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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/08/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4597/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4597/2019, promossa da:
(P.IVA , con il patrocinio dell'avv. LORENZO Parte_1 P.IVA_1
GRACI giusta procura in atti
ATTRICE contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. LORENZO Controparte_1 C.F._1
SCUDERI giusta procura in atti
CONVENUTO
Avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI all'udienza del 08/05/2025 le parti hanno concluso come da note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte, chiedendo la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 15/11/2019 la società in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, ha citato in giudizio al fine di sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“A) accertare e dichiarare come il convenuto si sia reso responsabile di atti illeciti di concorrenza pagina 1 di 7 sleale, per aver violato l'art. 2105 c.c. e ss. e, dunque, l'obbligo di fedeltà in costanza del rapporto di lavoro, nonché successivamente alla sua cessazione per dimissioni avvenuta il 2/10/2018;
B) accertare e dichiarare, altresì, che il convenuto si è reso responsabile di atti illeciti di concorrenza sleale in violazione dell'art. 2598 c.c. e ss., per aver posto in essere mezzi non conformi ai principi della correttezza e lealtà, utilizzando informazioni di cui l'ex dipendente era sicuramente a conoscenza, quali notizie riservate inerenti la clientela, le condizioni di vendita, gli elenchi di fornitori, le strategie, e quant'altro inerente il corebusiness dell'azienda , nonché adottato prezzi stracciati a mezzo dell'esercizio della medesima attività in nero, il tutto ai danni dell'attrice;
C) in subordine, ritenere e dichiarare ex art. 2043 c.c. responsabile il convenuto, per aver posto atti illeciti di concorrenza sleale, tutti meglio descritti ai punti sub A) e sub B) del presente atto, ai danni di parte attrice;
D) condannare la parte convenuta a risarcire all'attrice i danni patiti e patiendi in conseguenza degli illeciti di cui ai punti precedenti, nella misura complessiva di € 25.000,00 ovvero in subordine nella misura che sarà determinata in via equitativa dal Giudice adito;
E) condannare, inoltre, la parte convenuta alla retroversione degli utili medio tempore realizzati e/ o che saranno realizzate con le condotte illecite di cui ai punti precedenti;
F) inibire al convenuto tutte le condotte illecite poste in essere, nonché ogni altra attività illecita di concorrenza sleale che possa continuare a determinare danni alla parte attrice, disponendo in ogni caso che lo stesso regolarizzi la propria posizione alla Camera di Commercio, INPS, Agenzia delle Entrate e quant'altro necessario.”
L'odierna attrice ha rappresentato che aveva lavorato alle sue dipendenze dal 10/04/2012 e CP_1 fino al Novembre del 2018, quando il rapporto di lavoro era stato risolto a seguito di fatti addebitabili al dipendente, che hanno minato il rapporto fiduciario tra i due.
Più specificamente, ha lamentato che l'odierno convenuto, anziché lavorare nel suo interesse, Pt_1 effettuava lavori nel proprio interesse sia durante l'orario di lavoro che al di fuori di esso, ponendo in essere atti di concorrenza sleale, sviando la clientela di in proprio favore, in particolare Pt_1 proponendo prezzi stracciati. La situazione descritta si sarebbe acuita nell'anno 2019, quando Pt_1 sarebbe venuto a conoscenza del fatto che lo sviamento di clientela posto in atto dal CP_1 riguardava svariati clienti.
Con comparsa di risposta, depositata in data 24/04/2020, preliminarmente, ha Controparte_1 eccepito l'incompetenza del Giudice Ordinario in favore del Tribunale di Catania, Sez. Specializzata Imprese;
nel merito ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale, prove testimoniali e documentali ed è stata assunta in decisione ai all'udienza del 08/05/25, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Anzitutto deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Catania, Sezione Specializzata in materia di impresa, sollevata dal convenuto. A detta di quest'ultimo, infatti, la fattispecie in esame rientrerebbe nella competenza per materia della Sezione pagina 2 di 7 Specializzata in materia di impresa, tenuto conto che parte attrice sostiene che avrebbe CP_1 compiuto atti di concorrenza sleale.
L'eccezione è infondata e non può essere accolta per le ragioni che seguono.
Secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, così come sostituito dall'art. 2, co. 1, lett. d), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, le sezioni specializzate in materia di impresa hanno competenza a decidere sulle seguenti materie:
- controversie di cui all'articolo 134 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, quali (a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della L. 10 ottobre 1990, n. 287, e degli artt. 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate;
(b) le controversie nelle materie disciplinate dagli artt. 64, 65, 98 e 99 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30; (c) le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il Giudice ordinario;
(d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell'ordine di cui al capo VI del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, di cui conosce il Giudice ordinario;
- controversie in materia di diritto d'autore;
- controversie di cui all'art. 33, co. 2, della L. 10 ottobre 1990, n. 287 (controversie in materia di intese, abuso di posizione dominante ed operazioni di concentrazione);
- controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea.
Le sezioni specializzate in materia di impresa sono altresì competenti, relativamente alle cause riguardanti le società per azioni, le società in accomandita per azioni, e le società a responsabilità limitata, le imprese cooperative e mutue assicuratrici le società europee di cui al Regolamento CE n. 2157/2001, le società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero le società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento.
D'applicazione della normativa su indicata, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 27 Giugno 2003, n. 168, nel testo vigente alla luce delle modifiche apportate dall'art. 2 del Decreto - legge 24 Gennaio 2021 n. 1, conv. nella legge 24 Marzo 2012, n. 27, va affermata la competenza della sezione ordinaria del Tribunale, e va esclusa quelle delle sezioni specializzate in materia di impresa nel caso di proposizione di una domanda di accertamento di una ipotesi di concorrenza sleale nella quale l'ipotizzata lesione degli interessi della danneggiata riguardi le informazioni aziendali e i processi e le esperienze tecnico industriali e commerciali (c.d. know – how aziendale in senso ampio), ossia la fattispecie lesiva sia commessa senza la ipotizzata sussistenza, in tutto o in parte, di privative o di altri diritti di proprietà intellettuale, direttamente o indirettamente risultanti quali elementi costitutivi o relativi all'accertamento dell'illecito concorrenziale”(Cass. Civ., pagina 3 di 7 Sez. VI;
Ordinanza n. 11309 del 9/05/2017).
In altre parole, dall'applicazione del principio di diritto su citato, si può desumere la seguente ripartizione di competenza: quando ci si trova nelle ipotesi della concorrenza sleale c.d. “pura” o non interferente, la competenza è del giudice ordinario (più in concreto quando l'oggetto del giudizio non interferisce neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale e non presenta ragioni di connessione con fattispecie concernenti l'esercizio di diritti di proprietà industriale); quando ci si trova in ipotesi di concorrenza sleale interferente, la competenza, invece, è delle sezioni specializzate ( si verifica detta situazione quando la concorrenza viene attuata con comportamenti che interferiscono con un diritto di esclusiva in materia di proprietà industriale, quali marchi, brevetti o diritto d'autore).
Nel caso in esame, oggetto del presente giudizio è la violazione dell'obbligo di fedeltà del lavoratore in costanza del rapporto di lavoro, nonché il compimento, da parte di di atti di concorrenza CP_1 sleale concretizzatisi nello sviamento della clientela in danno dell'attrice.
Le domande dell'attrice, dunque, si fondano su atti di concorrenza sleale pura, perciò, l'eccezione di incompetenza è infondata e va rigettata.
Nel merito, la domanda attorea è però infondata, per le ragioni che seguono.
E invero, l'art. 2598 n. 3 c.c. sancisce che compie atti di concorrenza sleale chiunque si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.
La norma mira a tutelare il mercato, nonché l'esigenza pubblicistica che le relative attività siano svolte nel rispetto delle regole generali di correttezza e buona fede. All'interno del sistema che regola il buon funzionamento del mercato, la concorrenza è una forma di competizione che si sviluppa naturalmente ed è regola lecita;
diventa sleale quando si realizza mediante strumenti che permettono di appropriarsi illegittimamente dello spazio di mercato altrui, ovvero della clientela del concorrente.
La norma su indicata individua tre categorie di atti di concorrenza sleale, le prime due comprendono gli atti tipici di concorrenza sleale, la cui idoneità a danneggiare l'azienda altrui è presunta, mentre la terza categoria comprende gli atti atipici, repressi in presenza della prova sia della loro contrarietà alle regole di correttezza professionale, sia della loro idoneità a danneggiare l'azienda altrui. Lo sviamento di clientela, come atto di concorrenza illecita ex art. 2598 c.c. n. 3, è riconducibile nell'alveo della responsabilità aquiliana o extracontrattuale.
Ciò premesso, nel caso in esame, ha asserito che avrebbe agito in Parte_1 Controparte_1 violazione dell'obbligo di fedeltà in pendenza del rapporto di lavoro e successivamente alla cessazione dello stesso, realizzando una serie di condotte illecite di concorrenza sleale, inducendo i vecchi clienti di a scegliere l'azienda di Pt_1 CP_1
In particolare, a detta di parte attrice, avrebbe utilizzato informazioni di cui era a CP_1 conoscenza (elenchi clienti, strategia di vendita) causando una grave riduzione del fatturato di Pt_1 nell'anno 2019.
Sul punto, appare opportuno precisare che il tentativo da parte dell'ex dipendente di entrare in contatto con il cliente del suo precedente datore di lavoro ed anche l'effettiva “acquisizione” di tale cliente non pagina 4 di 7 sono di per sé illeciti, rientrando nel gioco della libera concorrenza.
È infatti fisiologico -e dunque legittimo- che l'ex dipendente, nel corso della sua nuova attività d'impresa, promuova sul mercato tale attività e tenti di acquisire anche alcuni clienti che erano già in rapporti con l'azienda alle cui dipendenze aveva prestato lavoro.
Secondo la giurisprudenza infatti “…il tentativo di sviare la clientela (che non “appartiene” all'imprenditore) di per sé rientra nel gioco della concorrenza (che altro non è che contesa della clientela), sicché per apprezzare nel caso concreto i requisiti della fattispecie di cui all'art. 2598 c.c., n. 3, e ritenere illecito lo sviamento, occorre che esso sia provocato, direttamente o indirettamente, con un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale.” (Tribunale di Reggio Emilia, Sent. n. 81/2023 del 20 gennaio 2023).
È quindi da ritenersi lecito che l'ex dipendente, nel promuovere la propria nuova attività, formuli ai potenziali clienti (ivi compresi quelli con i quali aveva avuto contatti lavorativi in precedenza) proposte commerciali migliorative, e più competitive, rispetto a quelle dell'ex azienda presso cui lavorava, essendo lecito che un'impresa di nuova costituzione attui politiche commerciali aggressive per entrare in un nuovo mercato.
In linea di principio, dunque, l'ex dipendente che avvii una propria attività d'impresa può utilizzare le conoscenze e le relazioni con la clientela del suo precedente datore di lavoro, che costituiscono il suo personale patrimonio, acquisito nel corso della precedente esperienza lavorativa;
la sua condotta diventa però illecita quando l'attività di sottrazione della clientela, per le sue concrete modalità, è da ritenersi scorretta perché contraria alle regole dell'etica. È stata ad esempio ritenuta contraria alle norme di correttezza imprenditoriale “l'acquisizione sistematica, da parte di un ex dipendente che abbia intrapreso un'autonoma attività̀ imprenditoriale, di clienti del precedente datore di lavoro” (confronta tra le tante Trib. di Bologna, Sent. 18 Maggio 2018, Tribunale Torino, sent. 18 settembre 2020; Tribunale di Milano, Sent. 7 agosto 2018).
Conformemente all'indirizzo consolidato della giurisprudenza di merito, anche la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “in tema di concorrenza sleale per sviamento di clientela, l'illiceità della condotta non dev'essere ricercata episodicamente, ma va desunta dalla qualificazione tendenziale dell'insieme della manovra posta in essere per danneggiare il concorrente, o per approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato”. (Cass. Civ. n. 12681/07).
Accanto al requisito “quantitativo” dell'attività di sviamento della clientela, la giurisprudenza ha individuato un ulteriore requisito, che attiene alla natura e alla modalità di acquisizione delle informazioni che hanno reso possibile la sottrazione di clientela.
Ricorre infatti la fattispecie di concorrenza sleale laddove l'illecito sviamento di clientela sia stato ottenuto dall'ex dipendente sfruttando informazioni riservate del suo ex datore di lavoro acquisite nel corso del suo precedente impiego. Sono da ritenersi riservate le informazioni non destinate ad essere divulgate al di fuori dell'azienda, ancorché normalmente accessibili a dipendenti e collaboratori, che non siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti o agli operatori del settore in tempi ed a costi ragionevoli, ed infine che non siano connesse alle capacità professionali del dipendente.
Nel caso in esame, è pacifico che ha esercitato attività concorrenziale rispetto a quella CP_1 dell'attore e che ha eseguito lavori di manutenzione delle piscine anche in favore di clienti che, negli pagina 5 di 7 anni precedenti, erano stati clienti di ma non vi è prova che abbia sviato un numero Pt_1 CP_1 di clienti tali da lasciare prefigurare la concretizzazione di una manovra realizzata dal convenuto al sol fine di danneggiare la società attorea.
Le prove documentali e le prove orali non hanno fornito elementi chiari ed univoci tali da poter ritenere provata una condotta anticoncorrenziale di in danno della CP_1 Parte_1
In particolare, deve osservarsi che:
- il teste , sentito sugli articolati dai nn. 20 a 24 della memoria 183, comma 6, n. Testimone_1
2 c.p.c. di parte attrice, ha riferito in maniera alquanto generica e lacunosa di essere stato cliente di e di aver chiamato sporadicamente E' vero che ha affermato di aver Pt_1 CP_1 pagato, talvolta, delle somme a ma si trattava di piccole somme, 50/80 euro per CP_1 piccoli lavori di manutenzione. A partire dal 2018 il teste ha dichiarato di aver saputo che i rapporti tra e si erano incrinati tanto che lo stesso si era rivolto ad un'azienda Pt_1 CP_1 terza per la manutenzione della piscina (cfr. verbale di causa del 23/11/2022);
- le dichiarazioni rese dal teste sono risultate vaghe ed imprecise in quanto Testimone_2 lo stesso ha sì dichiarato di essersi rivolto a dopo aver appreso che i rapporti tra CP_1 questo e l' si erano interrotti, ma ha altresì affermato di aver continuato a comprare Pt_1 prodotti anche da (cfr. verbale di Causa del 23/11/2022); Pt_1
- anche le dichiarazioni rese dal commercialista di parte attrice, dott. , risultano Testimone_3 generiche e inconducenti tenuto conto che lo stesso si è limitato a confermare quanto si può desumere della documentazione contabile versata in atti (cfr. bilanci e nota integrativa allegati alla memoria 183 comma 6 n. 2 cpc di parte attrice).
Di contro, se da un lato è vero che le dichiarazioni rese dal teste risultano più precise Testimone_4
e circostanziate rispetto a quelle rese dagli altri testi, dall'altro dette dichiarazioni si limitano a fornire degli elementi indiziari che, tuttavia, non hanno trovato ulteriore e rigorosa conferma nel compendio probatorio esaminato.
Il teste , infatti, sentito sull'articolato n. 13 della memoria 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte Tes_4 attrice, ha affermato: “Si è vero. Ho notato che la macchina di era parcheggiata innanzi CP_1 alle abitazioni dei vecchi clienti. L'ho notato perché le abitazioni erano più o meno vicine e quando mi recavo a fare lavori per conto della ditta in altre case, di clienti che continuavano a chiamare Pt_1
notavo la macchina di (cfr. verbale di causa del 23/11/2022). Pt_1 CP_1
Dalla superiore dichiarazione, emerge che è stato visto presso l'abitazione di clienti che CP_1 erano di ma la detta affermazione è vaga, non risulta specifica e circostanziata e non è Pt_1 sufficiente a dimostrare lo sviamento di clientela lamentata dall'attore.
In altri termini, parte attrice non ha fornito la prova che abbia sfruttato le informazioni CP_1 acquisite all'interno dell' al fine di accaparrarsi la clientela del datore di lavoro né è Parte_1 stato precisato quanti clienti dell' siano, poi, divenuti clienti di Pt_1 CP_1
Non è stata provata, inoltre, la sussistenza di condotte realizzate dal convenuto che si traducano nell'uso di mezzi scorretti e subdoli per sviare la clientela di in proprio favore. Di contro, dalle Pt_1 fatture prodotte dal si evince che lo stesso ha prestato la propria attività per clienti che non CP_1
pagina 6 di 7 erano mai stati acquisiti da parte attrice.
Infine, se è vero che parte attrice ha documentalmente provato il calo di fatturato subito dal 2018 al 2019, pari a circa € 60.000,00, dall'altro non ha dimostrato che il suddetto calo di fatturato sia stato causato dai pretesi illeciti anticoncorrenziali, in quanto non è stato provato il nesso di causalità tra il calo del fatturato lamentato da e i pretesi atti di concorrenza sleale posti in essere da Pt_1 CP_1 che non ha registrato un corrispondente aumento di fatturato (ossia pari alla diminuzione lamentata dall'attrice).
In assenza della prova di un danno risarcibile e del nesso di causalità, non è possibile procedere neppure ad una valutazione in via equitativa.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che “il danno cagionato dal compimento di atti di concorrenza sleale non è in re ipsa ma, essendo conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, da eliminare comunque, richiede di essere autonomamente provato secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, con la conseguenza che solo la dimostrazione dell'esistenza del danno consente il ricorso al criterio equitativo ai fini della liquidazione” (Cass. Civ., Sez. I, n. 25921/2015; nello stesso senso Cass. 7306/2009; Cass. 19430/2003).
In conclusione, la domanda di parte attrice va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte attrice e sono liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore della controversia (tariffa tra media e minima parametri forensi di cui al D.M. 147/22) e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 45974/2019 r.g. tra Parte_1
e , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
[...] Controparte_1
- rigetta la domanda proposta da per le ragioni esposte;
Parte_1
- condanna alla rifusione, in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali che liquida in € 3.800,00 per compensi oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Ragusa, 27.08.25
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela A. Favara
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