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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/05/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONER DEI
CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Chiara Fiamingo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3426 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
, nata in [...], California, Stati Uniti d'America il 2 dicembre 1988 e Parte_1 residente al 1819 Poplar Dr, Walnut Creek, California, Stati Uniti d'America, Parte_2 nata a [...], Washington State, Stati Uniti d'America l'11 agosto 1968 e residente al 4991
Bacopa Ln, St Petersburg, Florida, Stati Uniti d'America, nata in [...], Parte_3
California Stati Uniti d'America il 7 gennaio 2002 e residente al 933 Hough Ave, La Fayette,
California, Stati Uniti d'America, tutti elettivamente domiciliati, in virtù di procura alle liti allegato al presente atto, presso gli Avv.ti Alessandro Conte ( ) e Roberto C.F._1
Biancogiglio ( ), con studio in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 416, i C.F._2
quali eleggono domicilio digitale ex art. 16-sexies d.l. 179/2012 presso l'indirizzo Pec:
-RICORRENTI- Email_1
E
in persona del Ministro in carica, legale rappresentante pro tempore Controparte_1
elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi, 12 presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: – pec: che lo rappresenta e lo P.IVA_1 Email_2 difende e/o presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato di Catanzaro (C.F. - pec: P.IVA_2
. -RESISTENTE- Email_3
NONCHE'
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale Sede.
Oggetto: Riconoscimento cittadinanza italiana “iure sanguinis”.
CONCLUSIONI
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 3 aprile 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti hanno convenuto davanti l'intestato Tribunale il chiedendo che venga dichiarato il loro Controparte_1 status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dell'avo, cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deducevano i ricorrenti, di essere discendenti diretti di nata a [...] in Persona_1
Fiore (CS) il 23 maggio 1884, la quale risulta essersi coniugata con in data 8 Controparte_2
settembre 1910 nella città di Spokane nello Stato di Washington (U.S.A.); (Allegati 1-2),dal matrimonio è nata nata in data [...] nella città di Spokane nello Persona_2
Stato di Washington (U.S.A.), la quale risulta essersi coniugata con in data 03 Agosto CP_3
1941 nella città di Spokane nello Stato di Washington (U.S.A.); ( Allegato n. 3-4) dal matrimonio
è nata , nata in data [...] nella città di Spokane nello Stato di Persona_3
Washington (U.S.A.), la quale risulta essersi coniugata con in data 30 dicembre Controparte_4
1967 nella città di Spokane nello Stato di Washington (U.S.A.); (Allegati nn. 5-6), dal matrimonio è nata , in data [...] nella città di Seattle nello Stato di Washington Persona_4
(U.S.A.), la quale risulta essersi coniugata con in data 20 giugno 1998 nella Controparte_5
città di nello Stato della California (U.S.A.); ( Allegati nn. 7-8), dal matrimonio è nata Per_5
, in data 07 gennaio 2002 nella città di ON nello Stato della California Parte_3
(U.S.A.); (Allegati n. 9), precedentemente, dall'unione more uxorio tra e Persona_4
è nata in data [...] nella città di Controparte_6 Parte_1
Fairfield nello stato della California (U.S.A.); (Allegati n. 10). L'ava italiana Persona_1
risulta non essersi mai naturalizzata cittadina statunitense, come si evince dal negativo di naturalizzazione emesso dall'U.S.C.I.S. (Servizi di Cittadinanza e immigrazione degli Stati Uniti), tramandando così la cittadinanza italiana per sangue ai propri discendenti così come specificati in premessa;
(Allegato n. 11)
2 L'ava italiana non ha mai rinunciato alla stessa, come chiaramente dimostra il certificato negativo di naturalizzazione e, pertanto, ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana ininterrottamente, fino agli odierni ricorrenti.
Il si è costituito in giudizio. Controparte_1
Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 3 aprile 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
Circa la competenza del Tribunale di Catanzaro, va premesso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n.
13/2017, nella sua più recente versione, «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di San Giovanni in Fiore, provincia di Cosenza, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato negli Stati Uniti.
Devono in questa sede essere richiamati la Sentenza della Corte costituzionale n. 87 del 1975 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13.6. 912, n. 555
(vigente ratione temporis), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna.
Tale norma, infatti, prevedeva la perdita della cittadinanza della donna, automaticamente, per il fatto stesso del matrimonio, indipendentemente dalla volontà della donna ed anche se questa manifesti una volontà contraria, sottoponendo la perdita ad una condizione dipendente dall'ordinamento del marito e pertanto estraneo a quello italiano, cioè che nell'ordinamento straniero vi sia una norma che attribuisca alla donna italiana la cittadinanza dell'uomo per effetto del matrimonio. La stessa Corte Costituzionale ha chiarito che la norma de quo è espressione di una concezione della donna come giuridicamente inferiore all'uomo in contrasto palese con i principi
Costituzionali che attribuiscono pari dignità sociale ed uguaglianza dinanzi alla Legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso ed ordinano il matrimonio sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, creando una ingiustificata disparità di trattamento tra uomo e donna (contraria all'art. 3 della Costituzione), da un lato, e non giovando all'unità familiare voluta dall'art. 29 della
3 Costituzione, dall'altro, ma anzi ponendosi in contrasto con esse, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto.
A ciò si aggiunge che la Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 4466/2009, ha definitivamente chiarito che “la cittadinanza italiana va riconosciuta, in sede giudiziaria, alla donna che l'ha perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al l gennaio 1948, e ciò indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della legge n° 151 del 1975.”
Con tale decisione la Corte di Cassazione ha chiarito che la perdita della cittadinanza italiana, in mancanza di volontà della titolare della cittadinanza stessa, è un effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.).
Sicché, pur essendo applicabile, ratione temporis, la Legge n. 555 del 1912 (che non prevedeva la trasmissibilità della cittadinanza da parte di madre), per effetto della Sentenza n. 30 del 1983 della
Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, di detta Legge nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, si deve ritenere che l'avo italiana ha regolarmente acquisito, dalla nascita, la cittadinanza italiana trasmettendola, a sua volta, anche ai propri discendenti.
Si osservi, inoltre, che non è ostativa all'acquisto della cittadinanza la circostanza secondo cui i fatti riguardanti la perdita di cittadinanza italiana siano avvenuti prima del 1948, anno di entrata in vigore della Costituzione, in ragione di quanto affermato dalla decisione della Suprema Corte a
Sezioni Unite n. 4466/2009 secondo la quale, “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, riacquista la cittadinanza Italiana dal 1.1.1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della Legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” e ciò indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, la quale ha natura dichiarativa e non certo costitutiva dello status .
Ebbene, la linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare né i ricorrenti né il loro ascendente hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalla competente Autorità diplomatica italiana e apostillati.
4 Tanto premesso, dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta che l'ava italiana, non era mai stato naturalizzato cittadina americana e, pertanto, la cittadinanza italiana l'aveva potuta trasmettere “iure sanguinis” ai propri discendenti.
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare né i ricorrenti né il loro ascendente hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalla competente Autorità diplomatica italiana e apostillati.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 15 anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_4
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Parte_5
giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Tale previsione è ribadita dal D.P.R. 17.1.2014 n. 33, il quale in tema di “Accertamento del possesso della cittadinanza italiana e rilascio della relativa certificazione per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi compreso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa” ha stabilito il termine di 730 giorni dalla presentazione della domanda ed esteso a 48 mesi alla data di entrata in vigore del D.L. 113/18 per alcune ipotesi di “acquisto” della cittadinanza, senza peraltro influire sulla disciplina della fattispecie del “riconoscimento iure sanguinis” qui in esame tanto che la stessa ne è stata espressamente esclusa in sede di conversione in legge.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (Cass SS.UU.n. 28873\08).
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni Controparte_1 trattate costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Catanzaro- Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
1)Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti.
2)Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
3)Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 21 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Fiamingo
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