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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/04/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 9674/2019
TRA
GRECOS S.r.l., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'Avv. D. Alfieri, con cui elett. dom. in Sessa Aurunca, al Viale Trieste Residenza Augustea, B/6, giusta procura in atti RICORRENTE E
INPS, in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'Avv. I. De Benedictis, con cui elett. dom. in Caserta, alla Via Arena, Loc. San Benedetto, giusta procura in atti RESISTENTE E S.C.C.I. S.p.a., in persona del l.r.p.t RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/11/2019, la parte ricorrente in epigrafe impugnava l'avviso di addebito n. 32820190004289728000 notificato in data 30/09/2019, avente ad oggetto contributi previdenziali Gestione Aziende con lavoratori dipendenti e relative sanzioni, per la complessiva somma di € 3.685,67. Dedotta l'insussistenza di irregolarità contributive e l'infondatezza del credito vantato, concludeva chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, di
“accertare e dichiarare la insussistenza e la infondatezza del credito contributivo vantato dall'Ente impositore INPS portato dall'avviso di addebito impugnato, per tutti i motivi meglio innanzi esposti;
- per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla soc. ricorrente, ovvero, solo in subordine, rideterminare in misura minore l'ammontare delle presunte posizioni debitorie portate a ruolo, ordinando che i presunti relativi debiti non dovuti vengano cancellati dal ruolo”. Spese vinte, con distrazione.
1 Si costituiva l'INPS che, con articolate argomentazioni, contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto e, in subordine, la condanna di controparte al pagamento della somma maggiore o minore risultante dovuta. Spese vinte. Pur ritualmente intimata, non si costituiva S.C.C.I. S.p.A., e pertanto ne va dichiarata la contumacia. La causa, a seguito di riassegnazione, rinviata in considerazione del carico del ruolo, nonché al fine di consentire a parte ricorrente di documentare l'adesione alla cd. rottamazione quater, giungeva all'udienza del 01/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Lette le note scritte depositate, la causa veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
********
Ogni valutazione in ordine al merito della pretesa appare ultronea avendo parte ricorrente depositato telematicamente (cfr. documentazione prodotta in data 19/02/2025) documentazione relativa all'accoglimento, da parte dell'agente per la riscossione, della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (cd. rottamazione quater) ex L. 197/2022, inerente al credito di cui all'avviso opposto nel presente giudizio, ed ai pagamenti medio tempore effettuati. Parte ricorrente, nelle note di trattazione scritta depositate, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Ritiene il giudicante che, sulla scorta della documentazione in atti e delle richieste formulate, debba essere dichiarata l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse, come chiarito di recente dalla Suprema Corte (Cass., Sez. L., Ord. n. 15722 ud. 23/02/2023 dep. 05/06/2023), che ha precisato come possa
“dichiararsi l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse qualora risulti che «il privato intenda avvalersi, senza riserve, della procedura di condono» (v. Cass. nr. 27846 del 2020 in motiv, § f);
9. nel caso di specie, stima il Collegio che la documentazione depositata e le circostanze ivi rappresentate siano idonee a dimostrare una tale situazione e, dunque, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente inammissibilità del ricorso;
10. per quanto riguarda le spese del giudizio di cassazione, nei rapporti con la parte controricorrente, le stesse ben possono essere compensate: la condanna della parte che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe, infatti, con la ratio di questa (v. ex plurimis, Cass. nr.1950 del 2023). Nulla deve, invece, provvedersi nei confronti della parte che è rimasta intimata”. Ed invero, la dichiarazione di adesione del contribuente comporta necessariamente l'assunzione da parte del contribuente dell'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima, ex art. 1, co. 236, L. n. 197/2022, dimostrando, unitamente al pagamento delle rate versate in atti ed alla richiesta di dichiarare la cessazione della materia del contendere formulata nelle note di trattazione scritta depositate, la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio (in tal senso, cfr. altresì Cass., Sez. 5, Ord. n. 46 del 02/01/2024; Cass., Sez. 5, Sent. n. 5011 del 26/02/2024). Va, alla luce di quanto esposto, dichiarata l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse, con compensazione integrale delle spese di lite tra parte ricorrente ed INPS. 2 Nulla per le spese di lite nei confronti della S.C.C.I. S.p.A. Assorbita ogni ulteriore questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
b) compensa le spese di lite tra parte ricorrente ed INPS, per le ragioni di cui in parte motiva;
c) nulla per le spese di lite nei confronti di S.C.C.I. S.p.a.
Santa Maria Capua Vetere, 02/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 9674/2019
TRA
GRECOS S.r.l., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'Avv. D. Alfieri, con cui elett. dom. in Sessa Aurunca, al Viale Trieste Residenza Augustea, B/6, giusta procura in atti RICORRENTE E
INPS, in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'Avv. I. De Benedictis, con cui elett. dom. in Caserta, alla Via Arena, Loc. San Benedetto, giusta procura in atti RESISTENTE E S.C.C.I. S.p.a., in persona del l.r.p.t RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/11/2019, la parte ricorrente in epigrafe impugnava l'avviso di addebito n. 32820190004289728000 notificato in data 30/09/2019, avente ad oggetto contributi previdenziali Gestione Aziende con lavoratori dipendenti e relative sanzioni, per la complessiva somma di € 3.685,67. Dedotta l'insussistenza di irregolarità contributive e l'infondatezza del credito vantato, concludeva chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, di
“accertare e dichiarare la insussistenza e la infondatezza del credito contributivo vantato dall'Ente impositore INPS portato dall'avviso di addebito impugnato, per tutti i motivi meglio innanzi esposti;
- per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla soc. ricorrente, ovvero, solo in subordine, rideterminare in misura minore l'ammontare delle presunte posizioni debitorie portate a ruolo, ordinando che i presunti relativi debiti non dovuti vengano cancellati dal ruolo”. Spese vinte, con distrazione.
1 Si costituiva l'INPS che, con articolate argomentazioni, contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto e, in subordine, la condanna di controparte al pagamento della somma maggiore o minore risultante dovuta. Spese vinte. Pur ritualmente intimata, non si costituiva S.C.C.I. S.p.A., e pertanto ne va dichiarata la contumacia. La causa, a seguito di riassegnazione, rinviata in considerazione del carico del ruolo, nonché al fine di consentire a parte ricorrente di documentare l'adesione alla cd. rottamazione quater, giungeva all'udienza del 01/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Lette le note scritte depositate, la causa veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Ogni valutazione in ordine al merito della pretesa appare ultronea avendo parte ricorrente depositato telematicamente (cfr. documentazione prodotta in data 19/02/2025) documentazione relativa all'accoglimento, da parte dell'agente per la riscossione, della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (cd. rottamazione quater) ex L. 197/2022, inerente al credito di cui all'avviso opposto nel presente giudizio, ed ai pagamenti medio tempore effettuati. Parte ricorrente, nelle note di trattazione scritta depositate, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Ritiene il giudicante che, sulla scorta della documentazione in atti e delle richieste formulate, debba essere dichiarata l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse, come chiarito di recente dalla Suprema Corte (Cass., Sez. L., Ord. n. 15722 ud. 23/02/2023 dep. 05/06/2023), che ha precisato come possa
“dichiararsi l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse qualora risulti che «il privato intenda avvalersi, senza riserve, della procedura di condono» (v. Cass. nr. 27846 del 2020 in motiv, § f);
9. nel caso di specie, stima il Collegio che la documentazione depositata e le circostanze ivi rappresentate siano idonee a dimostrare una tale situazione e, dunque, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente inammissibilità del ricorso;
10. per quanto riguarda le spese del giudizio di cassazione, nei rapporti con la parte controricorrente, le stesse ben possono essere compensate: la condanna della parte che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe, infatti, con la ratio di questa (v. ex plurimis, Cass. nr.1950 del 2023). Nulla deve, invece, provvedersi nei confronti della parte che è rimasta intimata”. Ed invero, la dichiarazione di adesione del contribuente comporta necessariamente l'assunzione da parte del contribuente dell'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima, ex art. 1, co. 236, L. n. 197/2022, dimostrando, unitamente al pagamento delle rate versate in atti ed alla richiesta di dichiarare la cessazione della materia del contendere formulata nelle note di trattazione scritta depositate, la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio (in tal senso, cfr. altresì Cass., Sez. 5, Ord. n. 46 del 02/01/2024; Cass., Sez. 5, Sent. n. 5011 del 26/02/2024). Va, alla luce di quanto esposto, dichiarata l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse, con compensazione integrale delle spese di lite tra parte ricorrente ed INPS. 2 Nulla per le spese di lite nei confronti della S.C.C.I. S.p.A. Assorbita ogni ulteriore questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
b) compensa le spese di lite tra parte ricorrente ed INPS, per le ragioni di cui in parte motiva;
c) nulla per le spese di lite nei confronti di S.C.C.I. S.p.a.
Santa Maria Capua Vetere, 02/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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