Sentenza 17 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/2001, n. 3872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3872 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 1 REPUBBLICA ITALIANA OPOLÓ ITAL NO0387 2/0 1 LA CORTE SUPREMA DICASSAZION. Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Marino Donato SANTOJANNI R.G.N. 4346/98 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron.8303 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere Ud. 10/01/01 Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA FABRIZIO, SARTO RINA, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FINBRESCIA SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale 2001 rappresentante pro tempore, già elettivamente 75 domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso -1- lo studio dell'avvocato MANFREDONIA CORRADO, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI 1 CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagleda avvocate è Corrado Hauf retoutes PEŹLIZZONI FERDINANDO giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 2906/97 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 20/12/97 R.G.N. 2144/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/01 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato SGROI per delega FONSO;
udito l'Avvocato RICCI per delega PER LIZZONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Nelle more di un giudizio promosso dal signor NP TO contro la s.p.a. Finbrescia, al fine di far accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con quest'ultima, la società provvedeva, in forza del condono di cui al d.l. 15 settembre 1990 n. 259, conv. nella legge n. 161 del 1991, a pagare all'INPS contributi e sanzioni per complessive lire 113.929.000, con riserva di ripetizione. Essendosi poi concluso il giudizio con il rigetto della domanda del TO, la Finbrescia conveniva l'INPS davanti al Pretore di Brescia per ottenere la restituzione di quanto pagato. Con sentenza del 15 gennaio 1997 il Pretore rigettava la domanda, ritenendo definitivo ed incontestabile il pagamento effettuato con condono. L'appello della Finbrescia, cui resisteva l'INPS, veniva accolto dal Tribunale di Brescia con sentenza del 20 novembre / 20 dicembre 1997. I giudici di secondo grado ritenevano che la domanda di condono non costituisce, di per sé, acquiescenza alla pretesa patrimoniale dell'Istituto previdenziale (specie quando alla stessa è apposta la cosiddetta clausola di riserva), e non ha riflessi estintivi automatici sui giudizi pendenti. Nel merito il Tribunale, sulla scorta delle argomentazioni contenute nella sentenza che aveva escluso il rapporto di lavoro subordinato tra il TO e la società, riteneva privo di causa il versamento a titolo di condono;
condannava quindi l'INPS alla restituzione della somma di lire 113.929.000, oltre agli interessi legali dalla data della domanda;
compensava tra le parti le spese del doppio grado. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando un unico motivo 3 di censura, l'Istituto nazionale della previdenza sociale. La s.p.a. Finbrescia resiste con controricorso, illustrato con memoria. Motivi della decisione Con l'unico motivo l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del d.l. n. 259 del 1990, conv. nella l. n. 166 del 1991 (art. 360, n. 3, c.p.c.). Sostiene la inammissibilità di riserve o condizioni alle domande di condono previdenziale e, comunque, la necessità della accettazione dell'altra parte per la validità delle riserve apposte. Richiama, sul punto, la sentenza di questa Corte n. 6894 del 1997. Il ricorso non è fondato. Ai sensi dell'art. 81, comma nove, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli esiti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale, presentate ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 79 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997 n. 140, e precedenti provvedimenti di legge sempre in materia di condono previdenziale, sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito. Alla luce di tale disposizione, espressamente retroattiva e, come tale, applicabile ai giudizi in corso, il primo motivo del ricorso INPS va rigettato, Y restando superata dallo jus superveniens la giurisprudenza (cfr., da ultimo, Cass., S.U., 15 maggio 1998 n. 4918) che aveva invece ritenuto che l'accoglimento della domanda di condono comporti il venir meno di ogni contestazione sull'esistenza del debito contributivo e che sia priva di ogni 7. in parse qua. effetto la riserva di accertamento negativo del debito eventualmente apposta dall'interessato alla citata domanda (v. Cass., 18 agosto 1999 n. 8698). Il contrasto di giurisprudenza sulla validità delle clausole di ripetizione apposte alle domande di condono previdenziale, composto con la sentenza n. 4918/98 delle Sezioni Unite, ed il sopravvenire di una disposizione legislativa chiaramente innovativa, nonché espressamente retroattiva, giustificano la compensazione, tra le parti, delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 10 gennaio 2001. Il Cons. estensore Il PresidenteЛи витор і Shillie IL CANCELLIERE I D , Depositato in Cancelleria A S O S L L A oggi 7 MAR. 2001 0 T O 1 , B 3 . A I 3 T S D 5 R E P 'A N IL CANCELLIERE A . S T L I N S L I O Z N E O 3 G P D -7 O I IM S -8 A N D A 1 E E 1 D S , E I O E T A R G N T O E IS G S T E E G T L I E IR R A D L L O E D 5 )