Sentenza 14 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/02/2001, n. 2160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2160 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SI#21 60 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE SECOND CIVILE Ud. 17/10/20 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati - Presidente Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere rel. Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO 66 CRON 4456 Dott. Antonino ELEFANTE REP. 677 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 66 Dott. Giandonato NAPOLETANO UFFICIO COPIE Dott. Roberto M. TRIOLA " Richiesta copia studio dal Sig. -SOLE-240 ha pronunciato la seguente per diritti L. 6000 4 FEB 2001 il SENTENZA IL CANCEL LTERE sul ricorso iscritto al n. 1299/98 R. G. proposto da 066 7T0: IN SA, elettivamente domiciliato in Roma, Via SIMULAZIONE. Celimontana n. 38, presso lo studio dell'Avv. Benito Panariti che, con l'Avv. Lamberto Lambertini, lo difende in virtù di procura speciale a LIRE 3000 CANCELLERIA margine del ricorso, ricorrente
contro
CG064138 DE EC GI, DE EC CO, DE EC AR e DE EC DR, quest'ultimo quale erede dell'intimato De VE CGC64139 OR nel frattempo deceduto, tutti elettivamente domiciliati in Roma, 1 1660/00 Viale delle Milizie n. 38, presso lo studio dell'Avv. Antonio Monzini che, con l'Avv. Dante Spiazzi, li difende in virtù di procura speciale a CORTE SUPREMALI CASSAZIONE margine del controricorso, UFFICIO COPIE Richiesta copia studio controricorrenti"dal Sig MOHZiNi per diritti L. 6005 e contro 14 MAC 2001 IL CANCELLIERE DE EC GI, domiciliata e difesa come appresso, controricorrente nonché
contro
EC UR, erede di De VE TI, intimata LIRE 2000e sul ricorso incidentale condizionato iscritto al n. 3350/98 R. G. CANCELLERIA proposto da BE134511 DE EC GI, elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie n. 38, presso lo studio dell'Avv. Antonio Monzini che, con gli BE134501 Avv. Guido Butti e Federico Peres, la difende in virtù di procura BE134506 speciale a margine del controricorso-ricorso incidentale, ricorrente incidentale
contro
IN SA, domiciliato e difeso come sopra, resistente e, per integrazione del contraddittorio, nei confronti di 2 DE EC GI, DE EC CO, DE EC AR e DE EC DR, EC UR - intimati per la cassazione della sentenza 18 febbraio-10 luglio 1997 n. 1024/97 della Corte d'appello di Venezia. Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 17 ottobre 2000, dal Cons. Cristarella Orestano;
Sentito, per il ricorrente principale, l'Avv. Lamberto Lambertini che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto dell'incidentale; Sentito, per il ricorrente incidentale, l'Avv. Domenico Spiazzi che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e, in subordine, per l'accoglimento dell'incidentale; Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. CO Pivetti, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con due distinti contratti del 30.9.1972 e del 30.9.1974 un fondo di San Martino Buon Albergo appartenente agli Istituti Civici Berto Barbarani, del quale si erano resi aggiudicatari, in una gara a licitazione privata, i fratelli SA e BI EL, fu venduto, in due lotti, alle rispettive mogli di costoro, AN NI e NE TO. In precedenza, però, ancor prima dell'aggiudicazione, i 3 EL avevano stipulato con i fratelli TI e OR De VE, anch'essi partecipanti alla gara, due accordi con i quali dichiaravano di aver fatto l'offerta anche per loro conto e si obbligavano, ove si fossero resi aggiudicatari, ad intestare per metà ai medesimi il fondo suddetto previo pagamento della metà del prezzo sborsato e di tutte le spese necessarie, in cambio del ritiro, da parte dei De VE, della maggiore offerta che essi avevano fatta a suo tempo. Sulla base di tali accordi i De VE instaurarono due giudizi contro i fratelli EL e le rispettive consorti ed il Tribunale di Verona, con due distinte sentenze, n. 160 del 23.2.1976 e n. 566 del 27.2.1979, la prima confermata in appello e la seconda non appellata, accolse le loro domande, dichiarando, rispettivamente, che i summenzionati contratti 30.9.1972 e 30.9.1974 erano simulati per interposizione fittizia di persona e che acquirenti effettivi delle due porzioni del fondo erano SA e BI EL, dichiarando questi ultimi obbligati a