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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/07/2025, n. 3342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3342 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2293/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.ssa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2293 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note telematiche depositate nel termine del 4 febbraio 2025 come assegnato in sostituzione dell'udienza.
TRA
P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t. sig. Parte_1 P.IVA_1
, con sede legale in Frattamaggiore alla via P. Mario Vergara nr. 101, Parte_2
elettivamente domiciliata in Frattamaggiore alla via G. Leopardi nr. 12 presso lo studio legale dell'avv. Nicomede Di Michele (C.F.: ), dal quale è C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione per il merito (pec:
. Email_1 pagina 1 di 14 ATTRICE
E
, nato a [...] in data [...] (c.f. Controparte_1
) titolare dell'impresa individuale C.F._2 [...]
con sede in Salerno alla via Gelso n. 43 (p. iva Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. Luca Iannone (pec: P.IVA_2
e con lui elettivamente domiciliato in Pontecagnano Email_2
Faiano al Corso Europa n° 83, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale.
CONVENUTO
AVENTE AD OGGETTO
Obbligazioni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 4 febbraio 2025 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Salerno la ditta individuale di CP_2 CP_1
, affinché venisse accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione del rapporto
[...]
contrattuale tra le parti a causa del grave inadempimento del e, per Controparte_1
l'effetto, condannare il sig. al pagamento della somma di € Controparte_1
pagina 2 di 14 60.000,00 a favore della come contropartita del ceduto avviamento Parte_1
commerciale, oltre interessi alla risoluzione;
che venisse accertato e dichiarato il sig.
debitore della della somma di € 17.952,81 quale Controparte_1 Parte_1
differenza tra la merce inizialmente lasciata in conto vendita e quella ritrovata all'atto del sequestro scontata del 40%, e per l'effetto condannare lo stesso al pagamento di detta somma, oltre interessi dalla domanda;
che venisse ordinato al sig. , Parte_2
custode dei beni sequestrati giusta provvedimento del 18-27/12/2019 del Tribunale di
Salerno, di consegnare detti beni alla società con vittoria di spese del Parte_1
giudizio cautelare e di merito.
Assumeva che la società attrice si occupa di vendita all'ingrosso ed al dettaglio, anche a mezzo contratti di franchising, di fumetti, periodici, riviste, poster giocattoli e similari,
attraverso punti vendita, tra cui quello in Salerno alla via F. Paolo Volpe;
che il sig.
, era titolare della impresa individuale denominata di Controparte_1 CP_2
con sede legale in Salerno alla via Gelso nr. 43, avente oggetto Controparte_1
sociale commercio al dettaglio di giochi e giocattoli inclusi quelli elettronici;
che in data
27/5/2019 le parti sottoscrivevano un “Accordo di partnership commerciale” in virtù del quale la società cedeva al nella indicata qualità, l'avviamento Parte_1 CP_1
del proprio negozio, sito in Salerno alla via F. P. Volpe nr. 13, dal valore di € 60.000,00,
pari ad un anno di attività con l'ulteriore accordo di poter detenere a titolo di comodato d'uso il mobilio esistente a corredo del negozio oggetto della cessione;
che il valore del mobilio era parametrato sulla somma spesa da portato dalla fattura di Parte_1
pagina 3 di 14 acquisto n.107 del 2014; che, all'art. 2 dell'accordo del 27/5/2019, il si CP_1
impegnava, tra l'altro, ad acquistare da a parità di condizioni offerte da altri Parte_1
fornitori, il relativo materiale editoriale fumetti e volumi e al pagamento dei canoni di locazione ancora dovuti da alla proprietà dell'immobile”; che con il successivo Pt_1
accordo integrativo dell'11/06/2019 le parti indicavano, con un apposito elenco sottoscritto per accettazione, la merce lasciata in negozio in conto vendita, per un valore complessivo di € 49.622,34 al netto dello sconto praticato dalla che, a Parte_1
garanzia del pagamento della merce e della corretta tenuta del mobilio, il CP_1
emetteva tre assegni a garanzia;
che veniva espressamente previsto che il
[...]
aprisse, sui canali social e specificatamente su Facebook, una pagina Controparte_1
denomina “Alastor Point Salerno”; che, contrariamente agli accordi, il CP_1
ometteva il pagamento della somma di € 941,90, per merce consegnata e di cui alle fatture nr. 108, 109, 117, 118 del 2019, nonché di ritirare e pagare altra merce ordinata e pronta per la consegna per un valore di € 1.034,06, ferma in “casella”; che, inoltre, il ometteva di acquistare merce dalla così come stabilito CP_1 Parte_1
dall'Accordo di partnership commerciale pur svolgendo l'attività sotto l'insegna di e non curandosi di mantenere vivo l'interesse della clientela, lasciando spesso il Pt_1
negozio chiuso nei normali orari di apertura, con un danno di immagine della società
attrice; che, allo stesso modo il ometteva di pagare i canoni di locazione CP_1
relativi al contratto stipulato da con la proprietaria dell'immobile, per un Parte_1
importo complessivo di € 3.200,00 relativi alle mensilità da febbraio a maggio 2019;
pagina 4 di 14 che, alla luce di tali gravi inadempienze, la comunicava con raccomandata Parte_1
a/r del 4/10/2019, la risoluzione del contratto, come previsto;
che in data 10/10/2019 la società inviava i sig.ri e per il ritiro del Parte_1 Parte_3 Controparte_3
mobilio dato a titolo di comodato e della merce data in conto vendita, ma non solo non ricevevano dal i beni suindicati ma verificavano che lo stesso esponeva nel CP_1
negozio un cartello con il quale pubblicizzava l'applicazione di uno sconto del 25% sui fumetti e volumi, in violazione con quanto stabilito dall'art. 2 della cd. legge Levi
(Legge 128/2011); che, tali sconti venivano pubblicizzati anche sulla pagina Facebook
Alastor Point Salerno gestita dal che, con email del 14/10/2019, il CP_1 CP_1
comunicava alla attrice di aver cambiato le insegne del locale e di non essere più
riconoscibile come confermando lo stesso la risoluzione dell'accordo di Pt_1
partnership commerciale del 27/05/19; che, inoltre, il nello stesso Controparte_1
periodo dismetteva la pagina Facebook “Alastor Point Salerno” dandone espressa segnalazione sui canali social e utilizzava per il negozio di Salerno alla via Francesco
Paolo Volpe nr. 13 la pagina “Fumetteria del Joker”; che l'attrice, per tutelare l'integrità
del proprio diritto di proprietà, chiedeva al Tribunale di Salerno l'emissione di un provvedimento di sequestro giudiziario dei beni di cui si discute, con ricorso depositato in data 19/10/2019, iscritto al numero di R.G. 10021/19; che con provvedimento numero
18-27/12/2019 il Tribunale di Salerno disponeva il chiesto sequestro giudiziario: che il sequestro veniva eseguito dall'ufficiale Dott. in data 03/01/2020 e 21/01/2020 il Pt_4
quale però verbalizzava che il sig. non poteva consegnare al custode Controparte_1
pagina 5 di 14 tutti i beni oggetto del provvedimento di sequestro in quanto alcuni beni erano stati venduti;
che veniva nominato custode sig. , il quale li depositava in Parte_2
Battipaglia alla via Bosco I° Strada Provinciale 195; che, a seguito del sequestro giudiziario, risultava la mancanza di merce per un valore di € 29.921,35, giusta quanto riportato nell'allegato elenco denominato “beni non rinvenuti” pari ad un importo di €
17.952,81; che, essendosi risolto il contratto, la restava creditrice nei confronti Pt_1
del della somma di € 60.000,00 relativa all'avviamento Controparte_1
commerciale; che, prima dell'introduzione del giudizio di merito la Parte_1
passava all'incasso i su antescritti assegni che tornavano protestati.
Il giudizio veniva quindi iscritto a ruolo con il n. RG 2293/2020 ed assegnato alla II sez.
civile del Tribunale di Salerno.
Si costituiva la parte convenuta la quale impugnava e contestava, in fatto ed in diritto,
gli assunti, la documentazione e le conclusioni avverse, chiedendone il rigetto, in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova e concludeva per la declaratoria della risoluzione del rapporto contrattuale tra le parti a causa del grave inadempimento della chiedeva in subordine, nella Parte_1
denegata ipotesi di accoglimento delle ragioni attoree, di compensare ex art. 1243 c.c., in tutto o in parte, il credito eventualmente accertato in capo alla parte attrice, con quanto dalla stessa dovuto a titolo di rifusione di spese legali non corrisposte, pari a € 4.359,42;
in riconvenzionale, chiedeva, previo accertamento di tutti i danni patiti dal CP_1
nella suesposta qualità in ragione dell'inadempimento contrattuale di controparte,
pagina 6 di 14 accogliere la domanda riconvenzionale e condannare la al pagamento della Parte_1
somma di € 25.000,00 o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia ordinando alla la restituzione degli assegni n.0021508325-07, 0021508326-08, Parte_1
0021508327-09, dal sig. a favore della Pt_5 Controparte_1
su , essendosi estinte le ragioni di credito Parte_1 Controparte_4
sottese e con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore dell'avv. Luca Iannone
antistatario.
La fase dell'istruzione veniva assolta attraverso l'audizione dei testimoni indicati dalle parti.
