TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 28/11/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA PRIMA SEZIONE
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 66/2025 R.G. promossa da
C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANDREA LUIGI FIOCCHI Parte_1 CodiceFiscale_1
RICORRENTE contro
CP_
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. MARIO ROBERTO TARZIA e dell'Avv. FLORIANA P.IVA_1
COLLERONE RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Voglia il Tribunale Ill.mo così giudicare:
- previe le declaratorie del caso e l'acquisizione del fascicolo dell'ATP n.r.g. 231/2024, accertare nei confronti dell' , in persona del suo legale rappresentante, che alla Controparte_2 data della revisione, o da una successiva data, il ricorrente era invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%), ai sensi degli artt. 2 e 12 L. 118/1971, quindi la permanenza dei requisiti sanitari per continuare a beneficiare della pensione;
- con vittoria di spese legali del presente procedimento e di quello per ATP da distrarre a favore del difensore che dichiara di averle integralmente anticipate;
- nella denegata ipotesi di esito sfavorevole dell'accertamento, dichiarare che il ricorrente è esentata ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c dal rimborso delle spese di lite e di CTU.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
Voglia il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis: CP_
-respingere il ricorso e le domande proposte contro in quanto infondate. Con vittoria di spese e competenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del giudizio. ha promosso ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedendo la Parte_1 nomina di un consulente tecnico che accertasse le condizioni per il riconoscimento dell'inabilità lavorativa al 100%, ritenute non più sussistenti a seguito della visita medica di revisione del 29 dicembre 2023. CP_ L' si è costituito contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso. La consulente tecnica d'ufficio nominata, dott.ssa ha concluso le proprie valutazioni rilevando Persona_1 che: “Le diagnosi proposte dalla sottoscritta, tenendo conto del riferimento tabellare e del globale impatto delle patologie sulla salute del Sig. permettono di definire il ricorrente soggetto attualmente portatore di Pt_1 quadro clinico adeguatamente ato, configurante una riduzione della capacità lavorativa ultragenerica dell'80%” (doc. 7 allegato al ricorso). Il ricorrente ha formulato dissenso ai sensi del quarto comma del citato art. 445 bis c.p.c. e ha introdotto questo giudizio, insistendo per il riconoscimento della totale e permanente inabilità lavorativa. CP_ L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
2. La situazione patologica del ricorrente e la fondatezza del ricorso.
Questa giudice ritiene che la domanda di riconoscimento della permanenza dei presupposti per la pensione di invalidità al 100% proposta con il ricorso sia fondata, senza che sia necessario disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio, in quanto i dati medici sulle condizioni del ricorrente risultano già dalla esaustiva documentazione depositata dal ricorrente medesimo e dagli accertamenti della c.t.u. nella fase di a.t.p.. Per converso, gli aspetti valutativi su tali dati ben possono essere riservati alla decisione giudiziale, tenendo conto dei princìpi giurisprudenziali espressi dalla Suprema Corte. In primo luogo, va premesso che il ricorrente, è “soggetto affetto da cardiopatia ischemica cronica classe NYHA 1 in esiti di infarto miocardico trattato con angioplastica e inserimento di stent medicato sulla discendente anteriore ed esiti di resezione addomino-perineale secondo