Sentenza 23 maggio 2014
Massime • 1
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace per lesioni colpose cagionate nella circolazione stradale, non costituisce fatto idoneo a determinare l'applicazione della speciale causa di estinzione del reato di cui all'art. 35 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il risarcimento corrisposto dalla compagnia assicuratrice del terzo proprietario del veicolo estraneo al processo, essendo ad esso estranea l'attivazione dell'imputato per l'eliminazione delle conseguenze dell'illecito attraverso interventi concreti atti ad assicurare alla persona offesa il ristoro del pregiudizio subito e a soddisfare le esigenze di riprovazione e di prevenzione connesse al fatto tipico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/05/2014, n. 38957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38957 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 23/05/2014
Dott. FOTI Giacomo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - N. 983
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 50862/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMO;
nei confronti di:
AT AU N. IL 08/03/1979;
NT TO N. IL 07/08/1973;
avverso la sentenza n. 53/2008 GIUDICE DI PACE di PARTINICO, del 17/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata essendo il reato ascritto per prescrizione;
udito, per la parte civile, l'avv. Passero in sost. dell'avv. La Venuta che chiede annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e l'accoglimento delle statuizioni civili.
RITENUTO IN FATTO
-1- Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Palermo propone - su sollecitazione della parte civile - ricorso per cassazione - in tali termini convertito l'appello dallo stesso proposto - avverso la sentenza del Giudice di pace di Partinico, del 17 gennaio 2013, che ha dichiarato non doversi procedere, D.L. n. 274 del 2000, ex art. 35 nei confronti di NA IZ e IN NE per intervenuta riparazione del danno cagionato.
-2- Denuncia il ricorrente l'erroneità della predetta declaratoria, della quale mancherebbero i presupposti in considerazione del fatto che: a) al risarcimento del danno non avrebbero provveduto le compagnie assicuratrici dei due imputati, bensì quella del conducente - estraneo al processo - del veicolo a bordo del quale viaggiava la persona offesa e parte civile NO AT;
b) i due imputati non avrebbero mai riconosciuto gli addebiti. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
-1- Il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35 prevede, al comma 1, che il processo possa essere definito con la declaratoria di estinzione del reato "quando l'imputato dimostra di avere proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato mediante le restituzioni o il risarcimento e di avere eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato". Il comma 2 della medesima disposizione di legge precisa che la sentenza di estinzione è consentita solo se il giudice di pace "ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione".
L'istituto ha finalità chiaramente deflattive, essendo diretto ad evitare la prosecuzione di un giudizio, divenuto inutile quando l'ordine sociale violato dal reato è stato già ripristinato. Di qui la condizione, per espressa disposizione di legge, che l'attività riparatoria sia posta in essere dall'imputato prima dell'udienza di comparizione davanti al giudice di pace, con possibilità per lo stesso di chiedere ed ottenere un rinvio dell'udienza, previa sospensione del processo, allorché egli, manifestando l'intenzione di procedere alla riparazione, dimostri di non avervi potuto provvedere in precedenza (comma 3).
È, dunque, necessario, perché possa attivarsi il meccanismo di estinzione dell'illecito previsto dalla norma citata: a) che le condotte riparatorie e risarcitorie in favore delle persone offese dal reato contestato provengano dall'imputato, b) che tali condotte egli dimostri di aver posto in essere prima dell'udienza di comparizione, c) che il giudice ritenga le medesime condotte in concreto idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione, in modo da assicurare comunque una valenza retributiva e di prevenzione speciale all'intervento giurisdizionale dinanzi a comportamenti che presentino un certo grado di gravità e pericolosità.
-2- Orbene, nel caso di specie, come emerge dalla lettura della sentenza impugnata, non solo non risulta che vi siano stati, da parte degli imputati, ne' prima ne' dopo l'udienza di comparizione, interventi riparatori e risarcitori in favore della persona offesa, ovvero tempestiva richiesta di termine al fine di provvedervi, ma vi è prova del contrario, cioè che essi non hanno posto in essere alcun intervento di tale genere, tanto che, al risarcimento al quale gli stessi imputati hanno fatto riferimento, ritenuto dal giudice di pace idoneo ai fini della declaratoria di estinzione del reato contestato, ex citato art. 35, essi sono rimasti del tutto estranei. Emerge, invero, dalla medesima sentenza che al risarcimento del danno non hanno provveduto i due imputati, bensì la società assicuratrice dell'auto, a bordo della quale NO AT si trovava quale terza trasportata, condotta da persona estranea al giudizio e rimasta coinvolta nell'incidente del quale gli stessi imputati sono stati chiamati a rispondere.
È bensì vero che la condivisa e prevalente giurisprudenza di legittimità afferma che, ai fini dell'operatività di detta speciale causa di estinzione dei reati, non è necessario che al risarcimento provveda personalmente l'imputato, assumendo rilevanza anche il risarcimento integrale effettuato dalla compagnia con la quale quest'ultimo si era assicurato;
ma è anche vero che, nel caso in esame, a risarcire il danno, come si è già rilevato, non ha provveduto, una delle compagnie presso le quali i due imputati erano assicurati, bensì quella che assicurava il proprietario - estraneo al processo - dell'auto a bordo della quale, quale terza trasportata, si trovava la NO al momento dell'incidente.
Se ciò è vero, non può certo affermarsi che il NA ed il IN si siano in qualche modo, attivati per eliminare le conseguenze del reato, ponendo in essere interventi concreti, in grado di assicurare alla persona offesa il risarcimento dei danni e di soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione. Non può, cioè, sostenersi che essi si siano attivati nei termini previsti dalla norma di riferimento.
In realtà, essi si sono sostanzialmente limitati, a giudizio da tempo avviato, a produrre documentazione attestante l'avvenuto versamento alla NO di una somma da parte da una società assicuratrice a loro estranea, del cui intervento in favore della persona offesa essi vorrebbero appropriarsi per godere dei positivi effetti di una condotta non a loro riconducibile, e quindi priva di effetti ai fini dell'applicazione della causa di estinzione del reato prevista dall'art. 35 del richiamato D.Lgs..
3. La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata, con rinvio al Giudice di pace di Partinico per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la impugnata sentenza con rinvio al Giudice di Pace di Partinico per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2014