Art. 1. Articolo unico.
L'ultimo comma dell' articolo 23 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 , e' cosi' modificato:
"Alla somma dei punti riportati complessivamente nelle prove scritte e in quella orale nelle materie obbligatorie la Commissione dovra' aggiungere un punto o frazione di punto se il candidato supera la prova facoltativa di cui alla lettera a) del dodicesimo comma del presente articolo e da uno a tre punti se supera la prova facoltativa di cui alla lettera b)".
L'ultimo comma dell' articolo 23 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 , e' cosi' modificato:
"Alla somma dei punti riportati complessivamente nelle prove scritte e in quella orale nelle materie obbligatorie la Commissione dovra' aggiungere un punto o frazione di punto se il candidato supera la prova facoltativa di cui alla lettera a) del dodicesimo comma del presente articolo e da uno a tre punti se supera la prova facoltativa di cui alla lettera b)".