Miles con confezionamento di colostomia terminale per carcinoma rettale trattato con chemio e radioterapia in assenza di ripresa di malattia oncologica.” (v. consulenza tecnica d'ufficio dell'a.t.p., depositata da parte ricorrente quale doc. 7 allegato al ricorso e da parte resistente quale doc. 2 allegato alla comparsa). Queste patologie sono state oggetto di accertamento in un precedente ricorso di opposizione ad a.t.p., iscritto al n. R.G. 1093/2021, conclusosi con il decreto di omologa del settembre 2022 che ha attestato l'invalidità del ricorrente al 100% (doc. 14 di parte ricorrente nella fase di a.t.p.). In punto di permanenza dei requisiti sanitari ai fini del beneficio della pensione di invalidità, è ormai consolidato l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, secondo cui: “In materia di invalidità pensionabile, la sentenza che accerta il diritto all'assegno ordinario di invalidità esplica efficacia di giudicato sull'esistenza di tutti i presupposti di legge (requisito contributivo e assicurativo e stato invalidante) e, ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti, la situazione già accertata non può essere rimessa in discussione;
ne consegue che, ove venga in questione la legittimità della revoca dell'assegno disposta CP_ dall' , in relazione alla previsione di cui all'art. 9 della legge 12 giugno 1984, n. 222, "in cui risultino mutate le condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto", deve esclusivamente procedersi al raffronto tra la situazione esistente all'epoca del precedente accertamento giudiziale e quella ricorrente al momento della revoca per verificare se vi sia stato un effettivo miglioramento nello stato di salute dell'assicurato, o comunque un recupero della sua capacità di guadagno derivante da un proficuo e non usurante riadattamento lavorativo in attività confacenti alle sue personali attitudini” (Cass. n. 23082/2011; nello stesso senso, tra le altre, Cass. n. 16058/2008 e Cass. n. 383/1999). Ne discende che laddove l'accertamento delle condizioni fisiche per l'invalidità sia pronunciato in sede giudiziale e cristallizzato dal giudicato, il mutamento dei dati di fatto presupposti per il riconoscimento del diritto alla pensione o all'assegno può sussistere solo in caso di sopravvenuto ed effettivo cambiamento dello stato di salute dell'interessato, cambiamento che, in virtù della regola generale in tema di onere probatorio, deve essere dimostrato dalla parte che intende sostenere la modifica del diritto accertato. CP_ Nel caso di specie, tale onere incombe sull' che, a seguito della visita medico-legale del 29 dicembre 2023, ha ridotto il punteggio d'invalidità riconosciuta dal 100 % all'80%, senza indicare elementi sopravvenuti in grado di giustificare la decisione di discostarsi dall'accertamento omologato nel 2022 e coperto da giudicato. La c.t.u. dott.ssa chiamata a pronunciarsi in merito alla permanenza della totale inabilità al lavoro del Per_1 ricorrente, ha formulato le seguenti osservazioni durante la visita del ricorrente: “Colloquio riferisce autonomia nella gestione della stomia (“cambio il sacchetto tutti i giorni, lo lavo”), dieta limitata (evita le verdure), digestione buona. Preferisce indossare abiti comodi (tuta) per evitare che la stomia venga “pressata” dai jeans. Lamenta perdite di aria dalla stomia. Riferisce episodio di riacutizzazione psoriasica nell'autunno del 2023, attualmente in remissione. Riferisce astenia cronica soprattutto al cambio delle stagioni. Si affatica dopo dieci minuti di camminata veloce o mezz'ora di passeggiata lenta. Riferisce dispnea oltre i tre piani di scale. Assume coumadin quotidianamente con controllo dell'INR a cadenza mensile;
pantoprazolo; depagliflozin (nega diagnosi di diabete, solo riscontro occasionale di iperglicemia); bisoprololo, apremilast, Sacubitril/Valsartan, diuretico, atorvastatina, ezetimibe. Si reca a visite di controllo cardiologiche e oncologiche a cadenza annuale. Ex meccanico manutentore di macchinari per cartotecnica – nel 2018, riceveva diagnosi oncologica e interrompeva l'attività. Giornata abituale: gestisce la stomia, ogni due o tre giorni lavaggio del colon, fa piccoli lavoretti (statuine di legno). Vive con la compagna. Obiettivamente soggetto in apparenti Per_ buone condizioni di salute, normopeso (altezza e peso riferiti: cm 170; kg 85). , orientato nei tre domini, collaborante. Timismo in linea con le circostanze;
buona la cura del sé. Eloquio ricco e informativo, fluido, spontaneo. Eupnoico a riposo e durante il colloquio. Esame neurologico nei limiti di norma;
non deficit dei nervi cranici o deficit segmentari artuali o di lato. Deambulazione simmetrica, con corretto schema del passo, nella norma i cambi direzionali;
passaggi posturali autonomi e fluidi. Stomia priva di segni di infiammazione.” CP_ Dopo aver richiamato la relazione della commissione medico-legale dell' di Pavia del dicembre 2023, la c.t.u. ha, inoltre, rilevato che: “La classificazione NYHA (New York Hear ciation) riconosce quattro livelli funzionali sulla base della sintomatologia lamentata dai pazienti e sulla valutazione clinica da parte del sanitario. In particolare, i pazienti appartenenti alla prima classe (come il Sig. sono affetti da malattia Pt_1 cardiaca ma in grado di svolgere attività fisica ordinaria (salire le scale, passeggiare, trasportare pesi di contenuta entità) senza esordio sintomatologico. In sede di visita consulenziale il Sig. ha lamentato Pt_1 esordio di dispnea per sforzi medi (dieci minuti di camminata veloce o mezz'ora di passeggiata lenta e oltre i tre piani di scale). Assume terapia farmacologica anti-scompenso, ipocolesterolemizzante e ipoglicemizzante e si sottopone a controlli cardiologici a cadenza annuale. Dal punto di vista oncologico, egli è affetto dagli esiti chirurgici della resezione rettale con derivazione del canale intestinale alla parete addominale. In seguito all'intervento fu praticata terapia adiuvante (chemio e radio). Attualmente il paziente è libero da malattia oncologica e viene sottoposto a follow-up annuali. In sede di visita si è apprezzata integrità della sfera motoria e delle funzioni neuropsichiche.”. Da questi accertamenti la c.t.u. ha dedotto la propria valutazione di invalidità nella misura dell'80 %, senza tuttavia esplicitare un raffronto tra la situazione attuale e quella esistente all'epoca del precedente accertamento giudiziale, e in particolare senza individuare puntualmente l'evoluzione in senso migliorativo dello stato di salute che giustifica la sopravvenuta riduzione dell'invalidità. La dott.ssa inoltre, chiamata in udienza a fornire precisazioni sul contenuto della propria relazione Per_1 con riguardo alle ragioni sottese alla differente valutazione rispetto a quella già coperta da giudicato, ha dichiarato di non aver individuato alcun elemento di miglioramento rispetto alla valutazione svolta nel 2022, fatta eccezione per una prognosi più favorevole della neoplasia, con riduzione del rischio di recidiva tumorale. Deve ritenersi che questa argomentazione, che di fatto conferma la permanenza del medesimo complesso morboso in capo al sig. sia insufficiente a giustificare una modifica dello stato di invalidità già accertato Pt_1 con l' omologato nel 2022. CP_3
Ne consegue che il ricorso che qui ci occupa deve essere accolto, riconoscendo nel ricorrente la permanenza dell'inabilità lavorativa nella misura del 100 % alla data della revisione.
3. Le spese di lite.
Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio della soccombenza;
sono liquidate, come indicato nel dispositivo, tenendo conto delle due fasi e della natura dell'attività difensiva CP_ espletata;
parimenti a carico dell' devono essere poste le spese della consulenza tecnica d'ufficio della prima fase per a.t.p., che vengono liquidate con separato decreto. Questa sentenza è stata redatta con la collaborazione della funzionaria dell'ufficio del processo Sara Scolè.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato il 15 gennaio 2025:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la permanenza dell'inabilità lavorativa al 100% in capo al ricorrente alla data della revisione;
2) condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite (riferite alle due fasi), che liquida in € 1.865,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge, con distrazione a favore dell'avv. Andrea Fiocchi, dichiaratosi antistatario;
CP_
3) pone a carico dell' le spese della c.t.u. della fase per a.t.p. liquidate con separato decreto;
4) si riserva di depositare la sentenza entro trenta giorni da oggi. Pavia, 6 novembre 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani
TRIBUNALE DI PAVIA PRIMA SEZIONE
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 66/2025 R.G. promossa da
C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANDREA LUIGI FIOCCHI Parte_1 CodiceFiscale_1
RICORRENTE contro
CP_
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. MARIO ROBERTO TARZIA e dell'Avv. FLORIANA P.IVA_1
COLLERONE RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Voglia il Tribunale Ill.mo così giudicare:
- previe le declaratorie del caso e l'acquisizione del fascicolo dell'ATP n.r.g. 231/2024, accertare nei confronti dell' , in persona del suo legale rappresentante, che alla Controparte_2 data della revisione, o da una successiva data, il ricorrente era invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%), ai sensi degli artt. 2 e 12 L. 118/1971, quindi la permanenza dei requisiti sanitari per continuare a beneficiare della pensione;
- con vittoria di spese legali del presente procedimento e di quello per ATP da distrarre a favore del difensore che dichiara di averle integralmente anticipate;
- nella denegata ipotesi di esito sfavorevole dell'accertamento, dichiarare che il ricorrente è esentata ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c dal rimborso delle spese di lite e di CTU.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
Voglia il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis: CP_
-respingere il ricorso e le domande proposte contro in quanto infondate. Con vittoria di spese e competenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del giudizio. ha promosso ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedendo la Parte_1 nomina di un consulente tecnico che accertasse le condizioni per il riconoscimento dell'inabilità lavorativa al 100%, ritenute non più sussistenti a seguito della visita medica di revisione del 29 dicembre 2023. CP_ L' si è costituito contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso. La consulente tecnica d'ufficio nominata, dott.ssa ha concluso le proprie valutazioni rilevando Persona_1 che: “Le diagnosi proposte dalla sottoscritta, tenendo conto del riferimento tabellare e del globale impatto delle patologie sulla salute del Sig. permettono di definire il ricorrente soggetto attualmente portatore di Pt_1 quadro clinico adeguatamente ato, configurante una riduzione della capacità lavorativa ultragenerica dell'80%” (doc. 7 allegato al ricorso). Il ricorrente ha formulato dissenso ai sensi del quarto comma del citato art. 445 bis c.p.c. e ha introdotto questo giudizio, insistendo per il riconoscimento della totale e permanente inabilità lavorativa. CP_ L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
2. La situazione patologica del ricorrente e la fondatezza del ricorso.
Questa giudice ritiene che la domanda di riconoscimento della permanenza dei presupposti per la pensione di invalidità al 100% proposta con il ricorso sia fondata, senza che sia necessario disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio, in quanto i dati medici sulle condizioni del ricorrente risultano già dalla esaustiva documentazione depositata dal ricorrente medesimo e dagli accertamenti della c.t.u. nella fase di a.t.p.. Per converso, gli aspetti valutativi su tali dati ben possono essere riservati alla decisione giudiziale, tenendo conto dei princìpi giurisprudenziali espressi dalla Suprema Corte. In primo luogo, va premesso che il ricorrente, è “soggetto affetto da cardiopatia ischemica cronica classe NYHA 1 in esiti di infarto miocardico trattato con angioplastica e inserimento di stent medicato sulla discendente anteriore ed esiti di resezione addomino-perineale secondo Miles con confezionamento di colostomia terminale per carcinoma rettale trattato con chemio e radioterapia in assenza di ripresa di malattia oncologica.” (v. consulenza tecnica d'ufficio dell'a.t.p., depositata da parte ricorrente quale doc. 7 allegato al ricorso e da parte resistente quale doc. 2 allegato alla comparsa). Queste patologie sono state oggetto di accertamento in un precedente ricorso di opposizione ad a.t.p., iscritto al n. R.G. 1093/2021, conclusosi con il decreto di omologa del settembre 2022 che ha attestato l'invalidità del ricorrente al 100% (doc. 14 di parte ricorrente nella fase di a.t.p.). In punto di permanenza dei requisiti sanitari ai fini del beneficio della pensione di invalidità, è ormai consolidato l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, secondo cui: “In materia di invalidità pensionabile, la sentenza che accerta il diritto all'assegno ordinario di invalidità esplica efficacia di giudicato sull'esistenza di tutti i presupposti di legge (requisito contributivo e assicurativo e stato invalidante) e, ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti, la situazione già accertata non può essere rimessa in discussione;
ne consegue che, ove venga in questione la legittimità della revoca dell'assegno disposta CP_ dall' , in relazione alla previsione di cui all'art. 9 della legge 12 giugno 1984, n. 222, "in cui risultino mutate le condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto", deve esclusivamente procedersi al raffronto tra la situazione esistente all'epoca del precedente accertamento giudiziale e quella ricorrente al momento della revoca per verificare se vi sia stato un effettivo miglioramento nello stato di salute dell'assicurato, o comunque un recupero della sua capacità di guadagno derivante da un proficuo e non usurante riadattamento lavorativo in attività confacenti alle sue personali attitudini” (Cass. n. 23082/2011; nello stesso senso, tra le altre, Cass. n. 16058/2008 e Cass. n. 383/1999). Ne discende che laddove l'accertamento delle condizioni fisiche per l'invalidità sia pronunciato in sede giudiziale e cristallizzato dal giudicato, il mutamento dei dati di fatto presupposti per il riconoscimento del diritto alla pensione o all'assegno può sussistere solo in caso di sopravvenuto ed effettivo cambiamento dello stato di salute dell'interessato, cambiamento che, in virtù della regola generale in tema di onere probatorio, deve essere dimostrato dalla parte che intende sostenere la modifica del diritto accertato. CP_ Nel caso di specie, tale onere incombe sull' che, a seguito della visita medico-legale del 29 dicembre 2023, ha ridotto il punteggio d'invalidità riconosciuta dal 100 % all'80%, senza indicare elementi sopravvenuti in grado di giustificare la decisione di discostarsi dall'accertamento omologato nel 2022 e coperto da giudicato. La c.t.u. dott.ssa chiamata a pronunciarsi in merito alla permanenza della totale inabilità al lavoro del Per_1 ricorrente, ha formulato le seguenti osservazioni durante la visita del ricorrente: “Colloquio riferisce autonomia nella gestione della stomia (“cambio il sacchetto tutti i giorni, lo lavo”), dieta limitata (evita le verdure), digestione buona. Preferisce indossare abiti comodi (tuta) per evitare che la stomia venga “pressata” dai jeans. Lamenta perdite di aria dalla stomia. Riferisce episodio di riacutizzazione psoriasica nell'autunno del 2023, attualmente in remissione. Riferisce astenia cronica soprattutto al cambio delle stagioni. Si affatica dopo dieci minuti di camminata veloce o mezz'ora di passeggiata lenta. Riferisce dispnea oltre i tre piani di scale. Assume coumadin quotidianamente con controllo dell'INR a cadenza mensile;
pantoprazolo; depagliflozin (nega diagnosi di diabete, solo riscontro occasionale di iperglicemia); bisoprololo, apremilast, Sacubitril/Valsartan, diuretico, atorvastatina, ezetimibe. Si reca a visite di controllo cardiologiche e oncologiche a cadenza annuale. Ex meccanico manutentore di macchinari per cartotecnica – nel 2018, riceveva diagnosi oncologica e interrompeva l'attività. Giornata abituale: gestisce la stomia, ogni due o tre giorni lavaggio del colon, fa piccoli lavoretti (statuine di legno). Vive con la compagna. Obiettivamente soggetto in apparenti Per_ buone condizioni di salute, normopeso (altezza e peso riferiti: cm 170; kg 85). , orientato nei tre domini, collaborante. Timismo in linea con le circostanze;
