Sentenza 23 ottobre 2009
Massime • 1
È inoppugnabile, per assenza di una previsione di legge in tal senso, l'ordinanza con cui il giudice di appello rigetta la richiesta dell'imputato intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 600, comma terzo, cod. proc. pen., la sospensione della esecuzione della condanna al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile, disposta dal giudice di primo grado.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/10/2009, n. 3012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3012 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 23/10/2009
Dott. BARTOLINI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - rel. Consigliere - N. 4636
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 8715/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NF MA, N. IL 14/07/1970;
avverso la sentenza n. 4165/2004 CORTE APPELLO di MILANO, del 27/04/2005;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Carmine Stabile che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Udito il Difensore Avv. Domenico Lombardo del Foro di Roma, di ufficio, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN FATTO
Il Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, in composizione monocratica, con sentenza del 04.12.03 condannava NF AS per il reato di ricettazione di un furgone Ford, provento di furto in danno di RN IO;
e lo condannava alla pena di anni 2 di reclusione ed Euro 400 di multa, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva.
L'imputato proponeva impugnazione avverso tale decisione e la Corte di Appello di Milano, in parziale accoglimento dei motivi, riteneva la prevalenza delle attenuanti sull' aggravante e rideterminava la pena in anni 1 mesi 4 di reclusione ed Euro 500 di multa;
confermava nel resto l'impugnata sentenza.
Ricorre per Cassazione l'imputato, deducendo:
MOTIVO:
ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b);
- Il ricorrente censura la decisione impugnata per violazione di legge in relazione alla pena inflitta, sottolineando che la Corte di appello ha ritenuto la prevalenza delle attenuanti ma ha rideterminato la pena aumentando la pena pecuniaria inflitta, in violazione del divieto della "reformatio in peius". MOTIVO:
ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e);
-Il ricorrente censura inoltre la sentenza impugnata sottolineando che la Corte non ha preso in considerazione la tesi difensiva, laddove l'imputato si era attribuita la paternità del furto del furgone, omettendo di qualificare il fatto come furto e non come ricettazione.
- La Corte avrebbe inoltre errato nel non concedere la sospensione della provvisionale immediatamente esecutiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il secondo motivo, relativo alla qualificazione del fatto, appare infondato, atteso che la Corte ha motivato in maniera adeguata, evidenziando gli elementi che inducevano ad escludere l'ipotesi del furto, consistenti nella circostanza che: a) l'imputato non aveva fornito indicazioni circa le modalità del furto, rendendo così poco credibile l'auto-accusa; b) il furto era avvenuto molto tempo prima dei fatti in esame, sicché mancava un apprezzabile collegamento temporale tra il furto e l'imputato; c) non era credibile che il prevenuto avesse rubato il furgone "in seconda battuta" a chi se ne era impossessato, atteso che sul mezzo si trovava ancora del materiale appartenente all'originario proprietario. Si tratta di una motivazione congrua perché ancorata a precisi dati fattuali ed immune da illogicità evidenti perché coerente con le emergenze processuali.
In tema di sindacato del vizio della motivazione, il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire - nell'ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato - se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, se abbiano analizzato il materiale istruttorio facendo corretta applicazione delle regole della logica, delle massime di comune esperienza e dei criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
Le valutazioni del ricorrente circa la genuinità e veridicità delle sue tesi difensive, si sostanziano in interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, che risultano vagliate dalla Corte di appello, con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicché non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.
Il terzo motivo di ricorso, relativo alla mancata sospensione della provvisoria esecutività della provvisionale concessa dal Tribunale non è ammissibile, poiché sul punto la Giurisprudenza di legittimità ha espresso il principio, condiviso da questo Collegio, per il quale: "Avverso l'ordinanza con la quale il giudice di appello rigetta la richiesta dell'imputato intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 600 c.p.p., comma 3, la sospensione della esecuzione della condanna al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile, disposta dal giudice di primo grado, non è consentita alcuna impugnazione, non essendo previsto alcun mezzo di impugnazione avverso tale provvedimento ed atteso il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, fissato nell'art. 568 c.p.p.". Cassazione penale, sez. 1, 03 novembre 1992. Il primo motivo, relativo alla pena è, invece fondato, atteso che il Tribunale (esclusa dal presente esame la pena detentiva per la quale non vi è ricorso) aveva stabilito la pena pecuniaria partendo dalla pena base della multa di Euro 400,00 mentre la Corte di Appello, pur ritenendo le attenuanti prevalenti, ha proceduto sulla base della pena base della multa di Euro 650,00, riducendola in quella di Euro 500 di multa per effetto delle prevalenza, ma finendo così con l'irrogare una pena superiore a quella del Tribunale. Nel rispetto del divieto della "reformatio in peius", che vale anche per le fasi intermedie del calcolo della pena, la Corte di merito doveva partire dalla stessa pena base di Euro 400 stabilita dal Tribunale procedendo alla riduzione, per effetto della prevalenza delle attenuanti concesse, in quella definitiva di Euro 266,00 di multa. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata per violazione di legge sul punto e, vertendosi in tema di decisione più favorevole, questa Corte può provvedere direttamente alla rettifica della quantità della pena, ex art. 619 c.p.p., comma 2, come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto alla pena pecuniaria che ridetermina in Euro 266,00; rigetta nel resto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 ottobre 2009. Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2010