Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 02/04/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 02.04.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Galeone e Dario Parte_1
Salvatore Scaligna Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 in giudizio dagli avv. Enzo Morrico, Antonello Di Rosa, Lorena Carleo, Matteo Lauro ed Enrico Claudio Schiavone Resistente
Oggetto: risarcimento danno ex art. 2087 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 04.10.2022 il ricorrente - premesso di aver lavorato alle dipendenze della presso lo stabilimento di Taranto dal Controparte_2
24.07.1973 al 31.12.1995 svolgendo la mansione di congegnatore/aggiustatore presso l'officina meccanica impiantisti, sita all'interno dello stabilimento, nonché a bordo delle unità navali ormeggiate presso il cantiere di Taranto - conveniva in giudizio la per sentir condannare la stessa al risarcimento, ex Controparte_1 art. 2087 c.c., dei danni patiti in conseguenza della patologia “placche pleuriche bilaterali dei lobi superiori e della pleura diaframmatica” asseritamente contratta a causa dell'attività lavorativa svolta;
danni che venivano quantificati dal ricorrente in € 7.960,00.
In particolare, il ricorrente riferiva che, nello svolgimento della propria attività lavorativa, era stato esposto in modo continuativo a polveri e fibre di amianto, senza che la avesse adottato strumenti e presidi idonei ad impedire o Controparte_1 contenere il contatto con tale sostanza nociva (impianti di areazione/aspirazione
Si costituiva in giudizio la società convenuta la quale escludeva il nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la patologia denunciata dal ricorrente, nonchè la propria responsabilità a titolo di colpa, stante l'assenza, all'epoca dei fatti, della consapevolezza in ordine alla pericolosità dell'amianto e dell'esposizione allo stesso, oltre che di dispositivi idonei a ridurre la contrazione di patologie asbesto correlate.
Pertanto, contestato quanto dedotto in ricorso, insisteva per il rigetto della domanda.
La causa, istruita a mezzo di testimoni e consulenza medico-legale, veniva discussa oralmente all'udienza del 02.04.2025 ed era decisa con la presente sentenza contestuale.
Tanto premesso, nel merito, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
Si osserva che, con il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio, il ricorrente propone nei confronti del proprio ex datore di lavoro, domanda di risarcimento del danno complementare. Tale tipologia di danno, che si configura in caso di malattia/infortunio occorso al lavoratore nell'ambito del rapporto lavorativo, si sostanzia nella differenza e, dunque nella maggior somma eventualmente dovuta dal datore di lavoro per il risarcimento del danno liquidato alla luce dei parametri civilistici, rispetto a quanto corrisposto dall' a titolo di indennità/rendita per CP_3 la medesima lesione.
Il carattere problematico del danno complementare è strettamente legato al fatto che il risarcimento del danno in ambito lavoristico è contraddistinto da un'articolazione complessa in quanto si fonda su un doppio binario: da un lato vi
è la tutela indennitaria erogata dall' che rinviene il suo fondamento nell'art. CP_3
38 Cost., la cui finalità è quella di garantire al lavoratore infortunato sul lavoro un sostegno adeguato, di tipo economico e sanitario per liberarlo dal bisogno, in un momento in cui è impossibilitato a svolgere la prestazione lavorativa;
dall'altro, vi
è il diritto al risarcimento del danno integrale, esperibile nei confronti del datore di lavoro che, nel caso di pregiudizio alla salute, rinviene il suo fondamento nell'art. 32 Cost..
I fattori che portano ad una non coincidenza tra il risarcimento del danno e l'indennizzo erogato dall' e, pertanto, danno luogo alla problematica del danno CP_3 complementare consistono nel fatto che l'indennità non ristora e non copre CP_3 tutte le voci di danno coperte dal risarcimento del danno liquidato in sede civilistica.
