Sentenza 6 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/03/2003, n. 3305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3305 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
1.2615184.158ee 75211 ESENTE DA REGISTRAZIONE arsen, art 13 quinsquis REPUBBLICA ITALIANA NOME DEL POPOL033 05 / 03 LA C I CASSAZIONE Oggetto " Ten uoto 84 SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 4691/01 SACCUCCI Presidente Dott. Bruno Dott. Massimo ODDO Consigliere Cron. 7626 Dott. Mario CICALA Consigliere Consigliere Rep.Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Ud. 01/07/02 Dott. Salvatore DI PALMA Rel. Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE, SENTENZA N. 75211 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
ricorrente e da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 2002 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2963 - ricorrente
contro
RS ATTILIO;
intimato avverso la sentenza n. 317/99 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 20/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DI MARTINO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto che, con sentenza n. 317/04/99 del 20 dicembre 1999, la Commissione tributaria regionale dell'Umbria ha respinto l'appello dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Foligno avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo della maggiore i.r.pe.f. ritenuta dovuta da IL BA per il 1985, quale cal- colata previa rideterminazione della base imponibile dichiarata e ricomprensione in essa delle somme di cui all'art.13-quinques del d.l. n.159 del 1984, conv., con mod., nella legge n.363 del 1984, affermate illegitti- 2 mamente dedotte - ritenendo legittimo l'imponibile di- chiarato dal contribuente;
che, avverso tale sentenza il Ministro delle Fi- nanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura. che IL BA, benché ritualmente inti- mato, non si è costituito, né ha svolto attività difen- siva. Considerato in diritto che, con l'unico motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione della legge 13 maggio 1999 n.133, art.28; decreto-legge 30 dicembre 1985 n. 791, art.3 comma 2-bis; legge 27.12.1997 n.449, art.13 primo comma;
legge 28 febbraio 1986 n. 46, art.10; D.P.R.597/73, art.2; decreto-legge 29 maggio 1989 n.202 convertito in legge n.263/1989, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c."), il ricorrente critica la sen- tenza impugnata, sostenendo che le somme di cui all'art. 13-quinquies del d.l. n.159 del 1984 non costi- tuirebbero un onere deducibile dalla base imponibile dell'i.r.pe.f., ma dovrebbero essere unicamente escluse dalla sua formazione. che il ricorso deve essere respinto;
che, infatti, costituisce consolidato orientamen- to di questa Corte (cfr., e pluribus, sentt. nn.4945 3 del 2000, 8659, 10232, 10236 e 10338 del 2001), inte- gralmente condiviso dal Collegio, quello, secondo cui l'art. 3 comma 2-bis del d.l. n. 791 del 1985, con v., con mod., nella legge n. 46 del 1986 - il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospesi, ai sensi dell'art. 13-quinquies del d.l. n.159 del 1984, conv., con mod., nella legge n.363 del 1984, fino al 31 dicembre 1985 per residenti nei comuni ESENTE DA REGISTRAZIONE dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi a sem art 13 quino jung sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'i.r.pe.f. e dell'i.lo.r. alla luce dell'interpretazione autentica di cui all'art.28 della n.133 del 1999, deve essere considerato quale legge introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consi- norma stente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti SO- spesi;
che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese.
P.Q.M.
п р Respinge il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 1° luglio 2002 Ĥ1 rel. ed est. Il Presidente i g g O tore Di Palma Bruno SaccucciВишоБишо легне TR CANCELLIERE C + Osvaldo AscaOsvaldo Ascanic