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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/07/2025, n. 1743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1743 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. 8330/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8330/2022 R.Gen.Aff.Cont. trattenuta in decisione all'udienza del
21/01/2025
TRA
(c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), elett.te dom.ti in VIA NICOLA SERRA, 62 87100 COSENZA presso C.F._2 lo studio dell'Avv. GUARNIERI CARLO, c.f.: , dal quale sono C.F._3 rappresentati e difesi in virtù di procura allegata all'atto di citazione
- ATTORI
E
, c.f.: Controparte_1
, rappresentata e difesa in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e P.IVA_1 risposta dagli avv. ti Teresa Carloni (CF ) pec C.F._4
e Rocco Campanella (CF ) pec Email_1 C.F._5
elettivamente domiciliata e presso lo Studio della prima Email_2 in Bologna, via Oberdan n. 26
- CONVENUTA
Oggetto: Arricchimento senza causa.
Conclusioni:
PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, sezione civile, in funzione di Giudice unico, contrariis reiectis, in accoglimento della presente domanda:
-in via principale, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto stipulato inter partes, per impossibilità sopravvenuta della prestazione da parte della
[...]
in p. l.r.p.t., e, per gli effetti condannare Controparte_2 quest'ultima alla restituzione, in favore degli attori, della somma di euro 5.458,18 corrispondente al valore della parte di contratto rimasta ineseguita;
-in via subordinata accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto stipulato inter partes, per impossibilità sopravvenuta della prestazione da parte della
[...]
in p. l.r.p.t., e, per gli effetti condannare Controparte_2 quest'ultima alla restituzione, in favore degli attori, della somma di euro 5.458,18 a titolo di indebito;
-in via più gradata, accertare e dichiarare il diritto dei sigg.ri e sig.ra Avv. Parte_2
, nelle rispettive qualità, ad ottenere un adeguato ristoro, quale conseguenza Parte_1 della violazione, da parte della Controparte_2
in p. l.r.p.t., dei principi di correttezza e buona fede contrattuale e,
[...] conseguentemente, condannare la in p. Controparte_2
l.r.p.t., alla corresponsione, in loro favore, della somma di € 5.458,18, ovvero di quell'altra minore ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dì del pagamento sino al soddisfo, da liquidare secondo equità;
-in ogni caso condannare la Controparte_2
in p. l.r.p.t., al pagamento delle spese e competenze di mediazione per complessivi
[...] euro 237,90 come da fatture allegate (All. n. 19 e All. n. 20) nonché a quelle di lite con distrazione in favore del procuratore costituito.
IN VIA ISTRUTTORIA
insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie svolte e non ammesse, come articolati in atto introduttivo e nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
PARTE CONVENUTA
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così giudicare: in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire della sig.ra avv.
nel presente giudizio per tutte le ragioni esposte in comparsa di costituzione e Parte_1 risposta sub par. 3 e conseguentemente rigettare tutte le domande da essa formulate nell'atto di citazione nei confronti di;
Controparte_2 nel merito, in via principale,
- 2 - rigettare, siccome infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta, tutte le domande proposte da parte Attrice nei confronti di CP_2
;
[...] in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa.
Con ogni riserva in via istruttoria
IN VIA ISTRUTTORIA
Insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie svolte e non ammesse
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
e convenivano in giudizio al fine di Parte_2 Parte_1 Controparte_2 ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, sezione civile, in funzione di Giudice unico, contrariis reiectis, in accoglimento della presente domanda:
- In via principale, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto stipulato inter partes, per impossibilità sopravvenuta della prestazione da parte della
[...]
, in p. l.r.p.t., e, per gli effetti condannare quest'ultima Controparte_2 alla restituzione, in favore degli attori, della somma di € 5.458,18 corrispondente al valore della parte di contratto rimasta ineseguita;
- In via subordinata accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto stipulato inter partes, per impossibilità sopravvenuta della prestazione da parte della
[...]
, in p. l.r.p.t., e, per gli effetti condannare quest'ultima Controparte_2 alla restituzione, in favore degli attori, della somma di € 5.458,18 a titolo di indebito;
- In via più gradata, accertare e dichiarare il diritto dei sigg.ri e sig.ra Avv. Parte_2
nelle rispettive qualità, ad ottenere un adeguato ristoro, quale conseguenza Parte_1 della violazione, da parte della Controparte_2
, in p. l.r.p.t., dei principi di correttezza e buona fede contrattuale e, conseguentemente,
[...] condannare la , in p. Controparte_2 CP_3 alla corresponsione, in loro favore, della somma di € 5.458,18, ovvero di quell'altra minore ritenuta di giustizia, oltre interessi dal di del pagamento sino al soddisfo, da liquidare secondo equità;
- 3 - - In ogni caso condannare la , Controparte_2 in p. l.r.p.t.e, al pagamento delle spese e competenze di mediazione per complessivi euro 237,90 come da fatture allegate (all. n. 19 e all. n. 20) nonché a quelle di lite con distrazione in favore del procuratore costituito.”
In particolare, la parte attrice allegava che:
in qualità di studente, e , in qualità di genitore contribuente- Parte_2 Parte_1 fideiussore, concludevano nelle date del 25.5.2019/05.06.2019 con la fondazione
[...]
, che gestisce la residenza universitaria “College Roma”, sita in Roma Controparte_2 alla via del Cottanello 12, il contratto College Roma per l'anno accademico 2019/2020 ( doc. 1 con in calce il “Patto Formativo” e l' All. “B” di specificazione dei servizi residenziali e formativi oggetto del contratto);
il contratto in questione aveva ad oggetto il godimento, da parte del sig. studente Parte_2 universitario iscritto al primo anno della facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma TRE, di un posto letto in camera singola con bagno esclusivo unitamente all'erogazione dei servizi residenziali e formativi;
in base a quanto disposto nel contratto sub punto 2. “Oggetto” e nel suo allegato “B” parte integrante del contratto, era previsto che il erogasse: CP_2
i seguenti servizi residenziali (A):
a) alloggio in camera singola con bagno esclusivo facente parte del “Camplus College”; b) utenze;
c) pulizia due volte a settimana;
d) colazione e cena dal 2 settembre 2019 al 31 luglio 2020 compresi, esclusa la domenica;
f) reception h 24; g) servizio di manutenzioni ordinarie e straordinarie;
h) strutture e strumenti didattici (sale studio, sale tutor, sale workshop, biblioteca, servizio emeroteca, dotazioni informatiche e sala conferenza); i) altri spazi (palestra, sala musica, sala ricreativa con pay tv, lavanderia, cucina comune, cortile privato e parcheggio); nonché i seguenti servizi formativi (B):
a) colloqui di orientamento (ideazione e creazione di un percorso formativo personalizzato attraverso colloqui individuali con lo staff di Direzione;
b) tutorship intesa come attività di tutoring sul percorso universitario e sugli esami universitari con docenti, ricercatori, dottorandi e professionisti;
c) career service (orientamento e introduzione al mondo del lavoro attraverso colloqui individuali e attività di gruppo, stage, tirocinio, visite in azienda, incontri con professionisti, laboratori su competenze trasversali e workshop formativi;
d) Club (attività teorico pratiche suddivise per area disciplinare;
e) Community come occasione di confronto e condivisione
- 4 - con gli altri studenti e lo staff di Direzione, attraverso attività di community quali feste, sport e viaggi culturali;
il contratto, ai sensi dell'art. 3, decorreva dal 9.9.2019 sino al 31.7.2020; la retta complessiva per i servizi residenziali e formativi così come sopra descritti, ai sensi del successivo art. 4, veniva pattuita in € 15.000,00, oltre € 500,00 a titolo di deposito ex art. 5;
a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti dal predetto contratto veniva prestata, in calce allo stesso, apposita fideiussione da parte di;
Parte_1 nel settembre 2019 il sig. prendeva possesso della camera assegnata (n. 101), in Parte_2 quanto a partire da fine settembre 2019 iniziava a seguire i corsi universitari riservati agli studenti universitari del primo anno di giurisprudenza presso l'Università di Roma TRE;
tale permanenza proseguiva senza soluzione di continuità sino alla data del 20.2.2020 allorquando in occasione del proprio compleanno, ed all'esito del completamento degli esami del primo semestre, il sig. decideva di far ritorno presso la propria abitazione di residenza Parte_2 sita in Cosenza;
sennonché, in considerazione dell'aggravarsi della situazione di pandemia connessa al COVID 19, stante l'intervenuta dichiarazione di emergenza sanitaria adottata il 31.1.2020, e dei provvedimenti restrittivi della libera circolazione, c. d. confinamento, tra le regioni d'Italia adottati dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri nelle date del 23.2.2020 (DL 6/2020) e attuati attraverso l'adozione dei diversi dpcm adottati al fine di contenere la diffusione del COVID 19,
[...] non poteva più fare rientro presso la sede del di Roma;
Parte_2 CP_2
l' con Decreto Rettorale del 4 marzo 2020 n. 405 (ratificata dal Senato Controparte_4
Accademico in data 6.3.2020, All. n. 10) disponeva la sospensione delle attività didattiche e formative in presenza con contestuale attivazione della c.d. “didattica a distanza”; divieti reiterati con Decreti Rettorali nn. 546, 553, 578, 634, 637 e 781, tutti del 2020 (All. nn. 11, 12, 13, 14, 15 e
16); le disposizioni restrittive della circolazione tra regioni rimasero in vigore sino al 03 giugno 2020 in base a vari dpcm via via succeduti. Conseguentemente solo nella prima data utile del 7/8 giugno
2020 poteva recarsi nuovamente al Camplus di Roma a riprendere possesso della Parte_2 sua camera e dei suoi oggetti personali;
tuttavia, stante il perdurare della grave situazione pandemica che comportava gravi rischi di salute ed innumerevoli limitazioni nella fruizione dei servizi del “Camplus”, oltre che l'arresto delle lezioni e degli esami universitari in presenza “a tempo indeterminato”, “lo studente Parte_2
- 5 - decideva di rientrare definitivamente in Calabria il 9.6.2020 liberando la stanza del CP_2 da ogni suo oggetto ed effetto personale e dando, di ciò, comunicazione alla stessa Direzione del
; CP_2 la convenuta con comunicazione del 27.4.2020 (All. n. 6) preannunciava un “ristoro economico” relativamente ai contratti “Camplus College per l'a.a. 19/20 per gli studenti attualmente non presenti nelle strutture a causa del Covid-19; un minimo ristoro, poi, erogato solo in data
27.11.2020 e pari a complessivi euro 1.860,00 (circa una mensilità : euro 1.360,00 oltre euro 500,00
a titolo di restituzione della caparra); il sig. e sua madre la sig.ra Avv. si risolvevano, in data Parte_2 Parte_1
26.6.2020, ad inoltrare una dettagliata diffida alla contenente la Controparte_5 richiesta di restituzione della somma di euro 7.318,18 pari ai 5/11 del valore del contratto comprensiva di euro 500,00 quale deposito cauzionale (All. n. 7); in data 27.11.2020, il disponeva la restituzione della sola somma di € 1.860,00 con la CP_2 causale “Ristori COVID ed eventuale cauzione”.
Alla luce dei fatti sopra esposti, l'attore – che pur avendo provveduto a pagare tutte le Parte_2 rate previste contrattualmente, per un totale di euro 15.500,00 -, a partire da marzo 2020 e fino alla data di fine contratto del 31 luglio 2020, non aveva fruito di alcuno dei servizi previsti in contratto, riteneva indebiti i versamenti corrispondenti ai 5/11 del valore complessivo del dedotto contratto pari alle mensilità non godute dal marzo 2020 al luglio 2020 e reputando non satisfattiva del maggior danno subito, la somma ricevuta dalla convenuta, reiterava, insieme a sua madre, la richiesta di pagamento, detraendo la somma ricevuta, e riaffermando il proprio credito residuo pari ad € 5.458,18, oltre interessi legali dal 26.6.2020 al soddisfo.
2.
Si costituiva la convenuta che, in via preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione passiva della convenuta sulla base del rilievo che dalle stesse allegazioni di parte attrice Parte_1 risultava che il debitore principale aveva correttamente adempiuto all'obbligazione Parte_2 di pagamento a suo carico, con conseguente estinzione dell'accessorio rapporto fideiussorio. Nel merito chiedeva il rigetto di tutte le domande attoree, in quanto infondate, contestando la configurabilità dell'invocata impossibilità sopravvenuta delle prestazioni a carico della convenuta e dell' impossibilità di utilizzazione delle prestazioni da parte dello studente attore a causa delle misure adottate dal Governo per contenere l'emergenza pandemica, evidenziando come la loro mancata fruizione da parte dell'attore fosse dipesa unicamente dalla scelta di quest'ultimo Parte_2
- 6 - di non far rientro presso il College Roma né prima dell'inizio del periodo di lockdown, né dopo la cessazione dello stesso.
3.
La causa veniva istruita con produzione documentale.
***
4.
La causa risulta adeguatamente istruita con produzione documentale e si reputa matura per la decisione.
Va innanzitutto confermata in questa sede la decisione di non accogliere le istanze istruttorie formulate dalle parti nelle rispettive memorie ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. e ribadite in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto irrilevanti ai fini del decidere.
5.
Parte attrice ha agito in giudizio assumendo, in forza del combinato disposto dell'art. 1463 c.c. e dell'art. 1256 c.c., la impossibilità da parte della convenuta di realizzare le prestazioni a cui si era obbligata in forza del contratto c.d. “College Roma per l'anno accademico 2019/2020” stipulato tra le parti nel corso del 2019 e l'impossibilità per l'attore di godere della stanza e dei servizi Parte_2 previsti in contratto non potendo intraprendere il viaggio di rientro presso il Camplus College
Roma, per, a suo dire, “factum principis” legato alla pandemia Covid-19, che avrebbe determinato la risoluzione del contratto medesimo e, per l'effetto, la non debenza della controprestazione resa dall'attore sebbene privato del proprio diritto di godimento del bene concesso in Parte_2 godimento e dei servizi residenziali e formativi previsti in contratto.
6.
Dalla lettura del combinato disposto degli artt. 1256 e 1463c.c., deriva che per risolvere un contratto per impossibilità sopravvenuta è necessario che la prestazione oggetto del rapporto sinallagmatico intercorrente tra le parti sia divenuta irrealizzabile per causa non imputabile ad alcun contraente. In particolare, secondo la dottrina tradizionale, l'impossibilità che estingue l'obbligazione deve rivestire necessariamente i caratteri di obiettività e assolutezza, intendendosi con ciò rispettivamente
“una impossibilità che è tale non solo per quel particolare debitore, ma per ogni soggetto e costituisce un ostacolo che non può essere vinto neppure con uno sforzo estremo. L'impossibilità in argomento può essere tanto fisica quanto giuridica, inquadrandosi quest'ultima piuttosto come una conseguenza di limiti posti dall'ordinamento all'autonomia privata, senza che al loro superamento
- 7 - sia necessariamente connesso un connotato di riprovevolezza, come invece accade in caso di violazione di divieti in senso tecnico, derivanti da norme giuridiche o dai principi del buon costume.
L'impossibilità de qua deve, inoltre, riguardare la prestazione in sé e per sé e non invece l'utilizzabilità della stessa. A tal proposito, la giurisprudenza prevalente ha sottolineato che l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha sia nel caso in cui irrealizzabile sia divenuta l'esecuzione della stessa da parte del debitore e sia qualora sia divenuta impossibile la sua utilizzazione da parte del creditore, “quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione” (così Cass. n. 26958/2007).
Secondo parte della giurisprudenza, si avrebbe estinzione del rapporto contrattuale anche in caso di impossibilità temporanea all'esecuzione della prestazione qualora, “in relazione al contenuto del contratto o alla natura dell'oggetto, il debitore non possa più essere ritenuto obbligato alla prestazione o il creditore non abbia più interesse a conseguirla” (Cass. n. 1037/1995 e Cass. n.
5496/1982). Tuttavia, secondo un orientamento dottrinale, occorrerebbe qui distinguere nettamente le due ipotesi richiamate dalla giurisprudenza che, a sua volta, si riferisce al disposto del secondo comma dell'art.1256 c.c. Nello specifico, la previsione che fa riferimento all'interesse del creditore si porrebbe al di fuori del campo d'azione dell'impossibilità contemplando invece l'inutilità di una prestazione in realtà ancora possibile. Perché si concretizzi, quindi, una impossibilità perdurante finché il debitore non possa più essere tenuto alla prestazione, sarebbe per contro necessaria una vera e propria impossibilità “nel senso dell'essere sopravvenute circostanze, da valutarsi oggettivamente e senza alcuna considerazione della maggior gravosità della prestazione, tali da escludere la previsione di un possibile futuro venir meno dell'ostacolo”.
7.
Seguendo dette indicazioni è evidente come, nel caso di specie, non ricorra nessuna delle così descritte fattispecie di impossibilità, trattandosi di prestazioni (godimento di immobile urbano e di servizi residenziali e formativi) possibili tanto nella loro fisicità che sotto il profilo della conformità
a norme di diritto.
Invero, contrariamente a quanto affermato da parte attrice, risulta, non solo che la legislazione legata all'emergenza non ha mai impedito al di rientrare, previa autocertificazione, dalla Parte_2 sua residenza di Cosenza presso il domicilio del College di Roma, ma anche che tra i destinatari dei provvedimenti emergenziali non rientrava la (tra le attività interessate non rientravano infatti CP_2
- 8 - quelle afferenti le residenze per studenti universitari), le cui strutture sono sempre state aperte su tutto il territorio italiano durante tutto il periodo di c.d. lockdown.
7.1.
In particolare, quanto al primo aspetto si osserva che è circostanza pacifica, in quanto non specificamente contestata tra le parti, quella riferita dalla parte attrice circa la permanenza del sig. presso il College Roma dal 9 settembre 2020 al 20 gennaio 2020 quando lo stesso Parte_2 decideva di fare ritorno presso la sua residenza di Cosenza per il suo compleanno.
Ancora, è noto che proprio in quel periodo arrivavano in Italia le prime notizie circa la diffusione in
Cina di un nuovo agente patogeno della stessa famiglia dei coronavirus responsabili della Sars e della Mers.
La situazione sanitaria si aggravava ulteriormente e, il 4 marzo 2020, il Governo disponeva la chiusura di scuole ed università in tutta Italia, inizialmente fino al 15 marzo. Successivamente iniziava un lungo periodo di lezioni e di corsi, anche universitari, erogati on line con l'attivazione della cosiddetta didattica a distanza.
Il successivo 8 marzo 2020 veniva pubblicato il decreto del Governo che prevedeva l'isolamento della Lombardia, in assoluto la regione più colpita, e di altre 14 province, qualificate come la c.d.
“zona rossa”.
Il d.p.c.m.
8.03.2020 era, quindi, il primo provvedimento limitativo della mobilità delle persone: il provvedimento era relativo, tuttavia, alla sola Regione Lombardia ed altre 14 provincie del nord
Italia elencate al predetto provvedimento. In dette zone, in ogni caso, l'art. 1 co. 1 lett. a) disponeva che “E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione, residenza”.
Il d.p.c.m. del 9 marzo 2020 (e dunque a far data dal 10.03.2020 e sino al 3.04.2020) estendeva all'intero territorio nazionale le misure previste dal precedente provvedimento, rimanendo inalterata la possibilità di spostamento delle persone per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione e residenza.
Seguivano poi altri Dpcm che per quanto riguarda i divieti di circolazione delle persone consentivano sempre il rientro delle persone al proprio domicilio, abitazione e residenza, quale era certamente il Camplus College Roma per l'odierno attore Parte_2
Pertanto, nulla vietava all'attore di rientrare presso il Camplus College Roma con la conseguenza che il suo mancato utilizzo della stanza e dei servizi residenziali offerti dalla convenuta è dipeso non già dalla loro sopravvenuta impossibilità o assenza, bensì dalla decisione del medesimo sig. di non utilizzarli. Pt_2
- 9 - 7.2.
Per quanto concerne, poi, gli effetti delle misure emergenziali adottate dal Governo per il contenimento della pandemia, non risulta che le stesse abbiano interessato le residenze universitarie;
né vi è prova del fatto che il College di Roma non sia rimasto aperto durante tutto il periodo pattuito contrattualmente e che non siano state erogati, nel corso dell'intera durata contrattuale, tutti i servizi previsti, non essendo, appunto, le residenze per studenti destinatarie di alcun provvedimento di chiusura imposto per contrastare l'emergenza sanitaria legata al Covid-19.
Invero, è circostanza pacifica e non contestata tra le parti che il rapporto contrattuale ha avuto inizio il 9 settembre 2019 e che l'occupazione della stanza da parte del è durata, ininterrotta, Parte_2 sino al 9 giugno 2020 quando egli decise di riconsegnarla alla convenuta, nonostante la data di scadenza del contratto del 31 luglio 2020. Inoltre, non vi è prova di alcuna formale comunicazione di recesso anticipato dal contratto del che, peraltro, in base a quanto concordato dalle Parte_2 parti avrebbe richiesto un preavviso di almeno due mesi (vedi art. 7 del contratto c.d. “College
Roma”- doc. 1 convenuta).
Ancora, nel corso del processo non è stata raggiunta la prova del fatto che la prestazione dovuta dal debitore ( ) sia divenuta parzialmente o temporaneamente impossibile, non essendo emerso in CP_2 quali termini (quantitativi o temporali), la prestazione di , di cui peraltro, come sopra detto CP_2
l'attore ha scelto di non beneficiare, sarebbe divenuta (parzialmente o temporaneamente) impossibile.
Né tale carenza probatoria può essere superata tramite le prove orali richieste da parte attrice nella memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c. e non ammesse poiché irrilevanti, in quanto sostanzialmente volte a dimostrare l'adozione da parte della convenuta delle misure necessarie per il contenimento della diffusione del Covid-19 ( quali ad esempio: aver limitato l'accesso collettivo e generalizzato agli spazi comuni, vietato l'ingresso in struttura a soggetti diversi dagli studenti ospitati, vietato gli assembramenti all'interno della struttura, sospeso le attività collettive in presenza interne ed esterne, nonché sospeso le attività di c.d. “tutoraggio” in presenza, fornendo tale servizio in modalità “da remoto”) proprio al fine di non sospendere i servizi previsti in contratto, rivedendone esclusivamente le modalità di erogazione in conformità alle disposizioni vigenti volte a contrastare il diffondersi del virus pandemico.
In ogni caso, la convenuta ha anche dato prova dell'effettiva fruizione, da remoto, da parte del dei servizi formativi allorquando questi si trovava presso la sua residenza di Cosenza Parte_2
(doc. 3 convenuta).
- 10 - Si evidenzia, poi, che alcuna prova è stata articolata circa l'asserita sospensione nel periodo di vigenza del contratto dei servizi residenziali (mensa, cambio biancheria, wi-fi, ecc.) e circa l'inutilizzabilità della stanza concessa in locazione.
In sostanza, nulla vietava allo studente attore di vivere nell'immobile locato, anche se lo stesso ha preferito rientrare nella casa familiare. Né sono sopraggiunti elementi di fatto e di diritto che lo rendevano inutilizzabile o inagibile in quanto tale, cioè oggettivamente. E neanche è stata addotta una qualsiasi azione od omissione da parte della convenuta che abbia impedito al conduttore di fruire dell'alloggio.
La sospensione delle lezioni in presenza, poi, ha determinato una mera inutilità da parte dello studente ad utilizzare l'alloggio presso il College Roma, ma nulla vietava, di fatto, che vi abitasse ugualmente. La scelta di non abitare l'immobile, insomma, non è dipesa dalla situazione oggettiva del bene.
Né il Governo ha reso inagibile l'immobile “per legge”: ha vietato le lezioni in presenza e la circolazione, ma l'immobile è rimasto a tutti gli effetti utilizzabile. La convenuta non ha posto in essere un'azione che ha reso oggettivamente inutilizzabile l'immobile né l'ha sottratto alla libera disponibilità del conduttore. È lo studente che, potendo, ha scelto di non usarlo.
7.3.
Ne deriva la carenza del presupposto dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione invocato da parte attrice, non risultando che le prestazioni dedotte in contratto siano divenute completamente irrealizzabili o non fruibili dall'attore, avendo la convenuta continuato a garantire all'attore il godimento della stanza e dei servizi residenziali, nonché l'utilizzo degli ulteriori servizi formativi, ancorché erogati con modalità diverse dovute alla pandemia da Covid.
8.
Infondata si reputa poi la domanda di ripetizione d'indebito svolta in via subordinata da parte attrice, posto che l'attore ha provveduto al pagamento delle somme asseritamente indebite in forza di un titolo contrattuale della cui validità nulla è stato dedotto dalla parte attrice.
9.
Ancora, non meritevole di accoglimento è la domanda attorea di risarcimento del danno per violazione del canone di buona fede e correttezza da parte della convenuta.
Invero, né l'art. 1374 c.c., né il dovere di solidarietà sociale di cui al precetto costituzionale consentono di ritenere esistente nel nostro ordinamento un obbligo delle parti di rinegoziare i contratti divenuti svantaggiosi per una di esse, o un potere del giudice di modificare i regolamenti
- 11 - negoziali liberamente concordati dalle parti nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, al di fuori delle specifiche ipotesi espressamente previste dalla legge.
Allorché la Corte di Cassazione richiama l'art. 1374 c.c. (secondo cui "il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi o l'equità"), o i principi di buona fede, correttezza e solidarietà sociale, ne esplicita il significato nel senso di imporre a ciascuna parte del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, ma precisa anche che ciò deve avvenire "nei limiti dell'interesse proprio" ( Cass.
23069/2018) ovvero "nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio di altri valori" (Cass. 17642/2012) ovvero "nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio" (Cass.10182/2009; Cass.15669/2007; Cass.264/2006; Cass.2503/1991) ovvero sempre che "non pregiudichi in modo apprezzabile il proprio interesse" ( Cass. 5240/2004).
Alla luce di questi principi, quindi, nel contesto legato alla pandemia da Covid-19, non si può sostenere che il dovere di una parte di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra parte contrattuale debba essere osservato anche quando comporti per la stessa un sacrificio sicuramente apprezzabile, come deve ritenersi sarebbe quello che la parte attrice vorrebbe imporre alla convenuta, pretendendo la restituzione del canone stabilito convenzionalmente in sede di sottoscrizione della pattuizione contrattuale per il periodo in cui il sig. ha scelto di non Parte_2 vivere a Roma e, quindi, di non usufruire della stanza e dei servizi messi a disposizione dalla convenuta. Ciò anche tenuto conto della condotta tenuta dalla convenuta che ha, pacificamente, provveduto ad un “ristoro” economico in favore del sig. , provvedendo, in data Parte_2
27.11.2020, a versare al sig. l'importo di € 1.360,00 - oltre alla restituzione del deposito Pt_2 cauzionale versato (€ 500,00) - per un totale quindi di € 1.860,00.
Tale corresponsione, infatti, non rappresenta un riconoscimento del diritto di parte attrice ad ottenere un rimborso, bensì l' applicazione fattiva del principio di buona fede attuato dalla convenuta nei limiti precisati dalla giurisprudenza sopra citata.
10.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M.
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
- 12 - Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- rigetta tutte le domande svolte da e contro Parte_2 Parte_1 CP_2
[...]
- condanna e a pagare in favore di in Parte_2 Parte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, le spese processuali, che liquida in € 5.077,00 per compenso, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, oltre C.P.A. e I.V.A.
Bologna, 3 luglio 2025
La Giudice dott.ssa Pierangela Congiu
- 13 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8330/2022 R.Gen.Aff.Cont. trattenuta in decisione all'udienza del
21/01/2025
TRA
(c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), elett.te dom.ti in VIA NICOLA SERRA, 62 87100 COSENZA presso C.F._2 lo studio dell'Avv. GUARNIERI CARLO, c.f.: , dal quale sono C.F._3 rappresentati e difesi in virtù di procura allegata all'atto di citazione
- ATTORI
E
, c.f.: Controparte_1
, rappresentata e difesa in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e P.IVA_1 risposta dagli avv. ti Teresa Carloni (CF ) pec C.F._4
e Rocco Campanella (CF ) pec Email_1 C.F._5
elettivamente domiciliata e presso lo Studio della prima Email_2 in Bologna, via Oberdan n. 26
- CONVENUTA
Oggetto: Arricchimento senza causa.
Conclusioni:
PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, sezione civile, in funzione di Giudice unico, contrariis reiectis, in accoglimento della presente domanda:
-in via principale, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto stipulato inter partes, per impossibilità sopravvenuta della prestazione da parte della
[...]
in p. l.r.p.t., e, per gli effetti condannare Controparte_2 quest'ultima alla restituzione, in favore degli attori, della somma di euro 5.458,18 corrispondente al valore della parte di contratto rimasta ineseguita;
-in via subordinata accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto stipulato inter partes, per impossibilità sopravvenuta della prestazione da parte della
[...]
in p. l.r.p.t., e, per gli effetti condannare Controparte_2 quest'ultima alla restituzione, in favore degli attori, della somma di euro 5.458,18 a titolo di indebito;
-in via più gradata, accertare e dichiarare il diritto dei sigg.ri e sig.ra Avv. Parte_2
, nelle rispettive qualità, ad ottenere un adeguato ristoro, quale conseguenza Parte_1 della violazione, da parte della Controparte_2
in p. l.r.p.t., dei principi di correttezza e buona fede contrattuale e,
[...] conseguentemente, condannare la in p. Controparte_2
l.r.p.t., alla corresponsione, in loro favore, della somma di € 5.458,18, ovvero di quell'altra minore ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dì del pagamento sino al soddisfo, da liquidare secondo equità;
-in ogni caso condannare la Controparte_2
in p. l.r.p.t., al pagamento delle spese e competenze di mediazione per complessivi
[...] euro 237,90 come da fatture allegate (All. n. 19 e All. n. 20) nonché a quelle di lite con distrazione in favore del procuratore costituito.
IN VIA ISTRUTTORIA
insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie svolte e non ammesse, come articolati in atto introduttivo e nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
PARTE CONVENUTA
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così giudicare: in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire della sig.ra avv.
nel presente giudizio per tutte le ragioni esposte in comparsa di costituzione e Parte_1 risposta sub par. 3 e conseguentemente rigettare tutte le domande da essa formulate nell'atto di citazione nei confronti di;
Controparte_2 nel merito, in via principale,
- 2 - rigettare, siccome infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta, tutte le domande proposte da parte Attrice nei confronti di CP_2
;
[...] in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa.
Con ogni riserva in via istruttoria
IN VIA ISTRUTTORIA
Insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie svolte e non ammesse
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
e convenivano in giudizio al fine di Parte_2 Parte_1 Controparte_2 ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, sezione civile, in funzione di Giudice unico, contrariis reiectis, in accoglimento della presente domanda:
- In via principale, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto stipulato inter partes, per impossibilità sopravvenuta della prestazione da parte della
[...]
, in p. l.r.p.t., e, per gli effetti condannare quest'ultima Controparte_2 alla restituzione, in favore degli attori, della somma di € 5.458,18 corrispondente al valore della parte di contratto rimasta ineseguita;
- In via subordinata accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto stipulato inter partes, per impossibilità sopravvenuta della prestazione da parte della
[...]
, in p. l.r.p.t., e, per gli effetti condannare quest'ultima Controparte_2 alla restituzione, in favore degli attori, della somma di € 5.458,18 a titolo di indebito;
- In via più gradata, accertare e dichiarare il diritto dei sigg.ri e sig.ra Avv. Parte_2
nelle rispettive qualità, ad ottenere un adeguato ristoro, quale conseguenza Parte_1 della violazione, da parte della Controparte_2
, in p. l.r.p.t., dei principi di correttezza e buona fede contrattuale e, conseguentemente,
[...] condannare la , in p. Controparte_2 CP_3 alla corresponsione, in loro favore, della somma di € 5.458,18, ovvero di quell'altra minore ritenuta di giustizia, oltre interessi dal di del pagamento sino al soddisfo, da liquidare secondo equità;
- 3 - - In ogni caso condannare la , Controparte_2 in p. l.r.p.t.e, al pagamento delle spese e competenze di mediazione per complessivi euro 237,90 come da fatture allegate (all. n. 19 e all. n. 20) nonché a quelle di lite con distrazione in favore del procuratore costituito.”
In particolare, la parte attrice allegava che:
in qualità di studente, e , in qualità di genitore contribuente- Parte_2 Parte_1 fideiussore, concludevano nelle date del 25.5.2019/05.06.2019 con la fondazione
[...]
, che gestisce la residenza universitaria “College Roma”, sita in Roma Controparte_2 alla via del Cottanello 12, il contratto College Roma per l'anno accademico 2019/2020 ( doc. 1 con in calce il “Patto Formativo” e l' All. “B” di specificazione dei servizi residenziali e formativi oggetto del contratto);
il contratto in questione aveva ad oggetto il godimento, da parte del sig. studente Parte_2 universitario iscritto al primo anno della facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma TRE, di un posto letto in camera singola con bagno esclusivo unitamente all'erogazione dei servizi residenziali e formativi;
in base a quanto disposto nel contratto sub punto 2. “Oggetto” e nel suo allegato “B” parte integrante del contratto, era previsto che il erogasse: CP_2
i seguenti servizi residenziali (A):
a) alloggio in camera singola con bagno esclusivo facente parte del “Camplus College”; b) utenze;
c) pulizia due volte a settimana;
d) colazione e cena dal 2 settembre 2019 al 31 luglio 2020 compresi, esclusa la domenica;
f) reception h 24; g) servizio di manutenzioni ordinarie e straordinarie;
h) strutture e strumenti didattici (sale studio, sale tutor, sale workshop, biblioteca, servizio emeroteca, dotazioni informatiche e sala conferenza); i) altri spazi (palestra, sala musica, sala ricreativa con pay tv, lavanderia, cucina comune, cortile privato e parcheggio); nonché i seguenti servizi formativi (B):
a) colloqui di orientamento (ideazione e creazione di un percorso formativo personalizzato attraverso colloqui individuali con lo staff di Direzione;
b) tutorship intesa come attività di tutoring sul percorso universitario e sugli esami universitari con docenti, ricercatori, dottorandi e professionisti;
c) career service (orientamento e introduzione al mondo del lavoro attraverso colloqui individuali e attività di gruppo, stage, tirocinio, visite in azienda, incontri con professionisti, laboratori su competenze trasversali e workshop formativi;
d) Club (attività teorico pratiche suddivise per area disciplinare;
e) Community come occasione di confronto e condivisione
- 4 - con gli altri studenti e lo staff di Direzione, attraverso attività di community quali feste, sport e viaggi culturali;
il contratto, ai sensi dell'art. 3, decorreva dal 9.9.2019 sino al 31.7.2020; la retta complessiva per i servizi residenziali e formativi così come sopra descritti, ai sensi del successivo art. 4, veniva pattuita in € 15.000,00, oltre € 500,00 a titolo di deposito ex art. 5;
a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti dal predetto contratto veniva prestata, in calce allo stesso, apposita fideiussione da parte di;
Parte_1 nel settembre 2019 il sig. prendeva possesso della camera assegnata (n. 101), in Parte_2 quanto a partire da fine settembre 2019 iniziava a seguire i corsi universitari riservati agli studenti universitari del primo anno di giurisprudenza presso l'Università di Roma TRE;
tale permanenza proseguiva senza soluzione di continuità sino alla data del 20.2.2020 allorquando in occasione del proprio compleanno, ed all'esito del completamento degli esami del primo semestre, il sig. decideva di far ritorno presso la propria abitazione di residenza Parte_2 sita in Cosenza;
sennonché, in considerazione dell'aggravarsi della situazione di pandemia connessa al COVID 19, stante l'intervenuta dichiarazione di emergenza sanitaria adottata il 31.1.2020, e dei provvedimenti restrittivi della libera circolazione, c. d. confinamento, tra le regioni d'Italia adottati dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri nelle date del 23.2.2020 (DL 6/2020) e attuati attraverso l'adozione dei diversi dpcm adottati al fine di contenere la diffusione del COVID 19,
[...] non poteva più fare rientro presso la sede del di Roma;
Parte_2 CP_2
l' con Decreto Rettorale del 4 marzo 2020 n. 405 (ratificata dal Senato Controparte_4
Accademico in data 6.3.2020, All. n. 10) disponeva la sospensione delle attività didattiche e formative in presenza con contestuale attivazione della c.d. “didattica a distanza”; divieti reiterati con Decreti Rettorali nn. 546, 553, 578, 634, 637 e 781, tutti del 2020 (All. nn. 11, 12, 13, 14, 15 e
16); le disposizioni restrittive della circolazione tra regioni rimasero in vigore sino al 03 giugno 2020 in base a vari dpcm via via succeduti. Conseguentemente solo nella prima data utile del 7/8 giugno
2020 poteva recarsi nuovamente al Camplus di Roma a riprendere possesso della Parte_2 sua camera e dei suoi oggetti personali;
tuttavia, stante il perdurare della grave situazione pandemica che comportava gravi rischi di salute ed innumerevoli limitazioni nella fruizione dei servizi del “Camplus”, oltre che l'arresto delle lezioni e degli esami universitari in presenza “a tempo indeterminato”, “lo studente Parte_2
- 5 - decideva di rientrare definitivamente in Calabria il 9.6.2020 liberando la stanza del CP_2 da ogni suo oggetto ed effetto personale e dando, di ciò, comunicazione alla stessa Direzione del
; CP_2 la convenuta con comunicazione del 27.4.2020 (All. n. 6) preannunciava un “ristoro economico” relativamente ai contratti “Camplus College per l'a.a. 19/20 per gli studenti attualmente non presenti nelle strutture a causa del Covid-19; un minimo ristoro, poi, erogato solo in data
27.11.2020 e pari a complessivi euro 1.860,00 (circa una mensilità : euro 1.360,00 oltre euro 500,00
a titolo di restituzione della caparra); il sig. e sua madre la sig.ra Avv. si risolvevano, in data Parte_2 Parte_1
26.6.2020, ad inoltrare una dettagliata diffida alla contenente la Controparte_5 richiesta di restituzione della somma di euro 7.318,18 pari ai 5/11 del valore del contratto comprensiva di euro 500,00 quale deposito cauzionale (All. n. 7); in data 27.11.2020, il disponeva la restituzione della sola somma di € 1.860,00 con la CP_2 causale “Ristori COVID ed eventuale cauzione”.
Alla luce dei fatti sopra esposti, l'attore – che pur avendo provveduto a pagare tutte le Parte_2 rate previste contrattualmente, per un totale di euro 15.500,00 -, a partire da marzo 2020 e fino alla data di fine contratto del 31 luglio 2020, non aveva fruito di alcuno dei servizi previsti in contratto, riteneva indebiti i versamenti corrispondenti ai 5/11 del valore complessivo del dedotto contratto pari alle mensilità non godute dal marzo 2020 al luglio 2020 e reputando non satisfattiva del maggior danno subito, la somma ricevuta dalla convenuta, reiterava, insieme a sua madre, la richiesta di pagamento, detraendo la somma ricevuta, e riaffermando il proprio credito residuo pari ad € 5.458,18, oltre interessi legali dal 26.6.2020 al soddisfo.
2.
Si costituiva la convenuta che, in via preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione passiva della convenuta sulla base del rilievo che dalle stesse allegazioni di parte attrice Parte_1 risultava che il debitore principale aveva correttamente adempiuto all'obbligazione Parte_2 di pagamento a suo carico, con conseguente estinzione dell'accessorio rapporto fideiussorio. Nel merito chiedeva il rigetto di tutte le domande attoree, in quanto infondate, contestando la configurabilità dell'invocata impossibilità sopravvenuta delle prestazioni a carico della convenuta e dell' impossibilità di utilizzazione delle prestazioni da parte dello studente attore a causa delle misure adottate dal Governo per contenere l'emergenza pandemica, evidenziando come la loro mancata fruizione da parte dell'attore fosse dipesa unicamente dalla scelta di quest'ultimo Parte_2
- 6 - di non far rientro presso il College Roma né prima dell'inizio del periodo di lockdown, né dopo la cessazione dello stesso.
3.
La causa veniva istruita con produzione documentale.
***
4.
La causa risulta adeguatamente istruita con produzione documentale e si reputa matura per la decisione.
Va innanzitutto confermata in questa sede la decisione di non accogliere le istanze istruttorie formulate dalle parti nelle rispettive memorie ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. e ribadite in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto irrilevanti ai fini del decidere.
5.
Parte attrice ha agito in giudizio assumendo, in forza del combinato disposto dell'art. 1463 c.c. e dell'art. 1256 c.c., la impossibilità da parte della convenuta di realizzare le prestazioni a cui si era obbligata in forza del contratto c.d. “College Roma per l'anno accademico 2019/2020” stipulato tra le parti nel corso del 2019 e l'impossibilità per l'attore di godere della stanza e dei servizi Parte_2 previsti in contratto non potendo intraprendere il viaggio di rientro presso il Camplus College
Roma, per, a suo dire, “factum principis” legato alla pandemia Covid-19, che avrebbe determinato la risoluzione del contratto medesimo e, per l'effetto, la non debenza della controprestazione resa dall'attore sebbene privato del proprio diritto di godimento del bene concesso in Parte_2 godimento e dei servizi residenziali e formativi previsti in contratto.
6.
Dalla lettura del combinato disposto degli artt. 1256 e 1463c.c., deriva che per risolvere un contratto per impossibilità sopravvenuta è necessario che la prestazione oggetto del rapporto sinallagmatico intercorrente tra le parti sia divenuta irrealizzabile per causa non imputabile ad alcun contraente. In particolare, secondo la dottrina tradizionale, l'impossibilità che estingue l'obbligazione deve rivestire necessariamente i caratteri di obiettività e assolutezza, intendendosi con ciò rispettivamente
“una impossibilità che è tale non solo per quel particolare debitore, ma per ogni soggetto e costituisce un ostacolo che non può essere vinto neppure con uno sforzo estremo. L'impossibilità in argomento può essere tanto fisica quanto giuridica, inquadrandosi quest'ultima piuttosto come una conseguenza di limiti posti dall'ordinamento all'autonomia privata, senza che al loro superamento
- 7 - sia necessariamente connesso un connotato di riprovevolezza, come invece accade in caso di violazione di divieti in senso tecnico, derivanti da norme giuridiche o dai principi del buon costume.
L'impossibilità de qua deve, inoltre, riguardare la prestazione in sé e per sé e non invece l'utilizzabilità della stessa. A tal proposito, la giurisprudenza prevalente ha sottolineato che l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha sia nel caso in cui irrealizzabile sia divenuta l'esecuzione della stessa da parte del debitore e sia qualora sia divenuta impossibile la sua utilizzazione da parte del creditore, “quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione” (così Cass. n. 26958/2007).
Secondo parte della giurisprudenza, si avrebbe estinzione del rapporto contrattuale anche in caso di impossibilità temporanea all'esecuzione della prestazione qualora, “in relazione al contenuto del contratto o alla natura dell'oggetto, il debitore non possa più essere ritenuto obbligato alla prestazione o il creditore non abbia più interesse a conseguirla” (Cass. n. 1037/1995 e Cass. n.
5496/1982). Tuttavia, secondo un orientamento dottrinale, occorrerebbe qui distinguere nettamente le due ipotesi richiamate dalla giurisprudenza che, a sua volta, si riferisce al disposto del secondo comma dell'art.1256 c.c. Nello specifico, la previsione che fa riferimento all'interesse del creditore si porrebbe al di fuori del campo d'azione dell'impossibilità contemplando invece l'inutilità di una prestazione in realtà ancora possibile. Perché si concretizzi, quindi, una impossibilità perdurante finché il debitore non possa più essere tenuto alla prestazione, sarebbe per contro necessaria una vera e propria impossibilità “nel senso dell'essere sopravvenute circostanze, da valutarsi oggettivamente e senza alcuna considerazione della maggior gravosità della prestazione, tali da escludere la previsione di un possibile futuro venir meno dell'ostacolo”.
7.
Seguendo dette indicazioni è evidente come, nel caso di specie, non ricorra nessuna delle così descritte fattispecie di impossibilità, trattandosi di prestazioni (godimento di immobile urbano e di servizi residenziali e formativi) possibili tanto nella loro fisicità che sotto il profilo della conformità
a norme di diritto.
Invero, contrariamente a quanto affermato da parte attrice, risulta, non solo che la legislazione legata all'emergenza non ha mai impedito al di rientrare, previa autocertificazione, dalla Parte_2 sua residenza di Cosenza presso il domicilio del College di Roma, ma anche che tra i destinatari dei provvedimenti emergenziali non rientrava la (tra le attività interessate non rientravano infatti CP_2
- 8 - quelle afferenti le residenze per studenti universitari), le cui strutture sono sempre state aperte su tutto il territorio italiano durante tutto il periodo di c.d. lockdown.
7.1.
In particolare, quanto al primo aspetto si osserva che è circostanza pacifica, in quanto non specificamente contestata tra le parti, quella riferita dalla parte attrice circa la permanenza del sig. presso il College Roma dal 9 settembre 2020 al 20 gennaio 2020 quando lo stesso Parte_2 decideva di fare ritorno presso la sua residenza di Cosenza per il suo compleanno.
Ancora, è noto che proprio in quel periodo arrivavano in Italia le prime notizie circa la diffusione in
Cina di un nuovo agente patogeno della stessa famiglia dei coronavirus responsabili della Sars e della Mers.
La situazione sanitaria si aggravava ulteriormente e, il 4 marzo 2020, il Governo disponeva la chiusura di scuole ed università in tutta Italia, inizialmente fino al 15 marzo. Successivamente iniziava un lungo periodo di lezioni e di corsi, anche universitari, erogati on line con l'attivazione della cosiddetta didattica a distanza.
Il successivo 8 marzo 2020 veniva pubblicato il decreto del Governo che prevedeva l'isolamento della Lombardia, in assoluto la regione più colpita, e di altre 14 province, qualificate come la c.d.
“zona rossa”.
Il d.p.c.m.
8.03.2020 era, quindi, il primo provvedimento limitativo della mobilità delle persone: il provvedimento era relativo, tuttavia, alla sola Regione Lombardia ed altre 14 provincie del nord
Italia elencate al predetto provvedimento. In dette zone, in ogni caso, l'art. 1 co. 1 lett. a) disponeva che “E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione, residenza”.
Il d.p.c.m. del 9 marzo 2020 (e dunque a far data dal 10.03.2020 e sino al 3.04.2020) estendeva all'intero territorio nazionale le misure previste dal precedente provvedimento, rimanendo inalterata la possibilità di spostamento delle persone per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione e residenza.
Seguivano poi altri Dpcm che per quanto riguarda i divieti di circolazione delle persone consentivano sempre il rientro delle persone al proprio domicilio, abitazione e residenza, quale era certamente il Camplus College Roma per l'odierno attore Parte_2
Pertanto, nulla vietava all'attore di rientrare presso il Camplus College Roma con la conseguenza che il suo mancato utilizzo della stanza e dei servizi residenziali offerti dalla convenuta è dipeso non già dalla loro sopravvenuta impossibilità o assenza, bensì dalla decisione del medesimo sig. di non utilizzarli. Pt_2
- 9 - 7.2.
Per quanto concerne, poi, gli effetti delle misure emergenziali adottate dal Governo per il contenimento della pandemia, non risulta che le stesse abbiano interessato le residenze universitarie;
né vi è prova del fatto che il College di Roma non sia rimasto aperto durante tutto il periodo pattuito contrattualmente e che non siano state erogati, nel corso dell'intera durata contrattuale, tutti i servizi previsti, non essendo, appunto, le residenze per studenti destinatarie di alcun provvedimento di chiusura imposto per contrastare l'emergenza sanitaria legata al Covid-19.
Invero, è circostanza pacifica e non contestata tra le parti che il rapporto contrattuale ha avuto inizio il 9 settembre 2019 e che l'occupazione della stanza da parte del è durata, ininterrotta, Parte_2 sino al 9 giugno 2020 quando egli decise di riconsegnarla alla convenuta, nonostante la data di scadenza del contratto del 31 luglio 2020. Inoltre, non vi è prova di alcuna formale comunicazione di recesso anticipato dal contratto del che, peraltro, in base a quanto concordato dalle Parte_2 parti avrebbe richiesto un preavviso di almeno due mesi (vedi art. 7 del contratto c.d. “College
Roma”- doc. 1 convenuta).
Ancora, nel corso del processo non è stata raggiunta la prova del fatto che la prestazione dovuta dal debitore ( ) sia divenuta parzialmente o temporaneamente impossibile, non essendo emerso in CP_2 quali termini (quantitativi o temporali), la prestazione di , di cui peraltro, come sopra detto CP_2
l'attore ha scelto di non beneficiare, sarebbe divenuta (parzialmente o temporaneamente) impossibile.
Né tale carenza probatoria può essere superata tramite le prove orali richieste da parte attrice nella memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c. e non ammesse poiché irrilevanti, in quanto sostanzialmente volte a dimostrare l'adozione da parte della convenuta delle misure necessarie per il contenimento della diffusione del Covid-19 ( quali ad esempio: aver limitato l'accesso collettivo e generalizzato agli spazi comuni, vietato l'ingresso in struttura a soggetti diversi dagli studenti ospitati, vietato gli assembramenti all'interno della struttura, sospeso le attività collettive in presenza interne ed esterne, nonché sospeso le attività di c.d. “tutoraggio” in presenza, fornendo tale servizio in modalità “da remoto”) proprio al fine di non sospendere i servizi previsti in contratto, rivedendone esclusivamente le modalità di erogazione in conformità alle disposizioni vigenti volte a contrastare il diffondersi del virus pandemico.
In ogni caso, la convenuta ha anche dato prova dell'effettiva fruizione, da remoto, da parte del dei servizi formativi allorquando questi si trovava presso la sua residenza di Cosenza Parte_2
(doc. 3 convenuta).
- 10 - Si evidenzia, poi, che alcuna prova è stata articolata circa l'asserita sospensione nel periodo di vigenza del contratto dei servizi residenziali (mensa, cambio biancheria, wi-fi, ecc.) e circa l'inutilizzabilità della stanza concessa in locazione.
In sostanza, nulla vietava allo studente attore di vivere nell'immobile locato, anche se lo stesso ha preferito rientrare nella casa familiare. Né sono sopraggiunti elementi di fatto e di diritto che lo rendevano inutilizzabile o inagibile in quanto tale, cioè oggettivamente. E neanche è stata addotta una qualsiasi azione od omissione da parte della convenuta che abbia impedito al conduttore di fruire dell'alloggio.
La sospensione delle lezioni in presenza, poi, ha determinato una mera inutilità da parte dello studente ad utilizzare l'alloggio presso il College Roma, ma nulla vietava, di fatto, che vi abitasse ugualmente. La scelta di non abitare l'immobile, insomma, non è dipesa dalla situazione oggettiva del bene.
Né il Governo ha reso inagibile l'immobile “per legge”: ha vietato le lezioni in presenza e la circolazione, ma l'immobile è rimasto a tutti gli effetti utilizzabile. La convenuta non ha posto in essere un'azione che ha reso oggettivamente inutilizzabile l'immobile né l'ha sottratto alla libera disponibilità del conduttore. È lo studente che, potendo, ha scelto di non usarlo.
7.3.
Ne deriva la carenza del presupposto dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione invocato da parte attrice, non risultando che le prestazioni dedotte in contratto siano divenute completamente irrealizzabili o non fruibili dall'attore, avendo la convenuta continuato a garantire all'attore il godimento della stanza e dei servizi residenziali, nonché l'utilizzo degli ulteriori servizi formativi, ancorché erogati con modalità diverse dovute alla pandemia da Covid.
8.
Infondata si reputa poi la domanda di ripetizione d'indebito svolta in via subordinata da parte attrice, posto che l'attore ha provveduto al pagamento delle somme asseritamente indebite in forza di un titolo contrattuale della cui validità nulla è stato dedotto dalla parte attrice.
9.
Ancora, non meritevole di accoglimento è la domanda attorea di risarcimento del danno per violazione del canone di buona fede e correttezza da parte della convenuta.
Invero, né l'art. 1374 c.c., né il dovere di solidarietà sociale di cui al precetto costituzionale consentono di ritenere esistente nel nostro ordinamento un obbligo delle parti di rinegoziare i contratti divenuti svantaggiosi per una di esse, o un potere del giudice di modificare i regolamenti
- 11 - negoziali liberamente concordati dalle parti nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, al di fuori delle specifiche ipotesi espressamente previste dalla legge.
Allorché la Corte di Cassazione richiama l'art. 1374 c.c. (secondo cui "il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi o l'equità"), o i principi di buona fede, correttezza e solidarietà sociale, ne esplicita il significato nel senso di imporre a ciascuna parte del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, ma precisa anche che ciò deve avvenire "nei limiti dell'interesse proprio" ( Cass.
23069/2018) ovvero "nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio di altri valori" (Cass. 17642/2012) ovvero "nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio" (Cass.10182/2009; Cass.15669/2007; Cass.264/2006; Cass.2503/1991) ovvero sempre che "non pregiudichi in modo apprezzabile il proprio interesse" ( Cass. 5240/2004).
Alla luce di questi principi, quindi, nel contesto legato alla pandemia da Covid-19, non si può sostenere che il dovere di una parte di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra parte contrattuale debba essere osservato anche quando comporti per la stessa un sacrificio sicuramente apprezzabile, come deve ritenersi sarebbe quello che la parte attrice vorrebbe imporre alla convenuta, pretendendo la restituzione del canone stabilito convenzionalmente in sede di sottoscrizione della pattuizione contrattuale per il periodo in cui il sig. ha scelto di non Parte_2 vivere a Roma e, quindi, di non usufruire della stanza e dei servizi messi a disposizione dalla convenuta. Ciò anche tenuto conto della condotta tenuta dalla convenuta che ha, pacificamente, provveduto ad un “ristoro” economico in favore del sig. , provvedendo, in data Parte_2
27.11.2020, a versare al sig. l'importo di € 1.360,00 - oltre alla restituzione del deposito Pt_2 cauzionale versato (€ 500,00) - per un totale quindi di € 1.860,00.
Tale corresponsione, infatti, non rappresenta un riconoscimento del diritto di parte attrice ad ottenere un rimborso, bensì l' applicazione fattiva del principio di buona fede attuato dalla convenuta nei limiti precisati dalla giurisprudenza sopra citata.
10.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M.
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
- 12 - Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- rigetta tutte le domande svolte da e contro Parte_2 Parte_1 CP_2
[...]
- condanna e a pagare in favore di in Parte_2 Parte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, le spese processuali, che liquida in € 5.077,00 per compenso, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, oltre C.P.A. e I.V.A.
Bologna, 3 luglio 2025
La Giudice dott.ssa Pierangela Congiu
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