Padula Giovanni giusta procure allegate al fascicolo
contro
Il in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex Controparte_1 le trettuale dello Stato
Resistente contumace
Con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso ex art. 281 c.p.c. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza come indicato in ricorso: “…sono discendenti Persona_1
nasce l'08/12/1939 a LI IR (AV), da e
[...] Persona_2 Persona_3
; nel 1966 sposa (doc. 1).
[...] Persona_4
…Da NN e nascono: Persona_1 Persona_4
l' 11/03/1967 , che nel 1990 sposa “ Parte_3 Persona_5
Tutti come da albero genealogico.
Il PM si è espresso con parere favorevole. Il non si è costituito in giudizio e viene dichiarato contumace. Controparte_1
Circa la competenza del Tribunale adito, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile
2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22/06/22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era di LI IR (AV) da cui deriva la competenza di questo Tribunale, presso la sezione specializzata in materia di immigrazione.
In conformità ai principi di diritto sin qui enunciati, si ricorda che la signora Per_6
, dopo essere emigrata dall'Italia in Brasile, ivi decedeva senza aver mai
[...]
rinunciato alla cittadinanza italiana;
dopo aver contratto matrimonio con un cittadino straniero, ha mantenuto la cittadinanza trasmettendola ai discendenti. Sul punto si osserva quanto di seguito. Gli odierni ricorrenti sono cittadini italiani alla luce dell'allora vigente Legge del 1912
n. 555 sulla cittadinanza italiana, che sanciva la prevalenza del principio dello ius sanguinis.
L'istanza degli odierni ricorrenti, discendenti dalla signora cittadina italiana, Per_7 che chiedono il riconoscimento dello status di cittadini italiani, si fonda sul presupposto dell'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della citata L. 555/1912 nella parte in cui non prevede "che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina".
E' pertanto quest'ultima che a sua volta ha trasmesso tale diritto a tutti i discendenti. In punto di diritto.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è disciplinato dalla Legge n.91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente. Va dunque dato atto che i ricorrenti hanno provato con i certificati anagrafici debitamente tradotti e apostillati la discendenza.
In essi risulta che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa alla figlia che, a sua volta, l'aveva trasmessa ai suoi discendenti sino agli odierni ricorrenti e, a mezzo di detta documentazione, è provata la discendenza diretta da cittadino italiano. In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale e pertanto nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza numero 87 del 1975; sentenza numero 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Sul tale punto si precisa altresì che il legislatore italiano è intervenuto prima con la legge n. 123 del 21/04/1983 e poi, in maniera definitiva, nel 1992 modificando in gran parte la normativa in materia di cittadinanza attraverso la legge n. 91 del 05/02/1992, che regola attualmente la materia in esame e che elimina i profili di discriminazione applicati dal Giudice delle leggi.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del Controparte_1 relativo certificato o comunque richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Ad ogni buon conto, consistendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero nella mera ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano per nascita, lo stesso deve collocarsi, nel quadro della normativa vigente, nell'ambito della disciplina dettata per la regolamentazione della fattispecie di acquisto della cittadinanza per nascita (ex art. 1, co. 1, L. 91/92).
Ne consegue l'accoglimento della domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, definitivamente decidendo disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione così provvede:
- Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti come generalizzati sono cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti da cittadina italiana che ha validamente trasmesso loro la cittadinanza;
- Ordina al e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazione di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo altrsì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti
-Spese compensate
Così deciso in Napoli in data 23 novembre 2025
Il GOT
Dott.ssa A. De Simone