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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 28/07/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1132/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 1° aprile 2025 da:
(C.F ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Sassari Via Roma 136 presso lo studio dell'avv. CodiceFiscale_2
M. Giuseppina Salaris che li rappresentata e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 1° aprile 2025, personalmente sottoscritto, contenente le indicazioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da , nato a [...]
Sassari il 16 gennaio 1956, c.f. , e da , nata a [...] il 12 CodiceFiscale_3 Parte_2
dicembre 1957, c.f. , celebrato in Torre de' ER (BG) il 19 settembre 1992, e C.F._4 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune al numero 4, Parte II, serie C, Anno 1992; e per l'effetto
pagina 1 di 3 2) ordinare all'ufficiale di stato civile del Comune di Torre de' ER (BG) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio numero 4, Parte II, serie C, Anno 1992, con l'ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza;
3) dichiarare che nessun assegno divorzile - né altra provvidenza economica - è da corrispondere in favore del rispettivo coniuge, fruendo i signori e di redditi economicamente Pt_1 Pt_2 adeguati”.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 9 luglio 2025 ex art 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato di voler ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni riportate nel ricorso.
La causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione.
***
I coniugi e anno contratto matrimonio in Torre de' Parte_1 Parte_2
ER (BG) il 19 settembre 1992, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello
Stato Civile di detto Comune al numero 4, Parte II, serie C, Anno 1992, dalla cui unione è nato il figlio
, di anni 31, economicamente indipendente. Per_1
Le parti si sono in seguito separate con omologa del Tribunale di Sassari (R.g. 4472/2016) alle condizioni indicate nel verbale di udienza presidenziale del 20/12/2016.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di scioglimento del matrimonio.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Torre dè ER (BERGAMO) in data 19
settembre 1992, tra (C.F. ) nato a Parte_1 C.F._1
pagina 2 di 3 Sassari l6 gennaio 1956, residente in [...], e
[...]
C.F. ) nata a [...] il 12 dicembre1957, residente in [...], Pt_2 C.F._4
via Pettenadu n. 21, nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di Torre de' ER (BG), numero 4, parte II, serie C, anno
1992, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torre dè ER (Bg) per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Presidente dott.ssa Stefania Deiana
il Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 1° aprile 2025 da:
(C.F ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Sassari Via Roma 136 presso lo studio dell'avv. CodiceFiscale_2
M. Giuseppina Salaris che li rappresentata e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 1° aprile 2025, personalmente sottoscritto, contenente le indicazioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da , nato a [...]
Sassari il 16 gennaio 1956, c.f. , e da , nata a [...] il 12 CodiceFiscale_3 Parte_2
dicembre 1957, c.f. , celebrato in Torre de' ER (BG) il 19 settembre 1992, e C.F._4 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune al numero 4, Parte II, serie C, Anno 1992; e per l'effetto
pagina 1 di 3 2) ordinare all'ufficiale di stato civile del Comune di Torre de' ER (BG) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio numero 4, Parte II, serie C, Anno 1992, con l'ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza;
3) dichiarare che nessun assegno divorzile - né altra provvidenza economica - è da corrispondere in favore del rispettivo coniuge, fruendo i signori e di redditi economicamente Pt_1 Pt_2 adeguati”.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 9 luglio 2025 ex art 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato di voler ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni riportate nel ricorso.
La causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione.
***
I coniugi e anno contratto matrimonio in Torre de' Parte_1 Parte_2
ER (BG) il 19 settembre 1992, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello
Stato Civile di detto Comune al numero 4, Parte II, serie C, Anno 1992, dalla cui unione è nato il figlio
, di anni 31, economicamente indipendente. Per_1
Le parti si sono in seguito separate con omologa del Tribunale di Sassari (R.g. 4472/2016) alle condizioni indicate nel verbale di udienza presidenziale del 20/12/2016.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di scioglimento del matrimonio.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Torre dè ER (BERGAMO) in data 19
settembre 1992, tra (C.F. ) nato a Parte_1 C.F._1
pagina 2 di 3 Sassari l6 gennaio 1956, residente in [...], e
[...]
C.F. ) nata a [...] il 12 dicembre1957, residente in [...], Pt_2 C.F._4
via Pettenadu n. 21, nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di Torre de' ER (BG), numero 4, parte II, serie C, anno
1992, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torre dè ER (Bg) per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Presidente dott.ssa Stefania Deiana
il Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Carta
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