TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/12/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2327/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa SC AC Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 2327/2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Gioacchino Sanfilippo;
C.F._1
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. dall'Avv. Dora Morelli;
C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 04.07.2024, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Trabia in data 29.07.1993 con Controparte_1
, matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello Stato Civile del Comune di
[...]
Trabia, alla parte II, serie A, n. 22, anno 1993 e che dal matrimonio sono nati i figli Per_1
(10.02.1993), (14.10.1999), (01.08.2001),
[...] Parte_2 Per_2 Per_3
Per_
(09.06.2012) e (09.06.2012), ha dedotto che con sentenza n. 169/2020 del
[...]
26.02.2020, il Tribunale di Termini Imerese ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, e ha dedotto che da allora non è ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
La sentenza di separazione ha previsto, in particolare, il rigetto delle domande di addebito reciprocamente formulate;
l'affidamento congiunto dei figli minori, con collocamento presso la madre;
la regolamentazione della frequentazione padre-figli; la previsione di un contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento dei figli minori Per_
e di euro 200,00, oltre la previsione del 50% delle spese straordinarie;
Persona_3 il rigetto delle domande di risarcimento danni.
Si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 18.07.2025, sostituita con il deposito di note scritte autorizzate, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in merito all'oggetto di causa, riportandosi integralmente alle condizioni sottoscritte in data 26.03.2025 e depositate.
Preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e verificata la completezza della documentazione prodotta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
L'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio prevede quanto segue:
1. “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per
2. I figli minori e , vengono affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_3 genitori con abitazione prevalente e continuativa presso la madre IG.ra CP_1 nella casa in cui la stessa risiede sita in Mentana (RM) alla via Arrigo Boito
[...]
n. 9; Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
3. Il IG. avrà diritto di frequentare i figli minori e Parte_1 Persona_5
, considerata la lontananza e considerati gli impegni scolastici dei bambini, Persona_6 secondo le seguenti modalità:
- Due fine settimana al mese dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola sino alle 21.30 della domenica, con onere del IG. di prenderli e riportarli a casa della madre a Pt_1 sue spese e con onere dello stesso di comunicare alla IG.ra , i fine Controparte_1 settimana scelti, entro la fine del mese precedente;
- Vacanze estive: quindici giorni anche frazionati nel mese di Agosto secondo calendari da concordare tra i genitori entro il 31 luglio di ogni anno.
- Feste natalizie: ad anni alterni dal 24 al 27 dicembre oppure dal 30 dicembre al 2 gennaio;
- Vacanze pasquali: ad anni alterni il giorno di Pasqua oppure Lunedì dell'Angelo;
- Altre festività (Esempio 25 aprile, 2 giugno, 8 dicembre, primo maggio, Ognissanti, etc…): ad anni alterni e comunque salvo diversi accordi presi dai genitori;
4. I coniugi provvederanno ognuno al proprio mantenimento;
5. Il IG. verserà alla IG.ra , a decorrere dalla Parte_1 Controparte_1 presente domanda a titolo di contributo per il mantenimento dei minori e Persona_3
Per
, la somma globale di € 200,00 mensili, annualmente rivalutata secondo gli indici
ISTAT, entro il cinque di ogni mese, inoltre, lo stesso provvederà a versare alla IG.ra
[...]
, a semplice richiesta, il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie CP_1
Per dalla stessa sostenute nell'interesse dei figli e , nell'osservanza e nel Persona_3 rispetto di quanto stabilito dal Protocollo d'intesa per la regolamentazione delle voci di spesa ordinarie e straordinarie nei procedimenti in materia famiglia adottato dal
Tribunale di Tivoli.
Il IG. rimarrà obbligato a corrispondere il sopracitato contributo al Parte_1 mantenimento fintanto che i figli continueranno a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendenti;
Per 6. Il IG. attese le problematiche dei bambini e soprattutto di presta il Parte_1 proprio consenso affinchè la IG.ra sia autorizzata a far eseguire Controparte_1 ai minori tutti gli accertamenti medici e diagnostici che dovessero rendersi necessari per assicurare ai bambini gli ausili indispensabili al loro completo e sano sviluppo presso le strutture a ciò preposte, siano esse pubbliche o private, nonché a dare le autorizzazioni per le attività esterne della scuola quali ad esempio gite e quant'altro.
7. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione Per l'uno dell'altro alla presenza dei figli e . Persona_3
8. I coniugi prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei passaporti e documenti validi per l'espatrio.”
Osserva il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili matrimonio celebrato dalle parti in data 29.07.1993, giacché è decorso il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al
Presidente del Tribunale in sede di separazione personale e che, dunque, sussista l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 e successive modifiche e non vi è dubbio alcuno sulla impossibilità di ricostituire la comunione di vita familiare.
Possono essere recepite, anche alla luce della documentazione prodotta relative alle condizioni economico-reddituali delle parti, le condizioni proposte dalle parti in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi e della prole.
Osserva il Tribunale che le condizioni concordate dalle parti non risultano contrarie a norme imperative e che corrispondono all'interesse della prole e che, pertanto, esse siano meritevoli di accoglimento.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, nonché al raggiungimento di un accordo in ordine alle condizioni del divorzio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G. 2327/2024, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
contratto in data 29.07.1993 in Trabia, matrimonio trascritto Controparte_1 regolarmente presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Trabia, alla parte II, serie
A, n. 22, anno 1993;
- Dispone che le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di competenza di procedere alle annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 04-11-2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa
SC AC.
Il Giudice rel. ed. est.
