Articolo 5 della Legge 24 aprile 1968, n. 452
Articolo 4Articolo 6
Versione
25 aprile 1968
Art. 5.
Alla spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 3 della presente legge si provvede con le disponibilita' del capitolo n. 3249 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 relativo al pagamento degli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del trattato di pace e di accordi internazionali connessi col trattato medesimo.
Entrata in vigore il 25 aprile 1968