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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 24/03/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. 419/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 419/2025 promossa da:
, (C.F. , nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1 presso Chieri (To)
e
, (C.F. ), nato a [...] il [...], residente a Parte_2 C.F._2 IO D'ST (At) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MIGLIORE ALESSANDRA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Parte_2
IO (AT), il 10/10/2010.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di IO (AT) (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio sono nati i figli il 13 gennaio 2010 e il 19 gennaio 2011. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 06/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e , i cui Parte_1 Parte_2 estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE:
Considerato che la signora dichiara di avere trasferito la propria abitazione e residenza a far Pt_1 data dal mese di ottobre in Riva di Chieri, via Montegrappa, 8 (doc. 3) in una casa di cui è proprietaria pro quota unitamente alla mamma di lei e della sorella , i figli minori e Parte_3 Per_1 Per_2 vengono affidati ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso con esercizio anche separato della potestà genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e manterranno residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre nella casa in Riva di Chieri ove è posta la loro collocazione principale.
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli liberamente secondo accordi presi con la madre o, in difetto di accordo: a fine settimana alternati dal venerdì sera alle 19.00 circa sino alla domenica sera alle ore
21.00, con riaccompagnamento presso la mamma,; nelle vacanze estive indicativamente per 15 giorni anche non consecutivi nelle due settimane centrali del mese di agosto;
nelle vacanze scolastiche natalizie dal 24 dicembre al 30 e dal 31 dicembre al 6 gennaio in regime di alternanza;
le vacanze pasquali in alternanza;
ponti e ogni altra festività infrasettimanale in via alternata.
Ciascun genitore provvederà al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li avrà con sé.
Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra quale contributo al mantenimento dei figli e Pt_2 Pt_1 Per_1
un contributo al mantenimento mensile di Euro 450,00 (€ 225,00 per ciascun figlio) da Per_2 versarsi entro il 15 di ogni mese e da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT, sino a quando i figli non saranno divenuti rispettivamente economicamente autosufficienti.
Per ciò che attiene invece alle spese per il mantenimento dei figli che esulano dal contributo ordinario le parti fanno riferimento a quanto previsto dal “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.” siglato a Torino il 15/03/2016, dando atto che la suddivisione delle spese da porsi a carico di entrambi i coniugi avverrà per la quota del 50% a carico di ciascun coniuge sino a quando i figli non saranno rispettivamente divenuti economicamente autosufficienti.
2 PRENDE ATTO CHE:
Il signor mantiene abitazione e residenza presso la casa coniugale sita a IO D'ST, Strada Pt_2
Vignassa 21 bis (doc. 2), di cui è esclusivo proprietario e continuerà a pagare le rate di mutuo di circa
Euro 750,00 al mese.
I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto vicendevolmente a richiedersi l'assegno di mantenimento;
Si pattuisce che l'assegno unico o altri assegni familiari comunque denominati relativi ai figli Per_1
e verranno percepiti esclusivamente dalla sig.ra Per_2 Pt_1
I coniugi si autorizzano reciprocamente alla richiesta ed al rinnovo del passaporto con iscrizione dei figli e su quello di entrambi. Per_1 Per_2
Il signor si riconosce debitore della somma di Euro 4.000,00 nei confronti della signora Pt_2 Pt_1 che rimborserà con le seguenti modalità: Euro 500,00 entro il giorno 15 del mese di dicembre e la residua somma di Euro 3.500,00 in rate da Euro 100,00 al mese a partire dal mese di gennaio 2025.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IO (AT) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 19/03/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 419/2025 promossa da:
, (C.F. , nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1 presso Chieri (To)
e
, (C.F. ), nato a [...] il [...], residente a Parte_2 C.F._2 IO D'ST (At) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MIGLIORE ALESSANDRA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Parte_2
IO (AT), il 10/10/2010.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di IO (AT) (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio sono nati i figli il 13 gennaio 2010 e il 19 gennaio 2011. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 06/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e , i cui Parte_1 Parte_2 estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE:
Considerato che la signora dichiara di avere trasferito la propria abitazione e residenza a far Pt_1 data dal mese di ottobre in Riva di Chieri, via Montegrappa, 8 (doc. 3) in una casa di cui è proprietaria pro quota unitamente alla mamma di lei e della sorella , i figli minori e Parte_3 Per_1 Per_2 vengono affidati ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso con esercizio anche separato della potestà genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e manterranno residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre nella casa in Riva di Chieri ove è posta la loro collocazione principale.
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli liberamente secondo accordi presi con la madre o, in difetto di accordo: a fine settimana alternati dal venerdì sera alle 19.00 circa sino alla domenica sera alle ore
21.00, con riaccompagnamento presso la mamma,; nelle vacanze estive indicativamente per 15 giorni anche non consecutivi nelle due settimane centrali del mese di agosto;
nelle vacanze scolastiche natalizie dal 24 dicembre al 30 e dal 31 dicembre al 6 gennaio in regime di alternanza;
le vacanze pasquali in alternanza;
ponti e ogni altra festività infrasettimanale in via alternata.
Ciascun genitore provvederà al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li avrà con sé.
Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra quale contributo al mantenimento dei figli e Pt_2 Pt_1 Per_1
un contributo al mantenimento mensile di Euro 450,00 (€ 225,00 per ciascun figlio) da Per_2 versarsi entro il 15 di ogni mese e da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT, sino a quando i figli non saranno divenuti rispettivamente economicamente autosufficienti.
Per ciò che attiene invece alle spese per il mantenimento dei figli che esulano dal contributo ordinario le parti fanno riferimento a quanto previsto dal “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.” siglato a Torino il 15/03/2016, dando atto che la suddivisione delle spese da porsi a carico di entrambi i coniugi avverrà per la quota del 50% a carico di ciascun coniuge sino a quando i figli non saranno rispettivamente divenuti economicamente autosufficienti.
2 PRENDE ATTO CHE:
Il signor mantiene abitazione e residenza presso la casa coniugale sita a IO D'ST, Strada Pt_2
Vignassa 21 bis (doc. 2), di cui è esclusivo proprietario e continuerà a pagare le rate di mutuo di circa
Euro 750,00 al mese.
I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto vicendevolmente a richiedersi l'assegno di mantenimento;
Si pattuisce che l'assegno unico o altri assegni familiari comunque denominati relativi ai figli Per_1
e verranno percepiti esclusivamente dalla sig.ra Per_2 Pt_1
I coniugi si autorizzano reciprocamente alla richiesta ed al rinnovo del passaporto con iscrizione dei figli e su quello di entrambi. Per_1 Per_2
Il signor si riconosce debitore della somma di Euro 4.000,00 nei confronti della signora Pt_2 Pt_1 che rimborserà con le seguenti modalità: Euro 500,00 entro il giorno 15 del mese di dicembre e la residua somma di Euro 3.500,00 in rate da Euro 100,00 al mese a partire dal mese di gennaio 2025.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IO (AT) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 19/03/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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