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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/04/2025, n. 4927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4927 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 50123/2021 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice Laura Centofanti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 50123 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 18 settembre 2024
TRA
(C.F. ), residente in [...], Formello Parte_1 C.F._1
(Roma), rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Casagni Lippi, elettivamente domiciliato presso lo
Studio in Roma, Via Panama n. 52; Controparte_1
- attore
E
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e residente in Controparte_2 C.F._2
Vaprio D'Adda (MI), via San Pietro, n. 1, rappresentato e difeso dagli Avv. prof. Andrea Di Porto e
Niccolò Ghedini, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, Via Giovanni
Battista Martini n. 13;
(C.F. ) residente in [...], Roma;
contumace Controparte_3 C.F._3
- convenuti
1 nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l'udienza del
18 settembre 2024, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e dinanzi al Tribunale di Roma, per sentir “accertare e dichiarare che CP_2 Controparte_3
le scritture private definite come il Contratto di Cessione di Beni Mobili del 13.04.2016, il
Contratto di Mandato del 13.04.2016 e il Secondo Contratto di Cessione di Beni Mobili del
7.12.2016 sono negozi giuridici e/o contratti simulati e per l'effetto accertarne la nullità/invalidità
e comunque l'inefficacia inter partes;
accertare come efficace tra le parti il negozio dissimulato espressione dell'accordo simulatorio voluto effettivamente dalle parti per come già indicato in narrativa nel presente atto di citazione e comunque quello, eventualmente anche diverso, che verrà documentato in corso di causa ed all'esito delle ulteriori produzioni istruttorie che parte attrice si riserva di effettuare anche in relazione con le conclusioni e deduzioni di controparte e nel rispetto dei termini di cui all'art. 183 c.p.c.. … In ogni caso, con vittoria di spese…”.
Premetteva l'attore di essere stato un funzionario del Ministero (in quiescenza dal 1 CP_4
aprile 2014) e, segnatamente, di aver ricoperto, dopo essere entrato nella Polizia di Stato il 22 settembre 1980, importanti incarichi pubblici anche in diretta dipendenza della Presidenza della
Repubblica; di essere stato, altresì, comandato per un periodo fuori ruolo presso il SISDE, rivestendo il ruolo di Direttore di Sezione ed ivi svolgendo rilevanti funzioni;
di avere successivamente avviato, una volta andato in pensione, iniziative imprenditoriali assieme a
[...]
di avere conosciuto, tramite quest'ultimo, il quale aveva instaurato con CP_3 Controparte_2
lui un rapporto personale e professionale e gli aveva affidato plurimi incarichi di diversa natura.
Riferiva che, nel corso di tale frequentazione, era maturata tra le parti l'idea che Controparte_2
potesse acquisire una quota del capitale della C & C s.r.l., società partecipata dall'attore e dal avente quale oggetto sociale l'attività di depositeria giudiziaria e di vendita all'asta di CP_3 opere d'arte e di beni sottoposti a sequestro e a confisca;
che in tale contesto le parti avessero sottoscritto tre scritture private (rispettivamente due il 13 aprile 2016 e una il 7 dicembre del 2016): con la prima, le parti avevano convenuto la cessione da parte di e Parte_1 [...]
di 24 tra articoli di antiquariato e opere d'arte per il corrispettivo di 4 milioni di Euro;
con CP_3
la seconda aveva conferito mandato ai medesimi venditori di cedere le stesse Controparte_2
opere a terzi alle condizioni convenute;
con la terza scrittura le parti avevano convenuto la sostituzione di talune delle opere d'arte previste nel primo atto con altre e, inoltre, Controparte_2
2 aveva affidato espresso mandato a vendere le opere d'arte acquistate non più a e Parte_1
bensì alla società C & C S.r.l.; infine, le parti avevano pattuito (diversamente da Controparte_3
quanto fatto in precedenza), che, in caso di mancata vendita delle opere d'arte entro il termine di 5 anni, solo una parte di esse (e segnatamente quelle espressamente individuate nell'atto) avrebbero dovuto essere riacquistate dai venditori per un prezzo di Euro 800.000,00.
Tanto premesso, l'attore riferiva che, di seguito alla sottoscrizione delle richiamate scritture, fosse comparso un articolo di stampa che aveva proposto una ricostruzione dello svolgimento dei fatti del tutto diverso da quello desumibile dal contenuto di esse: il giornalista autore dell'articolo aveva sostenuto, infatti, che la ragione per la quale avesse corrisposto l'ingente somma Controparte_2 di denaro nei confronti dell'attore e del fosse connessa al pregresso ruolo svolto dal CP_3 nei Servizi segreti, con notevole pregiudizio per l'immagine del che aveva Parte_1 Parte_1
agito per la tutela dei suoi diritti, considerando la ricostruzione proposta diffamatoria.
In ogni caso, a seguito della pubblicazione dell'articolo, era stato dato avvio ad accertamenti da parte della Guardia di Finanza di Roma ed era stato iscritto presso la Procura della Repubblica di
Roma il procedimento n. 23083/2017 R.G.N.R. nel quale era stato contestato al e al Parte_1
che la compravendita fosse avvenuta nell'ambito dell'esercizio dell'attività commerciale CP_3
di una società di fatto costituitasi tra i medesimi, e non tra privati, con contestazione al Parte_1 della violazione dell'obbligo di corresponsione dell'IVA ed accertamento dell'obbligo di corrispondere da parte dello stesso all'Erario un importo complessivo (comprese le sanzioni) di
Euro 2,4 milioni.
Invero, l'attore sosteneva che con le tre scritture private le parti avessero inteso celare un'operazione del tutto diversa da quella ipotizzata nell'articolo di stampa citato: segnatamente,
e avevano inteso dare esecuzione ad una operazione finalizzata a Parte_1 CP_3 CP_2
consentire al di dare un apporto di capitale all'attività della società C & C S.r.l., di cui CP_2
erano soci e e che, pertanto, i contratti intercorsi fossero stati simulati, essendo Parte_1 CP_3
stato il negozio dissimulato un contratto di associazione in partecipazione prodromico all'ingresso di all'interno della compagine sociale della C&C s.r.l., operazione poi non Controparte_2
perfezionatasi per il clamore mediatico determinato dalla richiamata pubblicazione.
Sennonché, le conseguenze derivate all'attore dalla stipulazione dei contratti per cui è causa sarebbero state – a dire del medesimo - disastrose sul piano economico, essendo stato egli raggiunto da richieste di pagamento di imposte e sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate per il compimento dell'apparente operazione di compravendita delle opere d'arte, ricostruita non come una vendita tra privati ma come una vendita operata da una società “di fatto” e come tale soggetta ad IVA: donde il suo interesse a far emergere il reale contenuto degli accordi intercorsi con CP_2
3 Riferiva, peraltro, di avere invitato il convenuto a concordare una soluzione negoziale CP_2 che consentisse di far emergere l'accordo simulatorio, senza ottenere riscontro positivo da parte sua;
cosicché fosse stato necessario promuovere la presente azione al fine di far accertare il reale contenuto degli accordi raggiunti con il medesimo.
Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, il difetto di interesse ad Controparte_2
agire del sul presupposto che l'attore non potesse neppure in astratto ottenere alcuna Parte_1 reale utilità dall'eventuale accoglimento della sua domanda di accertamento della simulazione, in ragione della non vincolatività di quest'ultimo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
Nel merito, negava che la sua volontà negoziale fosse mai stata quella di eseguire operazioni di
'private equity' in favore della C&C S.r.l., essendosi il trasferimento di denaro inserito, al contrario, nell'ambito di una vicenda ben più complessa oggetto di esame in sede penale, nel contesto di un procedimento nel quale l'attore e l'altra parte convenuta risultano essere indagati.
Esponeva, in sintesi, che i pagamenti compiuti da parte sua nei confronti di e Parte_1 CP_3
fossero stati eseguiti nell'ambito del rapporto instauratosi con i medesimi, allorché essi si erano proposti, anche in ragione dell'attività in precedenza svolta dal per lo svolgimento di Parte_1
attività di indagine al fine di verificare la veridicità delle 'voci' che circolavano su alcuni magistrati legati alle vicende giudiziarie di (fratello del convenuto) e che avrebbero potuto Persona_1 riabilitarne l'immagine pubblica;
ma che, alla luce della falsità dei riscontri forniti e dei documenti consegnati al da parte dei due, i medesimi fossero stati rinviati a giudizio per il reato di CP_2
calunnia ai danni dei magistrati oggetto delle loro ricerche. Il convenuto riferiva di avere quindi pagato la somma di denaro indicata nei contratti sottoscritti con le altre parti del giudizio, mediante bonifico, in parte a titolo di anticipo sul corrispettivo pattuito per l'incarico conferito loro e di avere indicato nella causale 'acquisto opere d'arte' ovvero 'pagamento opere d'arte', su loro richiesta;
di avere poi versato ulteriori somme nei loro confronti, a seguito di insistente richiesta, al fine di fornire loro un aiuto economico per l'acquisto di un terreno nel Comune di Roma su cui sviluppare un'attività di deposito e vendita dei beni (soprattutto autovetture) oggetto di sequestro giudiziario, al solo scopo di non incrinare il rapporto instauratosi e, soprattutto, di non compromettere la loro attività di ricerca ancora in corso e comunque rifiutando espressamente la proposta rivoltagli di partecipare direttamente alla loro attività.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “I) in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire in capo al sig. per le ragioni indicate ….; II) nel merito, Parte_1
rigettare la domanda di simulazione così come formulata dal sig. per le ragioni Parte_1 indicate….Con vittoria di onorari, diritti e spese”.
4 pur ritualmente citato a comparire in giudizio, non si costituiva e ne era Controparte_3
dichiarata la contumacia.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 18 settembre 2024, ex art. 127 ter c.p.c.; all'esito, il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
***********
Le domande formulate dall'attore sono parzialmente fondate e devono essere, pertanto, accolte nei limiti che di seguito si espongono.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione, sollevata da parte convenuta, di difetto di interesse ad agire dell'attore alla proposizione della domanda di accertamento della simulazione ex art. 100
c.p.c..
Sul punto si richiama, in quanto condivisibile, l'orientamento secondo il quale “In tema di simulazione, il terzo non ha, in quanto tale, un interesse generalizzato ad ottenere il ripristino della situazione reale, ma solo se la sua posizione giuridica risulti negativamente incisa dall'apparenza dell'atto, mentre va sempre riconosciuto l'interesse della parte contrattuale ad esercitare l'azione di simulazione in quanto volta all'accertamento dell'inefficacia totale o parziale del contratto e dei reali rapporti tra le parti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto l'interesse dell'attore quale contraente e non terzo alla dichiarazione di simulazione assoluta dell'atto di cessione di quote sociali in quanto diretta al ripristino della titolarità anche formale delle quote sociali, così facendo venire meno
l'apparenza contrattuale)” (così Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 28610 del 20/12/2013).
Nel merito, la domanda di accertamento formulata dall'attore è parzialmente fondata.
Va premesso che la simulazione determina la parvenza esteriore di un contratto, creata volontariamente dalle parti al fine di mostrare una realtà non corrispondente, in tutto o in parte, all'effettivo assetto dei loro interessi economici: le parti perseguono, dunque, l'intento di creare, nei confronti dei terzi, l'apparenza del trasferimento di un diritto o dell'assunzione di un'obbligazione, tramite un contrasto consapevole e concordato tra la volontà e la dichiarazione.
La simulazione è volta, quindi, a far apparire la costituzione fra i soggetti contraenti di un rapporto inesistente, che le parti non hanno inteso costituire, allorché la loro intenzione era quella di far sorgere tra loro un rapporto diverso;
e l'azione di simulazione è volta all' accertamento dell'inefficacia totale o parziale del contratto e il reale rapporto intercorrente tra le parti.
5 Nel caso di specie, l'attore ha dedotto che le scritture sottoscritte dalle parti fossero simulate e che dissimulassero la conclusione tra loro di un contratto di associazione in partecipazione, in forza del quale il convenuto avesse inteso conferire capitale nella società C & C s.r.l., nella Controparte_2
prospettiva di un futuro ingresso dello stesso nella compagine societaria. CP_2
Il convenuto non ha contestato la circostanza che le parti non avessero inteso assumere l'una nei confronti delle altre le obbligazioni reciproche desumibili dalle scritture prodotte, ma ha negato che il contenuto del contratto dissimulato fosse quello individuato dall'attore.
Non v'è quindi da dubitare in ordine al fatto che le parti non avessero inteso concludere tra loro un contratto di compravendita di opere d'arte ed un contratto di mandato collegato al primo che assumessero tra loro alcuna efficacia;
mentre si ritiene non sia stata raggiunta prova del fatto che l'intenzione delle parti fosse stata quella di consentire al di conferire denaro nella società CP_2
C & C s.r.l., nel contesto di un rapporto di associazione in partecipazione, prodromico al successivo ingresso di all'interno della compagine sociale della stessa. Controparte_2
Invero, a sostegno del proprio assunto, l'attore, onerato della prova della fondatezza della sua pretesa, non ha fornito alcun elemento di riscontro: non assume alcun rilievo probatorio in ordine alla natura effettiva del rapporto intercorso tra le parti, la mail prodotta in atti dall'attore quale allegato 7, inviata dal a recando la stessa una ricostruzione unilaterale CP_3 Controparte_2
delle asserite pregresse intese intercorse tra le parti, del cui contenuto effettivo non è dato sapere nulla;
né ancora si ritiene significativo il contenuto della mail (prodotta quale allegato 4) che risulta inviata dal allo stesso che denota anzi soltanto l'atteggiamento positivo del Parte_1 CP_2 mittente in ordine all'eventuale futuro ingresso del in un progetto imprenditoriale CP_2
comune e sconfessa, anzi, il pregresso raggiungimento di alcun accordo in tal senso tra le parti.
Ancora priva di rilievo probatorio, la produzione in atti da parte dell'attore della copia della scrittura recante la data del 24 marzo 2016, dalla quale risulterebbe che la corresponsione della somma di euro 4.000.000 da parte di sarebbe avvenuta a titolo di finanziamento Controparte_2 infruttifero personale dell'attore e del convenuto contumace, per la realizzazione delle finalità progettuali della C & C s.r.l. e che la consegna delle opere d'arte nei confronti del convenuto sarebbe avvenuta a titolo di pegno, sia in quanto essa non reca la sottoscrizione del convenuto
[...] ed ancora perché la stessa disvelerebbe comunque un contenuto dell'eventuale accordo CP_2
dissimulato del tutto diverso rispetto a quello allegato in questa sede.
Quanto alle dedotte plurime incongruenze asseritamente rinvenibili nei contratti di compravendita e di mandato, il rilevo di esse, ove anche compiuto, non comproverebbe di per sé l'assunto dell'attore in ordine al contenuto del contratto dissimulato.
6 L'attore ha poi chiesto l'ammissione dell'interrogatorio formale di entrambe le parti convenute, sennonché tale mezzo di prova non è stato ammesso, essendo i capitoli di prova che la parte avrebbe voluto fossero sottoposti al inidonei a provocarne la confessione della pare contumace ed CP_3
avendo ad oggetto, invece, i capitoli di prova da sottoporre a circostanze Controparte_2
irrilevanti ai fini della decisione.
E' stata poi respinta l'istanza di assunzione della prova testimoniale formulata dall'attore, dati i limiti di ammissibilità di essa posti dall'art. 1417 c.c..
In ragione della parziale soccombenza reciproca, si ritiene equo, infine, disporre compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- in accoglimento parziale delle domande formulate dall'attore, accerta la simulazione relativa tra le parti dei contratti (due dei quali recanti le date del 13.04.2016 e uno del 7.12.2016 per cui è causa) e l'inefficacia di essi tra le parti;
- respinge la domanda di accertamento dell'efficacia tra le parti del contratto dissimulato descritto in motivazione;
- dispone compensazione delle spese tra le parti.
Roma, 1 aprile 2025
Il Giudice
Laura Centofanti
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice Laura Centofanti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 50123 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 18 settembre 2024
TRA
(C.F. ), residente in [...], Formello Parte_1 C.F._1
(Roma), rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Casagni Lippi, elettivamente domiciliato presso lo
Studio in Roma, Via Panama n. 52; Controparte_1
- attore
E
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e residente in Controparte_2 C.F._2
Vaprio D'Adda (MI), via San Pietro, n. 1, rappresentato e difeso dagli Avv. prof. Andrea Di Porto e
Niccolò Ghedini, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, Via Giovanni
Battista Martini n. 13;
(C.F. ) residente in [...], Roma;
contumace Controparte_3 C.F._3
- convenuti
1 nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l'udienza del
18 settembre 2024, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e dinanzi al Tribunale di Roma, per sentir “accertare e dichiarare che CP_2 Controparte_3
le scritture private definite come il Contratto di Cessione di Beni Mobili del 13.04.2016, il
Contratto di Mandato del 13.04.2016 e il Secondo Contratto di Cessione di Beni Mobili del
7.12.2016 sono negozi giuridici e/o contratti simulati e per l'effetto accertarne la nullità/invalidità
e comunque l'inefficacia inter partes;
accertare come efficace tra le parti il negozio dissimulato espressione dell'accordo simulatorio voluto effettivamente dalle parti per come già indicato in narrativa nel presente atto di citazione e comunque quello, eventualmente anche diverso, che verrà documentato in corso di causa ed all'esito delle ulteriori produzioni istruttorie che parte attrice si riserva di effettuare anche in relazione con le conclusioni e deduzioni di controparte e nel rispetto dei termini di cui all'art. 183 c.p.c.. … In ogni caso, con vittoria di spese…”.
Premetteva l'attore di essere stato un funzionario del Ministero (in quiescenza dal 1 CP_4
aprile 2014) e, segnatamente, di aver ricoperto, dopo essere entrato nella Polizia di Stato il 22 settembre 1980, importanti incarichi pubblici anche in diretta dipendenza della Presidenza della
Repubblica; di essere stato, altresì, comandato per un periodo fuori ruolo presso il SISDE, rivestendo il ruolo di Direttore di Sezione ed ivi svolgendo rilevanti funzioni;
di avere successivamente avviato, una volta andato in pensione, iniziative imprenditoriali assieme a
[...]
di avere conosciuto, tramite quest'ultimo, il quale aveva instaurato con CP_3 Controparte_2
lui un rapporto personale e professionale e gli aveva affidato plurimi incarichi di diversa natura.
Riferiva che, nel corso di tale frequentazione, era maturata tra le parti l'idea che Controparte_2
potesse acquisire una quota del capitale della C & C s.r.l., società partecipata dall'attore e dal avente quale oggetto sociale l'attività di depositeria giudiziaria e di vendita all'asta di CP_3 opere d'arte e di beni sottoposti a sequestro e a confisca;
che in tale contesto le parti avessero sottoscritto tre scritture private (rispettivamente due il 13 aprile 2016 e una il 7 dicembre del 2016): con la prima, le parti avevano convenuto la cessione da parte di e Parte_1 [...]
di 24 tra articoli di antiquariato e opere d'arte per il corrispettivo di 4 milioni di Euro;
con CP_3
la seconda aveva conferito mandato ai medesimi venditori di cedere le stesse Controparte_2
opere a terzi alle condizioni convenute;
con la terza scrittura le parti avevano convenuto la sostituzione di talune delle opere d'arte previste nel primo atto con altre e, inoltre, Controparte_2
2 aveva affidato espresso mandato a vendere le opere d'arte acquistate non più a e Parte_1
bensì alla società C & C S.r.l.; infine, le parti avevano pattuito (diversamente da Controparte_3
quanto fatto in precedenza), che, in caso di mancata vendita delle opere d'arte entro il termine di 5 anni, solo una parte di esse (e segnatamente quelle espressamente individuate nell'atto) avrebbero dovuto essere riacquistate dai venditori per un prezzo di Euro 800.000,00.
Tanto premesso, l'attore riferiva che, di seguito alla sottoscrizione delle richiamate scritture, fosse comparso un articolo di stampa che aveva proposto una ricostruzione dello svolgimento dei fatti del tutto diverso da quello desumibile dal contenuto di esse: il giornalista autore dell'articolo aveva sostenuto, infatti, che la ragione per la quale avesse corrisposto l'ingente somma Controparte_2 di denaro nei confronti dell'attore e del fosse connessa al pregresso ruolo svolto dal CP_3 nei Servizi segreti, con notevole pregiudizio per l'immagine del che aveva Parte_1 Parte_1
agito per la tutela dei suoi diritti, considerando la ricostruzione proposta diffamatoria.
In ogni caso, a seguito della pubblicazione dell'articolo, era stato dato avvio ad accertamenti da parte della Guardia di Finanza di Roma ed era stato iscritto presso la Procura della Repubblica di
Roma il procedimento n. 23083/2017 R.G.N.R. nel quale era stato contestato al e al Parte_1
che la compravendita fosse avvenuta nell'ambito dell'esercizio dell'attività commerciale CP_3
di una società di fatto costituitasi tra i medesimi, e non tra privati, con contestazione al Parte_1 della violazione dell'obbligo di corresponsione dell'IVA ed accertamento dell'obbligo di corrispondere da parte dello stesso all'Erario un importo complessivo (comprese le sanzioni) di
Euro 2,4 milioni.
Invero, l'attore sosteneva che con le tre scritture private le parti avessero inteso celare un'operazione del tutto diversa da quella ipotizzata nell'articolo di stampa citato: segnatamente,
e avevano inteso dare esecuzione ad una operazione finalizzata a Parte_1 CP_3 CP_2
consentire al di dare un apporto di capitale all'attività della società C & C S.r.l., di cui CP_2
erano soci e e che, pertanto, i contratti intercorsi fossero stati simulati, essendo Parte_1 CP_3
stato il negozio dissimulato un contratto di associazione in partecipazione prodromico all'ingresso di all'interno della compagine sociale della C&C s.r.l., operazione poi non Controparte_2
perfezionatasi per il clamore mediatico determinato dalla richiamata pubblicazione.
Sennonché, le conseguenze derivate all'attore dalla stipulazione dei contratti per cui è causa sarebbero state – a dire del medesimo - disastrose sul piano economico, essendo stato egli raggiunto da richieste di pagamento di imposte e sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate per il compimento dell'apparente operazione di compravendita delle opere d'arte, ricostruita non come una vendita tra privati ma come una vendita operata da una società “di fatto” e come tale soggetta ad IVA: donde il suo interesse a far emergere il reale contenuto degli accordi intercorsi con CP_2
3 Riferiva, peraltro, di avere invitato il convenuto a concordare una soluzione negoziale CP_2 che consentisse di far emergere l'accordo simulatorio, senza ottenere riscontro positivo da parte sua;
cosicché fosse stato necessario promuovere la presente azione al fine di far accertare il reale contenuto degli accordi raggiunti con il medesimo.
Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, il difetto di interesse ad Controparte_2
agire del sul presupposto che l'attore non potesse neppure in astratto ottenere alcuna Parte_1 reale utilità dall'eventuale accoglimento della sua domanda di accertamento della simulazione, in ragione della non vincolatività di quest'ultimo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
Nel merito, negava che la sua volontà negoziale fosse mai stata quella di eseguire operazioni di
'private equity' in favore della C&C S.r.l., essendosi il trasferimento di denaro inserito, al contrario, nell'ambito di una vicenda ben più complessa oggetto di esame in sede penale, nel contesto di un procedimento nel quale l'attore e l'altra parte convenuta risultano essere indagati.
Esponeva, in sintesi, che i pagamenti compiuti da parte sua nei confronti di e Parte_1 CP_3
fossero stati eseguiti nell'ambito del rapporto instauratosi con i medesimi, allorché essi si erano proposti, anche in ragione dell'attività in precedenza svolta dal per lo svolgimento di Parte_1
attività di indagine al fine di verificare la veridicità delle 'voci' che circolavano su alcuni magistrati legati alle vicende giudiziarie di (fratello del convenuto) e che avrebbero potuto Persona_1 riabilitarne l'immagine pubblica;
ma che, alla luce della falsità dei riscontri forniti e dei documenti consegnati al da parte dei due, i medesimi fossero stati rinviati a giudizio per il reato di CP_2
calunnia ai danni dei magistrati oggetto delle loro ricerche. Il convenuto riferiva di avere quindi pagato la somma di denaro indicata nei contratti sottoscritti con le altre parti del giudizio, mediante bonifico, in parte a titolo di anticipo sul corrispettivo pattuito per l'incarico conferito loro e di avere indicato nella causale 'acquisto opere d'arte' ovvero 'pagamento opere d'arte', su loro richiesta;
di avere poi versato ulteriori somme nei loro confronti, a seguito di insistente richiesta, al fine di fornire loro un aiuto economico per l'acquisto di un terreno nel Comune di Roma su cui sviluppare un'attività di deposito e vendita dei beni (soprattutto autovetture) oggetto di sequestro giudiziario, al solo scopo di non incrinare il rapporto instauratosi e, soprattutto, di non compromettere la loro attività di ricerca ancora in corso e comunque rifiutando espressamente la proposta rivoltagli di partecipare direttamente alla loro attività.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “I) in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire in capo al sig. per le ragioni indicate ….; II) nel merito, Parte_1
rigettare la domanda di simulazione così come formulata dal sig. per le ragioni Parte_1 indicate….Con vittoria di onorari, diritti e spese”.
4 pur ritualmente citato a comparire in giudizio, non si costituiva e ne era Controparte_3
dichiarata la contumacia.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 18 settembre 2024, ex art. 127 ter c.p.c.; all'esito, il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
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Le domande formulate dall'attore sono parzialmente fondate e devono essere, pertanto, accolte nei limiti che di seguito si espongono.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione, sollevata da parte convenuta, di difetto di interesse ad agire dell'attore alla proposizione della domanda di accertamento della simulazione ex art. 100
c.p.c..
Sul punto si richiama, in quanto condivisibile, l'orientamento secondo il quale “In tema di simulazione, il terzo non ha, in quanto tale, un interesse generalizzato ad ottenere il ripristino della situazione reale, ma solo se la sua posizione giuridica risulti negativamente incisa dall'apparenza dell'atto, mentre va sempre riconosciuto l'interesse della parte contrattuale ad esercitare l'azione di simulazione in quanto volta all'accertamento dell'inefficacia totale o parziale del contratto e dei reali rapporti tra le parti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto l'interesse dell'attore quale contraente e non terzo alla dichiarazione di simulazione assoluta dell'atto di cessione di quote sociali in quanto diretta al ripristino della titolarità anche formale delle quote sociali, così facendo venire meno
l'apparenza contrattuale)” (così Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 28610 del 20/12/2013).
Nel merito, la domanda di accertamento formulata dall'attore è parzialmente fondata.
Va premesso che la simulazione determina la parvenza esteriore di un contratto, creata volontariamente dalle parti al fine di mostrare una realtà non corrispondente, in tutto o in parte, all'effettivo assetto dei loro interessi economici: le parti perseguono, dunque, l'intento di creare, nei confronti dei terzi, l'apparenza del trasferimento di un diritto o dell'assunzione di un'obbligazione, tramite un contrasto consapevole e concordato tra la volontà e la dichiarazione.
La simulazione è volta, quindi, a far apparire la costituzione fra i soggetti contraenti di un rapporto inesistente, che le parti non hanno inteso costituire, allorché la loro intenzione era quella di far sorgere tra loro un rapporto diverso;
e l'azione di simulazione è volta all' accertamento dell'inefficacia totale o parziale del contratto e il reale rapporto intercorrente tra le parti.
5 Nel caso di specie, l'attore ha dedotto che le scritture sottoscritte dalle parti fossero simulate e che dissimulassero la conclusione tra loro di un contratto di associazione in partecipazione, in forza del quale il convenuto avesse inteso conferire capitale nella società C & C s.r.l., nella Controparte_2
prospettiva di un futuro ingresso dello stesso nella compagine societaria. CP_2
Il convenuto non ha contestato la circostanza che le parti non avessero inteso assumere l'una nei confronti delle altre le obbligazioni reciproche desumibili dalle scritture prodotte, ma ha negato che il contenuto del contratto dissimulato fosse quello individuato dall'attore.
Non v'è quindi da dubitare in ordine al fatto che le parti non avessero inteso concludere tra loro un contratto di compravendita di opere d'arte ed un contratto di mandato collegato al primo che assumessero tra loro alcuna efficacia;
mentre si ritiene non sia stata raggiunta prova del fatto che l'intenzione delle parti fosse stata quella di consentire al di conferire denaro nella società CP_2
C & C s.r.l., nel contesto di un rapporto di associazione in partecipazione, prodromico al successivo ingresso di all'interno della compagine sociale della stessa. Controparte_2
Invero, a sostegno del proprio assunto, l'attore, onerato della prova della fondatezza della sua pretesa, non ha fornito alcun elemento di riscontro: non assume alcun rilievo probatorio in ordine alla natura effettiva del rapporto intercorso tra le parti, la mail prodotta in atti dall'attore quale allegato 7, inviata dal a recando la stessa una ricostruzione unilaterale CP_3 Controparte_2
delle asserite pregresse intese intercorse tra le parti, del cui contenuto effettivo non è dato sapere nulla;
né ancora si ritiene significativo il contenuto della mail (prodotta quale allegato 4) che risulta inviata dal allo stesso che denota anzi soltanto l'atteggiamento positivo del Parte_1 CP_2 mittente in ordine all'eventuale futuro ingresso del in un progetto imprenditoriale CP_2
comune e sconfessa, anzi, il pregresso raggiungimento di alcun accordo in tal senso tra le parti.
Ancora priva di rilievo probatorio, la produzione in atti da parte dell'attore della copia della scrittura recante la data del 24 marzo 2016, dalla quale risulterebbe che la corresponsione della somma di euro 4.000.000 da parte di sarebbe avvenuta a titolo di finanziamento Controparte_2 infruttifero personale dell'attore e del convenuto contumace, per la realizzazione delle finalità progettuali della C & C s.r.l. e che la consegna delle opere d'arte nei confronti del convenuto sarebbe avvenuta a titolo di pegno, sia in quanto essa non reca la sottoscrizione del convenuto
[...] ed ancora perché la stessa disvelerebbe comunque un contenuto dell'eventuale accordo CP_2
dissimulato del tutto diverso rispetto a quello allegato in questa sede.
Quanto alle dedotte plurime incongruenze asseritamente rinvenibili nei contratti di compravendita e di mandato, il rilevo di esse, ove anche compiuto, non comproverebbe di per sé l'assunto dell'attore in ordine al contenuto del contratto dissimulato.
6 L'attore ha poi chiesto l'ammissione dell'interrogatorio formale di entrambe le parti convenute, sennonché tale mezzo di prova non è stato ammesso, essendo i capitoli di prova che la parte avrebbe voluto fossero sottoposti al inidonei a provocarne la confessione della pare contumace ed CP_3
avendo ad oggetto, invece, i capitoli di prova da sottoporre a circostanze Controparte_2
irrilevanti ai fini della decisione.
E' stata poi respinta l'istanza di assunzione della prova testimoniale formulata dall'attore, dati i limiti di ammissibilità di essa posti dall'art. 1417 c.c..
In ragione della parziale soccombenza reciproca, si ritiene equo, infine, disporre compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- in accoglimento parziale delle domande formulate dall'attore, accerta la simulazione relativa tra le parti dei contratti (due dei quali recanti le date del 13.04.2016 e uno del 7.12.2016 per cui è causa) e l'inefficacia di essi tra le parti;
- respinge la domanda di accertamento dell'efficacia tra le parti del contratto dissimulato descritto in motivazione;
- dispone compensazione delle spese tra le parti.
Roma, 1 aprile 2025
Il Giudice
Laura Centofanti
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