buona la cura del sé. Eloquio ricco e informativo, fluido, spontaneo. Eupnoico a riposo e durante il colloquio. Esame neurologico nei limiti di norma;
non deficit dei nervi cranici o deficit segmentari artuali o di lato. Deambulazione simmetrica, con corretto schema del passo, nella norma i cambi direzionali;
passaggi posturali autonomi e fluidi. Stomia priva di segni di infiammazione.” CP_ Dopo aver richiamato la relazione della commissione medico-legale dell' di Pavia del dicembre 2023, la c.t.u. ha, inoltre, rilevato che: “La classificazione NYHA (New York Hear ciation) riconosce quattro livelli funzionali sulla base della sintomatologia lamentata dai pazienti e sulla valutazione clinica da parte del sanitario. In particolare, i pazienti appartenenti alla prima classe (come il Sig. sono affetti da malattia Pt_1 cardiaca ma in grado di svolgere attività fisica ordinaria (salire le scale, passeggiare, trasportare pesi di contenuta entità) senza esordio sintomatologico. In sede di visita consulenziale il Sig. ha lamentato Pt_1 esordio di dispnea per sforzi medi (dieci minuti di camminata veloce o mezz'ora di passeggiata lenta e oltre i tre piani di scale). Assume terapia farmacologica anti-scompenso, ipocolesterolemizzante e ipoglicemizzante e si sottopone a controlli cardiologici a cadenza annuale. Dal punto di vista oncologico, egli è affetto dagli esiti chirurgici della resezione rettale con derivazione del canale intestinale alla parete addominale. In seguito all'intervento fu praticata terapia adiuvante (chemio e radio). Attualmente il paziente è libero da malattia oncologica e viene sottoposto a follow-up annuali. In sede di visita si è apprezzata integrità della sfera motoria e delle funzioni neuropsichiche.”. Da questi accertamenti la c.t.u. ha dedotto la propria valutazione di invalidità nella misura dell'80 %, senza tuttavia esplicitare un raffronto tra la situazione attuale e quella esistente all'epoca del precedente accertamento giudiziale, e in particolare senza individuare puntualmente l'evoluzione in senso migliorativo dello stato di salute che giustifica la sopravvenuta riduzione dell'invalidità. La dott.ssa inoltre, chiamata in udienza a fornire precisazioni sul contenuto della propria relazione Per_1 con riguardo alle ragioni sottese alla differente valutazione rispetto a quella già coperta da giudicato, ha dichiarato di non aver individuato alcun elemento di miglioramento rispetto alla valutazione svolta nel 2022, fatta eccezione per una prognosi più favorevole della neoplasia, con riduzione del rischio di recidiva tumorale. Deve ritenersi che questa argomentazione, che di fatto conferma la permanenza del medesimo complesso morboso in capo al sig. sia insufficiente a giustificare una modifica dello stato di invalidità già accertato Pt_1 con l' omologato nel 2022. CP_3
Ne consegue che il ricorso che qui ci occupa deve essere accolto, riconoscendo nel ricorrente la permanenza dell'inabilità lavorativa nella misura del 100 % alla data della revisione.
3. Le spese di lite.
Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio della soccombenza;
sono liquidate, come indicato nel dispositivo, tenendo conto delle due fasi e della natura dell'attività difensiva CP_ espletata;
parimenti a carico dell' devono essere poste le spese della consulenza tecnica d'ufficio della prima fase per a.t.p., che vengono liquidate con separato decreto. Questa sentenza è stata redatta con la collaborazione della funzionaria dell'ufficio del processo Sara Scolè.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato il 15 gennaio 2025:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la permanenza dell'inabilità lavorativa al 100% in capo al ricorrente alla data della revisione;
2) condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite (riferite alle due fasi), che liquida in € 1.865,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge, con distrazione a favore dell'avv. Andrea Fiocchi, dichiaratosi antistatario;
CP_
3) pone a carico dell' le spese della c.t.u. della fase per a.t.p. liquidate con separato decreto;
4) si riserva di depositare la sentenza entro trenta giorni da oggi. Pavia, 6 novembre 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani