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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/10/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 30.10.2025 che si è svolta secondo le modalità di cui della trattazione scritta, esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale, nella causa iscritta al n. R.G.
1414/2024
TRA
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Parte_1
NT ER ricorrente
E
- , in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Alfonso Imparato
- in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Pieranna Buizza resistente
OGGETTO: opposizione avvisi di addebito
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso regolarmente notificato, agiva in Parte_1 giudizio nei confronti dell' , innanzi all'intestato Tribunale, in CP_1 funzione di Giudice del Lavoro, proponendo opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 31920160001660469000, n.
31920160003829591000, n. 31920170002211677000 portati dall'intimazione di pagamento n. 019202390010018823/000, a titolo di contributi IVS della gestione commercianti relativamente agli anni 2015/2016 e relative sanzioni civili, chiedendone l'annullamento, previa sospensione.
Parte opponente, in particolare, senza contestare il merito del credito contributivo, lamentava l'omessa notifica degli avvisi di addebito su indicati ed eccepiva la maturata prescrizione quinquennale.
Nel costituirsi in giudizio, l e davano atto della CP_1 CP_3 regolarità della notifica degli avvisi di addebito e dell'esistenza di atti interruttivi anche considerando la sospensione Covid-19; eccepivano poi inammissibilità e tardività dell'opposizione.
Con le note autorizzate, parte ricorrente contestava la regolarità del procedimento di notifica e ribadiva l'intervenuta prescrizione del credito contributivo;
le resistenti insistevano per il rigetto della domanda perché priva di fondamento.
***
L' dà atto e comprova l'avvenuta notifica dei primi due avvisi CP_1 di addebito n. 31920160001660469000, n.
31920160003829591000, mentre l'ultimo (n.
31920170002211677000) risulta irregolarmente notificato in data
02.02.2018 dal momento che la compiuta giacenza si maturava presso il Comune di Sarnico quando invece parte ricorrente dimostra che dal 16.01.2027 al 24.09.2027 era residente in [...]
ER (RO) – v. doc. 5 fasc. ricorrente.
Lo stesso avviso di addebito è però portato dall'intimazione di pagamento 01920199005381835000 notificata in data 27.10.2021
e n. 01920219000975217000 notificata in data 09.02.2022 che risultano correttamente notificate come da documentazione prodotta dall' e fungono da validi atti interruttivi, pertanto, CP_3 nessuna prescrizione può considerarsi maturata anche considerata la sospensione covid (per complessivi giorni 311, dovendosi tener conto che il decorso della prescrizione è stato sospeso dall'articolo
37 del DL n° 18 del 2020, convertito dalla legge 27 del 2020, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 - 129 giorni - e, ulteriormente, dall'articolo 11, comma 9, del DL 183 del
2020,convertito dalla legge 21 del 2021, per il periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 - altri 182 giorni).
In pratica, il ricorrente, nonostante l'invalidità della notifica dell'avviso di addebito n.
31920170002211677000, avrebbe dovuto impugnare l'intimazione
01920199005381835000 notificata tempestivamente in data
27.10.2021 ma non ha provveduto in tal senso, pertanto, alcuna prescrizione può ritenersi maturata.
A rigore poi, si ritiene del tutto generico e dilatorio il disconoscimento operato in relazione alle firme apposte agli atti notificati come depositati dalle resistenti.
Sulla base di tutto quanto passato in rassegna, la domanda di parte ricorrente non può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso.
- condanna parte ricorrente a corrispondere le spese di lite in favore delle resistenti e che si liquidano in € 1.200,00 l'una per compensi professionali, oltre accessori come per legge (con distrazione per la quota di spettanza al procuratore di dichiaratosi antistatario). CP_3
Così deciso in Bergamo, 30.10.2025
Il Giudice del Lavoro Dott. Raffaele Lapenta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 30.10.2025 che si è svolta secondo le modalità di cui della trattazione scritta, esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale, nella causa iscritta al n. R.G.
1414/2024
TRA
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Parte_1
NT ER ricorrente
E
- , in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Alfonso Imparato
- in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Pieranna Buizza resistente
OGGETTO: opposizione avvisi di addebito
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso regolarmente notificato, agiva in Parte_1 giudizio nei confronti dell' , innanzi all'intestato Tribunale, in CP_1 funzione di Giudice del Lavoro, proponendo opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 31920160001660469000, n.
31920160003829591000, n. 31920170002211677000 portati dall'intimazione di pagamento n. 019202390010018823/000, a titolo di contributi IVS della gestione commercianti relativamente agli anni 2015/2016 e relative sanzioni civili, chiedendone l'annullamento, previa sospensione.
Parte opponente, in particolare, senza contestare il merito del credito contributivo, lamentava l'omessa notifica degli avvisi di addebito su indicati ed eccepiva la maturata prescrizione quinquennale.
Nel costituirsi in giudizio, l e davano atto della CP_1 CP_3 regolarità della notifica degli avvisi di addebito e dell'esistenza di atti interruttivi anche considerando la sospensione Covid-19; eccepivano poi inammissibilità e tardività dell'opposizione.
Con le note autorizzate, parte ricorrente contestava la regolarità del procedimento di notifica e ribadiva l'intervenuta prescrizione del credito contributivo;
le resistenti insistevano per il rigetto della domanda perché priva di fondamento.
***
L' dà atto e comprova l'avvenuta notifica dei primi due avvisi CP_1 di addebito n. 31920160001660469000, n.
31920160003829591000, mentre l'ultimo (n.
31920170002211677000) risulta irregolarmente notificato in data
02.02.2018 dal momento che la compiuta giacenza si maturava presso il Comune di Sarnico quando invece parte ricorrente dimostra che dal 16.01.2027 al 24.09.2027 era residente in [...]
ER (RO) – v. doc. 5 fasc. ricorrente.
Lo stesso avviso di addebito è però portato dall'intimazione di pagamento 01920199005381835000 notificata in data 27.10.2021
e n. 01920219000975217000 notificata in data 09.02.2022 che risultano correttamente notificate come da documentazione prodotta dall' e fungono da validi atti interruttivi, pertanto, CP_3 nessuna prescrizione può considerarsi maturata anche considerata la sospensione covid (per complessivi giorni 311, dovendosi tener conto che il decorso della prescrizione è stato sospeso dall'articolo
37 del DL n° 18 del 2020, convertito dalla legge 27 del 2020, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 - 129 giorni - e, ulteriormente, dall'articolo 11, comma 9, del DL 183 del
2020,convertito dalla legge 21 del 2021, per il periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 - altri 182 giorni).
In pratica, il ricorrente, nonostante l'invalidità della notifica dell'avviso di addebito n.
31920170002211677000, avrebbe dovuto impugnare l'intimazione
01920199005381835000 notificata tempestivamente in data
27.10.2021 ma non ha provveduto in tal senso, pertanto, alcuna prescrizione può ritenersi maturata.
A rigore poi, si ritiene del tutto generico e dilatorio il disconoscimento operato in relazione alle firme apposte agli atti notificati come depositati dalle resistenti.
Sulla base di tutto quanto passato in rassegna, la domanda di parte ricorrente non può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso.
- condanna parte ricorrente a corrispondere le spese di lite in favore delle resistenti e che si liquidano in € 1.200,00 l'una per compensi professionali, oltre accessori come per legge (con distrazione per la quota di spettanza al procuratore di dichiaratosi antistatario). CP_3
Così deciso in Bergamo, 30.10.2025
Il Giudice del Lavoro Dott. Raffaele Lapenta