trasferirle per metà agli attori previo pagamento di metà del prezzo e delle altre spese necessarie per l'acquisto, nonché disponendo che le sentenze producessero gli effetti dei contratti non conclusi ai sensi dell'art. 2932 cod. civ.. Lo stesso Tribunale, con sentenze n. 944 del 13.6.1982 e n. 576 del 15.4.1983, dichiarò valide ed efficaci le offerte reali, rispettivamente per £ 78.697.436 e £119.669.670, con relativi depositi, effettuate da TI e OR De VE in esecuzione degli obblighi loro imposti di pagamento del prezzo. Con ulteriore sentenza n. 621 del 26.4.1983, sempre del Tribunale di Verona, fu respinta la domanda dei germani EL, volta a far risolvere, per inadempimento dei De VE, i contratti con cui i primi si erano obbigati ad intestare ai secondi la proprietà di metà del fondo, e fu pronunciata condanna dei De VE a pagare ai EL la somma di £ 21.321.300, oltre interessi e rivalutazione, pari alla metà di quanto costoro avevano dovuto sborsare per liberare il fondo da un mezzadro. Queste ultime tre sentenze, n. 944 del 13.6.1982, n. 576 del 15.4.1983 e n. 621 del 26.4.1983 vennero distintamente appellate dai EL e la Corte d'appello di Venezia, decidendo il 17.3.1986 sui procedimenti riuniti, confermò integralmente le prime due, concernenti la convalida delle offerte reali e dei relativi depositi, e riformò parzialmente la terza, condannando i De VE a pagare agli appellanti la somma di £ 504.953.525, oltre interessi legali e maggior danno ex art. 1224 cod. civ.. Tale decisione, fatta oggetto di ricorso soltanto dai De VE per la parte a loro sfavorevole, ma non dai EL, fu cassata con sentenza n. 5194/89 di questa Suprema Corte che rinviò la causa ad altra sezione della Corte veneziana perché, preso atto dell'avvenuta formazione del giudicato sulle confermate sentenze nn. 944/82 e 576/83 del Tribunale veronese, provvedesse ad accertare se, in conseguenza 5 dell'inadempimento delle obbligazioni imposte ai De VE dalle sentenze 160/76 e 566/79, potessero questi ultimi essere tenuti al pagamento, per lo stesso titolo, di somme eccedenti quelle determinate con le decisioni passate in giudicato. Riassunta la causa davanti al giudice di rinvio, questo, con sentenza n. 1090 del 28.11.1991, in parziale riforma della sentenza di primo grado n. 621 del 1983, respinse ogni domanda proposta dai EL nei confronti dei De VE e pose interamente a carico dei primi le spese processuali. Premesso tutto quanto sopra, SA EL, con atto di citazione del 28.10.1993, convenne in giudizio, avanti la stessa Corte veneziana, OR De VE, nonché gli eredi di TI De VE, nel frattempo deceduto, chiedendo la revocazione della menzionata sentenza 1090/91 per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 395 cod. proc. civ., la dichiarazione di invalidità delle offerte reali di cui sopra e la condanna dei convenuti al pagamento di spese e competenze di tutti i giudizi. A sostegno dell'istanza il EL dedusse che il 10 ottobre 1993, nel corso di una procedura di pignoramento presso terzi, il delegato della Banca Popolare di Verona, terzo pignorato, aveva affermato che i due libretti di deposito a risparmio, rispettivamente per £ 78.697.436 e £119.669.870, entrambi intestati a OR e TI De VE, erano stati accesi da costoro a favore di BI ed SA 6 EL con facoltà di prelievo, in ogni tempo, disgiuntamente tra loro, ciascuno per la metà, ma con riserva degli interessi a favore dei depositanti. Dedusse, inoltre, che la Banca suddetta, con lettera del 5.8.1993, in risposta ad una sua richiesta del 14.7.1993 volta ad ottenere la disponibilità delle intere somme offerte con relativi interessi, gli aveva fatto presente che, in forza della clausola apposta dai depositanti, la sua facoltà di prelievo era limitata al capitale. Secondo l'istante, quindi, era emerso il 10 ottobre 1993 per la prima volta un elemento di irregolarità delle offerte reali le quali avevano costituito la base per tutte le sentenze e particolarmente per quella n. 1091/93 che tutte le riassumeva. I convenuti si costituirono eccependo l'inammissibilità dell'istanza di revocazione ed in tal senso si è pronunciata la Corte veneziana con la sentenza precisata in epigrafe, rilevando che, a prescindere da ogni altra considerazione: - SA EL era venuto a conoscenza della clausola di riserva ai De VE degli interessi sulle somme depositate, non già attraverso la dichiarazione resa il 13 ottobre 1993 (rectius: 10 ottobre 1993) dal funzionario della Banca davanti al Pretore di Verona, bensì attraverso la lettera datata 5 agosto 1993 con cui la stessa Banca lo aveva messo al corrente dell'esistenza di quella clausola e della conseguente limitazione della sua facoltà di prelievo;
- Il termine di trenta giorni per far valere la revocazione nelle 7 ipotesi di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 395 cod. proc. civ., non poteva decorrere, quindi, dal 13 ottobre 1993, bensì dalla data di ricezione della predetta lettera 5.8.1993, data non indicata esattamente dal EL né emergente dagli atti del processo, il che si risolveva in danno dello stesso quale onerato della relativa prova, dovendo ritenersi, in mancanza di prova contraria, che egli fosse venuto a conoscenza del contenuto di quella missiva nella prima decade del mese di agosto 1993, con conseguente tardività della notifica della citazione, avvenuta il 28.10.1993; - Del pari intempestiva era la domanda ex art. 395 n. 4 cod proc. civ., poiché il 28.10.1993 era già trascorso abbondantemente l'anno dalla data, 28.11.1991, di pubblicazione della sentenza;
-Andava, per altro, considerato che tale sentenza non aveva minimamente esaminato la validità delle offerte reali in questione, essendosi limitata a prendere atto che sulle sentenze 944/82 e 576/83 del Tribunale di Verona, dichiaranti detta validità, si era ormai formato il giudicato per non avere i EL impugnato la sentenza d'appello 17.3.1986 che le aveva integralmente confermate, con la conseguenza che non poteva essere pronunciata la revocazione e che questa, in ogni caso, non avrebbe potuto influire sull'avvenuto passaggio in giudicato di quelle decisioni. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione SA EL sulla base di tre motivi ai quali hanno replicato, 8 con distinti controricorsi, da una parte GI De VE, la quale ha proposto a sua volta ricorso incidentale condizionato, e, dall'altra, GI, CO, AR e DR De VE (quest'ultimo quale erede di OR De VE, nel frattempo deceduto) i quali hanno anche depositato memoria. Il ricorso incidentale risultava notificato soltanto ad SA EL, per cui, all'udienza del 2.5.2000, questa Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri destinatari del ricorso principale, cioè di GI, CO, AR, DR De VE (quale erede di OR De VE) e UR NE, integrazione che è stata tempestivamente e ritualmente eseguita. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve innanzitutto disporsi, a norma dell'art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei due ricorsi in quanto rivolti contro la stessa sentenza. Con il primo motivo del ricorso principale - intitolato “nullità della sentenza (art. 360 n. 4 cod. proc. civ.) o violazione e falsa applicazione dell'art. 132 n. 2 cod. proc. civ. e dell'art. 2909 cod. civ.” - si deduce che la Corte veneziana non ha mai dichiarato la contumacia della convenuta UR NE e che ha pronunciato detta sentenza solo nei confronti di alcuni dei convenuti, avendo omesso completamente di menzionare in essa GI De VE, cioè uno dei figli del defunto TI, regolarmente costituito con comparsa del 23.12.1993, nei cui riguardi, quindi, la sentenza stessa non sarebbe 9 idonea a fare stato. Si invoca, poi, subordinatamente, la correzione della sentenza con l'indicazione esatta dei soggetti nei cui confronti essa esplica la sua efficacia. Il motivo non ha pregio. Quanto alla mancata declaratoria della contumacia di UR NE, a prescindere dalla difficoltà di individuare un qualsiasi interesse del EL a dedurla, va osservato che tale declaratoria ha solo lo scopo di dimostrare l'avvenuto accertamento, ad opera del giudice, della valida notificazione dell'atto introduttivo alla parte non costituita, per cui essa non rappresenta una formalità essenziale e la sua omissione non inficia in alcun modo la successiva pronuncia ove non sia in discussione, come non lo è nel caso di specie, la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti della parte suddetta (v., ex plurimis, sent. 14.4.1977 n. 1406, 25.2.1997 n. 1697). Un discorso analogo vale con riguardo alla omessa menzione del nome di GI De VE, coerede di TI De VE, essendo ius receptum (v., tra le altre, sent.
1.6.90 n.5161, 22.4.92 n.4843, 25.11.96 n. 10448, 25.3.99 n. 2869) che la mancata o inesatta indicazione, nell'intestazione della sentenza, del nominativo di qualcuna delle parti, in tanto può produrre nullità della sentenza stessa in quanto riveli che il contraddittorio non si è validamente instaurato a norma dell'art. 101 cod. proc. civ. o generi incertezza assoluta circa i soggetti ai quali la 10 decisione si riferisce, ipotesi, queste, del tutto estranee alla concreta fattispecie poiché, come emerge dall'esame degli atti e come si dà esplicitamente atto a pag. 6 del ricorso, GI De VE fu regolarmente citato nel giudizio di revocazione dove ebbe anche a costituirsi, sicché quella omissione configura una mera irregolarità emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali, ovviamente non esperibile, come pretenderebbe il ricorrente, davanti a questa Corte, bensì davanti allo stesso giudice che ha emesso la sentenza impugnata (v. sent.
6.4.98 n. 3551, 8.5.98 n. 4677). Con il secondo motivo - denunziandosi insufficiente e contraddittoria motivazione e falsa applicazione degli artt. 326, 1° comma, 395, nn. 1, 2 e 3, e 398 cod. proc. civ. si censura la sentenza- impugnata là dove ha fatto decorrere il termine di trenta giorni per proporre la domanda di revocazione dalla presunta data di ricezione della lettera 5.8.1993 della Banca della Provincia di Verona, anziché dal 10.10.1993, data della dichiarazione resa al Pretore di Verona dal funzionario di detta Banca, senza considerare che solo a seguito di tale dichiarazione si era venuti a conoscenza del dolo della parte, della falsità dell'atto e dell'esistenza del documento e che soltanto alcune delle circostanze per cui era stato promosso il giudizio di revocazione erano eventualmente da ricondursi alla lettera suddetta la quale era meramente indicativa della presenza di una situazione anomala, poi chiarita ed accuratamente accertata con la dichiarazione in parola che 11 spiegava con esattezza le modalità del deposito delle somme. Anche questa censura è priva di fondamento. La Corte veneziana, invero, a pag. 7 della sua decisione, ha evidenziato, come dato "pacifico", che il EL, a sostegno dell'impugnazione per revocazione, aveva dedotto soltanto di avere appreso, dopo la sentenza impugnata, che i De VE, nell'effettuare i depositi bancari delle somme relative alle offerte reali, avevano riservato a se stessi i maturandi interessi, nel che, a suo dire, erano ravvisabili le ipotesi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 395 cod. proc. civ.. Orbene, contro questa affermazione nulla oppone il ricorrente, limitandosi ad asserire, in maniera del tutto generica e senza alcun riferimento agli atti processuali, che la domanda di revocazione era basata sulla sopravvenuta conoscenza, non solo della riserva a se stessi degli interessi bancari fatta dai depositanti, ma anche di altre due "circostanze fondamentali”, una riguardante l'intestazione dei libretti a nome dei De VE (cosa del tutto irrilevante in presenza del dato pacifico della incondizionata messa a disposizione delle somme a favore dei EL) e l'altra l'esistenza di particolari ma non meglio 1 precisate clausole inserite nel contratto di deposito, circostanze che sarebbero emerse soltanto - non si comprende il perché - dalla dichiarazione resa il 10 ottobre 1993 davanti al pretore dal funzionario della Banca Popolare di Verona. Resta pienamente valida ed ineccepibile, quindi, di fronte alla 12 evidente pretestuosità ed artificiosità di tali generici assunti, la motivata conclusione della Corte di merito secondo cui la suddetta dichiarazione nulla di nuovo aveva aggiunto a quanto il EL era stato in grado di apprendere attraverso la lettera dell'istituto bancario datata 5 agosto 1993 con la quale gli si comunicava tra l'altro, come si legge nella stessa sentenza e come è assolutamente incontestato, che i depositi erano stati costituiti con le seguenti clausole: a) Facoltà di ritiro del capitale in ogni tempo dai sigg. EL...congiuntamente; b) Liberi gli interessi a favore dei sigg. De VE TI e OR, per cui il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 326, 1° comma, cod. proc. civ., per proporre la revocazione ai sensi dei nn. 1, 2 e 3 dell'art. 395 stesso codice, era cominciato a decorrere dalla ricezione di quella lettera, presumibilmente avvenuta (in mancanza di comprovate diverse allegazioni del EL) entro la prima decade di agosto del 1993, ed era già scaduto, quindi, alla data, 28 ottobre 1993, di notificazione dell'atto introduttivo (come pure era scaduto, ed abbondantemente, il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza previsto per la revocazione ex n. 4 del citato art. 395). Con il terzo motivo - denunziandosi omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 c. p. c.) su un punto decisivo - si rimprovera alla Corte veneziana di aver della controversia affermato che la sentenza 1090/91, di cui si chiedeva la revocazione, non aveva minimamente esaminato la validità delle offerte reali ma si 13 era limitata a prendere atto che sulle sentenze 944/82 e 576/83 del Tribunale di Verona, le quali avevano convalidato tali offerte, si era ormai formato il giudicato, senza tenere presente che quella emessa in sede di rinvio ed impugnata per revocazione era conclusiva di una serie innumerevole di giudizi e riassumeva in sé tutte le precedenti pronunce, comprese quelle prima indicate, in quanto, per poter decidere difformemente dalla pronuncia cassata circa l'esistenza di ulteriori obbligazioni in capo ai De VE verso i EL, aveva dovuto comunque prendere in considerazione la validità di quelle offerte. Questo motivo è inammissibile, essendo rivolto contro un semplice obiter dictum della sentenza impugnata, ed il suo esame è comunque reso superfluo dal rigetto del motivo precedente rivolto contro la dichiarata inammissibilità della domanda di revocazione perché intempestiva. Alla stregua delle osservazioni che precedono, il ricorso principale deve essere rigettato. Il ricorso incidentale condizionato di GI De VE va dichiarato inammissibile, poiché non fa che riproporre, per il caso che venisse accolto qualcuno dei motivi del ricorso principale, le tesi difensive, già prospettate in sede di merito, volte a dimostrare per altro verso l'inammissibilità dell'istanza di revocazione, cioè l'insussistenza delle ipotesi contemplate dall'art. 395, nn. 1, 2, 3 e 4 cod. proc. civ., tesi che, come riconosce la stessa ricorrente, non furono esaminate dal 14 giudice a quo in quanto assorbite. Questa Corte, infatti, ha già avuto ripetutamente occasione di affermare che il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato da un interesse che abbia per presupposto una situazione sfavorevole al ricorrente, ossia la soccombenza, per cui esso non può essere proposto dalla parte totalmente vittoriosa per sollevare questioni che non sono state prese in esame dal giudice del merito perché assorbite dall'accoglimento di altra tesi avente carattere preliminare, restando salva, per altro, la facoltà di riproporle innanzi al giudice di rinvio in caso di cassazione della sentenza (v. sent. 29.7.94 n. 7141, 13.5.99 n. 4756, 21.5.99 n. 4954). La reciproca soccombenza induce a compensare tra le parti le spese del presente procedimento.
P. Q. M.
30000 CORTE LA 330000 Riuniti i ricorsi, rigetta quello principale e dichiara inammissibile l'incidentale. Compensa tra le parti le spese del procedimento di cassazione. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2000. IL PRESIDENTE Стийли Соки так-- IL CONSIGLIERE ESTENSORE W indscете отя IL CANCELLIERE C1 Valeriaeveri 15 Rom: 14 FEB. 2001 MA 2 ང་ར་ ་་ 330000 recentstentou l 16267 p. . 0 ( I E D T R A O R K 1 1 T A S a J