Nelle more del giudizio, stante l'intervenuto fallimento della ditta individuale di si costituiva in giudizio la Curatela del relativo CP_2 Controparte_1
fallimento, con comparsa di costituzione in cui si riportava alle difese svolte nell'interesse del fallito successivamente, la procedura fallimentare veniva CP_1
chiusa, atteso l'accoglimento del reclamo da parte della Corte di appello di Salerno.
La causa veniva rinviata alla udienza cartolare del 4 febbraio 2025, per la precisazione delle conclusioni e quindi assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art
190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dichiara la procedibilità ed ammissibilità della domanda proposta in relazione anche alle tempistiche di costituzione in giudizio nel rispetto dei limiti imposti dal codice di rito.
pagina 7 di 14 Non si rilevano richieste di pronunce su eccezioni preliminari da esaminare: la decisione investirà, dunque, solo il merito e, precipuamente, avendo quale riferimento il concesso sequestro, quella che sia l'incidenza dei dedotti inadempimenti in ordine all'ipotesi di riconoscimento e risarcimento del danno ad essi susseguenti per l'addebito nella risoluzione.
Il presente giudizio rappresenta la fase di merito del concesso sequestro giudiziario,
disposto con provvedimento 18/27.12.2019 dal Tribunale di Salerno ed ha come oggetto la declaratoria di risoluzione contrattuale per inadempimento di un accordo di partnership commerciale, stipulato inter-partes il 27.05.2019.
L'inadempienza che parte attrice imputa alla parte convenuta , nella CP_1
dichiarata qualità, si sostanzia a) nell'omesso pagamento dei canoni di locazione relativi al contratto di fitto stipulato da con la proprietà dell'immobile di F. P. Parte_1
Volpe come espressamente stabilito alla lettera f) dell'art. 2) dell'accordo del
27/05/2019 per un importo complessivo di € 3.200,00 relativi alle mensilità da febbraio a maggio 2019; b) nell'omesso pagamento della somma di € 941,90, per merce consegnata e di cui alle fatture nr. 108, 109, 117, 118 del 2019, nonché il mancato ritiro e saldo dell'altra merce ordinata e pronta per la consegna per un valore di € 1.034,06,
ferma in “casella”, in aperto contrasto con quanto espressamente previsto dall'art. 2 del contratto del 27/05/2019.
A sua volta, parte convenuta, ha proposto eccezione di inadempimento con la riconvenzionale svolta, attribuendo la responsabilità della risoluzione contrattuale pagina 8 di 14 all'inadempimento di parte attrice. concretizzatosi nel non aver ceduto effettivamente il proprio avviamento alla subentrante non essendosi adoperata fattivamente CP_2
per trasferire alla parte convenuta i suoi clienti abbonati alle caselle di acquisto fumetti.
In tema di risoluzione contrattuale il principale riferimento è rappresentato dall'art. 1453
c.c. che prevede espressamente che “nei contratti con prestazioni corrispettive, quando
uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere
l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del
danno. … ”.
Quindi, la risoluzione del contratto per inadempimento si ha quando la parte che subisce l'inadempimento del contratto ha la possibilità di adire il giudice civile, territorialmente competente, per chiedere la risoluzione del contratto stesso, appunto per inadempimento,
oppure l'adempimento del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
La materia oggi oggetto di analisi è stata lungamente interessata dalla giurisprudenza di merito della suprema corte che, all'esito degli interventi anche dottrinari, ha raggiunto un indirizzo conforme, pienamente condivisibile, che non è stato ulteriormente scalfito negli ultimi anni.
Così, come da ultimo con ordinanza cassazione n. 23272/2022, è stato ribadito che: "il
creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno,
ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte - negoziale o legale - del suo
diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della
circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è
pagina 9 di 14 gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito
dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto modificativo, ed eguale criterio di riparto
dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui come nella specie il
debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si
avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti
i ruoli delle parti in lite poiché il debitore eccipiente può limitarsi ad allegare l'altrui
inadempimento e il creditore agente è tenuto a dimostrare il proprio adempimento,
ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione."
Va precisato che in tema di inadempimento contrattuale vale la regola che l'exceptio non
rite adimpleti contractus, di cui all'art. 1460 cod. civ., si fonda su due presupposti:
l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva.
Dalla documentazione acquista, relativamente alle doglianze evidenziate dall'attore, le stesse risultano confermate ancorché non contestate, se non in maniera generica: così è,
infatti, per i canoni di locazione relativi al contratto stipulato da con la Parte_1
proprietaria dell'immobile, in base a quanto espressamente stabilito alla lettera f)
dell'art. 2) dell'accordo del 27/05/2019 per un importo complessivo di € 3.200,00
relativi alle mensilità da febbraio a maggio 2019.
Allo stesso modo risulta documentalmente provato l'omesso pagamento della somma di
€ 941,90, per merce consegnata e di cui alle fatture nr. 108, 109, 117, 118 del 2019,
pagina 10 di 14 nonché l'omesso ritiro e pagamento dell'ulteriore merce ordinata e pronta per la consegna per un valore di € 1.034,06, ferma in “casella” in dispregio di quanto previsto dall'art. 2 del contratto del 27/05/2019.
Le cause giustificative addotte da parte convenuta, in merito a queste due omissioni,
peraltro non supportate da idoneo impianto probatorio, non riescono a superare il limite della prova piena imposto dalla documentazione esibita a suffragio delle affermazioni attoree: né tantomeno può applicarsi alcuna compensazione, come pure richiesto dal convenuto con le somme liquidate quali spese di lite al difensore dello stesso CP_1
nei precedenti giudizi, avendo evidentemente cause completamente diverse ed incompatibili tra loro.
L'inadempimento del risulta dunque provato, per tabulas, in relazione alle CP_1
dedotte omissioni.
Per quanto riguarda l'eccezione di inadempimento come proposta dalla parte convenuta in ordine all'affermato mancato reale avviamento da parte della “cedente” va Pt_1
detto che, per quanto è possibile dedurre dalla documentazione prodotta, la stessa non risulta compiutamente provata.
Le evidenze documentali sottoposte al vaglio, non risultano determinanti: anzi, come nel caso dell'asserita vendita online in parallelo di dell' che avrebbe dovuto Per_1 Pt_1
provare lo scorretto comportamento dell' nell'avviamento della cessionaria, Pt_1
la documentazione esibita (recensioni) riguarda anni precedenti l'accordo delle parti del pagina 11 di 14 2019, facendosi riferimento al 2017 e 2018, e, pertanto, completamente inutile ai fini che ci riguardano.
A ciò si aggiunga che contrattualmente non è prevista alcuna clausola limitativa della concorrenza tra il negozio fisico e il negozio online.
Allo stesso modo non risulta provata la circostanza che i vari clienti abbonati con la alle caselle di fumetti, non avrebbero proseguito l'acquisto seriale degli Parte_1
stessi delle caselle e che di tanto avrebbero reso edotto la società cedente “che si era ben
guardata dall'informarne la ditta cessionaria”: l'allegato 7 (cui fa espressamente riferimento il non contiene alcuna indicazione utile per i fini rappresentati. CP_1
Non si ravvisano i lamentati comportamenti scorretti da parte di che di certo non Pt_1
può ritenersi responsabile delle volontà dei propri clienti, liberi di continuare o meno nell'acquisto dei fumetti.
Anche le altre eccezioni relative all'uso della pagina Facebook (che per stessa ammissione della eccipiente convenuta era gestita non dalla attrice ma da un suo ex dipendente) devono essere rigettate o comunque considerate ininfluenti nella valutazione dell'entità dell'inadempimento a fronte del documentato inadempimento del CP_1
stesso.
Per quanto riguarda l'avviamento e la relativa richiesta questo tribunale ritiene potersi riconoscere lo stesso in euro 20.000,00 con conseguente condanna in dispositivo.
pagina 12 di 14 Appare provata, perché ufficialmente documentata, l'esposizione debitoria del CP_1
pari a €uro € 17.952,81 quale differenza tra la merce inizialmente lasciata in conto vendita e quella ritrovata all'atto del sequestro scontata del 40%.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Accoglie la domanda proposta da come sopra identificata e Parte_1
rappresentata e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto del 27.05.2019 per inadempimento di Controparte_1
- Dichiara il sig. debitore della della somma di € Controparte_1 Parte_1
17.952,81 quale differenza tra la merce inizialmente lasciata in conto vendita e quella ritrovata all'atto del sequestro scontata del 40%, e per l'effetto condanna lo stesso al pagamento di detta somma, oltre interessi dalla domanda.
- Condanna al pagamento della somma di euro 20.000,00 nei Controparte_1
confronti della a titolo di indennizzo per la perdita di avviamento, oltre Parte_1
interessi al tasso legale dalla domanda.
- Ordina al sig. , nominato custode dei beni sequestrati come da Parte_2
provvedimento del 18-27/12/2019 del Tribunale di Salerno, di consegnare detti beni alla società Parte_1
- Rigetta tutte le altre domande.
pagina 13 di 14 - Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese delle spese Controparte_1
processuali, comprese quelle relative al procedimento cautelare ante causam, che si liquidano complessivamente in euro 786,00 per esborsi, ed euro 9164,00 per onorari oltre oneri di legge.
Così deciso in Salerno, lì 18 luglio 2025.
Il giudice dott.sa Maria Stefania Picece
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.ssa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2293 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note telematiche depositate nel termine del 4 febbraio 2025 come assegnato in sostituzione dell'udienza.
TRA
P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t. sig. Parte_1 P.IVA_1
, con sede legale in Frattamaggiore alla via P. Mario Vergara nr. 101, Parte_2
elettivamente domiciliata in Frattamaggiore alla via G. Leopardi nr. 12 presso lo studio legale dell'avv. Nicomede Di Michele (C.F.: ), dal quale è C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione per il merito (pec:
. Email_1 pagina 1 di 14 ATTRICE
E
, nato a [...] in data [...] (c.f. Controparte_1
) titolare dell'impresa individuale C.F._2 [...]
con sede in Salerno alla via Gelso n. 43 (p. iva Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. Luca Iannone (pec: P.IVA_2
e con lui elettivamente domiciliato in Pontecagnano Email_2
Faiano al Corso Europa n° 83, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale.
CONVENUTO
AVENTE AD OGGETTO
Obbligazioni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 4 febbraio 2025 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Salerno la ditta individuale di CP_2 CP_1
, affinché venisse accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione del rapporto
[...]
contrattuale tra le parti a causa del grave inadempimento del e, per Controparte_1
l'effetto, condannare il sig. al pagamento della somma di € Controparte_1
pagina 2 di 14 60.000,00 a favore della come contropartita del ceduto avviamento Parte_1
commerciale, oltre interessi alla risoluzione;
che venisse accertato e dichiarato il sig.
debitore della della somma di € 17.952,81 quale Controparte_1 Parte_1
differenza tra la merce inizialmente lasciata in conto vendita e quella ritrovata all'atto del sequestro scontata del 40%, e per l'effetto condannare lo stesso al pagamento di detta somma, oltre interessi dalla domanda;
che venisse ordinato al sig. , Parte_2
custode dei beni sequestrati giusta provvedimento del 18-27/12/2019 del Tribunale di
Salerno, di consegnare detti beni alla società con vittoria di spese del Parte_1
giudizio cautelare e di merito.
Assumeva che la società attrice si occupa di vendita all'ingrosso ed al dettaglio, anche a mezzo contratti di franchising, di fumetti, periodici, riviste, poster giocattoli e similari,
attraverso punti vendita, tra cui quello in Salerno alla via F. Paolo Volpe;
che il sig.
, era titolare della impresa individuale denominata di Controparte_1 CP_2
con sede legale in Salerno alla via Gelso nr. 43, avente oggetto Controparte_1
sociale commercio al dettaglio di giochi e giocattoli inclusi quelli elettronici;
che in data
27/5/2019 le parti sottoscrivevano un “Accordo di partnership commerciale” in virtù del quale la società cedeva al nella indicata qualità, l'avviamento Parte_1 CP_1
del proprio negozio, sito in Salerno alla via F. P. Volpe nr. 13, dal valore di € 60.000,00,
pari ad un anno di attività con l'ulteriore accordo di poter detenere a titolo di comodato d'uso il mobilio esistente a corredo del negozio oggetto della cessione;
che il valore del mobilio era parametrato sulla somma spesa da portato dalla fattura di Parte_1
pagina 3 di 14 acquisto n.107 del 2014; che, all'art. 2 dell'accordo del 27/5/2019, il si CP_1
impegnava, tra l'altro, ad acquistare da a parità di condizioni offerte da altri Parte_1
fornitori, il relativo materiale editoriale fumetti e volumi e al pagamento dei canoni di locazione ancora dovuti da alla proprietà dell'immobile”; che con il successivo Pt_1
accordo integrativo dell'11/06/2019 le parti indicavano, con un apposito elenco sottoscritto per accettazione, la merce lasciata in negozio in conto vendita, per un valore complessivo di € 49.622,34 al netto dello sconto praticato dalla che, a Parte_1
garanzia del pagamento della merce e della corretta tenuta del mobilio, il CP_1
emetteva tre assegni a garanzia;
che veniva espressamente previsto che il
[...]
aprisse, sui canali social e specificatamente su Facebook, una pagina Controparte_1
denomina “Alastor Point Salerno”; che, contrariamente agli accordi, il CP_1
ometteva il pagamento della somma di € 941,90, per merce consegnata e di cui alle fatture nr. 108, 109, 117, 118 del 2019, nonché di ritirare e pagare altra merce ordinata e pronta per la consegna per un valore di € 1.034,06, ferma in “casella”; che, inoltre, il ometteva di acquistare merce dalla così come stabilito CP_1 Parte_1
dall'Accordo di partnership commerciale pur svolgendo l'attività sotto l'insegna di e non curandosi di mantenere vivo l'interesse della clientela, lasciando spesso il Pt_1
negozio chiuso nei normali orari di apertura, con un danno di immagine della società
attrice; che, allo stesso modo il ometteva di pagare i canoni di locazione CP_1
relativi al contratto stipulato da con la proprietaria dell'immobile, per un Parte_1
importo complessivo di € 3.200,00 relativi alle mensilità da febbraio a maggio 2019;
pagina 4 di 14 che, alla luce di tali gravi inadempienze, la comunicava con raccomandata Parte_1
a/r del 4/10/2019, la risoluzione del contratto, come previsto;
che in data 10/10/2019 la società inviava i sig.ri e per il ritiro del Parte_1 Parte_3 Controparte_3
mobilio dato a titolo di comodato e della merce data in conto vendita, ma non solo non ricevevano dal i beni suindicati ma verificavano che lo stesso esponeva nel CP_1
negozio un cartello con il quale pubblicizzava l'applicazione di uno sconto del 25% sui fumetti e volumi, in violazione con quanto stabilito dall'art. 2 della cd. legge Levi
(Legge 128/2011); che, tali sconti venivano pubblicizzati anche sulla pagina Facebook
Alastor Point Salerno gestita dal che, con email del 14/10/2019, il CP_1 CP_1
comunicava alla attrice di aver cambiato le insegne del locale e di non essere più
riconoscibile come confermando lo stesso la risoluzione dell'accordo di Pt_1
partnership commerciale del 27/05/19; che, inoltre, il nello stesso Controparte_1
periodo dismetteva la pagina Facebook “Alastor Point Salerno” dandone espressa segnalazione sui canali social e utilizzava per il negozio di Salerno alla via Francesco
Paolo Volpe nr. 13 la pagina “Fumetteria del Joker”; che l'attrice, per tutelare l'integrità
del proprio diritto di proprietà, chiedeva al Tribunale di Salerno l'emissione di un provvedimento di sequestro giudiziario dei beni di cui si discute, con ricorso depositato in data 19/10/2019, iscritto al numero di R.G. 10021/19; che con provvedimento numero
18-27/12/2019 il Tribunale di Salerno disponeva il chiesto sequestro giudiziario: che il sequestro veniva eseguito dall'ufficiale Dott. in data 03/01/2020 e 21/01/2020 il Pt_4
quale però verbalizzava che il sig. non poteva consegnare al custode Controparte_1
pagina 5 di 14 tutti i beni oggetto del provvedimento di sequestro in quanto alcuni beni erano stati venduti;
che veniva nominato custode sig. , il quale li depositava in Parte_2
Battipaglia alla via Bosco I° Strada Provinciale 195; che, a seguito del sequestro giudiziario, risultava la mancanza di merce per un valore di € 29.921,35, giusta quanto riportato nell'allegato elenco denominato “beni non rinvenuti” pari ad un importo di €
17.952,81; che, essendosi risolto il contratto, la restava creditrice nei confronti Pt_1
del della somma di € 60.000,00 relativa all'avviamento Controparte_1
commerciale; che, prima dell'introduzione del giudizio di merito la Parte_1
passava all'incasso i su antescritti assegni che tornavano protestati.
Il giudizio veniva quindi iscritto a ruolo con il n. RG 2293/2020 ed assegnato alla II sez.
civile del Tribunale di Salerno.
Si costituiva la parte convenuta la quale impugnava e contestava, in fatto ed in diritto,
gli assunti, la documentazione e le conclusioni avverse, chiedendone il rigetto, in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova e concludeva per la declaratoria della risoluzione del rapporto contrattuale tra le parti a causa del grave inadempimento della chiedeva in subordine, nella Parte_1
denegata ipotesi di accoglimento delle ragioni attoree, di compensare ex art. 1243 c.c., in tutto o in parte, il credito eventualmente accertato in capo alla parte attrice, con quanto dalla stessa dovuto a titolo di rifusione di spese legali non corrisposte, pari a € 4.359,42;
in riconvenzionale, chiedeva, previo accertamento di tutti i danni patiti dal CP_1
nella suesposta qualità in ragione dell'inadempimento contrattuale di controparte,
pagina 6 di 14 accogliere la domanda riconvenzionale e condannare la al pagamento della Parte_1
somma di € 25.000,00 o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia ordinando alla la restituzione degli assegni n.0021508325-07, 0021508326-08, Parte_1
0021508327-09, dal sig. a favore della Pt_5 Controparte_1
su , essendosi estinte le ragioni di credito Parte_1 Controparte_4
sottese e con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore dell'avv. Luca Iannone
antistatario.
La fase dell'istruzione veniva assolta attraverso l'audizione dei testimoni indicati dalle parti.
Nelle more del giudizio, stante l'intervenuto fallimento della ditta individuale di si costituiva in giudizio la Curatela del relativo CP_2 Controparte_1
fallimento, con comparsa di costituzione in cui si riportava alle difese svolte nell'interesse del fallito successivamente, la procedura fallimentare veniva CP_1
chiusa, atteso l'accoglimento del reclamo da parte della Corte di appello di Salerno.
La causa veniva rinviata alla udienza cartolare del 4 febbraio 2025, per la precisazione delle conclusioni e quindi assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art
190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dichiara la procedibilità ed ammissibilità della domanda proposta in relazione anche alle tempistiche di costituzione in giudizio nel rispetto dei limiti imposti dal codice di rito.
pagina 7 di 14 Non si rilevano richieste di pronunce su eccezioni preliminari da esaminare: la decisione investirà, dunque, solo il merito e, precipuamente, avendo quale riferimento il concesso sequestro, quella che sia l'incidenza dei dedotti inadempimenti in ordine all'ipotesi di riconoscimento e risarcimento del danno ad essi susseguenti per l'addebito nella risoluzione.
Il presente giudizio rappresenta la fase di merito del concesso sequestro giudiziario,
disposto con provvedimento 18/27.12.2019 dal Tribunale di Salerno ed ha come oggetto la declaratoria di risoluzione contrattuale per inadempimento di un accordo di partnership commerciale, stipulato inter-partes il 27.05.2019.
L'inadempienza che parte attrice imputa alla parte convenuta , nella CP_1
dichiarata qualità, si sostanzia a) nell'omesso pagamento dei canoni di locazione relativi al contratto di fitto stipulato da con la proprietà dell'immobile di F. P. Parte_1
Volpe come espressamente stabilito alla lettera f) dell'art. 2) dell'accordo del
27/05/2019 per un importo complessivo di € 3.200,00 relativi alle mensilità da febbraio a maggio 2019; b) nell'omesso pagamento della somma di € 941,90, per merce consegnata e di cui alle fatture nr. 108, 109, 117, 118 del 2019, nonché il mancato ritiro e saldo dell'altra merce ordinata e pronta per la consegna per un valore di € 1.034,06,
ferma in “casella”, in aperto contrasto con quanto espressamente previsto dall'art. 2 del contratto del 27/05/2019.
A sua volta, parte convenuta, ha proposto eccezione di inadempimento con la riconvenzionale svolta, attribuendo la responsabilità della risoluzione contrattuale pagina 8 di 14 all'inadempimento di parte attrice. concretizzatosi nel non aver ceduto effettivamente il proprio avviamento alla subentrante non essendosi adoperata fattivamente CP_2
per trasferire alla parte convenuta i suoi clienti abbonati alle caselle di acquisto fumetti.
In tema di risoluzione contrattuale il principale riferimento è rappresentato dall'art. 1453
c.c. che prevede espressamente che “nei contratti con prestazioni corrispettive, quando
uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere
l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del
danno. … ”.
Quindi, la risoluzione del contratto per inadempimento si ha quando la parte che subisce l'inadempimento del contratto ha la possibilità di adire il giudice civile, territorialmente competente, per chiedere la risoluzione del contratto stesso, appunto per inadempimento,
oppure l'adempimento del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
La materia oggi oggetto di analisi è stata lungamente interessata dalla giurisprudenza di merito della suprema corte che, all'esito degli interventi anche dottrinari, ha raggiunto un indirizzo conforme, pienamente condivisibile, che non è stato ulteriormente scalfito negli ultimi anni.
Così, come da ultimo con ordinanza cassazione n. 23272/2022, è stato ribadito che: "il
creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno,
ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte - negoziale o legale - del suo
diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della
circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è
pagina 9 di 14 gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito
dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto modificativo, ed eguale criterio di riparto
dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui come nella specie il
debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si
avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti
i ruoli delle parti in lite poiché il debitore eccipiente può limitarsi ad allegare l'altrui
inadempimento e il creditore agente è tenuto a dimostrare il proprio adempimento,
ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione."
Va precisato che in tema di inadempimento contrattuale vale la regola che l'exceptio non
rite adimpleti contractus, di cui all'art. 1460 cod. civ., si fonda su due presupposti:
l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva.
Dalla documentazione acquista, relativamente alle doglianze evidenziate dall'attore, le stesse risultano confermate ancorché non contestate, se non in maniera generica: così è,
infatti, per i canoni di locazione relativi al contratto stipulato da con la Parte_1
proprietaria dell'immobile, in base a quanto espressamente stabilito alla lettera f)
dell'art. 2) dell'accordo del 27/05/2019 per un importo complessivo di € 3.200,00
relativi alle mensilità da febbraio a maggio 2019.
Allo stesso modo risulta documentalmente provato l'omesso pagamento della somma di
€ 941,90, per merce consegnata e di cui alle fatture nr. 108, 109, 117, 118 del 2019,
pagina 10 di 14 nonché l'omesso ritiro e pagamento dell'ulteriore merce ordinata e pronta per la consegna per un valore di € 1.034,06, ferma in “casella” in dispregio di quanto previsto dall'art. 2 del contratto del 27/05/2019.
Le cause giustificative addotte da parte convenuta, in merito a queste due omissioni,
peraltro non supportate da idoneo impianto probatorio, non riescono a superare il limite della prova piena imposto dalla documentazione esibita a suffragio delle affermazioni attoree: né tantomeno può applicarsi alcuna compensazione, come pure richiesto dal convenuto con le somme liquidate quali spese di lite al difensore dello stesso CP_1
nei precedenti giudizi, avendo evidentemente cause completamente diverse ed incompatibili tra loro.
L'inadempimento del risulta dunque provato, per tabulas, in relazione alle CP_1
dedotte omissioni.
Per quanto riguarda l'eccezione di inadempimento come proposta dalla parte convenuta in ordine all'affermato mancato reale avviamento da parte della “cedente” va Pt_1
detto che, per quanto è possibile dedurre dalla documentazione prodotta, la stessa non risulta compiutamente provata.
Le evidenze documentali sottoposte al vaglio, non risultano determinanti: anzi, come nel caso dell'asserita vendita online in parallelo di dell' che avrebbe dovuto Per_1 Pt_1
provare lo scorretto comportamento dell' nell'avviamento della cessionaria, Pt_1
la documentazione esibita (recensioni) riguarda anni precedenti l'accordo delle parti del pagina 11 di 14 2019, facendosi riferimento al 2017 e 2018, e, pertanto, completamente inutile ai fini che ci riguardano.
A ciò si aggiunga che contrattualmente non è prevista alcuna clausola limitativa della concorrenza tra il negozio fisico e il negozio online.
Allo stesso modo non risulta provata la circostanza che i vari clienti abbonati con la alle caselle di fumetti, non avrebbero proseguito l'acquisto seriale degli Parte_1
stessi delle caselle e che di tanto avrebbero reso edotto la società cedente “che si era ben
guardata dall'informarne la ditta cessionaria”: l'allegato 7 (cui fa espressamente riferimento il non contiene alcuna indicazione utile per i fini rappresentati. CP_1
Non si ravvisano i lamentati comportamenti scorretti da parte di che di certo non Pt_1
può ritenersi responsabile delle volontà dei propri clienti, liberi di continuare o meno nell'acquisto dei fumetti.
Anche le altre eccezioni relative all'uso della pagina Facebook (che per stessa ammissione della eccipiente convenuta era gestita non dalla attrice ma da un suo ex dipendente) devono essere rigettate o comunque considerate ininfluenti nella valutazione dell'entità dell'inadempimento a fronte del documentato inadempimento del CP_1
stesso.
Per quanto riguarda l'avviamento e la relativa richiesta questo tribunale ritiene potersi riconoscere lo stesso in euro 20.000,00 con conseguente condanna in dispositivo.
pagina 12 di 14 Appare provata, perché ufficialmente documentata, l'esposizione debitoria del CP_1
pari a €uro € 17.952,81 quale differenza tra la merce inizialmente lasciata in conto vendita e quella ritrovata all'atto del sequestro scontata del 40%.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Accoglie la domanda proposta da come sopra identificata e Parte_1
rappresentata e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto del 27.05.2019 per inadempimento di Controparte_1
- Dichiara il sig. debitore della della somma di € Controparte_1 Parte_1
17.952,81 quale differenza tra la merce inizialmente lasciata in conto vendita e quella ritrovata all'atto del sequestro scontata del 40%, e per l'effetto condanna lo stesso al pagamento di detta somma, oltre interessi dalla domanda.
- Condanna al pagamento della somma di euro 20.000,00 nei Controparte_1
confronti della a titolo di indennizzo per la perdita di avviamento, oltre Parte_1
interessi al tasso legale dalla domanda.
- Ordina al sig. , nominato custode dei beni sequestrati come da Parte_2
provvedimento del 18-27/12/2019 del Tribunale di Salerno, di consegnare detti beni alla società Parte_1
- Rigetta tutte le altre domande.
pagina 13 di 14 - Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese delle spese Controparte_1
processuali, comprese quelle relative al procedimento cautelare ante causam, che si liquidano complessivamente in euro 786,00 per esborsi, ed euro 9164,00 per onorari oltre oneri di legge.
Così deciso in Salerno, lì 18 luglio 2025.
Il giudice dott.sa Maria Stefania Picece
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