Ad oggi, infatti, rientrano nella tutela indennitaria il danno patrimoniale per inabilità temporanea assoluta;
in caso di inabilità permanente, il danno biologico dal 6% o il danno patrimoniale dal 16%; la rendita ai superstiti;
le spese mediche pagate dall' CP_3
Costituiscono, invece, danni complementari (o danno differenziale qualitativo), ab origine estranei alla copertura assicurativa obbligatoria , e quindi interamente CP_3 risarcibili dal datore di lavoro, secondo le regole civilistiche:
1) i danni cd. micropermanenti che non raggiungono la soglia minima del 6 %, sia patrimoniali che biologici;
2) il danno temporaneo biologico, a differenza di quello temporaneo patrimoniale, coperto dall'indennità giornaliera di cui all'art. 66, comma 1, TU;
3) il danno patrimoniale per le menomazioni inferiori al 16%, per le quali l'indennizzo copre solo il danno biologico in forma capitale;
CP_3
4) il danno non patrimoniale invocato iure proprio dai superstiti, in caso di eventi mortali, per il quale opera la tutela risarcitoria civile.
5) il danno morale, i pregiudizi esistenziali, il danno tanatologico o terminale.
Diversi sono, inoltre, i presupposti cui è ancorata la spettanza della tutela assicurativa e del risarcimento del danno. CP_3
Il risarcimento del danno differenziale, infatti, presuppone l'accertamento di una responsabilità in capo al datore di lavoro per l'infortunio occorso, riconducibile ad una violazione dei doveri datoriali di cui all'art. 2087 c.c..
Premesse tali differenze funzionali e strutturali tra le due forme di tutela spettanti al lavoratore in caso di infortunio o malattia professionale, la giurisprudenza ha ribadito che le somme eventualmente a tale titolo versate dall'istituto assicuratore non possono considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato od ammalato, nel senso che esse devono semplicemente detrarsi dal totale del risarcimento spettante al lavoratore.
Tanto chiarito, nel caso in esame, al fine di pronunciarsi sulla sussistenza o meno del diritto al danno complementare vantato dal ricorrente, occorrerà verificare se sussista una responsabilità per la patologia contratta riconducibile al datore di lavoro ex art. 2087 c.c. Tale disposizione impone al datore di lavoro di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore adottando tutte le misure richieste dalla particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica. Proprio in quanto norma “aperta”, calata nella realtà dinamica e nel contesto socio-lavorativo concreto, essa impone al datore di lavoro non solo l'adozione di tutte le cautele preesistenti e collaudate, previste dalla legge a fronte di rischi specifici correlati al tipo di attività esercitata, ma anche l'adozione di qualunque misura idonea a neutralizzare fattori di rischio conosciuti sulla base della scienza e dell'esperienza del momento storico (Cass. n.
8911/2019; Cass. n. 24217/2017).
Come in precedenza già accennato, nel più generale panorama del risarcimento del danno l'art. 2087 c.c. non si configura, ormai pacificamente, come ipotesi di responsabilità oggettiva o da posizione (Cass. n. 3785/2009; Cass. n. 14192/2012) ma configura piuttosto una responsabilità di natura contrattuale, da inadempimento agli obblighi di protezione datoriali. Essa, pertanto, è modellata sullo schema della responsabilità ex art. 1218 c.c. e presuppone che l'evento dannoso sia imputabile al datore di lavoro a titolo di colpa, intesa come difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore.
La natura contrattuale di tale ipotesi di responsabilità si riverbera sul riparto dell'onere probatorio.
La giurisprudenza, infatti, sostiene da tempo che incomba sul lavoratore che lamenti la natura professionale dell'infortunio/malattia e la sua riconducibilità alla violazione dell'art. 2087 cc, l'onere di provare: l'esistenza del danno, la nocività dell'ambiente di lavoro e la sussistenza del nesso di derivazione causale tra l'una e l'altra (Cass. n. 5749/2019).
Solo qualora tale prova venga positivamente raggiunta, spetterà al datore di lavoro l'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie a scongiurare il verificarsi del danno (Cass. n.
40998/2021; Cass. n. 16869/2020).
Ebbene, nel caso di specie il ricorrente ha assolto al proprio onere probatorio in ordine ai diversi presupposti della responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c.
Difatti, dall'istruttoria svolta e dalla documentazione depositata, è emerso che il ricorrente, durante tutto l'arco del proprio rapporto lavorativo alle dipendenze della ossia dal 1973 al 1995, ha svolto la propria prestazione Controparte_1 lavorativa in ambiente “nocivo” in quanto caratterizzato dalla presenza di polveri e fibre di amianto.
La presenza di amianto che caratterizzava il luogo di lavoro era strettamente connessa alle mansioni di congegnatore/aggiustatore svolte dal posto che Pt_1 lo stesso, allorquando provvedeva allo smontaggio e riparazione delle tubazioni di caldaie, impianti di riscaldamento e condotte termiche presenti a bordo delle unità navali, rimuoveva, mediante rottura e taglio, i pannelli e rivestimenti in amianto, che si liberava sotto forma di polvere. Tali operazioni venivano svolte in ambienti non areati e senza l'adozione di specifici dispositivi protettivi delle vie aeree (cfr. dich. teste “(…) posso riferire che l'amianto era presente a bordo delle Tes_1 navi su cui lavorava il signor come coibentazione di tubazioni di caldaie, Pt_1 condotte termiche, impianti di riscaldamento. In particolare, insieme al signor Pt_1 prevedevamo alla decoibentazione ossia alla rimozione dei pannelli di amianto dalle tubazioni e dagli altri pezzi delle riparazioni mediante l'impiego di martelli, scalpelli
e altri attrezzi, ciò che determinava la propagazione di polveri libere di amianto negli ambienti lavorativi a bordo delle navi e nelle officine in cui venivano effettuate le riparazioni (…)posso riferire che tanto a bordo delle navi che nelle officine in cui lavorava il signor erano assenti impianti di aspirazione delle polveri e che, Pt_1 solo occasionalmente, ci venivano fornite delle mascherine di tipo usa e getta
(…)nessuna informazione ci veniva fornita dalla datrice di lavoro circa i rischi presenti nelle lavorazioni cui era addetto il signor ). Pt_1
L'esposizione ad amianto del ricorrente sul luogo di lavoro è, inoltre, dimostrata, per il periodo dal 1973 al 1990, dalla certificazione ex art. 13 co. 8 l. 267/92 CP_3 depositata in atti (cfr. all. 3 ricorr.).
A fronte della provata nocività dell'ambiente di lavoro e dell'esposizione a rischio specifico non è stata fornita prova in ordine alla adozione, da parte del datore di lavoro, di cautele ed ausili diretti ad evitare o limitare il danno.
Sotto tale profilo, parte convenuta rileva che alcun rimprovero a titolo di colpa ex art. 2087 c.c. può essere rivolto alla società datrice di lavoro posto che all'epoca non era ancora nota la pericolosità dell'esposizione ad amianto e che lo stesso materiale era lecitamente impiegato nelle lavorazioni a bordo delle unità navali.
Peraltro, la convenuta deduce che una specifica tutela dei lavoratori avverso i rischi dell'esposizione ad amianto si è avuta solo con il d.lgs. 277/91 e che, prima del
1987, non vi erano specifici ed efficaci dispositivi di protezione dall'amianto, dovendo ritenersi inapplicabile l'art. 21 DPR 303/1956 in quanto destinato a inibire la diffusione di polveri fisicamente avvertibili e oggettivamente moleste non potendo costituire regola cautelare per eventi non conosciuti all'epoca dei fatti.
Le difese di parte convenuta non colgono nel segno e non possono essere condivise in questa sede.
Si osserva, infatti, che la responsabilità dell'imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica dei lavoratore discende o da norme specifiche o, quando queste non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all'art. 2087 c.c., la quale impone all'imprenditore l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori (cfr. Cass. civ. sez. lav. sent. n. 22710/2015; Cass. 3.8 2012 n.
13956 nonché Cass.
8.10.2012 n. 17092; Cass. sez. lav. n. 18626 del 5/8/2013).
Difatti, la giurisprudenza, con riferimento ad esposizioni ad amianto antecedenti la disciplina specifica del d.lgs. 277/91 e della l. 626/94, ha ribadito che “la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, tuttavia non è circoscritta alla violazione di regole
d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico” (v. Cass. 14-1-2005 n. 644).
Alla luce di tali argomentazioni la giurisprudenza di legittimità, già da tempo (v.
Cass. n. 4721/1998 e, più di recente, Cass. n. 18626/2013; Cass. n. 18041/2014;
Cass. 17252/2016), ha fatto risalire la conoscibilità della pericolosità dell'impiego di amianto ai primi anni del '900, attraverso una puntuale analisi delle fonti normative, in quanto l'uso di materiali che lo contenevano era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre. Si imponeva, quindi, il concreto accertamento della adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. ed al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce che “nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedire o ridurre, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro” aggiungendo che “le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione”, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Devono, altresì, essere tenute presenti altre norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri,
l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione (cfr. Cass. civ. sez. lav. sent. n. 22710/2015).
Pertanto, la giurisprudenza, alla luce di tale iter argomentativo, evidenzia che
“l'imperizia, nella quale rientra la ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico - scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro” (v. tra le altre Cass. civ. sez. lav. sent. n. 22710/2015 e Cass. ord. n. 13594/2024).
Alla luce di ciò si imponeva, anche per il periodo oggetto di causa, l'adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturato all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione sia alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 cod. civ., sia, più specificamente al D.P.R. n. 303/1956.
Del resto, in tema di misure di sicurezza c.d. innominate, ex art. 2087 cod. civ., la giurisprudenza ha ribadito che “la prova liberatoria a carico del datore di lavoro risulta generalmente correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi, di norma, al datore di lavoro l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standard di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe (v. Cass.
n. 12445/2006; Cass. n. 3033/2012; Cass. n. 15082/2014; Cass. n. 4084/2018;
Cass. n. 27964/2018; Cass. n. 10319/2019)” (così Cass. ord. n. 13594/2024). Tale prova liberatoria, nel caso di specie ed a fronte della comprovata nocività dell'ambiente lavorativo, non è stata fornita dalla società datrice di lavoro non essendo stata dimostrata l'adozione di comportamenti specifici che, ancorché non espressamente dettati dalla legge (o da altre fonti equiparate), fossero tuttavia suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche degli standards di sicurezza normalmente osservati o trovassero riferimento in altre fonti analoghe (in casi analoghi v.Cass. 15.7.2014 n. 16149; Cass. 25.5.2006 n. 12445).
Quanto al danno subito, quale ulteriore elemento rilevante ai fini della responsabilità ex art. 2087 c.c., il ha dimostrato di essere affetto da “placche Pt_1 pleuriche parzialmente calcifiche in corrispondenza dei luoghi superiori bilateralmente e in corrispondenza della pleura diaframmatica a destra” (cfr. doc. medica all. 4 ricorr.).
Il ricorrente forniva, altresì, adeguata prova della sussistenza del nesso causale tra la patologia contratta e l'attività lavorativa svolta, come confermato dalle risultanze della Ctu medica disposta in corso di causa.
Il Ctu nominato, dott. , nella relazione peritale le cui conclusioni si Per_1 condividono, affermava che è affetto da “placche pleuriche Parte_1 parzialmente calcifiche in corrispondenza dei lobi superiori bilateralmente ed in corrispondenza della pleura diaframmatica a destra (…) in questo caso le placche pleuriche sono parzialmente calcifiche diffuse e bilaterali cosicché deve essere presunta l'esposizione ad amianto e, considerata l'entità delle lesioni, appare probabile che tale esposizione sia avvenuta in ambito lavorativo e, comunque, appare molto più probabile che sia avvenuta nell'ambito dell'attività lavorativa di operaio aggiustatore-congegnatore meccanico su impianti a terra e a bordo di navi civili e militari, piuttosto che in ambito extralavorativo. In base a tali considerazioni ritengo che la patologia placche pleuriche debba essere attribuita con elevata probabilità all'attività lavorativa svolta dal ricorrente (…) il danno biologico attribuibile a tale patologia è pari al 4%”.
Sulla base delle risultanze della Ctu, deve ritenersi sussistente l'elevato grado di probabilità logica tra l'esposizione a fattori di rischio e la malattia professionale contratta, con irrilevanza causale di fattori estrinseci dal rischio lavorativo. Difatti,
“in materia di nesso causale tra attività lavorativa e malattia professionale, trova diretta applicazione la regola contenuta nell' art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge” (Cass. civ., sez. lav., n. 1770/2018; Cass. lav., n.
21021/2007; in termini Cass. n° 6127/1998, n° 14565/99; n° 10448/04; n°
11149/04; n° 13928/04).
Alla luce di quanto esposto deve ritenersi raggiunta la prova in ordine all'an del danno assertivamente subito dal ricorrente.
Con riferimento al quantum il ricorrente agiva per il risarcimento del danno biologico e del danno non patrimoniale.
Le Tabelle Milanesi, quale principale criterio di riferimento ed ausilio per il risarcimento del danno non patrimoniale, nella versione successiva alle pronunce delle Sezioni Unite dell'11.11.2008, consentono la liquidazione congiunta: del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali medi;
del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione (cfr. Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico- fisica Tabelle Milano 2024).
Con riferimento al danno biologico permanente si ritiene che questo sia provato in misura pari al 4%, sulla base delle conclusioni rese dal Ctu.
Ai fini della liquidazione del danno si osserva che non sono stati allegati e provati ulteriori elementi o circostanze eccezionali e specifiche che abbiano determinato un aggravamento del danno stesso ovvero un'esorbitanza dal danno non patrimoniale standardizzato per una percentuale di invalidità del 4%, che rendano necessaria una personalizzazione connessa alle peculiarità del singolo caso. Deve, pertanto, escludersi l'applicazione dell'aumento percentuale richiesto in ricorso a titolo di
“personalizzazione” del danno.
In applicazione delle Tabelle di Milano, nella versione aggiornata, il danno non patrimoniale deve, pertanto, liquidarsi, per le voci allegate e provate, in € 5.625,00(danno biologico permanente 4% in relazione all'età -65 anni- del danneggiato + componente morale/incremento per sofferenza).
Dalla somma così liquidata non dovrà scomputarsi alcunchè a titolo di indennizzo non avendo il ricorrente percepito nulla a tale titolo stante il riconoscimento CP_3 di percentuale invalidante inferiore al 6% (cfr. all. 5 ricorr.).
Le somme liquidate sono già espresse all'attualità e quindi, non deve riconoscersi la rivalutazione monetaria in ragione dell'aggiornamento agli indici di rivalutazione
Istat delle Tabelle di Milano 2024 utilizzate per la liquidazione del danno. Su tali somme devono riconoscersi gli interessi legali da computarsi sulle somme annualmente rivalutate, dal dovuto al saldo.
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto con conseguente condanna della al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 5.625,00 Controparte_1
a titolo di danno complementare, oltre interessi legali da calcolarsi sulle somme annualmente rivalutate dal dovuto al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14 tenendo conto dell'accoglimento della domanda in misura inferiore rispetto al petitum ai fini dell'individuazione dello scaglione di riferimento.
Parimenti le spese di Ctu, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la al pagamento Controparte_1 in favore del ricorrente della somma di € 5.625,00 a titolo di danno complementare, oltre interessi legali da calcolarsi sulle somme annualmente rivalutate dal dovuto al soddisfo;
2. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese e compensi di causa che liquida, in € 1.900,00 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario;
3. Pone definitivamente a carico della Controparte_1 con separato decreto.
Taranto, 02.04.2025
le spese di Ctu liquidate
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli