Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 30/01/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 30 gennaio 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. MI Di RI che si difende in proprio.
L'Avv. Di RI, per sé stesso, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. Insiste nella carenza di legittimazione attiva dell'opposta.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 2521 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA
LI DI IG ( ), elettivamente C.F._1 domiciliata presso il proprio studi ito in via Cesare Baccelli n. 12, che si difende e si rappresenta in proprio;
OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA , elettivamente domiciliata presso Controparte_1 P.IVA_1 ianluca ito in Napoli via Riviera di Chiaia n. 267, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, LI DI IG proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 444/2021 emesso dal
che l'operazione contrattuale in esame era altresì nulla per assenza di un intermediario finanziario abilitato, in palese violazione dell'art. 3 del D. Lgs n. 374/1999; che l'importo ingiunto in ogni caso era erroneo in quanto spropositato e gli interessi erano stati applicati in misura usuraria.
2.Si costituiva in giudizio deducendo chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e la confe iuntivo.
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., veniva svolta ctu grafologica sulla scrittura privata e, all'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4.Deve, preliminarmente, rilevarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione. A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità
“l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (Cass. 22.2.2002, n. 2573).
5.A riguardo la parte opposta non ha provato il credito. La ctu grafologica sul contratto sotteso alla pretesa creditoria contenente le condizioni contrattuali applicate non è stata svolta in quanto il consulente ha rilevato che “Alla ricognizione della copia del contratto depositata al PCT risultava che il documento è sottoscritto in più parti in data 13.10.2004 e le firme ivi contenute, a nome Di RI MI, sono eseguite nello stile della sigla. Le circostanze riscontrate indicano, anche in ossequio alle buone prassi del protocollo scientifico, la non utilità di acquisire saggio grafico da parte del Di RI, essendo trascorsi circa 20 anni dalla sottoscrizione del contratto e, inoltre, la modalità a sigla e non per esteso non consente, attraverso una prova grafica, l'ottenimento di autografie dello stesso tipo (sigle). La c.t.p. si associava, quindi, alla necessità di ricercare sigle del Di RI così da avere termini di confronto idonei. Per quanto prefato, la S.V. autorizzava lo scrivente ad accedere presso i depositari pubblici e/o privati al fine di acquisire scritture di comparazione idonee per un conducente accertamento. Invero, a seguito di richiesta, il Comune di Civitavecchia esibiva al sottoscritto il cartellino di identità di Di RI MI del 24.07.2013 ove è apposta la sottoscrizione per esteso. Non è stato possibile acquisire altra documentazione. Pertanto, ad oggi, non è possibile procedere ad alcun accertamento grafico conducente”. Pertanto, in seguito al disconoscimento specifico della sottoscrizione da parte dell'opponente, controparte, che ne era onerata, non è riuscita a provare la autenticità della sottoscrizione del contratto sotteso alla ingiunzione di pagamento.
6.In difetto di valore probatorio desumibile dal contratto non vi è prova del rapporto e gli interessi applicati in misura ultralegale non sono dovuti.
7.Ne discende che vi è un difetto assoluto di prova in ordine al credito di nei confronti di MI Di RI. Ogni ulteriore Controparte_1
assorbita in virtù del principio della ragione più liquida.
8.In conclusione, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo va revocato.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico di Controparte_1
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE l'opposizione e REVOCA il decreto ingiuntivo n. 444/2021 emesso dal Tribunale di Civitavecchia;
-CONDANNA al pagamento in favore di LI DI Controparte_1
IG dell quidarsi nella somma di euro 4.145,00 di cui euro 145,00 per spese vive ed euro 4.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-PONE le spese di ctu definitivamente a carico di . Controparte_1
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani