Articolo 1 della Legge 15 settembre 1964, n. 764
Versione
8 ottobre 1964
Art. 1. Articolo unico.

L'ultimo comma dell' articolo 23 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 , e' cosi' modificato:
"Alla somma dei punti riportati complessivamente nelle prove scritte e in quella orale nelle materie obbligatorie la Commissione dovra' aggiungere un punto o frazione di punto se il candidato supera la prova facoltativa di cui alla lettera a) del dodicesimo comma del presente articolo e da uno a tre punti se supera la prova facoltativa di cui alla lettera b)".

Entrata in vigore il 8 ottobre 1964