Dott.ssa SC AC
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa SC AC Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 2327/2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Gioacchino Sanfilippo;
C.F._1
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. dall'Avv. Dora Morelli;
C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 04.07.2024, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Trabia in data 29.07.1993 con Controparte_1
, matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello Stato Civile del Comune di
[...]
Trabia, alla parte II, serie A, n. 22, anno 1993 e che dal matrimonio sono nati i figli Per_1
(10.02.1993), (14.10.1999), (01.08.2001),
[...] Parte_2 Per_2 Per_3
Per_
(09.06.2012) e (09.06.2012), ha dedotto che con sentenza n. 169/2020 del
[...]
26.02.2020, il Tribunale di Termini Imerese ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, e ha dedotto che da allora non è ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
La sentenza di separazione ha previsto, in particolare, il rigetto delle domande di addebito reciprocamente formulate;
l'affidamento congiunto dei figli minori, con collocamento presso la madre;
la regolamentazione della frequentazione padre-figli; la previsione di un contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento dei figli minori Per_
e di euro 200,00, oltre la previsione del 50% delle spese straordinarie;
Persona_3 il rigetto delle domande di risarcimento danni.
Si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 18.07.2025, sostituita con il deposito di note scritte autorizzate, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in merito all'oggetto di causa, riportandosi integralmente alle condizioni sottoscritte in data 26.03.2025 e depositate.
Preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e verificata la completezza della documentazione prodotta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
L'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio prevede quanto segue:
1. “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per
2. I figli minori e , vengono affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_3 genitori con abitazione prevalente e continuativa presso la madre IG.ra CP_1 nella casa in cui la stessa risiede sita in Mentana (RM) alla via Arrigo Boito
[...]
n. 9; Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
3. Il IG. avrà diritto di frequentare i figli minori e Parte_1 Persona_5
, considerata la lontananza e considerati gli impegni scolastici dei bambini, Persona_6 secondo le seguenti modalità:
- Due fine settimana al mese dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola sino alle 21.30 della domenica, con onere del IG. di prenderli e riportarli a casa della madre a Pt_1 sue spese e con onere dello stesso di comunicare alla IG.ra , i fine Controparte_1 settimana scelti, entro la fine del mese precedente;
- Vacanze estive: quindici giorni anche frazionati nel mese di Agosto secondo calendari da concordare tra i genitori entro il 31 luglio di ogni anno.
- Feste natalizie: ad anni alterni dal 24 al 27 dicembre oppure dal 30 dicembre al 2 gennaio;
- Vacanze pasquali: ad anni alterni il giorno di Pasqua oppure Lunedì dell'Angelo;
- Altre festività (Esempio 25 aprile, 2 giugno, 8 dicembre, primo maggio, Ognissanti, etc…): ad anni alterni e comunque salvo diversi accordi presi dai genitori;
4. I coniugi provvederanno ognuno al proprio mantenimento;
5. Il IG. verserà alla IG.ra , a decorrere dalla Parte_1 Controparte_1 presente domanda a titolo di contributo per il mantenimento dei minori e Persona_3
Per
, la somma globale di € 200,00 mensili, annualmente rivalutata secondo gli indici
ISTAT, entro il cinque di ogni mese, inoltre, lo stesso provvederà a versare alla IG.ra
[...]
, a semplice richiesta, il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie CP_1
Per dalla stessa sostenute nell'interesse dei figli e , nell'osservanza e nel Persona_3 rispetto di quanto stabilito dal Protocollo d'intesa per la regolamentazione delle voci di spesa ordinarie e straordinarie nei procedimenti in materia famiglia adottato dal
Tribunale di Tivoli.
Il IG. rimarrà obbligato a corrispondere il sopracitato contributo al Parte_1 mantenimento fintanto che i figli continueranno a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendenti;
Per 6. Il IG. attese le problematiche dei bambini e soprattutto di presta il Parte_1 proprio consenso affinchè la IG.ra sia autorizzata a far eseguire Controparte_1 ai minori tutti gli accertamenti medici e diagnostici che dovessero rendersi necessari per assicurare ai bambini gli ausili indispensabili al loro completo e sano sviluppo presso le strutture a ciò preposte, siano esse pubbliche o private, nonché a dare le autorizzazioni per le attività esterne della scuola quali ad esempio gite e quant'altro.
7. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione Per l'uno dell'altro alla presenza dei figli e . Persona_3
8. I coniugi prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei passaporti e documenti validi per l'espatrio.”
Osserva il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili matrimonio celebrato dalle parti in data 29.07.1993, giacché è decorso il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al
Presidente del Tribunale in sede di separazione personale e che, dunque, sussista l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 e successive modifiche e non vi è dubbio alcuno sulla impossibilità di ricostituire la comunione di vita familiare.
Possono essere recepite, anche alla luce della documentazione prodotta relative alle condizioni economico-reddituali delle parti, le condizioni proposte dalle parti in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi e della prole.
Osserva il Tribunale che le condizioni concordate dalle parti non risultano contrarie a norme imperative e che corrispondono all'interesse della prole e che, pertanto, esse siano meritevoli di accoglimento.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, nonché al raggiungimento di un accordo in ordine alle condizioni del divorzio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G. 2327/2024, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
contratto in data 29.07.1993 in Trabia, matrimonio trascritto Controparte_1 regolarmente presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Trabia, alla parte II, serie
A, n. 22, anno 1993;
- Dispone che le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di competenza di procedere alle annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 04-11-2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa
SC AC.
Il Giudice rel. ed. est.
Dott.ssa SC AC
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia