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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/07/2025, n. 3554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3554 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14359/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. ER TA Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14359/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Pentenero Simona, in forza di procura Parte_1 speciale in atti ricorrente contro con il patrocinio degli avv.ti Alessandra Fissore e Margherita Zaffagnini, Controparte_1 in forza di procura speciale in atti
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da note scritte depositate il 12.05.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale
- Autorizzare i coniugi a vivere separati come di fatto sono, con obbligo del reciproco rispetto e con contestuale comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
- Disporre che il signor versi a titolo di contributo al mantenimento della signora Controparte_1
l'importo mensile di € 600,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli Parte_1 indici ISTAT;
- Compensarsi integralmente le spese del presente giudizio”. pagina 1 di 3 Per il P.M.: nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e ontraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1 PINO TORINESE il 07/08/1976.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 19/12/1976, e Persona_1 Persona_2 l'8/1/1979.
Con ricorso depositato il 05/08/2024 chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, inoltre, disporsi a carico del marito un assegno di mantenimento in proprio favore di E. 1.000,00 mensili.
Con memoria difensiva depositata in data 24/02/2025 si costituiva in giudizio CP_1 non opponendosi alla domanda di separazione e dando atto che, nelle more della
[...] celebrazione della prima udienza, le parti avevano raggiunto un accordo.
Veniva, quindi, su istanza congiunta delle parti, sostituita l'udienza in presenza ex art. 473bis 21 cpc con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.
Nel termine assegnato le parti rassegnavano conclusioni conformi e il Giudice Relatore, autorizzati i coniugi a vivere separati, disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo delle parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Entrambi i coniugi hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale.
Le domande e le difese delle parti consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza e da giustificare, pertanto, la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151 cc.
Il Collegio ritiene, per il resto, di provvedere in conformità all'accordo delle parti, nulla ostandovi in fatto ed in diritto.
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate tra le parti in conformità al raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PINO TORINESE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DISPONE che il signor versi a titolo di contributo al mantenimento della signora Controparte_1
l'importo mensile di € 600,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici Parte_1 ISTAT.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 18.7.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente pagina 2 di 3 Daniela Culotta ER TA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. ER TA Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14359/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Pentenero Simona, in forza di procura Parte_1 speciale in atti ricorrente contro con il patrocinio degli avv.ti Alessandra Fissore e Margherita Zaffagnini, Controparte_1 in forza di procura speciale in atti
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da note scritte depositate il 12.05.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale
- Autorizzare i coniugi a vivere separati come di fatto sono, con obbligo del reciproco rispetto e con contestuale comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
- Disporre che il signor versi a titolo di contributo al mantenimento della signora Controparte_1
l'importo mensile di € 600,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli Parte_1 indici ISTAT;
- Compensarsi integralmente le spese del presente giudizio”. pagina 1 di 3 Per il P.M.: nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e ontraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1 PINO TORINESE il 07/08/1976.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 19/12/1976, e Persona_1 Persona_2 l'8/1/1979.
Con ricorso depositato il 05/08/2024 chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, inoltre, disporsi a carico del marito un assegno di mantenimento in proprio favore di E. 1.000,00 mensili.
Con memoria difensiva depositata in data 24/02/2025 si costituiva in giudizio CP_1 non opponendosi alla domanda di separazione e dando atto che, nelle more della
[...] celebrazione della prima udienza, le parti avevano raggiunto un accordo.
Veniva, quindi, su istanza congiunta delle parti, sostituita l'udienza in presenza ex art. 473bis 21 cpc con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.
Nel termine assegnato le parti rassegnavano conclusioni conformi e il Giudice Relatore, autorizzati i coniugi a vivere separati, disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo delle parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Entrambi i coniugi hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale.
Le domande e le difese delle parti consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza e da giustificare, pertanto, la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151 cc.
Il Collegio ritiene, per il resto, di provvedere in conformità all'accordo delle parti, nulla ostandovi in fatto ed in diritto.
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate tra le parti in conformità al raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PINO TORINESE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DISPONE che il signor versi a titolo di contributo al mantenimento della signora Controparte_1
l'importo mensile di € 600,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici Parte_1 ISTAT.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 18.7.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente pagina 2 di 3 Daniela Culotta ER TA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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